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Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 / 04 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2002, n. 12-5790

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di Ghemme (NO). Variante Generale al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante Generale al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente interessante unicamente il Comune di Ghemme, in Provincia di Novara, adottata e successivamente modificata con deliberazioni consiliari n. 20 in data 22.4.1998, n. 38 in data 28.7.1998, n. 16 in data 22.3.2001 e n. 43 in data 26.7.2001, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 13.3.2002, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla Variante Generale al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, adottata dal Comune di Ghemme, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazione consiliare n. 20 in data 22.4.1998, integrata con deliberazione consiliare n. 38 in data 28.7.1998, entrambe esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione illustrativa geologico tecnica

- Elab. - Relazione illustrativa geologico tecnica: analisi delle aree di nuova edificazione

- Tav.6.1 - Carta geologica, in scala 1:10.000

- Tav.6.2 - Carta geomorfologia e del dissesto, in scala 1:10.000

- Tav.6.3 - Carta geo-idrologica, in scala 1:10.000

- Tav.6.4 - Carta dell’acclività, in scala 1:10.000

- Tav.6.5 - Carta della dinamica fluviale, esondabilità, opere di difesa idraulica, in scala 1:10.000

- Tav.6.6 - Carta caratterizzazione geotecnica, in scala 1:10.000

- Tav.6.7 - Carta di sintesi dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:10.000

- Tav.5.1 - Vincoli e fasce di rispetto, in scala 1:10.000

- Tav.5.2 - Vincoli e fasce di rispetto, in scala 1:10.000

- Tav.3.1 - Localizzazione delle osservazioni al progetto preliminare, in scala 1:2.000

- Tav.3.2 - Localizzazione delle osservazioni al progetto preliminare, in scala 1:2.000

- Tav.3.3 - Localizzazione delle osservazioni al progetto preliminare, in scala 1:2.000

- Tav.3.4 - Localizzazione delle osservazioni al progetto preliminare, in scala 1:2.000

- Tav.3.5 - Localizzazione delle osservazioni al progetto preliminare, in scala 1:2.000

- Tav.3.6 - Localizzazione delle osservazioni al progetto preliminare, in scala 1:2.000

- Tav.3.1 - Azzonamento delle aree urbanizzate, in scala 1:2.000

- Tav.3.2 - Azzonamento delle aree urbanizzate, in scala 1:2.000

- Tav.3.3 - Azzonamento delle aree urbanizzate, in scala 1:2.000

- Tav.3.4 - Azzonamento delle aree urbanizzate, in scala 1:2.000

- Tav.3.5 - Azzonamento delle aree urbanizzate, in scala 1:2.000

- Tav.3.6 - Azzonamento delle aree urbanizzate, in scala 1:2.000

- Tav.1 - Le previsioni di Piano entro la Pianificazione dei Comuni contermini, in scala 1:25.000

- Tav.4 - Area di antico impianto. Individuazione dei gruppi di edifici e trasformazioni fisiche, in scala 1:1.000

- Tav.2.1 - Azzonamento generale, in scala 1:10.000

- Tav.2.2 - Azzonamento generale, in scala 1:10.000

- Tav.2.3 - Azzonamento generale, in scala 1:10.000

- Tav.2.4 - Azzonamento generale, in scala 1:10.000

- Elab. - Le indagini di piano

- Elab. - Controdeduzioni alle osservazioni. Relazione illustrativa

- Elab. - Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione

- Elab. - Schede normative delle aree di trasformazione

- Elab. - Schede localizzazioni osservazioni, in scala 1:10.000

- Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbani

Deliberazione consiliare n. 16 in data 22.3.2001, successivamente integrata con deliberazione consiliare n. 43 in data 26.7.2001 entrambe esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Controdeduzioni alla richiesta di modifiche, integrazioni e correzioni contenute nella voce:"Osservazioni e rilievi" della relazione allegata al parere conclusivo della Regione Piemonte

