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Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 / 04 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2002, n. 4-5746

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Seconda Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente della Comunità Montana “Alta Valle Orba, Erro e Bormida di Spigno” - Sub Area 1- Comune di Ponzone (AL). Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Seconda Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente della Comunità Montana “Alta Valle Orba, Erro e Bormida di Spigno” (Subarea 1) relativa al solo Comune di Ponzone (AL) e dallo stesso adottata e successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 39 in data 25.10.1996, n. 14 in data 8.4.1998 e n. 14 in data 16.3.2001, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 18.12.2001, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla Seconda Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente della Comunità Montana “Alta Valle Orba, Erro e Bormida di Spigno” (Subarea 1) relativa al solo Comune di Ponzone, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazioni consiliari n. 39 in data 25.10.1996, e n. 14 in data 8.4.1998, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Tav.50ter Ponzone, Capoluogo, Stato di fatto, in scala 1:1000

- Tav.51ter Ciglione, Stato di fatto, in scala 1:1000

- Tav.52ter Caldasio, Stato di fatto, in scala 1:1000

- Tav.53ter Chiappino, Stato di fatto, in scala 1:1000

- Tav.54ter Pianlago, in scala 1:1000

- Tav.55ter Fogli, Stato di fatto, in scala 1:1000

- Tav.56ter Cimaferle, Stato di fatto, in scala 1:1000

- Tav.57ter Toleto, Stato di fatto, in scala 1:1000

- Tav.58ter Abasse, Stato di fatto, in scala 1:1000

- Tav.59ter Piancastagna, Stato di fatto, in scala 1:1000

- Tav.60ter Moretti, Stato di fatto, in scala 1:1000

- Tav. 60 A Molara, Stato di fatto, in scala 1:1000

- Tav. 5bis Vincoli, Previsioni urbanistiche, in scala 1:10000

- Tav. 11bis Interventi e Modalità, Previsioni urbanistiche, in scala 1:10000

- Tav. 36ter Ponzone, Capoluogo, Previsioni urbanistiche, in scala 1:1000

- Tav. 37ter Cigliole, Previsioni urbanistiche, in scala 1:1000

- Tav. 38ter Caldasio, Previsioni Urbanistiche, in scala 1:1000

- Tav. 39ter Chiappino, Previsioni urbanistiche, in scala 1:1000

- Tav. 40ter Pianlago, Previsioni urbanistiche, in scala 1:1000

- Tav. 41ter Fogli, Previsioni urbanistiche, in scala 1:1000

- Tav. 42ter Cimaferle, Previsioni urbanistiche, in scala 1:1000

- Tav. 43ter Toleto, Previsioni urbanistiche, in scala 1:1000

- Tav. 44ter Abasse, Previsioni urbanistiche, in scala 1:1000

- Tav. 45ter Piancastagna, Previsioni urbanistiche, in scala 1:1000

- Tav. 46ter Moretti, Previsioni urbanistiche in scala 1:1000

- Tav. 46A Molara, Previsioni Urbanistiche, in scala 1:1000

- Elab. Norme tecniche di attuazione

- Elab. Relazione illustrativa

- Elab Schede di sintesi di cui alla Circolare 16/URE del 18.7.1989

- Elab. Schede di sintesi dell’uso del suolo

- Elab. Relazione geologico-tecnica

- deliberazione consiliare n. 14 in data 16.3.2001, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Tav.5bis Vincoli, Previsioni urbanistiche, in scala 1:10000

