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Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 / 04 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2002, n. 47-5663

Approvazione del “Progetto Scuola sicura” e del protocollo d’intesa fra la Regione Piemonte ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale Regionale del Piemonte

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio

Premesso che:

- il D.Lgs. 626/94 assegna alle Regioni compiti diretti e definiti (l’art. 22, infatti, afferma che le Regioni, accanto a molti altri soggetti istituzionali di natura sia centrale sia periferica, “...svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro...”) e che quindi il ruolo appare ampio e le Regioni devono articolarlo attraverso una chiara individuazione delle priorità strategiche emergenti in campo formativo, svolgendo funzioni di orientamento, coordinamento, accreditamento, finanziamento e di progettazione e produzione di pacchetti e materiali didattici;

- la Direzione Generale Regionale del Piemonte, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è chiamata a svolgere attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome e che, pertanto, è suo preciso compito, nell’ottica della razionalizzazione delle risorse presenti sull’intero territorio, individuare le soluzioni più idonee dal punto di vista dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità;

- con nota n. 979 del 4 maggio 2001, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha assegnato la somma di L. 2.800.000.000 per svolgere, anche con l’affidamento ad enti erogatori del servizio espressamente abilitati al rilascio di valida certificazione atta ad assolvere gli obblighi di cui al D.Lgs. 626/94, le seguenti attività di formazione:

- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (n. 1 per ogni sede, intesa come centro giuridico scolastico);

- responsabile del servizio di prevenzione e protezione (n. 1 per ogni sede, intesa come centro giuridico scolastico);

- responsabili del primo soccorso (n. 2 per ogni plesso nel quale si svolge l’attività scolastica);

- responsabili delle misure di prevenzione e protezione dagli incendi (n. 2 per ogni piano di ogni punto di erogazione del servizio scolastico);

considerato che:

- una sensibile riduzione degli incidenti sul lavoro e negli ambienti di vita è ottenibile solamente creando una diffusa cultura della sicurezza, a partire dai giovani studenti, futuri lavoratori e cittadini attivi;

- sia la Regione Piemonte che la Direzione Generale Regionale del Piemonte, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, concordano nell’opportunità dell’azione educativa sui temi della sicurezza;

tanto premesso;

la Giunta unanime;

visto il D.Lgs. 626/94;

delibera

- di approvare il “Progetto Scuola Sicura”, riportato in allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- di approvare la bozza di protocollo d’intesa, riportata in allegato B, fra la Regione Piemonte ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale Regionale del Piemonte. Tale bozza prevede l’assegnazione alla regione Piemonte di una somma di Euro 1.446.079,00 pari a 2.800.000.000 Lire per la realizzazione delle attività previste;

- di demandare al comitato paritetico, definito nel suddetto protocollo, tutti gli atti attuativi necessari alla realizzazione delle azioni programmate, secondo le indicazioni previste nel progetto oggetto della presente deliberazione.

- di autorizzare il Direttore Regionale della Direzione Sanità Pubblica alla sottoscrizione del protocollo;

- di prevedere che la Direzione Sanità Pubblica invii formale richiesta alla Direzione Bilanci per l’attivazione degli appositi capitoli in entrata e nella spesa del bilancio regionale, a seguito dell’avvenuta formalizzazione del protocollo.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) A

1. INQUADRAMENTO GENERALE

1.1 Introduzione

Il “Progetto scuola sicura”, ispirandosi a “Carta 2000", si propone di sostenere e facilitare le azioni preventive anche attraverso la creazione di una nuova cultura della prevenzione.

Si tratta di sviluppare una cultura in cui il controllo dei rischi per la salute e la sicurezza sia riconosciuto come elemento essenziale della vita di ogni individuo. Per fare ciò è necessario coordinare e intensificare tutti gli sforzi al fine di realizzare una formazione adeguata ed una professionalizzazione di tutti i soggetti che operano nel mondo della scuola e nel mondo della prevenzione. Un impegno del genere presuppone un forte impulso alla formazione di base, da realizzarsi in ogni ordine di scuola, alla quale dovranno essere aggiunti appositi e specifici interventi educativi e formativi.

