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Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 / 04 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2002, n. 11-5789

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Canelli (AT). Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Canelli, in provincia di Asti, adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 43 in data 3.5.1999, n. 87 in data 27.10.1999, n. 46 in data 28.6.2000 e n. 64 in data 7.11.2001, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati della Variante allo Strumento Urbanistico Generale, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 20.3.2002, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione costituente, nella forma definitiva, la Variante al Piano Regolatore Generale vigente, adottata e successivamente integrata e modificata dal Comune di Canelli, debitamente vistata, si compone di:

Atti amministrativi

- Deliberazioni Consiliari n. 43 in data 3.5.1999, n. 87 in data 27.10.1999 e n. 46 in data 28.6.2000 (con gli All. “B” e “C”), esecutive ai sensi di legge;

- Deliberazione Consiliare n. 64 in data 7.11.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Elaborati tecnici

- Elab. Relazione

- Tav.1.1 Stato di fatto - Dotazione attrezzature e servizi pubblici

- rete fognaria e rete acquedotto, in scala 1:5000

- Tav.1.2 Stato di fatto - Dotazione attrezzature e servizi pubblici

- rete illuminazione - infrastrutturazioni secondarie, in scala 1:5000

- Elab.All.2.1 Caratteristiche geomorfologiche ed idrologiche del territorio comunale

- Tav.All.2.2 Carta geologico-strutturale, in scala 1:10000

- Tav.All.2.3 Sezione geologica n. 1, in scala 1:10000/1:5000

- Tav.All.2.3 Sezione geologica n. 2, in scala 1:10000/1:5000

- Tav.All.2.4 Carta geoidrologica, in scala 1:10000

- Tav.All.2.5 Carta geoidrologica - Sezione rappresentativa dell’assetto idrogeologico del territorio nell’area del concentrico, in scala 1:5000/1:100

- Tav.All.2.6 Carta geomorfologica e dei dissesti, in scala 1:10000

- Tav.All.2.7 Carta delle acclività, in scala 1:10000

- Tav.All.2.8 Carta delle aree inondate in occasione dell’evento alluvionale del 6 e 7 Novembre 1994, in scala 1:10000

- Tav.All.2.9 Altezze dell’onda di piena in occasione dell’evento alluvionale del Novembre 1994. Rilievo effettuato dai funzionari della Regione Toscana il 7-8-9 Dicembre 1994, in scala 1:5000

- Tav.All.2.10 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:10000

- Tav.All.2.11 Carta del censimento delle opere idrauliche, in scala 1:10000

- Elab.All.2.12 Atlante fotografico delle opere idrauliche censite

- Elab.All.2.13 Relazione geologico-tecnica riguardante lo studio delle aree interessate da nuovi insediamenti residenziali, produttivi e per servizi previsti dalla Variante al P.R.G.C. in adeguamento all’evento alluvionale del novembre ‘94

- Tav.1 Planimetria con fasce marginali dei Comuni contermini, in scala 1:15000

- Tav.2 Planimetria generale, in scala 1:5000

- All."A"-Tav.2 Progetto di Piano - Cartografia dei vincoli e fasce di rispetto, in scala 1:5000

- Tav.3 Sviluppo dei nuclei frazionali, in scala 1:2000

- Tav.4 Sviluppo del centro storico, in scala 1:1000

- Tavv.5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6 - Sviluppo centro urbano, in scala 1:2000

- Elab. Norme tecniche di attuazione, con allegati:

- compresi nel medesimo fascicolo:

- Allegato “A” - Particolari prescrizioni esecutive e di ornato

- Allegato 1 all’articolo 37 - Tabella del fabbisogno totale dei posti parcheggio

- Allegato 2 all’articolo 37 - Adeguamenti del P.R.G. alla L.R. 28/1999

- in separati fascicoli:

Allegato (fare riferimento al file PDF) “B” - Abaco degli interventi nel centro storico, composto da:

- Relazione

- Schede d’intervento - Aree: A/1, A/2/1, A/2/2, A/3/1, A/3/2, A/3/3

- Tavola 1 - Sviluppo del centro storico, in scala 1:1000

- Tavola 2 - Dettaglio area A1 - Comparti, in scala 1:500

- Tavola 3 - Dettaglio area A21 - Comparti R1- R2-R3-R4-R5-R6-R7-R8-R9-R10-R11-R12, in scala 1:500

- Tavola 4 - Dettaglio area A22 - Comparti R20-R21 - Case dei vini, in scala 1:500

- Tavola 4bis - Dettaglio area A22 - Comparti R13-R14-R15 - Case dei vini, in scala 1:500

- Tavola 5 - Dettaglio area A31 - Comparti R16-R17-R18-R19, in scala 1:500

- Tavola 6 - Dettaglio area A32 - Comparti R22, in scala 1:500

- Tavola 7 - Dettaglio area A33 - Comparti R23, in scala 1:500

- Elab. Schede d’intervento

- Elab. Scheda quantitativa dei dati urbani.

