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Bollettino Ufficiale n. 18 del 2 / 05 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Nizza Monferrato (Asti)

Statuto comunale

INDICE

Titolo I

Principi generali e forme di relazione con altri Enti

Capo I

I principi generali

Art. 1 - Il Comune di Nizza Monferrato

Art. 2 - Il territorio del Comune

Art. 3 - Stemma e gonfalone

Art. 4 - Funzioni

Art. 5 - Principi ispiratori e principi dell’attività amministrativa del Comune

Art. 6 - Pari opportunità

Art. 7 - Autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa

Art. 8 - Autonomia finanziaria ed impositiva

Art. 9 - Programmazione e cooperazione

Capo II

Forme di relazione con altri Enti

Art. 10 - Collaborazione del Comune con altri Enti Locali e forme di relazione

Titolo II

Partecipazione, informazione, decentramento e garanzie

Capo I

Istituti di partecipazione e di informazione

Art. 11 - Istanze, petizioni, proposte

Art. 12 - Consultazione popolare e consulte permanenti

Art. 13 - Referendum

Art. 14 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

Art. 15 - Pubblicità ed accesso agli atti

Art. 16 - Comunicazione istituzionale ed informazioni ai cittadini

Art. 17 - Libere forme associative

Capo II

Le garanzie - Il Difensore Civico

Art. 18 - Ruolo e poteri del Difensore Civico

Art. 19 - Elezione del Difensore Civico

Titolo III

Organi di governo e loro attività

Capo I

Gli Organi di Governo del Comune

Art. 20 - Organi di governo

Capo II

Il Consiglio Comunale

Sezione I

Ruolo e competenze del Consiglio Comunale

Art. 21 - Il Consiglio Comunale

Art. 22 - Competenze del Consiglio Comunale

Sezione II

Assetto istituzionale e organizzazione del Consiglio Comunale

Art. 23 - Prima seduta del Consiglio Comunale

Art. 24 - Svolgimento delle funzioni di direzione dei lavori del Consiglio Comunale

Art. 25 - Gruppi consiliari

Art. 26 - Commissioni Consiliari

Art. 27 - Garanzie per le minoranze / opposizioni

Art. 28 - Commissione Pari Opportunità

Sezione III

Funzionamento del Consiglio Comunale

Art. 29 - Articolazione dell’attività del Consiglio

Art. 30 - Sistemi di votazione

Art. 31 - Funzionamento del Consiglio

Capo III

Il Sindaco

Art. 32 - Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco

Art. 33 - Rappresentanza legale

Art. 34- Rapporti con gli Assessori e con i Responsabili di Servizio

Art. 35- Vice Sindaco ed esercizio di funzioni vicarie del Sindaco

Art. 36 - Mozione di sfiducia e dimissioni

Capo IV

La Giunta

Art. 37 - Composizione della Giunta e nomina degli Assessori

Art. 38 - Ruolo e competenze della Giunta

Art. 39 - Funzionamento della Giunta

Art. 40 - Ruolo e compiti degli Assessori

Art. 41 - Dimissioni degli Assessori e loro revoca

Capo V

Condizione giuridica, diritti e doveri degli Amministratori del Comune

Art. 42 - Condizione giuridica degli Amministratori del Comune e prerogative economiche

Art. 43 - Diritti di informazione dei Consiglieri

Art. 44 - Pubblicità patrimoniale

Capo VI

Cause di incompatibilità e di ineleggibilità, dimissioni, rimozione

e decadenza degli Amministratori

Art. 45 - Incompatibilità ed ineleggibilità degli Amministratori

Art. 46 - Decadenza dei consiglieri per assenza ingiustificata

Art. 47 - Pubblicità delle spese elettorali

Capo VII

Linee programmatiche per il mandato amministrativo e modalità per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo

Sezione I

Le linee programmatiche

Art. 48 - Linee programmatiche di mandato

Titolo IV

Ordinamento degli Uffici e Dirigenza

Capo I

Ordinamento degli Uffici

ed assetto organizzativo dell’Amministrazione Comunale

Art. 49 - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Capo II

I ruoli di responsabilità


Art. 50 - I Responsabili di Servizio

Art. 51 - Responsabilità dirigenziale

Art. 52 - Segretario Generale - Direttore generale e Vice Segretario

Titolo V

I Servizi Pubblici

Art. 53 - Forme di gestione ed assunzione dei servizi pubblici

Art. 54 - Aziende speciali

Art. 55 - Istituzioni

Art. 56 - Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 57 - Convenzioni

Art. 58 - Consorzi

Art. 59 - Accordi di programma

Titolo VI

Strumenti economico-finanziari e controlli interni

Capo I

Gli strumenti economico-finanziari del Comune

Art. 60 - Risorse economico-finanziarie

Art. 61 - Rapporti finanziari e risorse per l’esercizio di funzioni conferite

Art. 62 - Patrimonio del Comune

Art. 63 - Gli strumenti contabili

Art. 64 - Revisione economico-finanziaria

Capo II

Il sistema dei controlli interni

Art. 65 - Il sistema dei controlli interni

Art. 66 - Modalità di sviluppo del controllo di gestione

Art. 67 - I Regolamenti

Art. 68 - Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I
Principi generali e forme di relazione con altri Enti

CAPO I
I principi generali

Art. 1
Il Comune di Nizza Monferrato

1. Il Comune di Nizza Monferrato, Ente Locale autonomo, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio Comunale, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

2. Il Comune in particolare rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione o al territorio.

3. Il Comune collabora con lo Stato, la Regione, i Comuni, le Comunità Montane e con le forme associative e di unione tra Enti Locali nel pieno rispetto della reciproca autonomia.

4. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Concorre, altresì, al processo di conferimento agli Enti Locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l’attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l’assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità.

Art. 2
Il territorio del Comune

1. Il territorio del Comune di Nizza Monferrato ha una superficie di 30,62 kilometri quadrati ed è delimitato dai confini con i Comuni di Vinchio, Vaglio Serra, Incisa Scapaccino, Castelnuovo Belbo, Mombaruzzo, Fontanile, Castelboglione, Calamandrana, S. Marzano Oliveto, Castelnuovo Calcea.

2. La sede del Comune è sita in P.za Martiri di Alessandria nel palazzo municipale. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, da definirsi nel regolamento del consiglio comunale, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, previa convocazione obbligatoria della conferenza dei capi gruppo.

Art. 3
Stemma e gonfalone

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Nizza Monferrato e con il titolo di Città.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze accompagnato dal Sindaco o suo rappresentante, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia ufficiale.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali devono essere previamente autorizzati dalla Giunta Comunale.

Art. 4
Funzioni

1. Il Comune è titolare ed esercita le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti, dalla legge nel rispetto dei principi costituzionali.

2. Il Comune esercita in particolare tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto e dell’utilizzo del territorio, nonché dello sviluppo economico, fatte comunque salve le competenze degli altri livelli istituzionali di governo, definite per legge.

