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Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 / 04 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2002, n. 63-5679

Adempimenti e ricadute in materia urbanistica in relazione all’avvenuta approvazione del Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI). Elenco dei Comuni da esonerare dalla verifica di compatibilità ed interpretazione sull’applicazione dell’art.6 della Deliberazione n.18 del 26 aprile 2001 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po

A relazione degli Assessori Botta, Cavallera, Ferrero

Premesso che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24.5.2001 è stato approvato il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - precedentemente adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po, con Deliberazione n. 18 in data 26 aprile 2001- che, attraverso l’individuazione delle zone interessate da possibili eventi calamitosi, la definizione di specifiche prescrizioni cautelari in funzione delle condizioni di dissesto riscontrate e la precisazione della gradualità degli interventi da porre in essere, intende assicurare una efficace difesa del suolo e del sistema idrico nonchè un razionale sviluppo economico e sociale del territorio.

Constatato che il PAI:

- si configura quale piano-processo in quanto sollecita la verifica del “quadro dei dissesti”, rappresentato su tavole in scala 1:25.000, e promuove l’adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica alle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico ed idrogeologico;

- dà l’avvio ad una serie di attività che coinvolgono principalmente le competenze regionali, alle quali è inoltre affidato il compito di validazione del quadro del dissesto che emerge dalle indagini geomorfologiche ed idrauliche svolte alla scala locale e predisposte a corredo degli strumenti urbanistici generali, giudicate idonee ed adeguate dalla Regione stessa.

Rilevato che la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 31-3749 del 6 agosto 2001 ha provveduto a stabilire una serie di regole generali a seguito delle quali si è dato avvio alle nuove procedure volte alla formazione del quadro del dissesto a scala regionale con l’ausilio delle indagini svolte dai Comuni per l’adeguamento degli strumenti urbanistici, con la quale sono stati tra l’altro definiti:

- i compiti da attribuire alle diverse Direzioni regionali interessate in tema di validazione del quadro del dissesto e della pericolosità del territorio in rapporto alle decisioni assunte a seguito dello svolgimento delle Conferenze Programmatiche previste dalla L. n. 365/2000;

- le modalità per l’assunzione del quadro dei dissesti contenuti in quegli strumenti urbanistici (piani regolatori, revisioni, varianti generali) attualmente già in itinere e/o in fase istruttoria presso le Direzioni regionali;

- le procedure tecnico-amministrative da rispettare nelle fasi di esame e di approvazione degli strumenti urbanistici che dovranno essere predisposti a norma dell’art. 18 delle N. di A. del PAI;

- la proposta di esonero dagli adempimenti del PAI di 116 Comuni indicati nell’allegato 1 il cui quadro del dissesto contenuto nello strumento urbanistico generale è stato condiviso nelle Conferenze Programmatiche.

Considerato che in relazione all’entrata in vigore del PAI avvenuta a seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 183 in data 8 agosto 2001 del D.P.C.M. 24 maggio 2001 occorre che le Regioni indichino i Comuni ritenuti esonerati dall’obbligo di effettuare la verifica di compatibilità in quanto già dotati di strumenti urbanistici formati tenendo conto delle condizioni di dissesto presenti o potenziali sul territorio e quindi dotati di un quadro del dissesto idoneo a sostituire, modificare e/o integrare quello rappresentato nel PAI.

Considerato che il predetto quadro del dissesto va aggiornato sia a seguito di ulteriori evoluzioni, sia per effetto di verifiche ed approfondimenti geomorfologici la cui necessità si è palesata anche a seguito della mosaicatura dei dissesti indicati dai piani regolatori, nonché per la correzione di imprecisioni di trasposizione dalla cartografia dei piani regolatori a quella del PAI, è necessario che le Direzioni regionali competenti, ai sensi della D.G.R. n. 31-3749 del 6 agosto 2001, provvedano al perfezionamento del quadro del dissesto, d’intesa con l’Autorità di Bacino e di concerto con i comuni interessati, qualora se ne evidenzi la necessità relativamente agli obiettivi del PAI e dei piani regolatori.

