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Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 / 04 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2002, n. 58-5741

Legge 365/2000, art. 4bis; disposizioni in merito all’utilizzo dei fondi resi disponibili con la legge finanziaria 2002 per il completamento dell’opera di ricostruzione a seguito dell’alluvione dell’autunno 2000; accantonamento della somma complessiva di Euro 108.455.949,00 e prenotazione di Euro 149.772.500,00 a favore della Direzioni OO.PP., Commercio e artigianato, Territorio rurale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. a favore della Direzione OO.PP., sul capitolo 24102 viene accantonata la somma di Euro 23.757.017,00 per l’anno 2002 e viene prenotata la somma di Euro 64.040.655,00 per l’anno 2003; (A. 100664) (P. 100073)

2. a favore della Direzione commercio e artigianato, sul capitolo 25583 viene accantonata la somma di Euro 62.491.285,00 per l’anno 2002 e viene prenotata la somma di Euro 63.007.742,00 per l’anno 2003; (A. 100727) (P. 100074)

3. a favore della Direzione territorio rurale, sul capitolo 25583 viene accantonata la somma di Euro 22.207.647,00 per l’anno 2002 e viene prenotata la somma di Euro 22.724.103,00 per l’anno 2003, (A. 100728) (P. 100075)

4. le somme complessive di cui ai punti precedenti, rese disponibili dallo Stato ai sensi dell’art. 45 della legge 28.12.2001, finanziaria 2002, a seguito del riparto formalizzato con ordinanza del Ministro dell’interno con delega alla protezione civile n. 3192 del 28.03.2002 sono finalizzate al ristoro dei danni subiti da privati cittadini al patrimonio abitativo, ai beni mobili, alle attività produttive ed agricole a seguito dell’alluvione dell’autunno 2000;

5. al fine di indirizzare con la massima attenzione ed efficacia possibile le risorse disponibili evitando anche eccessivi immobilizzi di somme non utilizzabili, ovvero prevenendo il rischio di laboriosi recuperi di somme non spettanti, vengono fornite le seguenti indicazioni procedurali per l’erogazione dei contributi:

a. gli uffici regionali competenti sono incaricati di erogare inizialmente somme fino ad un ulteriore 30% dell’ammontare previsto del contributo, e cioè fino ad un massimo del 70% complessivo tenuto conto di quanto già trasferito in precedenza, salvo conguaglio inferiore nel caso accertato di minori esigenze;

b. in particolare, la Direzione commercio e artigianato e la Direzione territorio rurale, incaricate in precedenza in merito ai danni alle attività produttive di competenza, sono autorizzate ad attivare tramite Finpiemonte il pagamento a favore dei soggetti beneficiari di ulteriori acconti per un ammontare pari al 30% del contributo complessivo previsto; a favore dei soggetti il cui contributo accertato non supera il limite di Euro 10.000,00 può essere corrisposta interamente la quota a saldo;

c. parimenti, la Direzione opere pubbliche, incaricata in precedenza in merito ai danni alle abitazioni private, ai beni mobili e ai beni mobili registrati, potrà erogare il predetto ammontare ai comuni onde consentire il successivo pagamento ai singoli beneficiari; detta erogazione dovrà tener conto delle effettive esigenze di ulteriore fabbisogno dei comuni stessi e potrà essere adeguatamente ridimensionata sulla base delle verifiche in corso di attuazione;

d. i sindaci dei comuni dovranno immediatamente provvedere ad un’erogazione pari ad almeno il 20% a titolo di ulteriore acconto, salvo quanto successivamente specificato; detta erogazione potrà avvenire anche in assenza di documenti giustificativi di spesa, che dovranno essere successivamente forniti in occasione della rata di saldo;

e. l’erogazione di cui al punto precedente non potrà comunque superare la quota a saldo del contributo qualora questo dovesse essere accertato in limiti inferiori al previsto;

f. i sindaci potranno utilizzare il restante ammontare anche per provvedere alla rata di saldo dei contributi purché a seguito di presentazione della documentazione probatoria da parte dei beneficiari;

g. le successive erogazioni potranno avvenire solo in presenza di atti giustificativi ed i relativi fondi saranno resi disponibili dalla Regione su richiesta del sindaco che attesterà anche nel contempo l’avvenuto esaurimento di quanto già trasferito;

6. il termine ultimo per la presentazione della documentazione probatoria finale è stabilito al 31.12.2003; oltre tale termine, in mancanza di atti giustificativi, i beneficiari saranno tenuti alla restituzione di tutte le somme percepite a titolo di acconto per le quali sia previsto dalle norme e dalle disposizioni adottate l’obbligo della rendicontazione;

7. entro il termine ultimo del 30.06.2004 i comuni dovranno far pervenire il prospetto finale riepilogativo di tutte le spese sostenute, e dovranno restituire le somme eventualmente non utilizzate.

(omissis)