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Bollettino Ufficiale n. 18 del 2 / 05 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 22 aprile 2002, n. 56-5909

Modifica della D.G.R. n. 9-29282 del 7 febbraio 2000 relativa all’individuazione delle aree territoriali su cui possono formarsi aggregazioni di consumo di energia elettrica, ai fini dell’ottenimento della qualifica di “clienti idonei”, in deroga ai criteri di contiguità territoriale tra i singoli centri di consumo, di cui all’art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 79/99

A relazione dell’Assessore Cavallera

La Giunta regionale in data 7 febbraio 2000, con deliberazione n. 9-29282 disponeva che, ai fini dell’ottenimento della qualifica di “cliente idoneo”, in deroga ai criteri di contiguità territoriale tra i singoli centri di consumo, di cui all’art. 14, comma 2, del D. Lgs. 16 marzo 1999, n.79 di “Attuazione della Direttiva 96/92 CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”, potessero accedere al riconoscimento della qualifica di “cliente idoneo” i seguenti soggetti:

* “le imprese costituite in forma societaria, i gruppi d’imprese, anche ai sensi dell’art.7 della legge 10 ottobre 1990, n.287, i consorzi e le società consortili che, in possesso dei requisiti di consumo stabiliti dall’art.14, commi 2, 3 e 4, alle decorrenze previste dagli stessi articoli, siano ubicati nella medesima provincia;

* i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 14 del Decreto citato, i cui centri di consumo siano ubicati nelle aree dei distretti industriali individuati con Deliberazione del Consiglio regionale n. 250-9458 del 18 giugno 1996;

* i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art.14 del Decreto medesimo, i cui centri di consumo siano ubicati nelle aree obiettivo 2 individuate con D.G.R. n.2-28061 del 6 agosto 1999, e sue eventuali modifiche, ai sensi del Regolamento CE n.1260/99, nonché nelle aree phasing out".

A seguito della pubblicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2000 (G.U. n. 250 del 25 ottobre 2000), relativa all’applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di “clienti idonei” del mercato elettrico ai sensi dell’art. 25 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, la Regione Piemonte, con circolare n.8/LAP del 27 novembre 2000, evidenziava l’opportunità di formare aggregazioni di consumo di energia elettrica (consorzi) ai fini dell’ottenimento della qualifica di cliente idoneo, come previsto nella summenzionata deliberazione.

Per effetto del comma 5 bis dell’art. 14 del D. Lgs. 79/99, introdotto dall’art. 10, comma 4, della Legge 5 marzo 2001, n. 57, recante “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”, è stata prevista l’estensione della qualifica di cliente idoneo a decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell’ENEL S.p.A., di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva, con contestuale disapplicazione dei commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso art. 14.

In considerazione della progressiva attuazione del processo di liberalizzazione in corso e dei conseguenti effetti sulla concorrenza nell’ambito del mercato dell’energia elettrica e nelle more di quanto previsto al comma 5 bis dell’art. 14 del D.Lgs. 79/99, si propone di superare le condizioni di cui alla citata D.G.R. n. 9-29282 del 7 febbraio 2000 e conseguentemente di individuare, ai fini del riconoscimento della qualifica di “cliente idoneo”, anche per le pubbliche amministrazioni, l’intero territorio regionale quale area territoriale entro la quale sono ubicati i consumi delle imprese costituite in forma societaria, dei consorzi e delle società consortili riconosciute ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 79/99.

Tutto ciò premesso, con voto unanime espresso nelle forme di legge, la Giunta regionale;

visto il D.Lgs. 16 marzo 1999, n.79;

vista la D.G.R. n. 9-29282 del 7 febbraio 2000;

vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2000;

vista la circolare regionale n.8/LAP del 27 novembre 2000;

delibera

- di individuare, ai fini del riconoscimento della qualifica di “cliente idoneo”, anche con riferimento alle pubbliche amministrazioni, l’intero territorio regionale quale area territoriale entro la quale sono ubicati i consumi delle imprese costituite in forma societaria, dei consorzi e delle società consortili riconosciute ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 79/99 e conseguentemente di considerare superate le condizioni di cui alla precedente D.G.R. n. 9-29282 del 7 febbraio 2000, fermo restando quanto previsto dal comma 5 bis dello stesso art.14;

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Consiglio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.65 dello Statuto.

(omissis)