3. Al fine di dare piena attuazione al principio di cui al comma precedente, il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. Il Comune esercita le funzioni ad esso attribuite o conferite in correlazione con ogni altro compito derivante dal quadro normativo che risulti afferente alla cura degli interessi ed allo sviluppo della Comunità Locale.

Art. 5
Principi ispiratori e principi dell’attività amministrativa del Comune

1. Il Comune di Nizza Monferrato ispira la sua azione ai principi di uguaglianza e di pari dignità sociale della popolazione per il completo sviluppo della persona umana.

2. Ispira la sua azione al principio di solidarietà per tutti i residenti, operando per superare gli squilibri sociali, culturali, economici, territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale e internazionale. Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo della propria comunità:

a. sostenendo il diritto al lavoro di tutte le persone e favorendo e incentivando un sistema diffuso di imprese per assicurare la piena occupazione dei lavoratori e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;

b. promuovendo lo sviluppo della cooperazione e dell’associazionismo culturale, sociale ed economico;

c. garantendo la pari opportunità sociale ed economica fra donne e uomini;

d. realizzando un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute, capace di affrontare i bisogni sociali e personali, e valorizzando il responsabile coinvolgimento del volontariato e dell’ associazionismo;

e. rendendo effettivo il diritto allo studio e alla cultura;

f. tutelando e valorizzando le risorse ambientali, territoriali, artistiche e naturali nell’interesse della collettività ed in funzione di una migliore qualità della vita.

3. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli Enti e delle Associazioni che esprimono interessi e istanze di rilevanza collettiva, a partecipare alla formazione e alla attuazione delle sue scelte e ne promuove e sostiene l’esercizio.

4. Il Comune concorre, nell’ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

5. Il Comune di Nizza Monferrato esercita le sue funzioni secondo i principi della trasparenza e garantendo la più ampia informazione sulle sue attività. In particolare esso garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall’amministrazione locale.

6. L’attività amministrativa del Comune è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, rapidità ed economicità delle procedure, nonché nel rispetto del principio di distinzione dei compiti degli organi politici e dei soggetti preposti alla gestione, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi.

7. Il Comune informa altresì la propria attività ai principi ed ai contenuti della Carta Europea dell’Autonomia Locale, ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439.

Art. 6
Pari opportunità (1)

1. Il Comune persegue la realizzazione di condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, in ogni campo della vita civile e sociale, nella Giunta, nelle Commissioni consiliari e negli altri organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni controllate o dipendenti del Comune.

Art. 7
Autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa

1. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa.

2. L’esercizio dell’autonomia statutaria e regolamentare è realizzato nel rispetto dei principi e dei limiti inderogabili fissati dalla legge.

3. Lo sviluppo dell’autonomia organizzativa è attuato dall’Amministrazione Comunale con riferimento ai soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad essa attribuiti.

4. L’autonomia amministrativa è tradotta in provvedimenti che devono necessariamente fare riferimento al quadro normativo in materia di attività amministrativa.

Art. 8
Autonomia finanziaria ed impositiva

1. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti nel rispetto delle disposizioni costituzionali, delle norme di legge in materia e dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Art. 9
Programmazione e cooperazione

1. Il comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il comune ricerca, in modo particolare la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Asti, con la Regione Piemonte.

CAPO II
Forme di relazione con altri Enti

Art. 10
Collaborazione del Comune con altri Enti Locali e forme di relazione

1. Il Comune può formalizzare intese o accordi di collaborazione con altri Enti Locali e con Pubbliche Amministrazioni al fine di:

a) coordinare e migliorare l’esercizio delle funzioni e dei compiti a ciascuno attribuiti;

b) sostenere lo sviluppo di progettualità qualificate;

c) razionalizzare l’utilizzo degli strumenti di programmazione.

2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti Locali, e aderire ad Unione di Comuni ai sensi dell’art. 32 T.U. 267/2000 per l’esercizio in modo coordinato od in forma associata di servizi o funzioni.

3. Il Comune utilizza altresì gli accordi di programma come strumenti ordinari attraverso i quali favorisce, in particolare, il coordinamento della propria azione con quella di altri soggetti pubblici. Il Comune può sempre promuovere la conclusione di accordi di programma qualora ciò risulti necessario per garantire l’attuazione degli obiettivi della propria programmazione o per la realizzazione di progetti specifici di particolare rilevanza per la Comunità Locale.

TITOLO II
Partecipazione, informazione, decentramento e garanzie

CAPO I
Istituti di partecipazione e di informazione

Art. 11
Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini, i residenti o coloro che comunque operano nel territorio Comunale e le loro associazioni possono presentare istanze, petizioni o proposte, dirette a promuovere nelle materie di competenza comunale interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Il Comune di Nizza Monferrato ne garantisce tempestivo esame e riscontro.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte, le cui procedure di presentazione e di valutazione sono definite da specifico regolamento, devono essere regolarmente sottoscritte.

3. Le istanze devono essere prese in considerazione dal Sindaco o dall’Assessore delegato per materia, che formula le relative valutazioni dando risposta scritta entro trenta giorni.

4. Le petizioni e le proposte, intese ad ottenere l’adozione di provvedimenti amministrativi di carattere generale, devono essere sottoscritte da almeno 250 cittadini italiani e stranieri residenti di età non inferiore a 14 anni. Non possono essere presentate proposte in materia di tributi e bilancio, espropriazione per pubblica utilità, designazioni e nomine.

5. Il comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti nella redazione del progetto e dello schema, dalla Segreteria Comunale.

6. Le istanze, le petizioni e le proposte sono raccolte in unico apposito registro, in ordine cronologico, con l’indicazione dell’iter istruttorio e decisorio seguito nonché degli eventuali provvedimenti adottati. Il registro è pubblico e disponibile per la consultazione dei cittadini.

Art. 12
Consultazione popolare e consulte permanenti

1. Il Comune di Nizza Monferrato può indire consultazioni della popolazione, di parti di essa o di sue forme aggregative allo scopo di acquisire informazioni, pareri e proposte in merito all’attività amministrativa, nelle seguenti materie:

a) politiche sociali e politiche giovanili;

b) interventi di sviluppo economico;

c) interventi per il turismo;

d) politiche per i servizi pubblici locali;

e) interventi per sviluppare l’offerta culturale - aggregativa nel territorio Comunale.

2. La consultazione è realizzata mediante assemblee pubbliche o secondo altre modalità idonee allo scopo, che sono disciplinate da specifico regolamento e che possono prevedere l’utilizzo di strumenti informatici e telematici.

3. La consultazione popolare è indetta dal Consiglio Comunale, su autonoma iniziativa o su proposta della Giunta.

4. Il Sindaco o Il Presidente del Consiglio Comunale se nominato provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal Consiglio, secondo la procedura individuata dallo specifico regolamento. Alle conseguenti decisioni del Consiglio è data adeguata pubblicità.