Si intende perseguire ciò, in particolar modo, introducendo nelle attività scolastiche informazioni relative alla salute e sicurezza, progettando e realizzando con gli studenti iniziative sia all’interno che all’esterno delle scuole.

Posto quanto appena detto come obiettivo, vi sarà una prima fase nella quale saranno individuate e formate le figure aziendali, previste dal D.Lgs. 626/94, incaricate della gestione della sicurezza: RLS, RSPP, responsabili del primo soccorso e responsabili delle misure di prevenzione e protezione dagli incendi.

1.2 Premesse

- “Carta 2000”, tra le azioni che si propone per sostenere e facilitare le azioni di prevenzione, prevede ”la formazione per una nuova cultura della prevenzione" ed in particolare mira alla creazione di una “Cultura della prevenzione e formazione per la salute e sicurezza del lavoro”. Il documento, nella sezione relativa all’Obbligo scolastico, affronta diversi aspetti di seguito elencati.

a. Il Governo, ad integrazione di quanto già avviato in materia, si impegna a definire l’introduzione nelle attività scolastiche di informazioni relative alla salute e sicurezza nonché - ove possibile e necessario - di una rilettura dei programmi di studio, al fine della implementazione della cultura della prevenzione dei rischi negli ambienti di vita e di lavoro nei curricula relativi ai settori interessati, anche con l’eventuale utilizzo di strumenti informatici e con una significativa partecipazione dell’Osservatorio permanente per la sicurezza nelle scuole, costituito presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

b. Determinare la presenza nei P.O.F. (Piani dell’Offerta Formativa, attivabili presso le scuole autonome), con particolare riferimento ai cicli scolastici con indirizzo tecnico-professionale, di percorsi che sviluppino opportunamente il tema della sicurezza sul lavoro.

c. Determinare un avvicinamento verso le tematiche in questione nei vari percorsi formativi, in ragione dei diversi livelli e tipologie di istruzione interessati.

d. Predisposizione - ove necessario - delle attività consequenziali, a seguito della eventuale previsione normativa di nuove figure professionali operanti nel campo della sicurezza.

- Il Gruppo di lavoro “Formazione” della Commissione Consultiva Permanente, riprendendo quanto enunciato da Carta 2000, prevede la necessità di realizzare l’integrazione della formazione in materia di salute e sicurezza nell’ambito del più generale sistema dell’istruzione e della formazione professionale.

La Commisione, nel “Documento di approfondimento - Riflessioni in merito alla integrazione della formazione in materia di salute e sicurezza nell’ambito dell’istruzione scolastica, universitaria e della formazione professionale”, disamina le problematiche legate alla formazione e già nella premessa-considerazioni generali enuncia che: “...è convinzione degli esperti in materia di prevenzione dei rischi lavorativi che la formazione precoce giochi un ruolo fondamentale nell’acquisizione e nel consolidamento di conoscenze e comportamenti orientati alla sicurezza e alla tutela della salute.”

La convinzione contenuta nelle premesse è fortemente condivisa dalla Commissione della Unione Europea che ha inserito nel Programma comunitario 1996-2000 relativo a “Salute e sicurezza sul luogo di lavoro” uno specifico capitolo dal titolo: “Informazione, istruzione e formazione su aspetti non legislativi”. In questo documento si afferma che una sensibilizzazione in materia di prevenzione dei rischi deve “chiaramente avere uno sviluppo precoce, già nella scuola, come insegna il caso degli infortuni domestici e del tempo libero” e si prevede inoltre lo “sviluppo di un approccio didattico alla prevenzione degli infortuni per gli scolari”.

La Commissione della Unione Europea, in attuazione del suo programma, ha istituito nel 1998 (nell’ambito del Comitato consultivo per la salute e la sicurezza di Lussemburgo) un Gruppo ad hoc “Formazione”, con il compito di elaborare un documento di riferimento sul miglioramento della sensibilizzazione in materia di rischi professionali e prevenzione dei rischi, attraverso l’educazione e la formazione. Tale documento, approvato nella riunione plenaria del Comitato nella primavera dei 1998, rappresenta la base per una Raccomandazione della Commissione sulla formazione e sulla educazione dei giovani nel campo della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro.