Preso atto, inoltre, che l’art 6 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 18/2001 del 26 aprile 2001 ha introdotto una misura cautelare che prevede che fino alla pubblicazione dell’aggiornamento del quadro del dissesto da parte dell’autorità di Bacino trasmesso dalle Regioni e risultante dalle varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici, i Comuni non possono rilasciare provvedimenti edilizi sulle aree in dissesto indicate dal PAI in assenza di una verifica puntuale e specifica di compatibilità idrogeologica ed idraulica dell’intervento con le condizioni reali di dissesto.

Considerato che tale disposizione, per il suo tenore letterale, parrebbe far sì che anche l’applicazione degli strumenti urbanistici approvati dalla Regione in adeguamento al PAI e dotati di un quadro del dissesto condiviso e validato in sede regionale, sia differita al momento in cui l’Autorità di Bacino adotta e pubblica la nuova cartografia del dissesto; inoltre tale misura parrebbe non armonizzandosi con i disposti dell’art. 18 comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI ove si prevede che all’atto di approvazione degli strumenti urbanistici o di loro varianti in adeguamento, le delimitazione delle aree in dissesto e le previsioni urbanistiche conseguenti alla verifica di compatibilità, aggiornano ed integrano le prescrizioni del PAI.

Considerato, altresì, che l’applicazione dei due disposti normativi di cui sopra necessiti di essere chiarita, anche per assicurare la piena coerenza con le funzioni che il PAI assegna alla Regione di garante delle politiche di difesa del suolo, in quanto l’applicazione di tale misura cautelare: a) non permetterebbe alla Regione di esercitare pienamente le funzioni di legge in materia urbanistica, né le funzioni individuate dall’art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI di verifica e controllo degli studi e delle indagini svolte a scala locale e di validazione del quadro del dissesto che da queste consegue, in quanto subordinate ad un atto conclusivo dell’Autorità di Bacino; b) esporrebbe Regione e Comuni ad instaurarsi di contenziosi con i privati che si vedrebbero obbligati a predisporre uno studio di fattibilità anche su aree che Comune e Regione hanno riconosciuto essere, ad integrazione di quanto indicato dal PAI, in condizioni di compatibilità, a seguito dello svolgimento dei lavori e delle procedure condivise indicate dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 31-3749 del 6 agosto 2001.

Ritenuto, pertanto, che sia necessario addivenire ad una interpretazione, condivisa con l’Autorità di Bacino, dell’art. 6 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 18/2001 del 26 aprile 2001 che, in coerenza con i principi informatori del PAI e con l’art. 18 delle Norme di Attuazione, consenta di non porre limitazioni all’applicazione degli strumenti urbanistici predisposti in adeguamento al PAI e formati sulla base di un quadro del dissesto condiviso a scala comunale e regionale in base a procedure stabilite dalla Regione stessa in applicazione del PAI e in applicazione delle disposizioni regionali in materia.

Preso atto che l’elenco dei Comuni da esonerare dalla verifica di compatibilità, approvato con il presente atto deliberativo, verrà integrato con successivi specifici provvedimenti deliberativi con cui verranno indicati i Comuni che sono dotati di nuovi strumenti urbanistici generali approvati e formati sulla base di indagini idrogeologiche, geomorfologiche ed idrauliche e di un quadro del dissesto condiviso e validato in sede regionale; quest’ultimo sarà trasferito all’Autorità di Bacino per l’aggiornamento ed integrazione dei contenuti del PAI, a norma del 6° comma dell’art. 18 delle Norme di Attuazione.