5. Il Comune può altresì istituire consulte permanenti su temi di grande rilevanza per la Comunità Locale, quali sedi di confronto continuo con la popolazione e con le forme aggregative dei cittadini.

6. Il Comune istituisce comunque, all’avvio di ogni mandato amministrativo, una consulta tematica permanente dedicata all’analisi dei problemi ed alla promozione di proposte per lo sviluppo dell’integrazione dei cittadini stranieri, sia appartenenti all’Unione Europea sia provenienti da Stati non aderenti alla stessa, ma comunque regolarmente soggiornanti nel territorio comunale (2).

Art. 13
Referendum (3)

1. La partecipazione della popolazione alla determinazione delle scelte fondamentali del Comune può essere sviluppata anche attraverso referendum consultivi, propositivi od abrogativi.

2. Il Sindaco indice referendum consultivo, propositivo od abrogativo di atti dell’Amministrazione Comunale in materia di politiche sociali e politiche giovanili, interventi di sviluppo economico, interventi per il turismo, politiche per i servizi pubblici locali, interventi per sviluppare l’offerta culturale - aggregativa nel territorio Comunale quando ne facciano richiesta 800 cittadini elettori residenti nel Comune.

3. Non possono essere comunque sottoposti a referendum, in qualsiasi sua forma:

a) lo statuto, i regolamenti adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta, nonché tutti gli atti a valenza normativa generale;

b) il bilancio preventivo nel suo complesso e il conto consuntivo;

c) i provvedimenti concernenti le tariffe ed i tributi;

d) i provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui, o l’emissione di prestiti;

e) i provvedimenti di nomina, designazione, o revoca dei rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;

f) gli atti di gestione adottati dai Responsabili di Servizio;

g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del comune nei confronti di terzi;

h) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze;

i) i provvedimenti inerenti la concessione di contributi od agevolazioni.

l) appalti ed espropriazioni.

4. Dopo l’indizione del referendum, il Consiglio Comunale deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione referendaria.

5. Il referendum diventa improcedibile quando l’Amministrazione adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari.

6. Il giudizio di legalità, di ammissibilità e di procedibilità del referendum è attribuito ad una speciale Commissione di Garanti, la cui composizione ed il funzionamento sono disciplinati da specifico regolamento.

7. I referendum abrogativo e propositivo sono validi se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto ed hanno esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

8. In caso di esito positivo del referendum consultivo il Sindaco adotta gli atti necessari per promuovere l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio Comunale della proposta oggetto del referendum, nella prima seduta successiva alla consultazione referendaria. Nel caso del referendum propositivo ed abrogativo il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare gli atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori.

9. Le modalità di indizione, valutazione istruttoria, organizzazione e svolgimento del referendum sono disciplinate dallo specifico regolamento.

Art. 14
Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e dei soggetti comunque interessati, secondo i principi stabiliti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, ai procedimenti amministrativi.

2. Nei procedimenti amministrativi, attivati sia da istanza di parte sia d’ufficio, il soggetto destinatario del provvedimento finale può prendere parte al procedimento mediante presentazione di memorie e rapporti. Egli ha altresì diritto ad essere ascoltato dal responsabile del procedimento stesso su fatti e temi rilevanti ai fini dell’adozione del provvedimento finale, nonché ad assistere ad accertamenti ed ispezioni condotti in sede di istruttoria procedimentale.

3. Quando ricorrano oggettive ragioni di somma urgenza il Comune deve comunque assicurare agli interessati la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo mediante la presentazione di memorie sintetiche od osservazioni. (4)

4. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini ai processi di pianificazione e programmazione secondo i principi del giusto procedimento.

5. La partecipazione degli interessati è garantita anche in relazione ai procedimenti tributari, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione speciale di settore (5).

6. Il regolamento disciplina in dettaglio le modalità e gli strumenti mediante i quali viene esercitata dagli interessati la possibilità di prendere parte al procedimento amministrativo.

Art. 15
Pubblicità ed accesso agli atti

1. Tutti gli atti ed i documenti amministrativi del Comune di Nizza Monferrato sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati in tutto o in parte per espressa disposizione di legge o di regolamento o che siano temporaneamente tali per effetto di motivata attestazione del sindaco che ne vieti l’esibizione conformemente a quanto previsto dal regolamento in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, ai sensi dell’art. 10 del T.U. 267/00;

2. Il Comune garantisce ai cittadini singoli o associati indipendentemente da ogni posizione giuridicamente qualificata e ai non cittadini solo qualora abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l’accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, dalle norme del presente Statuto e secondo le modalità definite da apposito regolamento.

Art. 16
Comunicazione istituzionale ed informazioni ai cittadini

1. Il Comune garantisce il diritto all’informazione degli appartenenti alla Comunità Locale in relazione alla propria attività e a tale scopo sviluppa adeguate forme di comunicazione istituzionale.

2. Il Comune favorisce e promuove, per migliorare la comunicazione istituzionale, lo sviluppo di iniziative e progetti, coinvolgenti le altre Pubbliche Amministrazioni operanti sul proprio territorio.

3. Gli strumenti di informazione e di comunicazione del Comune sono sviluppati, nel rispetto della legislazione vigente in materia(6), attraverso disposizioni regolamentari e specifici atti di organizzazione.

Art. 17
Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, facilitandone la comunicazione con l’Amministrazione e promuovendone il concorso attivo all’esercizio delle proprie funzioni.

2. Per facilitare l’aggregazione di interessi diffusi o per garantire l’espressione di esigenze di gruppi sociali il Comune può istituire consulte tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.

3. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla determinazione dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi, disciplinati in apposito regolamento. Il Consiglio stabilisce inoltre annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.

4. Le forme di sostegno di cui al comma precedente sono destinate ad associazioni o altri organismi privati che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito elenco / albo, disciplinato dal regolamento, diviso in sezioni tematiche, che viene periodicamente aggiornato a cura dell’amministrazione.

5. Annualmente la Giunta rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l’elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

CAPO III
Le garanzie - Il Difensore Civico

Art. 18
Ruolo e poteri del Difensore Civico

1. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione comunale può essere istituito l’ufficio del Difensore Civico;

2. Su istanza di cittadini, formazioni sociali ovvero d’ufficio, il Difensore Civico segnala ai competenti organi del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini, con invito a provvedere segnalando ogni intervento che ritenga opportuno. Il Difensore Civico non può intervenire a richiesta dei Consiglieri e degli Assessori Comunali, nell’esercizio delle rispettive funzioni. La materia del pubblico impiego è esclusa dall’ambito dell’intervento del difensore Civico Comunale.

3. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure d’intervento del difensore civico.