Il Gruppo “Formazione” (costituito da rappresentanti governativi, sindacali e datoriali dei Paesi dell’Unione), nell’ambito del proprio lavoro, ha sottolineato che la strategia per l’educazione, l’informazione e la formazione si basa su un concetto fondamentale, la cui realizzazione comporterebbe enormi vantaggi a lungo termine. Si tratta di sviluppare una cultura in cui la prevenzione del rischio sia un atteggiamento fondamentale e una seconda natura e il controllo dei rischi per la salute e la sicurezza sia riconosciuto come elemento essenziale della vita di ogni individuo.

Sono stati inoltre individuati i soggetti, di seguito elencati, cui indirizzare la maggiore attenzione:

1) il futuro cittadino (bambini e giovani che frequentano la scuola) e il futuro lavoratore in formazione a scuola;

2) il futuro lavoratore nel corso della formazione professionale, in particolare nelle scuole tecniche, nelle università e nei centri di formazione professionale;

3) il lavoratore all’inizio dell’attività nel posto di lavoro o che cambia attività; il lavoratore dipendente in formazione continua; coloro che, nell’impresa, nell’esercizio della loro attività, dovranno progettare e organizzare il lavoro di altri lavoratori dipendenti; tutte le persone che avranno una responsabilità nell’organizzazione del lavoro;

4) i rappresentanti dei lavoratori che hanno una funzione specifica nella protezione della sicurezza e della salute nel luogo di lavoro;

5) gli esperti in materia di prevenzione dei rischi professionali.

Risultano di particolare interesse le osservazioni relative all’importanza di un’educazione alla sicurezza e alla tutela della salute precoce e globale. “Non basta intraprendere una formazione in età adulta, per quanto approfondita” poiché è difficile modificare il comportamento e la percezione di adulti già formati (o deformati) nel corso della loro infanzia. Le buone abitudini devono essere acquisite il più presto possibile, pertanto è essenziale che la formazione alla sicurezza inizi sin dall’infanzia e prosegua nel corso dell’età adulta adattandosi all’età, ai rischi incontrati, ai compiti e alle responsabilità.

A questo approccio è stato fatto riferimento anche negli obiettivi dell’Anno europeo dell’apprendimento nell’arco di tutta la vita, il quale mirava a promuovere, “attraverso il concetto dell’apprendimento nell’arco di tutta la vita, lo sviluppo della persona e il senso dell’iniziativa degli individui, la loro integrazione nella vita attiva e nella società, la loro partecipazione al processo decisionale democratico e la loro capacità nei riguardi dell’evoluzione economica tecnologica e sociale”.

Nel documento si sottolinea, inoltre, che “il carattere interdisciplinare dell’educazione nel campo della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro fa sì che l’educazione e la formazione non dovrebbero limitarsi alla prevenzione dei rischi professionali, ma estendersi a tutte le sfere in cui ogni individuo, bambino o adulto, potrebbe determinare o partecipare alla creazione dei rischi o dei pericoli”. Questa filosofia è già stata applicata con successo nel Programma volto ad estendere l’educazione ai rischi relativi alla sanità pubblica nell’istruzione a tutti livelli.

La Commissione della Unione Europea insieme al Consiglio d’ Europa e alla Organizzazione Mondiale della Sanità sostengono e promuovono lo sviluppo del Network europeo delle scuole sicure, di cui si è tenuta a Salonicco la 1a Conferenza nel maggio 1997. Tale Rete intende sviluppare un approccio integrato alla promozione della salute in ambito scolastico, fondato sull’acquisizione di conoscenze da parte degli studenti, sulla realizzazione di ambienti scolastici salubri e sicuri e sulla partecipazione di tutte le componenti scolastiche, anche dei genitori, nella gestione di un ambiente scolastico salubre e sicuro.

