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Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 / 04 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2002, n. 2-5744

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di S. Benigno Canavese (TO). Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di S. Benigno Canavese, in Provincia di Torino, adottata, modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 25 in data 10.4.2000 e n. 62 in data 29.11.2000, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali, delle modifiche specificatamente riportate nell’Allegato documento “A” in data 4.3.2002, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla Variante al Piano Regolatore Generale vigente, adottata dal Comune di S. Benigno Canavese, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazioni consiliari n. 25 in data 10.4.2000 e n. 62 in data 29.11.2000, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. -Dichiarazione riguardante gli elaborati adottati con la D.C. n. 25/2000 e l’esito finale delle controdeduzioni alle osservazioni, a firma del Progettista e del Segretario Comunale in data 22.10.2000

- Elab. - Controdeduzioni alle osservazioni

- Elab. - Relazione Illustrativa

- Elab. - Progetto. Integrazione art. 25/bis delle N.d.A.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

Modificazioni introdotte “ex officio” ai sensi dell’11º comma dell’art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.

1. Sulle norme tecniche di attuazione

Si integri il testo normativo proposto aggiungendo al termine dell’articolo 25 bis la locuzione che recita: “Sono fatte salve le competenze di cui agli artt. 18-19-20-21 del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22; permane quindi la possibilità per gli Enti sovraordinari competenti - verificata l’esistenza delle necessarie garanzie di sicurezza e di corretto inserimento nel contesto circostante - di autorizzare la realizzazione di impianti di smaltimento anche prima della scadenza temporale prevista dal presente articolo”.