4. Il Difensore Civico, per l’adempimento dei propri compiti, ha libero accesso agli uffici del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni nonché degli enti convenzionati, anche al fine di effettuare accertamenti diretti, ha diritto di visionare atti e documenti e di averne copia, nonché di ottenere ogni notizia e informazione relativa alla questione trattata, può convocare dirigenti e funzionari per un esame congiunto delle pratiche e dei procedimenti. Non può essergli opposto il segreto d’ufficio nè la riservatezza.

5. Il Difensore Civico presenta al Consiglio una relazione annuale entro il 30 giugno ove illustra l’attività svolta nell’anno precedente e le proposte per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell’amministrazione, suggerendo soluzioni tecniche volte a garantire efficienza, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali. Ha diritto di essere ascoltato dagli organi di governo dell’Ente e può inviare agli stessi relazioni su specifiche questioni afferenti il suo incarico. Può altresì venire convocato dai medesimi organi.

6. Al Difensore Civico, spettano l’indennità di funzione stabilita dal Consiglio nonché il trattamento di missione nella misura determinata per i Responsabili di Servizio.

7. Il Comune mette a disposizione del Difensore Civico adeguato personale, locali e attrezzature. Prevede inoltre in sede di bilancio un apposito capitolo per le spese di funzionamento dell’ufficio.

8. Il Comune, previa deliberazione del Consiglio, per l’istituzione del Difensore Civico può stipulare accordi con Enti locali, Amministrazioni statali e altri soggetti pubblici operanti nel territorio comunale.

9. L’accordo di cui al precedente comma 1 disciplina l’ufficio del Difensore Civico ed i rapporti fra le Amministrazioni pubbliche che vi partecipano.

Art. 19
Elezione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico viene eletto, a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati tra una rosa di candidati proposta dalla giunta comunale ed integrata con le eventuali indicazioni di Enti ed Associazioni esistenti sul territorio.

2. Il Difensore Civico dura in carica sino alla fine del mandato amministrativo e può essere rieletto per una sola volta.

3. In caso di dimissioni, il Consiglio elegge il successore entro quarantacinque giorni dall’acquisizione a protocollo del documento di rimessione della carica. Nel frattempo i poteri del difensore Civico dimessosi sono prorogati.

4. Per gravi motivi inerenti l’esercizio delle sue funzioni il Difensore Civico viene revocato dal Consiglio con voto favorevole del consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

5. Non sono eleggibili a Difensore Civico ovvero decadono di diritto dalla carica:

a) i membri del Parlamento e del Governo, i Consiglieri e Assessori regionali, provinciali, comunali, i soggetti o i membri degli organi con funzioni gestionali delle Aziende sanitarie locali;

b) i membri degli organismi Dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali fino alla scadenza dei due anni dal termine della carica;

c) i dipendenti statali e di enti pubblici in attività;

d) gli amministratori del Comune, gli amministratori e i dipendenti delle aziende speciali ed istituzioni, gli amministratori di enti o società a partecipazione comunale nonché i revisori dei conti del Comune;

e) i consulenti che prestino la loro opera per il Comune e per gli organismi di cui alla lettera d).

TITOLO III
Organi di governo e loro attività

CAPO I
Gli Organi di Governo del Comune

Art. 20
Organi di governo

1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.

2. Le relazioni istituzionali tra gli Organi del Comune sono ispirate ai principi dell’efficienza dell’attività amministrativa, della trasparenza e dell’efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale.

CAPO II
Il Consiglio Comunale

Sezione I
Ruolo e competenze del Consiglio Comunale

Art. 21
Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, espressione elettiva della Comunità Locale, è l’organo che determina l’indirizzo politico-amministrativo del Comune e che ne controlla l’attuazione.

Art. 22
Competenze del Consiglio Comunale

1. Le competenze del Consiglio, tradotte in atti fondamentali, normativi e d’indirizzo, di programmazione e di controllo, sono individuate dalla legge.

2. Nelle materie di competenza del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni in via d’urgenza da altri organi del Comune, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Sezione II
Assetto istituzionale e organizzazione del Consiglio Comunale

Art. 23
Prima seduta del Consiglio Comunale

1. Nella sua prima seduta, convocata dal Sindaco, il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità secondo quanto previsto dalla legge e dalla normativa secondaria in materia, disponendo le eventuali surroghe.

2. Agli adempimenti di cui ai commi precedenti il Consiglio procede in seduta pubblica e a voto palese.

3. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio adotta tutti i provvedimenti che siano necessari per garantire la piena funzionalità dell’Amministrazione Comunale e della stessa assemblea rappresentativa, secondo quanto previsto dalla legge (7)

4. I lavori della prima seduta sono presieduti, dal Sindaco sino all’elezione del Presidente del Consiglio, a norma di Statuto.

5. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta può eleggere tra i suoi componenti un Presidente del Consiglio che resta in carica sino allo scioglimento del consiglio stesso. Le competenze del Presidente del Consiglio sono disciplinate dall’art. 39 comma 1 e 2 e art. 84 T.U. 267/2000;

6. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto a maggioranza dei consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede con una terza votazione nella quale per l’elezione è sufficiente la maggioranza relativa dei consiglieri presenti. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.

7. Il presidente può essere revocato su mozione di sfiducia proposta da almeno un terzo dei membri del consiglio. La mozione, per essere approvata, deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 24
Svolgimento delle funzioni di direzione dei lavori del Consiglio Comunale

1. Le funzioni di direzione dei lavori del Consiglio Comunale, compresa la convocazione dell’Assemblea, sono attribuite al Sindaco o nel caso di nomina dal Presidente del Consiglio.

2. Le funzioni vicarie del Sindaco quale presidente dell’Assemblea sono affidate, in caso di impedimento o assenza dello stesso, al Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo il consiglio è presieduto dall’assessore più anziano di età. In entrambi i casi devono essere consiglieri comunali.

Art. 25
Gruppi consiliari

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione i Consiglieri si costituiscono in Gruppi, la composizione ed il funzionamento dei quali sono disciplinati da regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la giunta che abbiano riportato maggior numero di voti per ogni lista. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 26
Commissioni Consiliari

1. Per il migliore esercizio delle loro funzioni ed attività il consiglio comunale e la giunta sono coadiuvati da commissioni consultive permanenti e speciali.

2. I consiglieri comunali sono nominati in dette commissioni dal consiglio secondo il criterio della rappresentanza proporzionale dei consiglieri assegnati e con riferimento alla composizione dei singoli gruppi. Esse sono, in ogni momento, totalmente o parzialmente revocabili e modificabili con le stesse modalità della nomina.

3. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti di controllo e consultive secondo le previsioni del regolamento. Alle riunioni delle commissioni permanenti, in relazione alla specificità degli argomenti in trattazione, possono essere invitati tecnici ed esperti nonchè rappresentanti d’organi di partecipazione, di forze sociali, politiche ed economiche.