Visto il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po n. 18/2001 del 26 aprile 2001 e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24.5.2001;

viste le deliberazioni della Giunta Regionale:

n. 60-2189 del 5.2.2001 modificata ed integrata dalla n. 22-2274 del 19.2.2001;

n. 36-2437 del 12.3.2001;

n. 25-2547 del 26.3.2001;

n. 26-2548 del 26.3.2001;

n. 49-2658 del 2.4.2001;

n. 48-2657 del 2.4.2001;

n. 47-2656 del 2.4.2001;

n. 27-2724 del 9.4.2001;

n. 44-2807 del 17.4.2001;

n. 51-2814 del 17.4.2001;

n. 31-3749 del 6.8.2001;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1) di approvare, in forma definitiva, l’elenco dei Comuni di cui all’allegato 1 che, disponendo di un esaustivo quadro del dissesto conseguente ad indagini geomorfologiche, idrogeologiche ed idrauliche estese all’intero territorio comunale predisposto in sintonia con i contenuti della Circolare del Presidente della Giunta Regionale. n. 7/LAP/96 e con i principi informatori del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, possono ritenersi esonerati dall’adeguamento del proprio strumento urbanistico al PAI, in esito alle risultanze delle Conferenze Programmatiche il cui recepimento è avvenuto con la D.G.R. n. 51-2814 del 17.4.2001, con l’intesa che tali Comuni possono applicare il proprio strumento urbanistico; sono fatti comunque salvi gli eventuali perfezionamenti del quadro del dissesto conseguenti alle verifiche di cui in premessa;

2) di proporre all’Autorità di bacino del fiume Po la seguente interpretazione dell’art. 6 della Deliberazione n. 18/2001 del 26 aprile 2001 del Comitato Istituzionale della medesima Autorità che, in coerenza con i principi informatori del PAI e con l’art. 18 delle Norme di Attuazione, consentirebbe ai Comuni, con l’entrata in vigore dello strumento urbanistico in adeguamento al PAI, che racchiude e conclude la procedura regionale sia in materia urbanistica sia in materia di validazione del quadro del dissesto e della pericolosità, l’immediata applicazione dello stesso:

“Le previsioni urbanistiche, sia cartografiche che normative, individuate sulla base di un quadro del dissesto e di pericolosità conseguente ad analisi e studi svolti alla scala locale e validato dalla Regione utilizzando le procedure condivise delineate dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n. 31-3749 del 6.8.2001, in sintonia con i principi di cautela di cui all’art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI e delle indicazioni fornite dalla Circolare P.G.R. n. 7/LAP/96 ed in coerenza con quanto disposto dall’art. 18 comma 4 della Norme di Attuazione del PAI, sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico. I Comuni, quindi, dalla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico redatto in adeguamento al PAI secondo i criteri e nel rispetto delle procedure di cui sopra non devono applicare la misura cautelare prevista l’art. 6 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po n. 18/2001 del 26 aprile 2001 per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi edilizi”;

3) di incaricare la Direzione regionale Difesa del Suolo di comunicare all’Autorità di bacino del fiume Po la proposta di interpretazione dell’articolo 6 di cui al precedente punto 2) e di concertare con l’Autorità medesima tutte le iniziative utili ad individuare un procedimento condiviso.

(omissis)

Allegato

ELENCO DEI COMUNI ESONERATI
DALL’ADEGUAMENTO AL PAI
ai sensi dell’art. 18 comma
delle Norme di Attuazione.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA (totale 24 Comuni).

1. ALESSANDRIA

2. ALLUVIONI CAMBIO’

3. BORGO SAN MARTINO (*)

4. BOZZOLE (*)

5. CASALEGGIO BOIRO

6. CASSANO SPINOLA

7. CASTELLAZZO BORMIDA

8. CERRETO GRUE

9. CONIOLO

10. CREMOLINO

11. FRASSINETO PO (*)

12. GABIANO

13. GAMALERO

14. GIAROLE (*)

15. GUAZZORA

16. MIRABELLO MONFERRATO (*)

17. OCCIMIANO (*)

18. PASTURANA

19. POMARO MONFERRATO (*)

20. QUARGNENTO

21. SALA MONFERRATO

22. TICINETO (*)

23. TREVILLE

24. VALMACCA (*)

(*) Comuni dotati di strumento urbanistico generale, adeguato alle disposizioni della Circolare P.G.R. 7/LAP ed approvato dalla Regione con D.G.R., per i quali l’Autorità di Bacino ha in corso ulteriori approfondimenti (Sotto Progetto 1.4)

PROVINCIA DI ASTI (totale 15 Comuni).