- Tav. 11bis Interventi e modalità, Previsioni urbanistiche, in scala 1:10000

- Tav. 50ter Ponzone, Capoluogo, Stato di fatto, in scala 1:1000

- Tav. 51ter Ciglione, Stato di fatto, in scala 1:1000

- Tav. 52ter Caldasio, Stato di fatto, in scala 1:1000

- Tav. 53ter Chiappino, Stato di fatto, in scala 1:1000

- Tav. 54ter Pianlago, Stato di fatto, in scala 1:1000

- Tav. 55ter Fogli, Stato di fatto, in scala 1:1000

- Tav. 56ter Cimaferle, Stato di fatto, in scala 1:1000

- Tav. 57ter Toleto, Stato di fatto, in scala 1:1000

- Tav. 58ter Abasse, Stato di fatto, in scala 1:1000

- Tav. 59ter Piancastagna, Stato di fatto, in scala 1:1000

- Tav. 6oter Moretti, Stato di fatto, in scala 1:1000

- Tav. 60A Molara - c. Fontanazzo, in scala 1:1000- 1:2000

- Tav. 36ter Ponzone - Capoluogo, Previsioni urbanistiche, in scala 1:1000

- Tav. 37ter Ciglione, Previsioni urbanistiche, in scala 1:1000

- Tav. 38ter Caldasio, Previsioni urbanistiche, in scala 1:1000

- Tav. 39ter Chiappino, Previsioni urbanistiche, in scala 1:1000

- Tav. 40ter Pianlago, Previsioni urbanistiche, in scala 1:1000

- Tav. 41ter Fogli, Previsioni urbanistiche, in scala 1:1000

- Tav. 42ter Cimaferle, Previsioni urbanistiche, in scala 1:1000

- Tav. 43ter Toleto, Previsioni urbanistiche, in scala 1:1000

- Tav. 44ter Abasse, Previsioni urbanistiche, in scala 1:1000

- Tav. 45ter Piancastagna, Previsioni urbanistiche, in scala 1:1000

- Tav. 46ter Moretti, Previsioni urbanistiche, in scala 1:1000

- Tav. 46A Molara - c. Fontanazzo, Previsioni urbanistiche, in scala 1:1000- 1:2000

- Elab. Relazione illustrativa

- Elab. Norme tecniche di attuazione, testo coordinato

- Elab. Schede di sintesi di cui alla Circolare 16/URE in data 18.7.1989

- Elab. Schede di sintesi dell’uso del suolo

- Elab. Relazione geologico-tecnica.

(omissis)

Allegato

Modifiche da introdurre “ex officio” ai sensi dell’11º comma, art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.:

A) Alla Cartografia:

E’ necessario:

- stralciare dalla tav. 42 Ter, Loc. Cimaferle (Previsioni urbanistiche) in scala 1:1.000, 1’area di tipo C1 a P.E.C. contrassegnata con n. 2 ed ivi ripristinare l’antecedente destinazione agricola  - Vedasi modifica n. 1.

- Stralciare dalla tav. 46 A, Loc. Molara - C. Fontanazzo (Previsioni urbanistiche) in scala 1:1.000, l’area di tipo C1 a P.E.C. contrassegnata col n. 7 ed ivi ripristinare l’antecedente destinazione agricola  - Vedasi modifica n. 2.

- Stralciare l’area per attrezzature sportivo-ricreative denominata “area sportivo-ricreativa per tiro al piattello”, nei pressi di Cascina Rizzi, rappresentata sia sulla tav. 5 Bis che sulla tav. 11 Bis, entrambe in scala 1:10.000. Di conseguenza dovranno essere ripristinati i precedenti tematismi, ovvero “area di elevato valore naturalistico” (tav. 5 Bis) e “area boschiva” (tav. 11 Bis), sia sull’area in oggetto che sulle immediate adiacenze, in corrispondenza a quanto raffigurato sulle tavv. 5 Bis e 11 Bis adottate in precedenza dal Comune con D.C.C. n. 39/1996 - Vedasi modifiche nn. 3.1 e 3.2.

- Ripristinare la precedente perimetrazione sulla zona definita “area a deposito” ubicata in località Moretti a sud del centro abitato, in fregio alla S.P. per Ponzone, rappresentata sulla tav. 46 Ter, Loc. Moretti (Previsioni urbanistiche) in scala 1:1.000. Pertanto la delimitazione  verrà a coincidere con quella rappresentata sulla corrispondente tav. 46 Ter adottata con D.C.C. 39/1996, mentre i residui sedimi dovranno essere restituiti alla destinazione agricola antecedente - Vedasi modifica n. 4.

- Ripristinare il precedente ampliamento della struttura cimiteriale in Località Piancastagna, sulla tav. 45 Ter, Loc. Piancastagna (Previsioni urbanistiche) in scala 1:1.000, in aderenza a quanto raffigurato sul corrispondente elaborato adottato mediante D.C.C. 39/1996 - Vedasi modifica n. 5.

- Eliminare la destinazione residenziale di tipo B3 dall’appezzamento ubicato in Località Pianlago, lungo la strada comunale Fogli-Pinalago, sulla tav. 40 Ter loc. Pianlago (Previsioni urbanistiche) in scala 1:1.000, ripristinando nel contempo la precedente destinazione agricola ed estrapolando l’area dalla perimetrazione del centro abitato (definita in legenda: “Perimetro dell’urbanizzato fuori dal centro storico”) - Vedasi modifica n. 6.

- Sostituire sulla legenda di tutte le planimetrie in scala 1:1.000 l’errato riferimento alla normativa delle “Aree agricole speciali”: pertanto in luogo del richiamo all’art. 44 dovrà essere inserito il corretto rimando all’art. 50 bis.

