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Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 / 04 / 2002

Codice 14.5
D.D. 3 gennaio 2002, n. 1

Determinazione di approvazione Progetto Speciale Integrato - Anno 2000 “San Grarto II” - Legge regionale 2.7.1999, n. 16 - art. 29

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) In favore della Comunità Montana Valsesia il contributo in conto capitale di 262.173,89 Euro (pari a 507.639.440 Lire), impegnato con Determinazione Dirigenziale nº 814 del 29.11.2001 (imp. 6840)

2) che i lavori e le forniture dovranno essere eseguiti conformemente agli atti progettuali approvati, con l’osservanza delle leggi e disposizioni vigenti in materia;

3) che prima dell’effettivo inizio dei lavori dovranno essere espletate le procedure per il rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni di legge;

4) che la Comunità Montana dovrà inoltre osservare le seguenti prescrizioni:

a - Al Settore competente dovrà essere data tempestiva comunicazione dell’inizio dei lavori, di ogni sospensione e ripresa degli stessi, al fine di consentire eventuali accertamenti in corso d’opera;

b - il termine per l’esecuzione dei lavori ed acquisti è fissato in Mesi Dodici dalla data della presente Determinazione;

c - dovranno essere preventivamente segnalate al Settore competente eventuali varianti in corso d’opera (corredate della necessaria documentazione tecnica); eventuali modifiche significative che intervengano nel corso dei lavori, tali da modificare in più od in meno le categorie di spesa, dovranno essere immediatamente segnalate;

e - non potranno essere accettate a calcolo del contributo offerte in aumento per l’affidamento dei lavori e delle forniture;

f - non saranno concesse proroghe se non per sopravvenute cause di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà del beneficiario, ed in ogni caso solo se i lavori saranno in fase di esecuzione;

g - l’Amministrazione regionale non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni o molestie verso terzi derivanti dalle esecuzione delle opere finanziate;

h - le opere da realizzare previste nel progetto esecutivo approvato, dovranno risultare di immediato utilizzo e cioè idonee e funzionanti senza dover procedere ad ulteriori completamenti con altri lotti successivi;

5) ai fini dell’erogazione dell’anticipo del 50%, dovrà essere trasmessa al Settore competente la seguente documentazione (relativa ad ogni sub-progetto):

a - lettera di richiesta della corresponsione dell’anticipo, a firma del Presidente della Comunità Montana;

b - deliberazione di aggiudicazione dei lavori e forniture, e di approvazione degli atti di gara;

c - copia dei contratti tra Enti appaltanti e Imprese appaltatrici dei lavori e Ditte fornitrici;

d - dichiarazioni di effettivo inizio dei lavori;

f - copia delle autorizzazioni e concessioni necessarie;

6) ad avvenuta ultimazione dei singoli sub-progetti, la richiesta di saldo dovrà essere corredata di:

a - lettera della Comunità Montana capofila, a firma del Presidente, con cui si comunica il completamento degli interventi previsti e si richiede la corresponsione del saldo del contributo;

b - Certificato di regolare esecuzione lavori o Verbale di collaudo per ciascun intervento realizzato;

c - Deliberazione della Giunta della Comunità Montana che prenda atto del Certificato di regolare esecuzione dei lavori, che approvi gli atti di contabilità finale relativi ai lavori eseguiti ed il collaudo delle forniture effettuate, e che chiede altresì la corresponsione del saldo, e lo vincoli al pagamento delle fatture in sospeso nel frattempo maturate e non liquidate con l’anticipo;

d - copia delle fatture di spesa già liquidate e quietanzate con l’anticipo, ed ogni altro eventuale documento di accompagnamento al pagamento stesso;

7) a liquidazione del saldo, ed entro trenta giorni dalla data dell’accreditamento presso la Tesoreria dell’Ente interessato, la Comunità Montana capofila trasmetterà al Settore competente copia delle successive fatture liquidate e quietanzate, ed ogni altro eventuale documento di accompagnamento al pagamento stesso;

8) gli interventi realizzati e cofinanziati con il Progetto indicato in oggetto, dovranno mantenere la destinazione d’uso prevista per un periodo pari ad almeno dieci anni, pena la decadenza e la restituzione del contributo concesso, maggiorato degli interessi previsti dalla legislazione vigente.

Nel caso di inosservanza delle suindicate prescrizioni, l’Amministrazione Regionale potrà procedere alla revoca del contributo concesso ed al recupero della somma eventualmente erogata a titolo di anticipo, maggiorata degli interessi previsti dalla vigente legislazione in materia.

Ai sensi dell’art. 65 dello Statuto Regionale la presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso tale Determinazione è possibile presentare ricorso al T.A.R. competente entro sessanta giorni.

Il Dirigente responsabile
Elio Caruso