- Elab. - Allegato A alla Relazione illustrativa di cui al comma 6bis art.24 NTA “Fasce di rispetto e vincoli”

- Elab. - Schede normative delle aree di trasformazione

- Elab. - Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione

- Elab. - Relazione geologico-tecnica. Integrazioni

- Tav.2.1 - Azzonamento generale, in scala 1:10.000

- Tav.2.2 - Azzonamento generale, in scala 1:10.000

- Tav.2.3 - Azzonamento generale, in scala 1:10.000

- Tav.2.4 - Azzonamento generale, in scala 1:10.000

- Tav.3.1 - Azzonamento delle aree urbanizzate, in scala 1:2.000

- Tav.3.2 - Azzonamento delle aree urbanizzate, in scala 1:2.000

- Tav.3.3 - Azzonamento delle aree urbanizzate, in scala 1:2.000

- Tav.3.4 - Azzonamento delle aree urbanizzate, in scala 1:2.000

- Tav.3.5 - Azzonamento delle aree urbanizzate, in scala 1:2.000

- Tav.3.6 - Azzonamento delle aree urbanizzate, in scala 1:2.000

- Tav.4 - Area di antico impianto. Individuazione dei gruppi di edifici e trasformazioni fisiche, in scala 1:1.000

- Tav.5.1 - Vincoli e fasce di rispetto, in scala 1:10.000

- Tav.5.2 - Vincoli e fasce di rispetto, in scala 1:10.000

- Tav.6.7 - Carta di sintesi dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:10.000

- Tav.6.7a - Carta di sintesi dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:10.000 (Territorio)

- Tav.6.7b - Carta di sintesi dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:10.000 (Concentrico)

- Tav. - Individuazione delle aree a rischio archeologico

- Fasc. - Valutazione del fabbisogno abitativo e dimensionamento del Piano

- Fasc. - “Proposte per l’arredo urbano e la riqualificazione degli spazi pubblici”.

(omissis)

Allegato

Elenco modifiche introdotte “ex-officio”

- La Tav. 3.2 - Azzonamento  delle aree urbanizzate (scala 1:2000) è modificata in coerenza con lo stralcio planimetrico, All. n. 1.

- Elaborato “Norme urbanistico-edilizie di attuazione”:

Art. 1, l’ultimo comma è così integrato:

“- Allegato A alla Relazione Illustrativa di cui al comma 6bis Art. 24  NTA ”Fasce di rispetto e vincoli".

Individuazione delle aree a rischio archeologico Documento della Soprintendenza della Regione Piemonte;

- Individuazione delle aree a rischio archeologico Documento della Soprintendenza Archeologica del Piemonte;

-  Proposte per l’arredo urbano e la riqualificazione degli spazi pubblici;

- Valutazione del fabbisogno abitativo e dimensionamento del Piano. Aggiornamento del Documento di P.R.G.;

- Integrazioni alla Relazione Geologico-tecnica;- Tavola 6.7a Territorio “Carta di sintesi dell’idoneità alla utilizzazione urbanistica” (scala 1:10.000);

- Tavola 6.7b Concentrico “Carta di sintesi dell’idoneità alla utilizzazione urbanistica” (scala 1:5000);

- Relazione illustrativa geologico-tecnica (ottobre 1997) (*)

- Relazione illustrativa geologico-tecnica: analisi delle aree di nuova edificazione (ottobre 1997)".

Art. 3, comma 4, lettera D), è stralciato il seguente testo:

“localizzate su aree anche non contigue all’attività produttiva stessa” e “Ciò in considerazione del fatto che tali aree saranno a breve le uniche “vetrine” disponibili per tali beni e prodotti del territorio sotteso dal casello autostradale della A26".