B) Alle Norme di Attuazione:

art. 13 - Risulta indispensabile sopprimere dal punto 5) inerente alla sostituzione, i riferimenti ivi contenuti alle aree agricole. Pertanto alla pagina 24 occorre eliminare dalla sesta riga la dizione: “nonchè nei ____ omissis ____ punto 5a).”, e stralciare l’intero successivo paragrafo compreso tra le parole: “5a) - La sostituzione ____” e l’espressione: “____ di cui all’art. 53 delle presenti N.T.A.”.

art. 40 - Al termine della pag. 50 si dovrà provvedere, all’interno dell’ultimo comma contenente le disposizioni inerenti agli impianti di depurazione, a: inserire, a continuazione delle parole “____ norme per la tutela delle acque dall’inquinamento ____”, la locuzione: “____ Allegato 4, punto 1.2 ____”; aggiungere dopo la parola “pubblicata”, la dizione: “____ sul Supplemento Ordinario della ____” avendo nel contempo cura di eliminare la preposizione “____ sulla ____”;

art. 44 - E’ necessario integrare il terzo comma dell’articolo in questione, pag. 53, aggiungendo al termine delle parole: “____ D.Lgs. n. 490 del 29.10.1999.” la seguente frase: “Le aree comprendenti le particelle catastali di cui al Foglio 999, numero 999 (sup. 7.785 mq.) sono appunto disciplinate dal D.Lgs. 490/99, art. 146, comma 1, lett. h), in quanto terreni gravati da uso civico e pertanto risultano inedificabili.”.

art. 45 - Introdurre le seguenti modifiche all’articolo in oggetto: a pag. 60 a seguito della dizione “Loc. Cimaferle” verrà soppresso il riferimento numero “2"; alla successiva pag. 61 all’interno delle prescrizioni afferenti la località Molara bisogna eliminare il primo capoverso che inizia con la dizione: ”Gli interventi dovranno ____" e termina con le parole: “____ drenate a tergo.”. A conclusione dell’art. 45, dovranno essere introdotte ex novo, prima ovviamente dell’art. 46, le  seguenti prescrizioni a fine pag. 61 delle N.T.A.: “In ogni caso, per quanto attiene le prescrizioni geologiche delle aree riconfermate dal Piano vigente, valgono le disposizioni contenute negli elaborati geologici di cui alla D.G.R. n. 135-21049 del 26.5.1988 ed alla D.G.R. n. 29-9502 del 10.6.1996, comprensiva del parere del Settore Prevenzione del Rischio Geologico, Meteorologico e Sismico.

Occorre infine tenere conto degli indirizzi contenuti nella Circolare della Giunta Regionale n. 7/LAP del 15/5/1996 “Specifiche tecniche per l’elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici” che al punto 3.10, relativamente  ai corsi d’acqua, fornisce le seguenti indicazioni:

- La copertura dei corsi d’acqua, principali o del reticolato minore, mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione non è ammessa in nessun caso.

- Le opere di attraversamento stradale dei corsi d’acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell’alveo “a rive piene” misurata a monte dell’opera; questo indipendentemente dalle risultanze della verifica delle portate.

- Non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d’acqua incluse le zone di testata tramite riporti vari.

- Nel caso di corsi d’acqua  arginati e di opere idrauliche deve essere garantita la percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentivi. “

art. 46 - Dovrà essere aggiunta a fine pag. 61, prima della dizione iniziale: “Ai sensi dell’art. 30 ____” la precisazione che recita: “Premessa: vista la non corretta delimitazione, sulla cartografia in scala 1:1.000 delle Previsioni urbanistiche, delle aree escluse dal vincolo idrogeologico riportata nello specifico sulle tavole: 37 Ter (loc. Ciglione), 39 Ter (loc. Chiappino), 40 Ter (loc. Pianlago), 41 Ter (Fogli), 42 Ter (Cimaferle), 43 Ter (Toleto) e 45 Ter (loc. Piancastagna), valgono le corrispondenti perimetrazioni contenute nell’Allegato A alla D.G.R. n. 135-21049 del 26.5.1988 di approvazione del P.R.G.I. della Comunità Montana Alta Valle Orba, Erro e Bormida di Spigno - Subarea 1.”.

art. 46 bis - Al termine della tabella dei Tipi di Vincolo, riprodotta prima della pag. 63, alla voce “F) Vincolo di rispetto cimiteriale”, alla colonna degli “Interventi edilizi consentiti”, si intende stralciato il periodo che recita: “Consentiti ampliamenti del 20% ____ omissis ____ art. 49.”.

art. 49 - Occorre eliminare tutte le prescrizioni incluse tra le parole iniziali di pag. 64: “Le aree agricole del territorio ____” e la dicitura, a pag. 69, contenuta al termine della lettera I), che recita: “____ dei terreni incolti od abbandonati.”. Dovrà dunque essere introdotto il seguente nuovo testo che recita:

“1) Nuove edificazioni

Nelle aree agricole, le concessioni per nuove edificazioni, previo rispetto delle disposizioni vigenti in materia di vincoli e fasce di rispetto di qualsiasi genere, sono rilasciate unicamente a:

- imprenditori agricoli a titolo principale singoli o associati

- soggetti di cui alle lettere b) e c), 3º comma, art. 25 l.r. 56/77 e s. m.

