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Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 / 04 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 2297 in data 25 luglio 2001

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 28 marzo 2001 dalla Sig.ra Mariella Savoia, in qualità di rappresentante della ditta “Esseci Società Semplice” relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla ditta “Esseci Società Semplice” (omissis) la concessione di derivare dal torrente Chiebbia, in Comune di Ronco Biellese, moduli max. 0,02 (lt/sec. 2) e medi 0,01 (lt/sec 1) d’acqua da utilizzarsi per irrigare ha 03.41.47 di terreni ubicati in Comune di Ronco Biellese, con obbligo di restituzione delle colature nello stesso torrente Chiebbia, in Comune di Ronco Biellese.

Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 15 giugno 1999, giorno successivo a quello di scadenza della Licenza di attingimento accordata con Determinazione Dirigenziale Provinciale n. 1754, in data 17 luglio 1998, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 15 giugno 1999 dell’annuo canone di euro 2,58= (L. 5.000), pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1º gennaio 2000 dell’annuo canone di euro 3,24= (L. 6.274), pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1º gennaio 2001 dell’annuo canone di euro 3,30= (L. 6.381), pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1º gennaio 2002 dell’annuo canone di euro 3,34= (L. 6.458), pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 928 di Rep. in data 28 marzo 2001

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Biella, 12 aprile 2002

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Enrico Martorano