L’Italia partecipa al progetto con un gruppo di 12 scuole di diverso ordine e grado (appartenenti a 5 diversi province: Cuneo, Vicenza, Roma, Lecce, Grosseto), impegnate, tuttavia, in maggior misura su specifiche tematiche connesse alla promozione della salute, piuttosto che sul più ampio concetto di prevenzione dei rischi.

- A livello nazionale il Comitato paritetico delle Commissioni di lavoro del Senato e della Camera ha analizzato, in uno specifico paragrafo, le problematiche connesse con “la formazione”. Il documento prodotto conclude affermando che è necessario “coordinare e intensificare tutti gli sforzi per realizzare una formazione adeguata ed una professionalizzazione di tutti gli operatori ... un impegno del genere presuppone anche qualcosa di più.... una formazione di base da realizzarsi in ogni ordine di scuola ed alla quale dovranno essere aggiunti appositi e specifici insegnamenti in tutte le scuole e istituti dai quali provengono gran parte dei tecnici e degli operatori della sicurezza”.

- La scuola sta cambiando e con le innovazioni di carattere legislativo che modificano in maniera significativa i sistemi dell’istruzione e della formazione si aprono degli spazi dove è possibile creare una “Cultura della prevenzione e della sicurezza”. Infatti:

* la L. 59/97 sull’autonomia scolastica e il regolamento in materia di autonomia previsto dal DPR.275/99 delineano il significato dei Piani di offerta formativa;

* la L. 144/99 “Obbligo di frequenza delle attività formative” stabilisce l’obbligo di frequenza di attività fino al compimento del diciottesimo anno di età e tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: nel sistema di istruzione scolastico, nel sistema della formazione professionale e nell’esercizio dell’apprendistato;

- Dai lavori di una ricerca ISPESL-ISFOL sugli “Standard curricolari conformi al D. Lgs. n. 626/94 nel campo dell’antifortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro”, emergono delle esigenze, di seguito descritte, che costituiscono i punti di riflessione e orientamento per l’avvio di una fase che crei una cultura della prevenzione e sicurezza sul lavoro:

1. introdurre una disciplina specifica sulla sicurezza sul lavoro negli itinerari formativi;

2. realizzare una formazione diffusa di base nei confronti dei docenti relativa alla tematica dei rischi lavorativi;

3. elaborare e/o selezionare supporti didattici e formativi con relativi programmi audiovisivi e informatici predisposti ad hoc per i diversi comparti produttivi;

4. sviluppare contatti con esperti e organismi preposti alla prevenzione nel territorio;

5. attivare e programmare visite guidate sui luoghi di lavoro (va sottolineato che dall’indagine risulta che il 70% degli allievi è sufficientemente interessato alle tematiche della prevenzione);

6. equilibrare maggiormente i tempi della formazione teorico-pratica, potenziando gli aspetti pratico-applicativi e la presentazione di “buone pratiche”;

7. favorire la circolazione e la diffusione del modulo didattico di base sulla sicurezza (con specifico riferimento al D.Lgs. n. 626/94) elaborato dai due Istituti, basato su competenze di base trasversali e tecnico-professionali che potrebbero essere utilizzate come riferimento per la certificazione delle competenze e per l’acquisizione dei crediti formativi.

- Con nota n. 979 del 4 maggio 2001, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha assegnato alla Direzione Generale Regionale del Piemonte, la somma di 2.800.000.000 per adempiere agli obblighi di formazione, derivanti dal D. Lgs. 626/94, delle figure incaricate della gestione della sicurezza: RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, n. 1 per ogni sede, intesa come centro giuridico scolastico), RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione, n. 1 per ogni sede, intesa come centro giuridico scolastico), responsabili del primo soccorso (n. 2 per ogni plesso nel quale si svolge l’attività scolastica) e responsabili delle misure di prevenzione e protezione dagli incendi (n. 2 per ogni piano di ogni punto di erogazione del servizio scolastico).