4. Per l’esame di materie di complesso e generale rilievo possono essere costituite commissioni consultive speciali.

5. Il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno commissioni d’indagine sull’attività dell’amministrazione.

6. All’atto dell’istituzione di commissioni consultive speciali o di commissioni d’indagine, il relativo provvedimento ne definisce le funzioni, gli obiettivi ed i tempi di operatività in conformità alle disposizioni del regolamento.

7. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi diversamente disciplinati dal regolamento.

8. E’ attribuita ad esponenti della minoranza consiliare la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni d’indagine, di controllo e garanzia, ove costituite. E’ obbligatoriamente costituita nella seduta immediatamente successiva a quella di convalida degli eletti la commissione consiliare per l’esame dello statuto e delle sue modifiche e per il regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale. I poteri, la composizione e il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento consiliare.

Art. 27
Garanzie per le minoranze / opposizioni

1. Nell’ambito del Consiglio e delle sue Commissioni permanenti o speciali l’attività istituzionale è sviluppata in modo tale da assicurare adeguate garanzie alle minoranze ed il coinvolgimento effettivo di tali componenti politiche nei processi decisionali dell’assemblea. Nel regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale possono essere definiti a tal fine specifici strumenti e particolari procedure.

Art.28
Commissione Pari Opportunità

1. Il Consiglio Comunale istituisce una Commissione per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna al fine di migliorare i processi decisionali finalizzati alla definizione di politiche, programmi e progetti su tale aspetto.

2. I componenti, anche esterni, della Commissione sono nominati dal Consiglio secondo criteri di massima rappresentatività culturale, sociale, politica ed economica.

3. La Commissione, il cui funzionamento è disciplinato da specifico regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alle politiche ed alle problematiche inerenti le pari opportunità. A tal fine può avvalersi del contributo qualificato di associazioni e di movimenti rappresentativi delle realtà sociali.

4. La Giunta Comunale può consultare preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio in merito ad azioni rivolte alla realizzazione di condizioni di pari opportunità.

Sezione III
Funzionamento del Consiglio Comunale

Art. 29
Articolazione dell’attività del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale articola la propria attività secondo modalità che garantiscano la programmazione dei lavori e la piena partecipazione di tutti i Gruppi Consiliari. Il regolamento stabilisce le modalità di sviluppo dell’attività e le forme di convocazione delle riunioni dell’assemblea.

2. L’arttività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

3. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

4. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno quattro. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

5. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, convocata obbligatoriamente la conferenza dei capi gruppo, è effettuata dal sindaco, (o dal Presidente del consiglio se nominato) di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti purchè di competenza consiliare.

6. Per ragioni di interesse generale la Giunta può proporre al Sindaco (o al presidente del consiglio se nominato) la convocazione di consigli comunali aperti. Tale convocazione può essere promossa su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati sentita la conferenza dei capi gruppo.

7. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

8. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

9. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

10. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali prima del Consiglio Comunale almeno quattro giorni lavorativi compreso quello della seduta, salvo diversa disciplina regolamentare per i consigli d’urgenza.

11. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

12. Di ogni seduta è redatto verbale, nel quale deve essere dato specifico resoconto dell’attività dell’assemblea.

Art. 30
Sistemi di votazione

1. La volontà del consiglio è espressa, per regola, in forma palese mediante votazione per alzata di mano.

2. Sono da assumere a scrutinio segreto, le deliberazioni concernenti persone, compresa qualsiasi elezione di persona, quando è esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle loro qualità soggettive o sulla valutazione dell’azione da loro svolta.

3. Il regolamento garantisce con specifiche previsioni il diritto delle minoranze ad eleggere propri rappresentanti nei casi in cui ciò sia previsto nelle elezioni consiliari di persone.

Art. 31
Funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento, nel quale è determinato anche il quorum per la validità delle sedute, le modalità per la convocazione del consiglio e per la presentazione e la discussione delle proposte; sono altresì definiti istituti e forme di relazione tra l’assemblea e gli organismi ad essa correlati.

2. Il regolamento per il funzionamento del consiglio, approvato in conformità allo statuto, stabilisce anche le modalità per fornire al consiglio ed ai gruppi consiliari servizi attrezzature risorse finanziarie e strutture apposite per il loro funzionamento.

CAPO III
Il Sindaco

Art. 32
Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è a capo dell’Amministrazione Comunale, della quale è l’Organo responsabile e della quale interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa.

2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o conferite al Comune.

3. Il Sindaco esercita altresì le funzioni che gli sono attribuite dalla legge quale Autorità Locale e quale Ufficiale di Governo, con particolare riferimento a quanto previsto, rispettivamente, dall’art. 50 e dall’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000.

4. Il Sindaco promuove e coordina l’azione dei singoli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell’ente. Sovraintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario Generale e al Direttore Generale.

5. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori, le sue funzioni o parte di esse. Agli assessori il Sindaco può altresì delegare l’esercizio delle funzioni di ufficiale di governo di cui all’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

6. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze gestionali dei Responsabili di Servizio, il Sindaco può affidare con proprio atto, ad uno o più Consiglieri Comunali, compiti specifici, definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari attività.

7. I compiti di cui al comma 1 non possono comunque comportare per il Consigliere cui siano affidati l’esercizio di poteri di rappresentanza istituzionale dell’Ente o di sostituzione del Sindaco in funzione vicaria.

8. L’attività svolta dai Consiglieri incaricati dal Sindaco non comporta la corresponsione di alcuna indennità o di gettoni di presenza.

Art. 33
Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco ed ai Responsabili di Servizio, nei casi previsti dalla legge;

2. Al Sindaco spetta la decisione di stare in giudizio per conto dell’Amministrazione Comunale.

3. Il Sindaco può altresì delegare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale ai Responsabili di Servizio del Comune.

4. In attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3, il Responsabile di Servizio delegato sottoscrive la procura alle liti.

Art. 34
Rapporti con gli Assessori e con i Responsabili di Servizio

1. In relazione alle attività istituzionali del Comune, il Sindaco svolge attività d’impulso rispetto alla Giunta ed ai singoli Assessori affinché, nella realizzazione dei programmi e delle iniziative progettuali, sia assicurata l’unità dell’attuazione dell’indirizzo politico-amministrativo.

2. Il Sindaco, a fini di piena garanzia di quanto stabilito dal precedente comma 1, sovraintende direttamente alle materie ed ai progetti di valenza interassessoriale.

3. Il Sindaco opera nei confronti dei responsabili dei servizi al fine di assicurare il buon funzionamento ed il regolare sviluppo dell’attività amministrativa, controllando, anche attraverso supporti valutativi qualificati, la coerenza dell’azione gestionale con le decisioni degli Organi di Governo dell’Ente e impartendo specifiche direttive agli stessi.