(omissis)

Allegato

Introduzioni “ex officio” ai sensi dell’11° comma art. 15, L. R. 56/77 e s.m.i.

Sugli elaborati cartografici:

- Nella legenda dell’Allegato “A” alla Tav. 2, scala 1.5.000;

alla definizione “Fascia di rispetto dell’area cimiteriale” è aggiunto il testo seguente: “In difformità da quanto indicato in cartografia e in assenza della prescritta autorizzazione sanitaria di legge per l’eventuale riduzione, la fascia è da intendersi della profondità di m. 150 dal perimetro esterno del cimitero”.

- Nelle legende delle tavole di piano:

Tav. 2 “Planimetria Generale”, scala 1:5.000

Tav. 3 “Sviluppo dei nuclei frazionali” scala 1:2000

Tavv. 5/1, 5/2; 5/3, 5/4; 5/5 e 5/6" Sviluppo del Centro Urbano", scala 1:2.000;

è inserita la seguente prescrizione:

“In merito alle fasce del P.S.F.F., in parziale difformità da quanto indicato sulla tavola, si deve far riferimento a quanto rappresentato nelle tavole del P.S.F.F. applicando, per i territori posti all’interno del dominio fasciato, le norme di cui all’art. 39 delle NTA del P.A.I. o comunque quelle più restrittive.”

- Nelle legende delle Tavole:

Allegato 2.10 “Carta di Sintesi della Pericolosità geomorfologiche dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”;

Tav. 2 “Planimetria Generale”, scala 1:5.000;

Tav. 3 “Sviluppo dei nuclei frazionali” scala 1:2.000;

Tavv. 5/1, 5/2: 5/3, 5/4, 5/5 e 5/6 “Sviluppo del Centro Urbano”, scala 1:2.000,, sono inserite le seguenti prescrizioni:

“Le parti di territorio puntualmente indicate negli estratti cartografici allegati al parere del Settore Prevenzione Territoriale del rischio Geologico prot. 3682/20.5 del 8.3.2002 e riprese nelle successive modifiche 1 e 2, sono da intendersi classificate in classe IIIa.

In difformità da quanto indicato in cartografia, tutti le parti del territorio con pendenza maggiore di 35º (evidenziate nell’allegato 2.6 “Carta Geomorfologica e dei dissesti) sono da ritenersi classificate in classe III.

Le parti del territorio ricomprese in fascia A e fascia B dell’Autorità di Bacino dovranno essere inserite in classe IIIa, pertanto, in difformità di quanto indicato in cartografia, le porzioni di territorio inserite in classe IIIb e II, situate all’interno della Fascia B del P.S.F.F. devono ritenersi classificate in classe IIIa

- Limitatamente alle parti in classe I a diretto contatto con le parti in classe III è prescritta una fascia da ascrivere alla classe II per una profondità di 50 m. all’interno della stessa classe I."

Sugli elaborati normativi:

Sul testo delle Norme Tecniche di Attuazione:

- Art. 27, pag. 18

Al paragrafo del quarto comma relativo alla classe III C è stralciato il testo che recita:

“___ e in cui il patrimonio esistente dovrà essere recuperato secondo i disposti del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali relativo agli interventi ammessi nelle fasce di tipo B.”

- Art. 28, pag. 19

Al punto 6) Aree di classe IIIA/1, il primo comma che recita: “In dette aree saranno ___ (omissis) ___ interventi di cui al precedente punto 5)”, è sostituito con il seguente:

“In dette aree gli interventi ammessi sono unicamente i seguenti: manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione di tipo A e B (quest’ultima unicamente finalizzata ad una diminuzione del rischio dell’edificio non prevedendo viceversa un aumento del carico antropico) e, con specifico riferimento alle attività agricole presenti  in assenza di alternative praticabili e qualora le condizioni di pericolosità lo permettano (escludendo quindi le aree in dissesto attivo)  potranno essere consentite nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale.