Qualora il richiedente non figuri tra gli imprenditori agricoli o comunque tra le categorie di cui al citato comma 3 dell’art. 25, l.r. 56/77 e s.m., ma svolga attività di allevatore anche a scopo diverso da quello alimentare (addestramento cani, cavalli, ecc.) su una superficie non inferiore a tre ettari, potrà comunque realizzare in area agricola gli stessi interventi ammessi per i soggetti di cui sopra, con uguali limili e possibilità, previo pagamento del contributo di cui all’art. 3 della Legge 10/77 e stipula di atto d’impegno  a mantenere la destinazione per l’allevamento e per l’abitazione a supporto dello stesso.

Agli aventi titolo, che rientrano pertanto nelle disposizioni precedenti, sono consentiti  interventi di nuova costruzione di:

a) Abitazioni a servizio dell’azienda agricola

Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni nelle aree agricole sono stabili dall’art. 25 comma 12º, l.r. 56/77 e s.m. e in ogni caso le cubature per le residenze a servizio dell’azienda agricola non potranno superare nel complesso il volume residenziale massimo di 1.500 mc., mentre l’altezza é determinata  in un massimo  di 2 piani fuori terra.

Ai fini del computo degli indici di densità fondiaria, è ammessa l’utilizzazione  di tutti gli appezzamenti componenti l’azienda anche non contigui e/o localizzati in Comuni limitrofi. La concessione é subordinata  al pagamento del contributo di cui all’art. 3 della Legge 10/77, salvo i casi di gratuità per gli imprenditori agricoli a titolo principale di cui all’art. 9, lett. a) della Legge 10 che costruiscono in area agricola.

Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l’applicazione delle relative densità fondiarie sono  verificate dal Comune in sede di rilascio di concessione, senza che costituiscano variante al P.R.G.C..

Non sono ammessi trasferimenti di cubature tra aziende diverse.

Non sono ammessi aumenti di volume per gli immobili classificati tra i beni culturali.

Nelle operazioni di nuova costruzione inerenti le abitazioni nelle aree agricole, il soddisfacimento della dotazione residenziale rurale può avvenire entro limiti volumetrici calcolati applicando i seguenti indici di densità fondiaria (ai sensi del 12º comma dell’art. 25 della l.r. 56/77):

a) terreni a colture orticole e floricole specializzate: mc. 0,05 per mq.;

b) terreni a colture legnose specializzate: mc. 0,03 per mq.;

c) terreni a seminativo e a prato permanente: mc. 0,02 per mq.;

d) terreni a bosco ed a coltivazioni industriali del legno annessi ad aziende agricole: mc. 0,01 per mq. in misura non superiore a 5 ettari per azienda;

e) terreni a pascolo e a prato pascolo permanente di aziende silvopastorali: mc. 0,001 per abitazioni non superiori a 500 mc. per ogni azienda.

Il volume edificabile per le aziende rurali è computato, per ogni azienda agricola, al netto dei terreni classificati catastalmente come incolti e al lordo degli edifici esistenti.

Nel computo dei volumi  realizzati non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture.

E’ ammessa la costruzione di autorimesse a servizio dell’abitazione nella misura massima di mq. 30 per ogni abitazione. L’altezza massima consentita degli edifici ad uso residenziale é determinata in due piani f.t. mentre la distanza da osservare dalle strade é determinata dalla fascia di rispetto oppure in metri 10 nel caso di edificazioni all’interno dei centri abitati. Tutte le  nuove costruzioni a destinazione residenziale dovranno rispettare le disposizioni particolari, in merito alle caratteristiche edilizie, definite all’art. 53. E’ ammessa infine la realizzazione di piscine a servizio dell’abitazione previa osservanza dalle disposizioni in materia di distanze dai confini,  dai fabbricati e delle fasce di rispetto. Le distanze dai confini da rispettare per tutte le nuove costruzioni sono fissate in metri 5 oppure a confine qualora preesistano costruzioni in aderenza e/o nel caso di assenso del proprietario confinante: per le piscine la distanza dai confini non potrà mai essere inferiore a metri 5.

b) Fabbricati a servizio dell’attività agricola quali stalle, magazzini, depositi, scuderie ecc.:

I fabbricati a servizio dell’attività agricola e quelli ad essi assimilabili avranno le seguenti dimensioni, distinguendo tra le tipologie così specificate:

- fabbricati rurali quali stalle, porcilaie, silos, serre, serbatoi, ricovero macchine ed attrezzi agricoli, ricovero animali, costruzioni adibite a conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prevalentemente dell’azienda o adibite all’esercizio di macchine agricole:

Uf = 0,02 mq/mq della superficie di proprietà;

- costruzioni adibite a conservazione e trasformazione di prodotti agricoli provenienti prevalentemente da altre aziende:

Uf = 0,01 mq/mq della superficie di proprietà;

