Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 / 04 / 2002
ANNUNCI LEGALI
Comune di Nichelino (Torino)
(F86) - Interventi di messa in sicurezza degli abitati di Nichelino e Moncalieri da esondazioni del Torrente Sangone. Decreto di occupazione durgenza
Il Dirigente
(omissis)
decreta
Art. 1
In favore del Comune di Nichelino è disposta, ai sensi dellart. 20 Legge 22/10/1971 n. 865, secondo le modalità dellart. 3 legge 3/1/1978 n. 1, loccupazione durgenza di parte delle aree necessarie alla realizzazione dellopera indicata in premessa, distinte al Catasto Terreni come sotto indicato:
Fg. 6 mappale 449 parte di mq. 237, di cui da occupare temporaneamente mq. 209
Fg. 6 mappale 275 di mq. 1330, di cui da occupare temporaneamente mq. 894.
Art. 2
Loccupazione durgenza delle aree che verranno espropriate decorrerà dalla data di immissione nel possesso e potrà essere protratta sino al termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e cioè per cinque anni decorrenti dalla data di approvazione del progetto definitivo, considerate le deroghe previste dallOrdinanza del Ministero dellInterno con delega alla Protezione Civile n. 3090 del 18/10/2000.
Loccupazione durgenza delle aree occupate temporaneamente terminerà entro 150 giorni dalla data di consegna dei lavori, salvo eventuali proroghe e pertanto le stesse saranno successivamente restituite ai proprietari nello stato in cui si trovavano prima dellinizio degli stessi.
Art. 3
Il presente decreto perderà la propria efficacia, ove loccupazione degli immobili di cui al precedente articolo non segua entro il termine di tre mesi dalla data della determinazione dirigenziale n. 50 del 27/3/2002 con cui è stata disposta loccupazione durgenza stessa.
Art. 4
Il Comune di Nichelino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, le indennità di occupazione che verranno stabilite dalla competente Commissione Provinciale costituita ai sensi dellart. 14 della legge 28/1/1977 n. 10.
Art. 5
Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati nelle forme di legge e sarà pubblicato allAlbo Pretorio del Comune, nonchè - per estratto - sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 6
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notificazione dello stesso.
Art. 7
Il Geom. Mario Cadario procederà alla compilazione, a termine di legge ed in conformità a quanto disposto dalla Legge 3/1/1978 n. 1 - art. 3 dello statuto di consistenza degli immobili da occupare per gli scopi indicati in premessa.
A tal fine il perito sopra citato potrà introdursi nelle proprietà private previo avviso da notificare agli interessi, almeno venti giorni prima dellaccesso e da affiggersi, entro lo stesso termine, allAlbo Pretorio del Comune, con le modalità ed indicazioni di cui al citato art. 3 Legge 3/1/1978 n. 1.
Art. 8
Ai sensi della Legge 7/8/1990 n. 241, il Responsabile Unico del Procedimento è lIng. Vito Giordano presso lUfficio Tecnico del Comune di Nichelino, Piazza Di Vittorio 1 (tel. 0116819569 - 568).
Nichelino, 27 marzo 2002
Il Responsabile
Unico del Procedimento Il Dirigente Aree 3 e 4
Vito Giordano Antonio
Morrone