1.3 Ruolo dei servizi pubblici nell’ambito della progettazione e dell’attuazione di iniziative formative

Le Regioni

Il D.Lgs 626/94 assegna alle Regioni compiti diretti e definiti: l’art. 22 afferma infatti che le Regioni, accanto a molti altri soggetti istituzionali di natura sia centrale che periferica, “...svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro...”.

Il ruolo appare ampio e le Regioni devono articolarlo attraverso una chiara individuazione delle priorità strategiche emergenti in campo formativo, così da svolgere funzioni di orientamento e di controllo sull’applicazione del decreto.

Più in dettaglio, le funzioni che le Regioni potrebbero attivamente svolgere, attraverso una vasta iniziativa politica e culturale in merito, dovrebbero essere le seguenti:

a) orientamento: attraverso la produzione di documenti interpretativi, la definizione di linee-guida, la promozione di iniziative di discussione e approfondimento;

b) coordinamento: soprattutto delle attività di formazione che vedono coinvolte le Aziende Sanitarie Locali, per evitare il pullulare di esperienze improvvisate e frammentarie, la duplicazione di progetti e materiali didattici;

c) accreditamento: attraverso l’individuazione di criteri e standard di qualità sulla base dei quali giungere alla definizione di una sorta di “marchio di qualità” regionale e/o nazionale da attribuire ai diversi percorsi formativi messi autonomamente in atto dai diversi soggetti istituzionali e sociali che agiscono sulla scena della formazione per la prevenzione;

d) finanziamento: totale o parziale di iniziative formative ritenute prioritarie e strategiche. Il finanziamento, se vincolato al rispetto di criteri e standard precisi di qualità e perciò prioritariamente destinato a progetti accreditati, è un utile mezzo per un efficace svolgimento della funzione di orientamento;

e) progettazione: di percorsi formativi che possono costituire un modello per iniziative di altri;

f) produzione di pacchetti e materiali didattici: di supporto ai progetti formativi di cui sopra o da gestire in proprio.

1.4 Obblighi di formazione dei soggetti della prevenzione a carico dei datori di lavoro degli istituti scolastici

A) Responsabile del servizio prevenzione e protezione

Il datore di lavoro designa, nell’ambito del personale in servizio, il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP), in possesso dei requisiti previsti dalla legge, semprechè non intenda egli stesso assumere direttamente tale funzione nei casi in cui il numero dei dipendenti, con esclusione degli allievi, sia inferiore alle duecento unità (art. 2, D.M. n. 382/1998). In entrambi i casi è obbligatoria per il Responsabile la frequenza di un adeguato corso di formazione opportunamente certificato.

B) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Analogamente a quanto disposto con riferimento ad altre attività lavorative, è prevista anche nell’ambito degli istituti scolastici la presenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 del D.Lgs. n. 626/1994.

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione specifica - i cui oneri sono a carico del datore di lavoro il quale deve prevedere:

- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;

- conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;

- metodologie sulla valutazione del rischio;

- metodologie minime di comunicazione.

In caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro provvederà all’integrazione della formazione.

Per la partecipazione al programma di formazione sono concessi al rappresentante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per lo svolgimento della sua normale attività, oltre che al rimborso delle spese di trasporto sostenute per la frequenza.

C) Squadre antincendio e pronto soccorso

Il datore di lavoro, all’esito della valutazione dei rischi d’incendio ed eventualmente sulla base del piano di emergenza, designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Tali lavoratori sono tenuti alla fraquentazione degli appositi corsi, come da normativa vigente.

D) Formazione ed informazione per i lavoratori

Tutti i lavoratori ed i soggetti a loro equiparati devono essere informati e formati. Il datore di lavoro deve assicurare che ogni lavoratore riceva una formazione ed una informazione adeguate in materia d’igiene e sicurezza, con riferimento al proprio posto di lavoro ed in relazione alle mansioni svolte (art. 6, D.M. n. 382/1998 ed art. 6, D.M. n. 363/1998).