In ogni caso non potranno essere ammessi interventi che eccedano il punto e2) dell’art. 17 delle N.T.A. e non si dovrà verificare un aumento del carico antropico."

- Art. 28 pag. 21

Il punto 9) e ultimo comma dell’articolo che recita: “In dette aree (omissis) ___ del precedente art. 17.” è sostituito dal seguente:

“In dette aree, sulle quali la Circ. P.G.R. 7/LAP/96 prevede la rilocalizzazione degli edifici esistenti, l’Amministrazione Comunale, con successivo atto, in coerenza con la normativa vigente, dovrà indicare criteri, modalità e tempi per adeguarsi alle indicazioni emerse dagli elaborati di sintesi, in accordo sia con la Circ.P.G.R. 7/LAP/96 sia con quanto prevedono l’art. 40 delle N.T.A. del P.A.I. e la Circ. P.G.R. n. 8/PET del 8/7/1999.

Solo per eventuali “edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale” che “risultino non diversamente localizzabili nell’ambito dell’azienda agricola, in assenza di alternative praticabili e qualora le condizioni di pericolosità dell’area lo consentano tecnicamente” è possibile l’utilizzo della normativa e degli interventi ammessi nella fascia B del P.S.F.F."

- All’art. 32, pag. 25.

All’ultimo comma, ultima riga, Il termine: “___sostanziale___” è sostituito con “___ strutturale ___”

Dopo l’ultimo comma è aggiunto un nuovo comma che recita:

“Il S.U.E. unitario delle Aree C1, C2, C3, dovrà prevedere l’accorpamento delle volumetrie nelle parti meno acclivi cercando di evitare una dispersione disomogenea dell’edificazione.”

- All’art. 34, pag. 29,

Al punto 11 Aree ER, alla terza riga il valore “___ 30% ___” è sostituito con “___ 20% ___”:

- All’art. 36, pag. 33

Dopo il punto 5 del primo comma è inserito un nuovo comma che recita:

“Su tutte le aree produttive D, DC, DR e DE confinanti con aree ad altra destinazione d’uso, l’attivazione di interventi di ampliamento, completamento e nuovo impianto dovrà garantire il corretto inserimento ambientale delle strutture attraverso la realizzazione sul confine interessato di idonee barriere antirumore e antinquinamento con fasce a verde, piantumate a file sfalsate con essenze arboree forti, autoctone, di alto fusto.”

- All’art. 41, pag. 39

Al termine dell’articolo è aggiunto un nuovo comma che recita:

“Le fasce di rispetto cimiteriali sono definite, dall’art. 338 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265; dall’art. 57 del D.P.R. 10/9/90, n. 285; dall’art. 27 della L.R. 56/77 e dalla Circolare del Presidente della Regione Piemonte - n. 16/URE del 9/12/1987. Eventuali riduzioni saranno ammesse solo a seguito dell’effettuazione delle procedure di cui alla circolare.16/URE cosi come modificata dalla L.R. 5/2001 (Delega alle A.S.L. delle funzioni amministrative ____).”

- All’art.42, pag. 39

Al termine dell’articolo sono inseriti due nuovi commi che recitano:

“Tutte le aree all’interno della Fascia C devono obbligatoriamente rientrare nel Piano di Protezione ealizzate a quote compatibili con la piena di riferimento e non costituiscano un aumento del rischio per gli edifici esistenti e, soprattutto, per gli usi abitativi;

- l’esclusione della destinazione residenziale al di sotto delle quote compatibili con la piena di riferimento;

- l’eventuale prescrizione di uso di porte a tenuta stagna per i locali posti al di sotto della quota compatibile con la piena di riferimento;

- l’esclusione di depositi di materiali nocivi, pericolosi, insalubri, ecc.

Come prescritto per la fascia C, a maggior ragione all’interno dei settori localizzati in fascia A e B, è vietata la realizzazione di piani interrati con esclusione della destinazione residenziale al di sotto delle quote compatibili con la piena di riferimento nonchè il deposito di materiali nocivi, pericolosi, insalubri.

- All’art. 42/bis, pag. 40.

