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Bollettino Ufficiale n. 18 del 2 / 05 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2002, n. 35-5776

Legge 365/2000, art. 7bis, comma 7 - Contributi per trasferimento abitati a seguito di eventi calamitosi successi in conseguenza dell’alluvione del novembre 1994. Indicazioni procedurali ed incarico alla Direzione regionale opere pubbliche

A relazione dell’Assessore Cotto:

L’art. 7bis della legge 11.12.2000 n. 365 prevede, “ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento dell’emergenza nelle regioni del nord Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994...”.

In particolare al comma 7 viene disposto che “nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell’alluvione del novembre 1994, la regione Piemonte può concedere ai proprietari contributi al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l’acquisto di abitazioni sostitutive.” Il comma prosegue precisando gli aspetti finanziari e procedurali per l’attuazione dei disposti precedenti.

A seguito di comunicazione appositamente pubblicata sul bollettino ufficiale della regione, sono pervenute, nei termini previsti, domande di ammissione ai contributi di legge da parte di privati relativamente ad immobili situati nei comuni di Ceva, Cherasco, Perletto e Priola.

Sulla base delle indicazioni acquisite dalla Direzione regionale OO.PP. in merito alle richieste avanzate dai comuni interessati, e tenuto conto della conseguente presumibile entità economico - finanziaria dell’operazione, si ritiene sussistano le condizioni per adottare anche in questi casi i parametri di cui agli artt. 4 e 4bis della citata legge 11.12.2000 n. 365 e riferiti al ristoro dei danni a privati in conseguenza dell’alluvione dell’autunno 2000; i parametri ed i limiti economici previsti (Euro 986,43 pari a L. 1.910.000.= mq. di superfice abitabile netta) sono infatti congruenti, dato il tempo trascorso, con quelli a suo tempo adottati con L. n° 35/95 a seguito dell’alluvione del novembre 1994.

Al fine di dare corso ai benefici previsti, si ritiene pertanto di incaricare la Direzione regionale OO.PP. all’attuazione del disposto di legge, subordinatamente a tutte le verifiche del caso ritenute necessarie; nel contempo la medesima Direzione è autorizzata a richiedere ai comuni interessati la restituzione dei fondi residui di cui all’art.1, comma 4, del D.L. 691/94, convertito con legge 35/95, secondo le indicazioni di cui all’art. 7bis, comma 7 della legge 365/2000, nonché ad usufruire, per le finalità di cui al presente provvedimento, fino alla concorrenza massima di Euro 1.032.914, pari a lire 2.000.000.000=, somme ancora disponibili per gli interventi infrastrutturali di cui all’art. 2 del D.L. 646/1994, convertito con legge 22/1995.

Per quanto sopra;

visto l’art. 7bis, comma 7 della legge 365/2000;

viste le leggi 22/1995 e 35/1995;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di prendere atto dei comuni dai quali sono pervenute domande di contributo ai sensi dell’art. 7bis, comma 7 della legge 365/2000, e precisamente Ceva, Cherasco, Perletto e Priola;

2. di incaricare la Direzione regionale OO.PP. ad attivare tutte le verifiche ritenute necessarie e a dar corso all’erogazione dei contributi ritenuti ammissibili; in particolare, tali verifiche dovranno accertare definitivamente la sussistenza dei requisiti di accesso ai benefici da parte dei soggetti interessati, i dati metrici funzionali alla quantificazione dei contributo, e le somme già eventualmente percepite in precedenza da parte dei medesimi soggetti e di cui si dovrà tenere debitamente conto nella quantificazione finale;

3. di autorizzare la medesima Direzione a richiedere ai comuni interessati la restituzione dei fondi residui di cui all’art.1, comma 4, del D.L. 691/94, convertito con legge 35/95, secondo le indicazioni di cui all’art. 7bis, comma 7 della legge 365/2000, nonché ad usufruire per le finalità di cui al presente provvedimento, fino alla concorrenza massima di Euro 1.032.914, pari a lire 2.000.000.000=, di somme residue ancora disponibili per gli interventi infrastrutturali di cui all’art. 2 del D.L. 646/1994, convertito con legge 22/1995.

(omissis)