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Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 / 04 / 2002

Codice 21.7
D.D. 11 febbraio 2002, n. 37

L.R. 25/94 - Concessione per acque minerali “Terme di Crodo” in Comune di Crodo (VB). Autorizzazione mineraria allo sfruttamento del “Pozzo 1” e definizione aree di protezione della emergenza “Monte Cistella”

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Art. 1. Alla Società Campari-Crodo S.p.A. corrente in Milano, Via Filippo Turati 27 e stabilimento in Crodo - Località Molinetto è accordata l’autorizzazione allo sfruttamento minerario dell’emergenza denominata Pozzo 1, nonchè sono approvate le aree a protezione della sorgente Monte Cistella, ubicate entrambe nell’ambito della concessione per acque minerali Terme di Crodo, in Comune di Crodo (VB).

Art. 2. Al presente atto (formandone parte integrante) sono allegate la perizia datata 22/10/2001 relativa al ricognizione del Pozzo 1, nonchè lo stralcio dello studio idrogeologico relativo alla definizione delle aree a protezione dell’emergenza Monte Cistella datato 16/5/2000.

Art. 3. Per le aree a protezione e salvaguardia delle emergenze Pozzo 1 e Monte Cistella, individuate negli allegati di cui all’art. precedente, dovrà essere recepito quanto dettato dall’art. 18 della L.R. 25/94 e comunque l’amministrazione comunale di Crodo è tenuta ad adeguare i propri strumenti urbanistici entro 6 mesi dalla data di ricevimento del presente atto, secondo quanto citato all’art. 39 della stessa normativa.

Art. 4. Qualsiasi modificazione allo stato delle pertinenze minerarie individuate nella documentazione allegata dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del Settore competente.

Art. 5. La Società concessionaria è tenuta:

a) ad essere in regola con il pagamento del canone annuo anticipato;

b) fornire ai funzionari preposti tutti i mezzi necessari al controllo dell’attività mineraria ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

c) a far pervenire all’Amministrazione regionale entro giorni 30 dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione del medesimo alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio, previa registrazione anche presso l’Ufficio Atti Privati di Torino;

d) alla installazione ed attivazione, prima di procedere allo sfruttamento della emergenza autorizzata, degli strumenti misuratori di portata, temperatura, conducibilità e del pluviometro secondo quanto dettato dal D.G.R. n. 106-29035 del 20/12/1999 previa approvazione del relativo progetto da parte del Settore regionale competente alle Acque Minerali e Termali;

e) a notificare, entro giorni 30 dal ricevimento del presente atto, copia del provvedimento ai proprietari dei terreni interessati alle arre individuate.

Art. 6. Il presente atto fa salve le competenze di altri organi ed amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Art. 7. Copia del presente provvedimento sarà inviata agli enti locali interessati nonchè, per opportuna conoscenza, ai Settori regionali Verifica ed Approvazione Strumenti Urbanistici, Gestione Risorse Idriche ed Igiene e Sanità Pubblica.

Art. 8. Il presente provvedimento è valido nei soli riguardi tecnico-minerari.

Art. 9. Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione sul B.U.R. innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte od in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni 120 dalla notifica.

Il Direttore regionale
Gaudenzio De Paoli