Al nono comma, i previsti interventi fino al punto" ___e1 ___"  ed “___e2___”  dell’art. 17 delle N.T.A. sono rispettbri, ecc.

Come prescritto per la fascia C, a maggior ragione all’interno dei settori localizzati in fascia A e B, è vietata la realizzazione di piani interrati con esclusione della destinazione residenziale al di sotto delle quote compatibili con la piena di riferimento nonchè il deposito di materiali nocivi, pericolosi, insalubri.

- All’art. 42/bis, pag. 40.

Al nono comma, i previsti interventi fino al punto" ___e1 ___"  ed “___e2___”  dell’art. 17 delle N.T.A. sono rispettivamente sostituiti con i punti “___ d1 ___” e “___d2___”.

Dopo il decimo comma è inserito un nuovo comma che recita:

“Tutti gli interventi previsti nelle aree perimetrate ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77 s,m.i., dovranno tener conto delle specifiche caratteristiche paesaggistiche dei luoghi interessati e prevedere la progettazione delle sistemazioni a verde delle aree di pertinenza seguendo indirizzi volti a permettere un adeguato inserimento paesaggistico delle volumetrie in progetto e per salvaguardare la vegetazione arborea ad alto fusto eventualmente presente nella stessa proprietà.”

- Art. 54 pag. 47

Al termine dell’articolo devono essere inseriti due nuovi commi che recitano:

“L’effetto delle impermeabilizzazioni dovrà essere sempre valutato, indipendentemente dalle classi di pericolosità della zona, ciò al fine di non provocare negative variazioni degli afflussi e dei tempi di corrivazione delle acque.

Tutti gli interventi sono comunque soggetti ai disposti del D.M. 11.3.1988 di cui si raccomanda la piena applicazione."

Sul testo delle Schede di intervento:

- In tutte le schede relative alle aree di nuovo impianto e completamento oggetto di indagine nella Relazione Geologico Tecnica (vedi Allegato 2.13), alle “Note e prescrizioni particolari”, è introdotta la seguente prescrizione:

“Le porzioni di area eventualmente inserite in classe IIIa dagli studi geologici allegati al Piano sono da intendersi inedificabili e non dovrà essere modificato in alcun modo lo stato dei luoghi con espresso divieto di realizzare manufatti e/o rinterri che non siano funzionali alla urbanizzazione e alla attività in essere e/o previste”.

- Pag. 7 Scheda 2/4 Area A2.1

Alla voce “Interventi ammessi” il testo:  “___ e oltre fino al punto e2) del citato articolo 17___” è sostituito con: “___ e oltre fino al punto e1) del citato articolo 17___”.

- Pag. 27 Scheda n. 7 - Area AF1; Pag. 33 Scheda n. 13 - Area AF7, Pag. 38

Scheda n. 18 - Area AF12

Alle “Note e prescrizioni particolari” delle singole schede è aggiunto il testo che recita:

“L’intera area è soggetta alla tutela di cui all’art. 24 della L.R. n. 56/1977 e s. m e i.”

- Pag. 93 Scheda n. 73 Area C1; Pag. 94 Scheda n. 74 Area C2; Pag. 95 Scheda n. 75 Area C3

Alla voce “Note e prescrizioni particolari” delle singole schede, il richiamo: “___ di quanto previsto al 7º comma dell’art. 32" è sostituito con il seguente: ”___ di quanto previsto ai commi 6º e 7º dell’art. 32."

- Pag. 110 Scheda n. 90 Area DE1; Pag. 112 Scheda n. 92 Area DE2; Pag 113

Scheda n. 93 Area DE3/1; Pag. 114 Scheda n. 94 Area DE3/2;

Alla voce “Note e prescrizioni particolari”, al terzo comma, dopo: “___ all’articolo 22 ___”, è aggiunto il richiamo che recita: “___ e 26 ___”;

Il richiamo che recita: “___ all’art. 38/bis ___” è sostituito con: “___ all’art. 37/bis___”

- Da pag 115 Scheda n. 95 a pag. 130 Scheda n. 110, per tutte le Aree DR,

Alla voce “Note e prescrizioni particolari” al secondo comma, il testo: “___ agli articoli 21 e 22 ___” è sostituto con il seguente: “___ agli articoli 21, 22 e 26 ___”

- Pag. 144 Scheda 124 - Area TS3

La Scheda si intende interamente stralciata.

Planimetrie