Essi non dovranno avere altezza superiore a quella determinata dall’esigenza specifica per la quale vengono realizzati; l’altezza massima sarà pertanto contenuta in metri 5,50 mentre, qualora sia necessario superarla per ragioni tecniche (es. ricovero di grandi macchine agricole ecc.) non si potranno comunque superare altezze di metri 7,00. Detti fabbricati non sono conteggiati nel computo dei volumi, né il P.R.G. pone limiti dimensionali: la richiesta di edificare gli stessi dovrà essere giustificata tuttavia con la presentazione di un piano di sviluppo dell’azienda agricola o dell’allevamento; la nuova edificazione dovrà sottostare alle disposizioni relative alle distanze dai confini e dalle strade nonché alle seguenti prescrizioni:

- stalle di oltre 30 capi, porcili ed allevamenti avicoli di tipo industriale dovranno essere realizzate ad almeno 100 mt. dagli edifici esistenti o previsti, non appartenenti all’azienda e comunque a non meno di m. 15 dagli edifici aziendali ad uso abitativo.

- stalle con meno di 30 capi o allevamenti avicoli o cunicoli non a carattere familiare dovranno essere realizzate ad almeno 50 mt. da qualsiasi fabbricato esistente o previsto non appartenenti all’azienda, mentre la distanza da mantenere dagli altri fabbricati aziendali è limitata a metri 10. Il rilascio della concessione per interventi edificatori sia abitativi di cui al precedente punto a) sia di servizio di cui al punto b), è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto d’impegno dello avente diritto che preveda:

1. il mantenimento della destinazione dell’immobile a servizio dell’attività agricola oppure ad allevamento;

2. le classi di coltura in atto in progetto documentate, utilizzabili al fine di determinare i volumi edificabili (necessario solo per la costruzione delle residenze degli aventi titolo);

3. il vincolo di trasferimento di cubatura (necessario solo per la costruzione delle residenze degli aventi titolo); 4. le sanzioni per l’inosservanza degli impegni assunti.

L’atto trascritto a cura dell’Amministrazione Comunale e a spese del concessionario sui registri della proprietà immobiliare.

L’insieme delle disposizioni di cui sopra disciplina anche i casi di eventuale riedificazione conseguenti a demolizione, in quanto tale operazione assume, a tutti gli effetti, le caratteristiche della nuova edificazione e deve quindi essere adeguata alle prescrizioni ad essa inerenti, ivi compreso il rispetto della distanza da strade o da altri fabbricati anche nel caso in cui l’edificio oggetto di demolizione non osservi tali distanze. L’unica eccezione alla riedificazione disciplinata analogamente alla nuova costruzione è prevista nel caso in cui l’edificio esistente insista in area “instabile” o “a rischio” per particolari condizioni idrogeologiche e/o ricada nelle “aree soggette ad esondazione o temuto dissesto” evidenziate sulla tav. 5 dei Vincoli: in tal caso si applicheranno le disposizioni per la riedificazione previste al successivo paragrafo 2).

La realizzazione delle concimaie nelle aziende agricole non è ammessa ad una distanza inferiore a metri 20 da qualsiasi edificio ad uso abitazione mentre deve rispettare le distanze dai confini fissate per i fabbricati e non può essere realizzata all’interno delle fasce di rispetto.

2) Interventi su edifici esistenti

Nei fabbricati e negli edifici esistenti in area agricola è consentito il mantenimento della destinazione d’uso in atto, mentre il cambio di destinazione d’uso è consentito nei seguenti casi:

a) da altra destinazione alla destinazione agricola e/o agrituristica limitatamente agli imprenditori agricoli a titolo principale;

b) da altra destinazione a residenziale ed alle destinazioni ad essa connesse, ivi compresa la destinazione a pubblico esercizio (bar, ristorante, ecc.).

Relativamente al punto a) si precisa che la destinazione agrituristica non è destinazione d’uso diversa dalla destinazione agricola a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui alla l.r. 23.3.1995, n. 38 “Disciplina dell’agriturismo” che regolamentano tale attività.

Il cambio di destinazione di cui al precedente punto b), nel caso la destinazione precedente sia agricola, è consentito previo accertamento di cessazione da parte della Commissione Comunale per l’Agricoltura dell’attività agricola e comporta il pagamento degli oneri di urbanizzazione relativi. Nel caso l’edificio di cui é richiesto il cambio di destinazione sia stato realizzato dopo l’approvazione del P.R.G., il mutamento di destinazione d’uso é consentito solo qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 10, art. 25, l.r. 56/77 e s.m. ovvero previo pagamento delle sanzioni previste per l’inosservanza degli impegni assunti con l’atto d’impegno a mantenere agricolo l’immobile, stipulato al momento del rilascio la concessione. In mancanza di tali requisiti la destinazione dovrà essere mantenuta agricola.