1. BRUNO

2. CASTAGNOLE LANZE

3. CASTELLERO

4. CASTELNUOVO DON BOSCO

5. CELLARENGO

6. FRINCO

7. INCISA SCAPACCINO

8. MONALE

9. MONCALVO

10. MONTEMAGNO

11. PENANGO

12. REVIGLIASCO

13. SAN MARTINO ALFIERI

14. SAN MARZANO OLIVETO

15. TONCO

PROVINCIA DI BIELLA (totale 4 Comuni).

1. CERRIONE

2. PONDERANO

3. PRALUNGO

4. TRIVERO

PROVINCIA DI CUNEO (totale 26 Comuni)

Ambito Cuneo.

1. BORGO SAN DALMAZZO

2. CHIUSA PESIO

3. VILLAFALLETTO

Ambito Alba.

1. BALDISSERO D’ALBA

2. BARBARESCO

3. BENEVELLO

4. CERRETO LANGHE

5. CERESOLE D’ALBA

6. CORNELIANO D’ALBA

7. COSSANO BELBO

8. GOVONE

9. LA MORRA

10. MONTALDO ROERO

11. NOVELLO

12. PERLETTO

13. RODDI

14. TORRE BORMIDA

Ambito Saluzzo.

1. FRASSINO

2. MANTA

Ambito Mondovì.

1. CASTELLINO TANARO

2. CIGLIE’

3. FRABOSA SOTTANA

4. MONASTERO VASCO

5. PRUNETTO

6. SALE LANGHE

7. VICOFORTE

PROVINCIA DI NOVARA (totale 14 Comuni).

1. ARONA

2. BARENGO

3. BORGOLAVEZZARO

4. CUREGGIO

5. DORMELLETTO

6. GARGALLO

7. INVORIO

8. MANDELLO VITTA

9. MOMO

10. OLEGGIO CASTELLO

11. PELLA (*)

12. ROMENTINO

13. SAN NAZZARO SESIA

14. VERUNO

(*) Comune inserito nell’elenco del DPCM 7.12.1995

PROVINCIA DI TORINO. (totale 25 Comuni).

Ambito Ivrea.

1. AZEGLIO

2. FORNO CANAVESE

3. PERTUSIO

4. PRASCORSANO

5. RIVARA

6. SAN GIORGIO CANAVESE

7. VIALFRE’

8. VISCHE

Ambito Lanzo-Ciriè.

1. LEVONE

2. SAN MAURIZIO CANAVESE

Ambito Pinerolo.

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Ambito Susa.

1. SAUZE DI CESANA

Ambito Torino.

1. ARIGNANO

2. CARMAGNOLA

3. CASELLE TORINESE

4. CHIERI

5. FOGLIZZO

6. LA CASSA

7. LA LOGGIA

8. LAURIANO

9. LEINI’

10. SAN BENIGNO CANAVESE

11. SAN RAFFAELE CIMENA (*)

12. TORRAZZA PIEMONTE

13. VILLARBASSE

14. VOLVERA

(*) si segnala tuttavia che l’approvazione con DGR ed il PRGC risultano antecedenti all’applicazione del PSFF a cui, di conseguenza, le tavole di piano dovranno essere aggiornate

PROVINCIA DEL VCO (totale 3 Comuni).

1. CASALE CORTE CERRO

2. GIGNESE

3. MERGOZZO

PROVINCIA DI VERCELLI (totale 5 Comuni).

1. PEZZANA

2. QUARONA

3. SALUGGIA

4. SAN GIACOMO VERCELLESE

5. SERRAVALLE SESIA