Art. 35
Vice Sindaco ed esercizio di funzioni vicarie del Sindaco

1. Il Vice Sindaco svolge funzioni vicarie del Sindaco, sostituendo quest’ultimo in casi di sua assenza, impedimento o sospensione dall’esercizio delle funzioni ad esso demandate.

2. Il Vice Sindaco collabora con il Sindaco nel coordinamento dell’attività della Giunta.

3. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall’Assessore più anziano per età.

Art. 36
Mozione di sfiducia e dimissioni

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale a scrutinio palese dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. La mozione stessa deve essere posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo generale.

3. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta, a termini di legge, lo scioglimento del Consiglio. Qualora invece la mozione sia respinta, i Consiglieri che l’hanno sottoscritta non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.

CAPO IV
La Giunta

Art. 37
Composizione della Giunta e nomina degli Assessori

1. La Giunta é composta dal Sindaco che la presiede e da un numero assessori non superiore a 7.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. La nomina dei componenti dell’Organo esecutivo è effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità.

3. Gli Assessori sono nominati, di regola, tra i Consiglieri. E’ comunque scelto tra i Consiglieri il soggetto chiamato a ricoprire la carica di Vice Sindaco. N. 2 Assessori possono essere nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

4. Il Sindaco affida a ciascuno degli Assessori, con lo stesso provvedimento di nomina, il compito di sovraintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.

5. Gli assessori non consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell’adunanza.

6. L’ente stipula nei limiti consentiti dalla legge, polizze assicurative che garantiscono il Sindaco e gli assessori dai rischi connessi all’esercizio delle funzioni amministrative;

Art. 38
Ruolo e competenze della Giunta

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l’azione dell’apparato amministrativo attraverso specifici atti e direttive, nonché svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente. Altresì delibera i regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza.

2. La Giunta opera collegialmente ed esercita le funzioni amministrative ad essa attribuite dalla legge;

3. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all’affissione all’albo comunale.

Art. 39
Funzionamento della Giunta

1. Il Sindaco o chi ne fa le veci, convoca e presiede la Giunta.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla giunta stessa.

3. La giunta non può deliberare senza la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Art. 40
Ruolo e compiti degli Assessori

1. Gli Assessori ed il Vice Sindaco hanno il compito di sovraintendere ciascuno ad un particolare settore di amministrazione o ad una specifica area d’interesse, dando impulso all’attività degli uffici nel rispetto degli indirizzi e dei programmi stabiliti dagli organi di governo del Comune, nonché vigilando sul corretto esercizio dell’attività amministrativa e di gestione.

2. In relazione alle materie affidate alla loro cura, gli Assessori possono impartire specifiche direttive ai Responsabili di Servizio dell’Amministrazione Comunale, al fine di precisare obiettivi di gestione ed elementi riconducibili all’indirizzo politico-amministrativo.

Art. 41
Dimissioni degli Assessori e loro revoca

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate dall’interessato, in forma scritta, al Sindaco, tramite il protocollo generale. Esse diventano efficaci dal momento in cui sono registrate a protocollo.

2. Il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari o cessati dall’ufficio per altra causa, con provvedimento espresso e dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dello stesso.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza successiva alla revoca.

CAPO V
Condizione giuridica, diritti e doveri degli Amministratori del Comune

Art. 42
Condizione giuridica degli Amministratori del Comune e prerogative economiche

1. La condizione giuridica degli Amministratori del Comune, individuati nel Sindaco, negli Assessori, e nei Consiglieri comunali, nonché gli elementi traduttivi della stessa, quali gli obblighi specifici, il regime delle aspettative, dei permessi e della indennità, sono disciplinati dalla legge.

2. Il comportamento degli Amministratori del Comune, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nonché al rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione.

3. L’ente stipula, nei limiti consentiti dalla legge, polizze assicurative che garantiscono i consiglieri dai rischi connessi all’esercizio delle loro funzioni amministrative.

Art. 43
Diritti di informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici nei quali si articola la struttura organizzativa del Comune di Nizza Monferrato, nonché dalle società e dagli altri organismi da essa dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. In ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite, i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. L’acquisizione delle informazioni e delle notizie di cui al precedente comma 1 da parte dei Consiglieri Comunali, realizzabile anche mediante la consultazione di atti e documenti, deve avvenire con modalità, stabilite dal regolamento sul diritto di accesso.

Art. 44
Pubblicità patrimoniale

1. Il Sindaco, gli Assessori (inclusi gli assessori esterni) ed i Consiglieri rendono pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, la propria situazione patrimoniale e reddituale, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento del consiglio.

CAPO VI
Cause di incompatibilità e di ineleggibilità, dimissioni, rimozione e decadenza degli Amministratori

Art. 45
Incompatibilità ed ineleggibilità degli Amministratori

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

2. La contestazione di eventuali cause di incompatibilità deve essere svolta con garanzia di contraddittorio ampio e dettagliato con l’interessato e con modalità tali da porre in evidenza le specificità della situazione presa in esame, nonché la possibile tempestiva rimozione delle condizioni ostative al mantenimento della carica.

Art. 46
Decadenza dei consiglieri per assenza ingiustificata

1. E’ dichiarato decaduto il consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.

2. Gli elementi addotti a giustificazione devono essere rappresentati per iscritto alla Presidenza del Consiglio Comunale.

3. La decadenza è formalizzata dal Consiglio Comunale, con proprio provvedimento espresso, su iniziativa della Presidenza dell’assemblea o di un qualsiasi consigliere. La dichiarazione di decadenza deve essere obbligatoriamente preceduta da specifica istruttoria, nella quale l’interessato deve poter evidenziare le situazioni giustificative del periodo di assenza e le condizioni che gli hanno impedito di renderle note al Sindaco.

Art. 47
Pubblicità delle spese elettorali (8)

1. Entro cinque giorni dal deposito delle liste dei candidati al Consiglio e delle candidature alla carica di Sindaco e comunque all’atto del deposito del programma amministrativo da affiggersi, fino alla proclamazione degli eletti, all’albo pretorio, i candidati alle cariche di cui sopra, o un loro delegato, presentano alla Segreteria Generale la dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale da affiggere all’albo pretorio per 15 giorni.

2. Le tipologie delle spese elettorali sono quelle stabilite dalla legge.

3. Entro trenta giorni dalla chiusura della campagna elettorale, a cura dei soggetti di cui al comma 1, deve essere presentato alla Segreteria Generale il rendiconto delle spese elettorali da pubblicare all’albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.

CAPO VII
Linee programmatiche per il mandato amministrativo e modalità per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo

Sezione I
Le linee programmatiche

Art. 48
Linee programmatiche di mandato

1. Il sindaco entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, presenta al consiglio comunale, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, il consiglio comunale provvede a verificare l’attuazione di tali linee da parte del sindaco e degli assessori di riferimento.