Gli interventi ammessi negli edifici esistenti in area agricola con intervento edilizio diretto sono i seguenti:

- opere interne

- manutenzione ordinaria e straordinaria

- restauro e risanamento conservativo

- ristrutturazione edilizia

- riedificazione: l’intervento è ammesso nel solo caso in cui l’edificio esistente insista su area ritenuta “a rischio” dagli allegati geologici dello strumento urbanistico vigente e/o ricada nelle “aree soggette ad esondazione o temuto dissesto” evidenziate sulla tav. 5 dei Vincoli e comporta il trasferimento del volume edilizio esistente su altro terreno in area agricola non appartenente alla categoria “a rischio”. Il volume esistente dovrà essere demolito.

- recupero volumi non residenziali esistenti fino ad un totale complessivo di mc. 1500

- recupero a fini abitativi dei sottotetti disciplinati dalla  l.r. 6 agosto 1988. n. 21

- sopraelevazione: l’intervento è ammesso unicamente per gli edifici ad uso abitativo aventi un unico piano f.t. e per gli edifici nei quali l’ultimo piano esistente non raggiunga l’altezza minima di mt. 2,70. L’entità della sopraelevazione non può superare un piano nel caso di edifici ad un solo piano f.t. e nell’altro caso deve corrispondere alla minima altezza necessaria al raggiungimento  dell’altezza media interna di mt. 2,70. La sopraelevazione deve rispettare le sagome dei fili della costruzione sottostante, fatti salvi eventuali arretramenti.

- ampliamento: per le abitazioni tale intervento è ammesso unicamente se l’utilizzazione degli indici fondiari, definiti dall’art. 25 della l.r. 56/77 e s.m., ed applicati sull’area di pertinenza dell’edificio esistente, lo consente, e, qualora l’edificio insista all’interno di fascia di rispetto, esso dovrà osservare le disposizioni di legge che disciplinano la fascia su cui insiste. Per quanto riguarda i fabbricati esistenti a servizio dell’attività agricola l’ampliamento é disciplinato dalle stesse disposizioni previste per la nuova costruzione degli stessi, indicate al precedente paragrafo 1).

E’ ammessa la costruzione di autorimesse a servizio dell’abitazione nella misura massima di mq. 50 per ogni abitazione, ma la nuova costruzione delle stesse può essere concessa solamente nei casi di comprovata impossibilità ad utilizzare a tale destinazione rustici o comunque fabbricati esistenti o parte degli stessi. Nel caso detti fabbricati esistano, sarà consentita solamente la costruzione della superficie ad uso autorimessa mancante rispetto alla misura di cui sopra.

Tutti gli interventi ammessi dalle presenti disposizioni dovranno rispettare le prescrizioni particolari in merito  alle caratteristiche edilizie, definite al successivo art. 53 delle presenti norme. E’ ammessa infine, analogamente a quanto previsto al precedente punto 1), la realizzazione, anche nei casi di recupero degli edifici esistenti, di piscine a servizio dell’abitazione o dell’attività agrituristica disciplinata dalla citata l.r. 23.3.1995, n. 38, previa osservanza delle disposizioni in materia di distanze dai confini, dai fabbricati e delle fasce di rispetto.

3) Depositi attrezzi o simili.

Nelle aree agricole è ammessa per i proprietari dei fondi di superficie non inferiore a 2000 mq., previa presentazione di un alto d’impegno a mantenere agricola la destinazione dell’immobile stesso, la realizzazione di un basso fabbricato ad uso deposito attrezzi o ricovero animali aventi superficie non superiore a mq. 16, altezza all’imposta non superiore a m. 2,30. Detti fabbricati dovranno essere realizzati con materiali e forme coerenti con la tradizione locale oppure in legno rifinito con impregnante o smalto.”.

A conclusione dell’attuale formulazione dell’art. 49 a pag. 69 dovrà essere mantenuto il paragrafo dal titolo “L) Aree agricole comprese nelle porzioni urbanizzate del territorio”, avendo cura però di eliminare dall’intestazione la lettera “L”. Inoltre la dizione contenuta alla terza riga che recita: “descritte ai precedenti punti ___ omissis___ E ed H.” verrà sostituita da quella che recita: “___ descritte al precedente punto 2”; al termine della quarta riga la dicitura: ”___ punto A ___” dovrà essere sostituita da quella corretta che recita: “___ punto 1 ___”. Infine si intende stralciato l’ultimo comma compreso tra la locuzione: “In dette aree___” e le parole: “___ si prevede la sostituzione.”.

art. 51 - Quale premessa al contenuto dell’art. 51, a pag. 70, subito sotto la dicitura del titolo: “Destinazioni d’uso”, dovrà essere inserita la precisazione che recita: “Premessa - A superamento di quanto rappresentato in cartografia in scala 1:1:1000, per tutte le aree residenziali, ad eccezione di quelle di classe C e C1, il retino afferente al singolo fabbricato deve intendersi esteso all’area di immediata pertinenza nel caso ovviamente in cui l’area sia libera e non risulti interessata da specifico differente retino (es. a verde privato).