Art. 5, 2º comma: II terzo capoverso è stralciato e sostituito con:

“L’apertura di vetrine a piano terra è vietata all’interno del Ricetto ed in tutti quei fabbricati che presentano caratteristiche costruttive storicamente consolidate (murature in pietra o in mattoni a vista, presenza di strutture di contrafforte che testimoniano il reimpiego di manufatti più antichi ad usi residenziali e pertinenziali, ecc.), anche se possono essere assimiliate ad edilizia ”povera". Nuove aperture sono ammesse esclusivamente per gli edifici di epoca recente, opportunamente documentati. La dimensione massima della larghezza è stabilita in mt. 2, nel rispetto delle prescrizioni riportate al seguente capoverso.”

Art. 5, 2º comma, 4º capoverso: dopo le parole “storicamente consolidati.” è inserito il seguente testo:

“Devono essere mantenute le aperture esistenti, anche se non sufficienti per il rispetto dei rapporti aeroilluminanti. Nel caso si ritenesse comunque necessario procedere a nuove aperture, se consentito dalle normative vigenti, si dovrà tenere conto di eventuali tamponamenti  preesistenti e dei precisi rapporti proporzionali delle stesse facciate, privilegiando tagli verticali con rapporti proporzionali 1 a 2. Nel caso si dovesse procedere al recupero di strutture aperte o parzialmente aperte al piani superiori, ove ammesso dalla normativa vigente, si dovrà porre particolare attenzione alla realizzazione del tamponamento che dovrà essere realizzato in modo armonico, consentendo la lettura della tipologia edilizia originaria e, se possibile, con superfici vetrate.”

Art. 7, comma 8: si integra con le seguenti prescrizioni:

“Gli ambiti territoriali inseriti nelle tavole 6.7 e 6.7a (”Carta di sintesi dell’idoneità alla utilizzazione urbanistica" adottata con Delibera C.C. n. 16 del 22.3.2001) inseriti in classe IIb e compresi tra il Fiume Sesia e l’Autostrada Alessandria-Gravellona Toce, sono da intendersi ascritte alla Classe TRE A se inedificate e TRE B se edificate. Nelle aree ascritte alla Classe TRE A non potranno essere consentiti nuovi insediamenti edilizi, fatti salvi quelli previsti per la conduzione di attività agricole e quelli privi di strutture fisse (aree verdi, percorsi naturali, ecc,). Nelle aree ricadenti nella classe TRE B dovrà essere valutata la necessità di realizzare nuovi interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente o, nel caso in cui questi non siano necessari, dovrà essere predisposto un cronoprogramma degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa esistenti.

Le prescrizioni normative vincolistiche contenute nell’art. 24 e relative alle fasce di rispetto dei corsi d’acqua, graficamente indicate nella Tav. 5.2, sono da considerarsi integrative della normativa prevista per le varie classi riportate nella carta di sintesi dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica.

Valgono inoltre le seguenti prescrizioni generali:

a) dovranno essere integralmente rispettate le indicazioni contenute nella documentazione geologica adottata dal Comune;

b) l’edificazione in aree prossime a torrenti, rii, canali, rogge, ecc., potenzialmente coinvolgibili nella dinamica dei corsi d’acqua, dovrà essere preceduta da verifiche idrauliche tese ad accertare il corretto dimensionamento delle sezioni idrauliche naturali ed artificiali localmente esistenti o, in alternativa, a fornire il corretto dimensionamento delle stesse che andranno adeguate prima della realizzazione degli interventi edilizi;

c) il ricorso all’innalzamento artificiale del piano di campagna, al fine di evitare possibili coinvolgimenti dei nuovi manufatti in fenomeni di inondazione, è permesso qualora venga accertato che tale intervento non provochi innalzamenti anomali del livello idrico, nel corso di fenomeni di piena, tali da provocare maggiori danni nelle aree adiacenti;

d) tutti i corsi d’acqua, sia pubblici che privati, non dovranno essere confinati in manufatti tubolari o scatolari di varia forma e sezione, subire restringimenti d’alveo e rettifiche del loro naturale percorso;

e) non sono ammesse occlusioni, nemmeno parziali, dei corsi d’acqua; è vietata l’edificazione sopra i corsi d’acqua combinati;

f) dovrà essere costantemente garantita la pulizia e la manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua, pubblici e privati,

