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Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 / 04 / 2002

Codice 14.5
D.D. 3 gennaio 2002, n. 2

Autorizzazione legge regionale 9.8.1989, n. 45 in favore della Comunità Montana Valsesia

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di Autorizzare, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, la C.M. Valsesia, nella persona del presidente - sig. Guido Crevola - ad effettuare le opere di adeguamento alla viabilità silvo-pastorale previste nel progetto definitivo-esecutivo denominato “S. Grato II fase” e ricadenti nei comuni di Borgosesia, Breia, Quarona e Valduggia, alle seguenti condizioni:

1. gli scavi ed i riporti dovranno essere limitati allo stretto indispensabile, i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stabilizzati e livellati in loco e dotati di adeguate canalizzazioni per impedirne l’erosione da parte delle acque di ruscellamento;

2. a lavori ultimati, tutte le superfici smosse dovranno essere prontamente inerbite;

3. si dovrà provvedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche e superficiali, al fine di impedire la loro permeazione nel terreno, il formarsi di pericolosi ristagni ed il ruscellamento incontrollato delle stesse;

4. i lavori dovranno essere eseguiti in conformità con quanto previsto nella documentazione presentata a corredo dell’istanza a firma dei progettisti Dott. For. Malandi ed Ing. Mattasoglio e con quanto indicato nelle successive integrazioni e modifiche;

5. il materiale di risulta della utilizzazione legnosa (ramaglie, cimali) dovrà essere trasportato in luoghi ove non possa alimentare eventuali incendi boschivi;

6. il materiale in eccedenza che non trova utilizzo nei livellamenti dovrà essere trasportato presso discariche autorizzate;

7. occorrerà attenersi alle prescrizioni contenute nella Indagine Geologico-Tecnica del Dott. Geol. Barella, datata 24.03.2001;

8. i lavori dovranno essere ultimati entro 24 mesi dalla data della autorizzazione.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori norme e prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d’opera od al termine dei lavori.

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, la Ditta titolare della presente autorizzazione è esonerata dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di lavori finalizzati all’esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Si precisa che la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente alla verifica della compatibilità tra l’equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell’intervento ed esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell’opera, della esecuzione, della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa, nonchè all’adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni ed Enti.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il Dirigente responsabile
Elio Caruso