2. GLI OBIETTIVI

Gli obiettivi del presente progetto possono essere riassunti nei punti seguenti:

- delineare un quadro organizzativo ed assicurare le competenze idonee allo sviluppo della sicurezza e della prevenzione;

- Fornire le conoscenze necessarie per la trattazione di argomenti e per lo sviluppo di progetti sulla sicurezza con gli studenti.

- creare le condizioni favorevoli agli studenti per una cultura della sicurezza, al fine di affrontare l’inserimento nell’attività lavorativa con le competenze necessarie e certificate;

- inserire dell’attività formativa nel “Piano dell’Offerta Formativa”

- coinvolgere i docenti, gli esperti ed, in particolare, degli studenti

3. LE AZIONI

Per perseguire gli obiettivi sopra elencati, è necessario eseguire una serie di azioni di carattere formativo e gestionale elencate di seguito:

- realizzazione di corsi di formazione per RSPP, RLS ed eventualmente DATORI DI LAVORO;

- realizzazione di corsi di formazione per lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio e di pronto soccorso;

- assistenza a DATORI DI LAVORO, RSPP,RLS del mondo della scuola attraverso la realizzazione e diffusione di specifico materiale informativo;

- formazione di una rete di formatori sulla sicurezza all’interno della scuola (2003/2004);

- definizione e realizzazione di iniziative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro che coinvolgano gli studenti sia in fase progettuale che in fase operativa (2004/2005).

L’organizzazione delle attività formative sarà assicurata dall’Amministrazione Regionale con la collaborazione delle ASL, per mezzo degli SPreSAL (i Servizi di Prevenzione e Protezione negli Ambienti di Lavoro), e del Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute (DORS). Il personale docente appositamente individuato d’intesa tra la Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte e la Direzione Generale Regionale è scelto prioritariamente tra il personale del comparto sanità, del comparto scuola, degli enti appartenenti al Comitato di Coordinamento ex art. 27/626 e del mondo accademico.

Tale personale, ferma restando la necessaria professionalità acquisita in materia di formazione, da attestare mediante idoneo curriculum formativo, dovrà seguire un corso di aggiornamento, che sarà finalizzato alla esplicitazione delle articolazioni dei cicli, dei moduli, delle unità didattiche ed alla omogeneizzazione del materiale didattico, delle metodologie didattiche in relazione ai destinatari e delle modalità di valutazione dell’apprendimento.

Le modalità operative per l’organizzazione e l’esecuzione delle attività formative saranno oggetto di discussione ed approvazione da parte del Comitato Paritetico, da emanarsi entro tre mesi dalla stipulazione del protocollo d’intesa al quale tale progetto è allegato.

3.1 Realizzazione di corsi di formazione per RSPP ed RLS

Con nota n. 979 del 4 maggio 2001, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha stabilito che sia i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, sia i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza all’interno degli istituti scolastici, debbano essere uno per sede, intendendo come tale ogni centro giuridico scolastico. Questa indicazione consente di individuare, in Piemonte, la necessità di 691 RSPP e di 691 RLS.

Per consentire una migliore efficacia della formazione, si intende creare corsi con un numero di partecipanti di norma non superiore a 20 persone, per un totale di circa 35 corsi per RSPP e 35 corsi per RLS per il Piemonte. Tali corsi saranno distribuiti uniformemente su tutto il territorio regionale, utilizzando i locali e le attrezzature propri delle strutture scolastiche delle varie zone, in modo da evitare lunghi spostamenti dei discenti con conseguente disagio per gli stessi e lievitazione dei costi.

3.1.1 I corsi per RSPP

Il compito del RSPP è collaborare con il datore di lavoro, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione della struttura scolastica di appartenenza, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e degli studenti mediante l’individuazione e l’analisi dei rischi e la definizione di azioni e programmi atti a ridurli nel tempo.

La formazione degli RSPP dovrà quindi essere finalizzata all’acquisizione delle tecniche per l’espletamento del ruolo indicato, oltre che alla conoscenza della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e dei principi di tecniche comunicative.

