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Bollettino Ufficiale n. 18 del 2 / 05 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Vercelli

Avviso di pubblicazione - Estratto della determinazione del dirigente del settore pianificazione territoriale n. 36311 del 18.12.2001

(omissis)

determina

Art. 1

Entro i limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, è riconosciuto all’Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia subentrante ai diritti di derivazione d’acqua della Nobile Casa Arborio di Gattinara, assumendo la titolarità del condominio della Roggia Marchionale, titolare dell’istanza in data 24.6.1997 presentata ai sensi della L.R. 88/96, il rinnovo dell’utenza di cui alla domanda di riconoscimento n. 1764 in data 7.4.1926 presentata dai Sigg.ri Nobili Arborio di Gattinara, per poter continuare a derivare acqua ad uso irriguo dal Torrente Marchiazza mediante una chiusa denominata Mottura, per un quantitativo d’acqua prelevata di circa 200 l/sec. con una superficie irrigabile di 100 ha di terreni ubicati nei Comuni di Arborio e Greggio con restituzione delle acque così utilizzate in Comune di Greggio.

(omissis)

Art. 4

L’Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia, titolare della concessione ha l’obbligo di mantenere il Deflusso Minimo Vitale in alveo in applicazione dell’art. 22 del D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l’applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione.

L’Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Art. 5

Salvo i casi di rinuncia, decadenza e revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del 1.2.1997 giorno successivo alla scadenza della proroga di cui alla L.R. 38/89.

In caso di mancato rinnovo della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia si applicano le disposizioni di cui all’allegato E del Regolamento Regionale 5.3.2001 n. 4/R.

(omissis)

Vercelli, 16 aprile 2002

Il Direttore di Settore
Giorgio Gaietta