Occorre peraltro apportare all’articolo in questione le modifiche subito oltre formalizzate, consistenti in una aggiunta rielaborata delle disposizioni inerenti alle aree D7 contenute nell’art. 62, pag. 117 (che da li verranno soppresse). Al termine dell’art. 51, pag. 71, a seguito delle parole:

“___ relative modalità di attuazione.” deve essere riportata la prescrizione che recita: “Sono comunque ammessi all’interno delle zone residenziali di classe B1, B2, B3, B4, B5 e C, nuovi insediamenti produttivi  di tipo artigianale di contenuta entità, con soglia dimensionale non superiore a 400 mq. di S.L.S., e che siano collegati per necessità produttive agli abitati.”.

art. 54 - Si rende indispensabile ripristinare la precedente versione fornita dalle N.T.A. adottate con D.C.C. 39/96. Pertanto a conclusione della pag. 76 delle presenti Norme, la normativa afferente le aree B3 dovrà essere completata riprendendo la versione originale dello stesso articolo contenuta nelle N.T.A. adottate nel 1996. Verranno quindi aggiunte, a continuazione dell’attuale normativa delle B3 (fine pag. 76 delle N.T.A. adottate con D.C.C. 14/2001)  che adesso rimane in sospeso con la locuzione: “___ realizzato entro i ___”  le parole comprese tra “___seguenti limiti: ”e" __ da almeno 40 anni." , riportate a fine pag. 68 delle N.T.A. adottate mediante D.C.C. n. 39 del 25.10.1996. Saranno inoltre ripristinate le disposizioni riguardanti le aree di classe B4 e B5 nonché di classe C, esposte alle pagine 68 e 69 delle già citate N.T.A. adottate con D.C.C. n. 39 del 25.10.1996. Di contro si conferma lo stralcio della normativa inclusa tra la dizione: “Aree da mantenere inedificate ___” e l’espressione: “___ per le modeste operazioni di cui al successivo art. 69.” (vedasi ancora pag. 69 delle precedenti Norme di Attuazione). Occorre infine stralciare da inizio pagina 78 delle presenti N.T.A., adottate in controdeduzione dal Comune con D.C.C. 14/2001, la prima frase che recita: “Gli interventi di completamento ___ omissis___ Comune e località:”.

art. 58  Dovranno essere eliminate integralmente le schede relative ai P.E.C., ubicati nel Comune di Ponzone, denominati rispettivamente:

“P.E.C. n. 2 nel Comune di Ponzone  Località Cimaferle  lato nord est Strada Provinciale”, a pag. 101 delle N.T.A,;

“P.E.C. n. 6 nel Comune di Ponzone  - Località Molari”, a pag. 105 delle N.T.A.

Nel prosieguo dell’articolo: pertanto in luogo della dizione, ad inizio pag. 106: “P.E.C. n. 7 ___ ” verrà introdotta quella corretta che recita: “P.E.C. n. 6___ ”. Si richiede inoltre di inserire la successiva disposizione, già utilizzata in alcune schede del P.E.C., ovvero: “L’area è soggetta alla realizzazione preventiva o contemporanea alle costruzioni, e a cura e spese del lottizzante, senza alcun onere a carico del Comune di Ponzone, del collegamento delle reti infrastrutturali e di urbanizzazione a quelle già esistenti.”, anche al termine di: pag. 100 ad integrazione della scheda del P.E.C. n. 1 (loc. Capoluogo); pag. 102, a corredo della scheda inerente il P.E.C. n. 3 (loc. Cimaferle); pag. 103, in aggiunta alla Scheda del P.E.C. n. 4 (loc. Moretti).

In aggiunta a quanto sopra bisogna eliminare dalla scheda di pag. 103, riguardante il P.E.C. in località Moretti, la dizione: “soggetto a vincolo ex lege Regionale n. 47/95 e”; nel prosieguo della frase in luogo della seguente parola: “sottoposta” verrà inserito il termine corretto, ossia sottoposto". All’interno della successiva scheda afferente il P.E.C. 5 in località Piancastagnaio pag. 104, occorre analogamente stralciare dalla pertinente scheda, alla penultima riga, la dizione che recita: “soggetto a vincolo ex lege Regionale n. 47/95 e”; nel prosieguo della frase in luogo della seguente parola: “___ sottoposta___” verrà inserito il termine corretto, ossia: “___ sottoposto___”. A conclusione della medesima scheda di pag. 104 (loc. Piancastagnaio) a seguito delle parole “___regione Piemonte.”, dovrà essere aggiunto il periodo che recita: “In sede di predisposizione del S.U.E. le volumetrie ammesse dovranno trovare collocazione all’esterno degli ambiti interessati dalla zona boscata;  in questa porzione verrà prevista la localizzazione degli spazi a verde pubblico.”.