g) nelle zone di pianura dovrà essere evitata la realizzazione di vani interrati nelle zone soggette ad oscillazioni della falda freatica prossime al piano campagna;

h) nel caso in cui siano presenti scarpate limitrofe a nuovi insediamenti in progetto, dovranno essere garantite adeguate fasce di  rispetto (non inferiori comunque a 20 metri) dall’orlo delle stesse;

i) le eventuali nuove opere di attraversamento stradale dei corsi d’acqua dovranno essere realizzate mediante ponti in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell’alveo a “rive piene” misurata a monte dell’opera: questo indipendentemente dalle verifiche di portata;

j) qualora siano necessari sbancamenti artificiali delle scarpate e riporti di materiale, gli stessi dovranno essere sostenuti e drenati al fine di garantire, a breve ed a lungo termine, la stabilità dei pendii;

k) nelle zone poste alla base delle scarpate la realizzazione dei nuovi interventi edilizi dovrà essere preceduta dalla realizzazione di studi di stabilità del versante; in tali zone inoltre una particolare attenzione dovrà essere posta nella regimazione delle acque superficiali che andranno captate e regimate;

l) si raccomanda la scrupolosa osservanza del D.M. 11.3.88, Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione", in quanto tali norme “si applicano a tutte le opere pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica”.

Art. 9, comma 5: dopo le parole “ai sensi dell’art. 24 della L.U.R.” è aggiunto “e del D.L. 490/1999".

Art. 9, comma 17:

- La parola “articolo” è sostituita con “fascicolo”.

- La denominazione della tabella inserita al fondo delle Norme di Attuazione viene integrata inserendo dopo il titolo “Area di antico impianto” la dicitura “ - Tabella dei tipi di intervento”.

Art. 10, comma 4, alla Lettera a) è stralciata la dicitura “del 20% della SLP esistente”

Art. 10, comma 11, dopo le parole “25 mq. per abitante.” è inserito il seguente testo “Il regime di attuazione delle singole aree di nuovo impianto sarà definito in sede di Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 17, 8º comma. In tale sede verranno inoltre stabiliti i soggetti attuatori dei servizi ad esse afferenti.”

Art. 11, comma 3:

- Voce “Aree di completamento”: dopo le parole “60% SF;” è aggiunto “l’area graficamente indicata nello stralcio planimetrico. All. n. 1 è da intendersi di completamento con le seguenti limitazioni: Rapporto di copertura max 40% SF, divieto di accesso dalla strada provinciale; realizzazione di filari di alberi verso la strada provinciale e divieto di realizzazione di recinzioni con elementi prefabbricati”.

- Voce “Aree di nuovo impianto”: dopo le parole “50% SF;” è aggiunto “l’area di nuovo impianto compresa tra il Cotonificio Crespi e lo stabilimento Loropiana è riservata all’insediamento di attività produttive di tipo artigianale che necessitano di essere rilocalizzate. L’attuazione dell’area dovrà avvenire mediante strumento urbanistico esecutivo esteso all’intera zona con particolare attenzione al rispetto della qualità dell’ambiente anche attraverso proposte progettuali che si inseriscano nell’intorno e si armonizzino con le preesistenze ambientali (quali ad esempio la colonia elioterapica e i manufatti di prima industrializzazione) così come previsto dalla L.R. 40/8, con le seguenti limitazioni: Rapporto di copertura max: 40%; altezza massima mt. 9, recinzioni di tipo non prefabbricato, alberature lungo le recinzioni.

Art. 12, comma 3, dopo le parole “Altezza massima:” è aggiunto “mt. 9, mt. 10,5 nel caso la quota del piano di campagna sul quale insiste l’insediamento sia inferiore di almeno mt. 1,5 dalla quota del piano stradale. LA SLP di sopraelevazione, qualora fosse ritenuta necessaria per una migliore organizzazione delle superfici di vendita, deve comunque essere verificata rispetto al rapporto di copertura ammesso sull’area.”