4. E’ facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

5. Al termine del mandato politico-amministrativo il sindaco presenta all’organo consiliare il documento sullo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

TITOLO IV
Ordinamento degli Uffici e Dirigenza

CAPO I
Ordinamento degli Uffici ed assetto organizzativo dell’Amministrazione Comunale

Art. 49
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. L’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Nizza Monferrato è disciplinato da apposito regolamento predisposto in osservanza di quanto stabilito dalla normativa in materia, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio ed in base a criteri di autonomia, flessibilità delle componenti strutturali, funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità e responsabilità, nonché in conformità con i principi per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione spetta ai Responsabili di Servizio. L’organizzazione del comune si articola in settori individuati per omogeneità di materie trattate. I settori sono a loro volta suddivisi in servizi in modo tale da consentire l’individuazione e la nomina dei soggetti responsabili del conseguimento degli obiettivi programmatici e dei procedimenti amministrativi.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’Ente che danno esecuzione alle leggi e allo statuto. La responsabilità del personale comunale è determinata nell’ambito della loro autonomia decisionale nell’esercizio delle funzioni loro attribuite; è individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore; si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto nell’esercizio delle proprie funzioni supera tali limiti. L’Ente nei limiti previsti da leggi e regolamenti può stipulare polizze assicurative dei rischi connessi all’esercizio delle funzioni professionali del Segretario Generale, dei responsabili dei servizi e dei dipendenti. L’Ente promuove la formazione e la qualificazione professionale dei dipendenti.

CAPO II
I ruoli di responsabilità

Art. 50
I Responsabili di Servizio

1. I Responsabili di Servizio sono responsabili della gestione amministrativa dell’azione del Comune, tradotta in atti e sviluppata attraverso la direzione dei settori e strutture organizzative nelle quali è articolata l’Amministrazione Comunale.

2. Il regolamento, specifica, nel rispetto delle norme di legge le attribuzioni e i compiti dei Responsabili di Servizio preposti alle varie articolazioni organizzative del Comune.

3. L’attribuzione della responsabilità di direzione dei settori in cui si articola l’organizzazione dell’Amministrazione Comunale spetta al Sindaco, che la conferisce secondo criteri di competenza e capacità professionale. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

4. La responsabilità di direzione di una struttura organizzativa è attribuita a tempo determinato e deve essere espressamente rinnovata. I Responsabili dei servizi possono essere rimossi anticipatamente dall’incarico, nei casi previsti dall’art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

5. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante stipulazione di un contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, con un soggetto in possesso di elevate esperienza e qualificazione professionale, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica e dal ruolo da ricoprire.

6. I Responsabili di Servizio, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli Organi di governo dell’Ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, e della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

7. I Responsabili di Servizio, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento organico, godono di autonomia e responsabilità nell’organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell’acquisizione dei beni strumentali necessari.

8. Per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo del Comune, i Responsabili di Servizio assumono, nell’area delle rispettive competenze ed in conformità allo Statuto e ai regolamenti, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. In quest’ambito adottano tutti gli atti necessari ed opportuni, ivi compresi quelli che impegnino l’amministrazione verso l’esterno o che comportino l’esercizio di poteri discrezionali secondo modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

9. I Responsabili di Servizio esercitano le competenze ad essi attribuite nel rispetto di criteri di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, nonché svolgendo la loro azione con riguardo alle direttive impartite dal Sindaco e dagli Assessori di riferimento.

Art. 51
Responsabilità dirigenziale

1. I Responsabili di Servizio sono responsabili del risultato dell’attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati, con particolare riferimento allo svolgimento della propria azione secondo criteri di correttezza amministrativa e di efficienza della gestione

2. La valutazione dei risultati dirigenziali è svolta con riferimento alle prestazioni svolte in ordine alla realizzazione di programmi e progetti dell’Amministrazione Comunale ed ai comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate.

3. La valutazione dei Responsabili di Servizio, disciplinata dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e da linee d’indirizzo adottate dagli Organi di Governo, è sviluppata periodicamente tenendo particolarmente conto dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione.

4. Qualora la valutazione dei risultati dei Responsabili di Servizio faccia emergere il mancato raggiungimento al termine dell’esercizio finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione, nei confronti del Responsabile di Servizio interessato, previa verifica e contraddittorio con lo stesso in ordine ai presupposti della valutazione, possono essere adottati tutti i provvedimenti necessari a far valere la sua responsabilità.

Art. 52
Segretario Generale - Direttore Generale - Vice Segretario.

1. Il segretario Generale, nominato dal Sindaco ai sensi delle disposizioni di legge in materia, esercita le funzioni che la legge specificatamente gli assegna. Al Segretario Generale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale in base al regolamento degli uffici e dei servizi.

2. Il Segretario Generale svolge inoltre le funzioni che il Sindaco, con propri provvedimenti, gli attribuisce nel rispetto della professionalità della figura. In caso di assenza o di impedimento del Segretario o di vacanza del posto le funzioni vicarie sono assolte dal Vice Segretario nominato mediante decreto del sindaco. Requisiti, compiti e attribuzioni del Vice Segretario Generale sono disciplinate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e del personale.

3. L’ente può stipulare con altri comuni, una convenzione avente ad oggetto il servizio di Direttore Generale allo scopo di raggiungere la soglia demografica minima stabilita dalla legge per la nomina a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, del Direttore Generale.

4. Nell’ipotesi di cui al comma precedente i criteri per la nomina del Direttore Generale sono stabiliti in sede di convenzione.

5. La competenza a deliberare la convenzione spetta al consiglio comunale.

6. Il regolamento sull’organizzazione degli uffici e del personale disciplina le funzioni del direttore generale nei limiti stabiliti dall’art. 108 T.U. 267/2000.

TITOLO V
I Servizi Pubblici

Art. 53
Forme di gestione ed assunzione dei servizi pubblici.

1. Il Comune di Nizza Monferrato, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità Locale. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni sono stabiliti dalla legge.

2. Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

3. Il comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

4. Il comune può altresì dare impulso e partecipare anche indirettamente ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Art. 54
Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 55
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Art. 56
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

Art. 57
Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 58
Consorzi

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unicamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali dell’assemblea.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 59
Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l’attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia e dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 34, comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.

3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Titolo VI
Strumenti economico-finanziari e controlli interni

CAPO I
Gli strumenti economico-finanziari del Comune

Art. 60
Risorse economico-finanziarie

1. L’ordinamento della finanza del Comune di Nizza Monferrato, è disciplinato dalla legge: rispetto a tale riferimento ed ai limiti da esso posti l’Amministrazione Comunale ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica.

2. Nell’esercizio della propria autonomia finanziaria il Comune può procurarsi entrate straordinarie, facendo ricorso alle forme previste dalla legge per la finanza statale, nel rispetto delle norme che regolano la finanza locale.