art. 62  E’ necessario chiedere di trascrivere in ordine corretto e sequenziale il testo delle pagine 117 e 118, al presente invertite. Inoltre sarà eliminata la dicitura del sottotitolo: “ aree D7) ___” fino

all’espressione “___ nonché delle aree libere intercluse”. Di conseguenza le restanti indicazioni, peraltro valide, verranno trattenute sotto forma di nota da apporre al termine dell’art. 62 in argomento. Quindi alla fine del presente articolo verrà introdotta la nota che recita: “N.B. - Gli interventi di tipo  artigianale ammessi in zona residenziale, previsti all’ultimo comma dell’art. 51, sono attuabili purché vengano rispettate le distanze dai confini (5,00 ml.), dalle sedi stradali (6,00 ml. o 10,00 qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 27, comma 2 della L.R. 56/77), e dagli edifici (10,00 ml. o in aderenza).” A continuazione della precedente frase verranno riportate tutte  le disposizioni contenute a fine pag. 117 incluse tra l’espressione: “Gli interventi dovranno essere minimizzati ___” e le parole “___ Le coperture dovranno essere per lo più a falda ___”. Il periodo continuerà con la specificazione:"__, le ulteriori caratteristiche costruttive dovranno essere concordate preliminarmente con l’Ufficio tecnico comunale.", avendo nel contempo eliminato la precedente versione che recita: “e rivestite con ___ omissis ___ l’Ufficio tecnico comunale.”; le ultime due frasi di pag. 117 andranno mantenute inalterate.

art. 63 - Al termine dell’art. 63, a fine pag. 119, occorre introdurre il nuovo comma che recita: “Si intendono comunque osservate, le nuove disposizioni in materia di commercio di cui alla L.R. 12 novembre 1999, n. 28, correlata alla D.C.R. 29 ottobre 1999, n. 536-134141.”.

art. 64  Bisogna eliminare da fine pag. 120 alla lettera d), la dizione che recita: “; in aree di cui al punto D7 dell’art. 62". Alla successiva pagina 121 si intende soppresso l’intero paragrafo contrassegnato con lettera e) dal titolo ”edificazioni nelle aree del tipo E (aree agricole).”.

art. 68  L’articolo in questione dovrà essere integralmente soppresso.

art. 69 bis  Si dovrà procedere alle seguenti correzioni: ad inizio pag. 126 all’interno della lettera f) dell’elencazione proposta, l’errata parola: “capannoni” dovrà essere sostituita da: “capanni”; dovrà inoltre essere, eliminata la lettera g) sia dalla elencazione in argomento sia dalla successiva tabella posta prima di pag. 127, dove si presenta come un insieme di disposizioni  tutte da eliminare  riconducibili alla voce: “Serra”. Nell’ambito della già citata tabella dovrà essere rettificato il “Tipo dell’autorizzazione o concessione” previsto sia per le pensiline che per i pergolati, in luogo di “concessione” per entrambi i casi verrà inserito il termine: “Autorizzazione”. All’ultima voce “Copertura pressostatica” l’attuale tipo di intervento dovrà essere sostituito da quello corretto che recita: “Autorizzazione se trattasi di strutture temporanee, concessione onerosa se definitiva e al servizio di attività ”. Ad inizio pag. 127, alla prima riga, si intende soppresso il richiamo alla lettera g).

C) Alla Relazione geologicotecnica:

Dovranno essere eliminati i paragrafi sotto indicati:

- 3.6) Loc. Moretti - Area sportiva in loc. Rizzi, pag. 11.

- 3.7) Loc. Cimaferle - Area n. 2, pag. 11.

- 3.13) Loc. Molara - Area n. 7 (ex 6), pag. 17.

- 3.14) Loc. Molara - Area per insediamenti produttivi, pag. 19.

Allegati:

- Modifica n. 1 - Comune di Ponzone - loc. Cimaferle - Planimetria area residenziale P.E.C. n. 2 da stralciare - tav. 42 Ter - scala 1:1.000.

- Modifica n. 2  - Comune di Ponzone - loc. Molara - Planimetria area residenziale P.E.C. n. 7 da stralciare -  tav. 46 A  scala 1:1.000.

- Modifica n. 3.1  Comune di Ponzone - loc. Cascina Rizzi - Planimetria area sportivo-ricreativa da stralciare - tav. 5 Bis  scala 1:10.000,

- Modifica n. 3.2 - Comune di Ponzone - loc. Cascina Rizzi - Planimetria area sportivo-ricreativa da stralciare - tav. 11 Bis - scala 1:10.000.

- Modifica n. 4 - Comune di Ponzone - loc. Moretti - Planimetria area a deposito materiali edili -  tav. 46 Ter  scala 1:1.000.

- Modifica n. 5 - Comune di Ponzone - loc. Piancastagnaio - Planimetria ampliamento struttura cimiteriale - tav. 45 - Ter - scala 1:1.000.

- Modifica n. 6 - Comune di Ponzone - loc. Pianlago - Planimetria area residenziale B3 - tav. 40 Ter - scala 1:1.000.

Planimetrie