Art. 13, comma 3:

- dopo le parole “Prescrizioni vincolanti: in assenza di PEC” è inserito “possono essere attivati interventi edilizi purché siano estesi almeno ad una intera Area di concentrazione dell’edificato e realizzino congiuntamente gli standard e la viabilità ad essa afferenti,”.

- Ultimo paragrafo, sono stralciate le parole “la realizzazione di nuove” e sostituite con “lo spostamento delle”

- Al termine dell’ultimo paragrafo è aggiunto “Le modifiche sopra consentite dovranno essere coerenti con gli interventi concessionari in assenza di PEC:”

Art. 13, comma 10:

- Il valore “60% della SF” viene stralciato e sostituito con “50%”.

- Il secondo capoverso che recita “E’ ammesso ____ omissis ____  insediata.” è stralciato.

- Alla voce “Altezza massima” il parametro “mt. 12" è stralciato e sostituito con ”mt. 10,00".

Art. 14, comma 6, dopo le parole “costruzione di serre” è aggiunto “finalizzate alla coltivazione dei prodotti agricoli per uso privato e non commercializzale. ”

Art. 14, comma 6 bis: E’ stralciata la dicitura “, serre e tunnel”.

Art. 14, comma 10: Il valore “cm. 80" è sostituito con ”cm. 50".

Art. 18, comma 12: il testo “Sono consentite ____ omissis ____ bowling” è sostituito con “Sono consentite le attività di cui al comma 6 dell’art. 3.”

Art. 18, comma 16: Si stralcia la dicitura “fatta eccezione per le attrezzature legate alle attività ammesse”.

Art. 19bis, comma 1:

- La dicitura “10.2.1993" è stralciata e sostituita dalla dicitura ”10.09.1993".

- La dizione “circolare n. 6709" si intende stralciata e sostituita dalla dizione ”Circolare M.LL.PP. n. 6709/97 del 29.12.1997".

Art. 20: è inserito quale ultimo comma

“E’ fatto divieto di realizzare nuovi manufatti edilizi. Sui fabbricati esistenti, il cui utilizzo dovrà essere compatibile con quanto dichiarato nella scheda, non sono ammessi incrementi volumetrici.

Il progetto della città virtuale è redatto ai sensi degli artt. 38 - 39 e 40 della L. R. 56/77. Gli interventi previsti dovranno essere verificati rispetto alle classi di idoneità prescritte nella Tav. 6.7, Carta di sintesi."

Art. 24, comma 7bis: è sostituito con il seguente:

“La fascia di rispetto del Cimitero è graficamente individuata sulle Tavole della serie 3 secondo quanto stabilito con Decreto Sindacale n. 1877 del 27.02.2002.”.

Art. 24, comma 11: Dopo le parole “Le fasce di rispetto degli elettrodotti sono” è inserita la seguente dizione: “regolamentate ai sensi del D.P.C.M. 23.4.1992 e del D.P.C.M. 28.9.1995, nonché loro successive modifiche ed integrazioni. In particolare, le fasce di rispetto dei tralicci sono”.

Art. 27: E’ da intendersi inserito, quale ultimo comma, il seguente testo:

“4 Il territorio del comune di Ghemme risulta interessato dal Piano Stralcio delle fasce Fluviali (PSFF) approvato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po con D.P.C.M. del 24.7.1998 e dal Piano di assetto idrogeologico (PAI) approvato con D.P.C.M. del 24.5.2001 che pongono le limitazioni esplicitate nelle Carta di Sintesi dell’idoneità alla utilizzazione urbanistica facenti parte integrante del Piano Regolatore.

L’esonero dall’applicazione delle prescrizioni previste da detti Piani avverrà solo a seguito della integrazione della documentazione geologico con la predisposizione delle “Schede di rilevamento delle frane” e delle “Schede di rilevamento dei processi lungo la rete idrografica” (Allegati 2 e 3 della Circolare P.G.R. n. 7/LAP/96) e la trasmissione degli stessi alla Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione."

Planimetrie