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Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 / 04 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Nichelino (Torino)

(F86) - Interventi di messa in sicurezza degli abitati di Nichelino e Moncalieri da esondazioni del Torrente Sangone. Decreto di occupazione d’urgenza

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1

In favore del Comune di Nichelino è disposta, ai sensi dell’art. 20 Legge 22/10/1971 n. 865, secondo le modalità dell’art. 3 legge 3/1/1978 n. 1, l’occupazione d’urgenza di parte delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera indicata in premessa, distinte al Catasto Terreni come sotto indicato:

Fg. 6 mappale 449 parte di mq. 237, di cui da occupare temporaneamente mq. 209

Fg. 6 mappale 275 di mq. 1330, di cui da occupare temporaneamente mq. 894.

Art. 2

L’occupazione d’urgenza delle aree che verranno espropriate decorrerà dalla data di immissione nel possesso e potrà essere protratta sino al termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e cioè per cinque anni decorrenti dalla data di approvazione del progetto definitivo, considerate le deroghe previste dall’Ordinanza del Ministero dell’Interno con delega alla Protezione Civile n. 3090 del 18/10/2000.

L’occupazione d’urgenza delle aree occupate temporaneamente terminerà entro 150 giorni dalla data di consegna dei lavori, salvo eventuali proroghe e pertanto le stesse saranno successivamente restituite ai proprietari nello stato in cui si trovavano prima dell’inizio degli stessi.

Art. 3

Il presente decreto perderà la propria efficacia, ove l’occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non segua entro il termine di tre mesi dalla data della determinazione dirigenziale n. 50 del 27/3/2002 con cui è stata disposta l’occupazione d’urgenza stessa.

Art. 4

Il Comune di Nichelino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, le indennità di occupazione che verranno stabilite dalla competente Commissione Provinciale costituita ai sensi dell’art. 14 della legge 28/1/1977 n. 10.

Art. 5

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati nelle forme di legge e sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, nonchè - per estratto - sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notificazione dello stesso.

Art. 7

Il Geom. Mario Cadario procederà alla compilazione, a termine di legge ed in conformità a quanto disposto dalla Legge 3/1/1978 n. 1 - art. 3 dello statuto di consistenza degli immobili da occupare per gli scopi indicati in premessa.

A tal fine il perito sopra citato potrà introdursi nelle proprietà private previo avviso da notificare agli interessi, almeno venti giorni prima dell’accesso e da affiggersi, entro lo stesso termine, all’Albo Pretorio del Comune, con le modalità ed indicazioni di cui al citato art. 3 Legge 3/1/1978 n. 1.

Art. 8

Ai sensi della Legge 7/8/1990 n. 241, il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Vito Giordano presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Nichelino, Piazza Di Vittorio 1 (tel. 0116819569 - 568).

Nichelino, 27 marzo 2002

Il Responsabile
Unico del Procedimento    Il Dirigente Aree 3 e 4
Vito Giordano    Antonio Morrone