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Bollettino Ufficiale n. 18 del 2 / 05 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2002, n. 21-5762

Art. 20 l.r. 70/96. Determinazioni in ordine alla ridefinizione delle superfici delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie ed integrazione dei criteri stabiliti con D.D.G.R. n. 122-15265 del 9.12.1996 e n. 50-2242 del 12.2.2001

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di procedere, per le motivazioni riportate in premessa, alla ridefinizione delle superfici delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie già autorizzate, come segue:

a) nel caso in cui la superficie rideterminata risulti superiore a quella dell’atto di concessione, verrà considerata, quale superficie dell’azienda, quella indicata nell’atto di concessione.

In tal caso la Direzione Territorio rurale - Settore Caccia e Pesca - provvederà, con proprio provvedimento, a far rientrare nei limiti di concessione l’area dell’azienda in questione.

b) se invece la superficie rideterminata risulti inferiore a quella dell’atto di concessione, verrà considerata, quale superficie dell’azienda, quella minore.

In tal caso la Direzione Territorio Rurale - Settore Caccia e Pesca - provvederà a rideterminare la superficie di concessione.

Con successivo provvedimento la Giunta regionale individuerà i criteri per la regolarizzazione dei tributi ai sensi delle disposizioni vigenti.

- di stabilire che le istanze di concessione di azienda faunistico-venatoria ed agri-turistico-venatoria e quelle di modifica territoriale, i cui termini del procedimento non si sono conclusi alla data del presente provvedimento, nonché le nuove istanze di concessione e di modifica territoriale, tenuto conto di quanto riportato in premessa, sono soggette ai seguenti ulteriori criteri che integrano quelli definiti con DD.G.R. n. 122-15265 del 9.12.1996 e n. 50-2242 del 12.2.2001:

1) nel territorio di ogni Comune può essere accordata, di norma, una sola nuova concessione di A.F.V. o di A.A.T.V. o ampliamento delle esistenti;

2) ogni anno potranno essere autorizzate aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie ed ampliamenti delle esistenti per una superficie non superiore al venticinque per cento della superficie ancora disponibile per gli istituti a gestione privata della caccia in ogni Provincia, di cui non più del cinque per cento nella zona faunistica delle Alpi;

3) le richieste di ampliamento, modifica territoriale o permuta delle A.F.V. o A.A.T.V. esistenti sono soggette alle limitazioni di cui al presente provvedimento, ad eccezione delle istanze di riduzione territoriale;

- di prendere atto che le concessioni di azienda faunistico-venatoria ed agri-turistico-venatoria e l’ampliamento delle aziende esistenti non sono proponibili, qualora comportino la riduzione della superficie agro-silvo-pastorale dell’ambito di caccia in cui ricadono, al di sotto del limite minimo stabilito dall’art. 16, comma 2 della l.r. 70/96 o nel loro interno risultino completamente incluse aree protette statali e regionali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, fino alla loro permanenza;

- di definire che ai fini di una corretta pianificazione faunistico-venatoria, i provvedimenti relativi al rilascio delle concessioni e alle modifiche territoriali sono adottati esclusivamente con efficacia, di norma, al periodo gennaio-marzo di ogni anno.

-

Alle istanze, per le quali i termini del procedimento si sono conclusi anteriormente alla data del presente provvedimento, sono applicati i criteri stabiliti con DD.G.R. n. 122-15265 del 9.12.1996 e n. 50-2242 del 12.2.2001.

(omissis)