3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e di altri tributi nell’ambito di quanto stabilito dalla legge, in armonia con la costituzione e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Art. 61
Rapporti finanziari e risorse per l’esercizio di funzioni conferite

1. I rapporti finanziari inerenti l’esercizio delle funzioni conferite al Comune di Nizza Monferrato dallo Stato e dalla Regione, nonché concernenti le risorse in tal senso trasferite sono disciplinati dalla legge e dalla normativa attuativa della stessa.

2. L’esercizio delle funzioni conferite deve comunque essere realizzato con adeguate risorse economiche, umane e strumentali e nel rispetto dei principi della garanzia della continuità dell’azione amministrativa e dell’efficacia della stessa.

Art. 62
Patrimonio del Comune

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, nell’ambito del quale i beni comunali si distinguono in immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

2. I beni mobili e immobili, ordinati in base alla classificazione di legge, formano oggetto di appositi inventari tenuti costantemente aggiornati, secondo modalità e procedure definite dal regolamento di contabilità.

3. L’utilizzo dei beni immobili disponibili o resi tali avviene secondo programmi e indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 63
Gli strumenti contabili

1. La gestione economico finanziaria del Comune di Nizza Monferrato si svolge con riferimento al bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale: tali documenti sono redatti in modo da consentirne la rappresentazione e l’analisi per programmi, servizi ed interventi.

2. La dimostrazione dei risultati della gestione è data nel rendiconto di gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto consuntivo e il conto del patrimonio

3. I risultati della gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica attraverso l’utilizzo del prospetto di conciliazione.

4. La predisposizione degli strumenti contabili e dei rapporti di contabilità analitica, le procedure per la definizione delle relazioni tra gli stessi in ordine alla configurazione della situazione economica e patrimoniale del Comune, nonché i profili specifici dei procedimenti per la gestione dell’entrata e della spesa sono definiti dal regolamento di contabilità.

Art. 64
Revisione economico-finanziaria

1. Ai fini della revisione economico-finanziaria, il Comune, con apposito atto consiliare, elegge il Collegio dei Revisori nei modi indicati dalla legge.

2. Il Collegio dei Revisori espleta le funzioni ad esso attribuite dalla legge secondo modalità definite dal regolamento di contabilità e collabora con il Consiglio Comunale in relazione ai principali provvedimenti a valenza economico-finanziaria incidenti sull’attività del Comune.

3. Nell’ambito della collaborazione con il Consiglio Comunale, il Collegio dei Revisori, oltre alle funzioni previste dalla legislazione vigente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità formula pareri sulle deliberazioni consiliari che comportino ridefinizione del quadro delle risorse economico-finanziarie, esprime i pareri sui progetti di bilancio sugli altri atti che li richiedano

4. I Revisori nell’esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell’ente e delle sue istituzioni.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti può sviluppare la collaborazione con gli Organi di governo dell’Ente anche prendendo parte, su richiesta del Sindaco ed in relazione all’esame di provvedimenti con notevole rilevanza sotto il profilo economico-contabile, a riunioni della Giunta.

CAPO II
Il sistema dei controlli interni

Art. 65
Il sistema dei controlli interni

1. Nell’ambito dell’Amministrazione Comunale la valutazione ed il controllo strategico, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché la valutazione dei risultati dei Responsabili di Servizio e del personale costituiscono un sistema per i controlli interni.

2. I controlli interni, disciplinati nelle loro varie forme e per ciascuna singola finalizzazione dallo specifico regolamento, sono attuati per sostenere lo sviluppo dell’attività amministrativa e dei processi decisionali ad essa prelusivi in condizioni di efficienza, efficacia, economicità.

3. Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a valutare, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di traduzione dell’indirizzo politico-amministrativo.

4. La valutazione dei risultati dei Responsabili di Servizio e del personale è finalizzata a rilevare, con riferimento all’attuazione degli obiettivi, il corretto sviluppo della gestione amministrativa, l’incidenza sulla stessa, anche in termini qualitativi, dell’attività delle risorse umane operanti nell’Amministrazione.

5. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

6. I controlli di regolarità amministrativa e contabile, realizzati su atti già perfezionati ed efficaci, sono finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Art. 66
Modalità di sviluppo del controllo di gestione

1. L’Amministrazione Comunale predispone adeguati elementi organizzativi e sviluppa procedure specifiche per lo svolgimento del controllo di gestione nel rispetto dei profili strutturali per esso dati dalla legislazione vigente in materia.

2. In ogni caso lo sviluppo del controllo di gestione deve assicurare l’acquisizione di dati e di informazioni selezionati inerenti i costi sostenuti dall’Amministrazione e l’efficacia degli standards di erogazione dei servizi.

Art. 67
I regolamenti

Il comune emana regolamenti nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto nelle materie di propria competenza. I regolamenti approvati dal consiglio comunale entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all’albo da effettuarsi dopo l’avvenuta esecutività della delibera.

Art. 68
Norme transitorie e finali

Il presente statuto, ad esecutività avvenuta della relativa deliberazione di approvazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affisso all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi i termini di quest’ultima pubblicazione.

Copia dello statuto munita di certificazione di avvenuta pubblicazione di cui al precedente comma viene trasmessa al Ministero dell’ interno per essere inserita nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Note:

1) Tale previsione deve essere riportata nel rispetto dei contenuti necessari dello Statuto indicati dall’art. 6 comma2 del D.L.gs 267/2000;

2) Disposizione attuative dell’art. 8, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

3) L’indicazione delle materie rispetto alle quali può essere proposto il referendum abrogativo unita all’individuazione degli atti comunque sottratti alla consultazione referendaria, circoscrivono l’utilizzo del particolare strumento di partecipazione a poche ipotesi: atti di indirizzo, linee guida, ordini del giorno del consiglio.

4) Il comma 3 dell’art. 14 ha il fine di determinare un’ ulteriore garanzia per il cittadino affermando l’utilizzo degli strumenti partecipativi anche per procedimenti aventi caratteristiche fortemente influenzate dall’urgenza.

5) Il riferimento dato è alla legge 27/07/00 n. 212;

6) Gli strumenti di informazione e di comunicazione ad esempio URP devono essere realizzati con riferimento ai modelli dati dalle legge n. 150/00.

7) Nella sua prima seduta il consiglio è tenuto a procedere a tre adempimenti sostanziali; a) convalida degli eletti; b) elezione del Presidente del Consiglio (qualora previsti dallo Statuto nei comuni inferiori a 15.000 abitanti) c) l’elezione della commissione elettorale comunale (art. 41 DLgs 267/2000 art. 39 DLgs 267/2000 , sostituito attualmente dal l’art. 26 L. 24/11/2000 n. 340 “Istituzione Ufficiale Elettorale”

8) Art. 30 1° comma Legge 81/1993. “Salvo quanto stabilito dalla legge, gli Statuti e i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.”