Dal punto di vista delle modalità di esecuzione dei corsi, la sequenza degli incontri dovrebbe prevedere un buon equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula, esercitazioni in azienda con relativa discussione in aula e lavori di piccolo gruppo. E’ prevista, alla fine delle lezioni, la valutazione dell’apprendimento.

Si rimanda l’esatta definizione dei programmi dei corsi per RSPP al lavoro del Comitato paritetico.

3.1.2 I corsi per RLS

Come si evince dalla sua definizione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere un tramite fra le istanze ed i suggerimenti dei lavoratori ed il servizio di prevenzione e protezione.

Questo ruolo richiede evidentemente una buona conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e delle implicazioni dell’attività di rappresentanza, nonché una certa padronanza delle tecniche della comunicazione.

Dal punto di vista delle modalità di esecuzione dei corsi, è opportuno privilegiare la didattica attiva, con grande spazio al lavoro in piccoli gruppi. E’ prevista, alla fine delle lezioni, la valutazione dell’apprendimento.

Si rimanda l’esatta definizione dei programmi dei corsi per RLS al lavoro del Comitato paritetico.

3.2 Realizzazione di corsi di formazione per lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di pronto soccorso e di gestione delle emergenze

La nota richiamata al paragrafo precedente prevede la formazione di due responsabili di pronto soccorso e di gestione delle emergenze per ogni edificio nel quale si svolge l’attività scolastica e l’individuazione di ben due soggetti incaricati dell’attività di prevenzione e protezione dagli incendi per ogni piano di ogni edificio. A conti fatti, risultano necessari, in Piemonte, circa 6.300 responsabili del primo soccorso e 13.000 responsabili antincendio: è quindi subito evidente il forte impegno formativo che si rende necessario.

L’esecuzione dei suddetti corsi sarà affidata rispettivamente agli operatori del servizio 118 e ai vigili del fuoco, in quanto detentori del know-how e dell’esperienza necessari ad una buona qualità dell’azione formativa.

I corsi suddetti potranno svolgersi con modalità composite di lezioni frontali, esercitazioni pratiche e autoformazione multimediale.

3.3 Assistenza a DATORI DI LAVORO, RSPP, RLS del mondo della scuola

Non potendo la sicurezza dei lavoratori essere affidata ad una formazione statica, una tantum, dei soggetti responsabili della sua gestione, lasciati a se stessi nel prosieguo del loro compito, le ASL presenti sul territorio, in collaborazione con la Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte, provvederanno ad assicurare un’assistenza continua agli operatori. Tale assistenza si concretizzerà mediante:

- l’attivazione di sportelli informativi in ogni ASL, per informazioni ed assistenza specifica;

- l’approvazione di linee guida della Regione Piemonte per la “Valutazione dei rischi negli istituti scolastici”;

- la realizzazione e diffusione di specifico materiale informativo.

3.4 Formazione di una rete di formatori sulla sicurezza all’interno della scuola (anno scolastico 2003/2004)

Per raggiungere l’obiettivo del coinvolgimento degli studenti nelle tematiche della sicurezza, mediante le iniziative di cui al punto successivo, sarà necessario formare a loro volta delle figure che sappiano promuovere iniziative di sensibilizzazione, su tali temi, nelle scuole.

Dovranno quindi essere individuati questi soggetti all’interno delle strutture scolastiche ed in numero di almeno 2 per ogni sede (preferibilmente RLS o RSPP). Tali docenti dovranno preventivamente seguire un apposito corso di formazione finalizzato all’omogeneizzazione dei contenuti e delle metodologie.

3.5 Definizione e realizzazione, entro l’anno scolastico 2004/2005, di iniziative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro che coinvolgano gli studenti sia in fase progettuale che operativa.

La “Carta 2000" propone l’intesa tra Governo, Regioni e Parti Sociali per sostenere e facilitare le azioni preventive anche attraverso una nuova cultura della prevenzione.

In effetti, è facilmente condivisibile la convinzione secondo la quale una diffusa cultura della sicurezza, in particolare negli ambienti di lavoro, sia condizione necessaria alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali. Una “cultura” deve essere creata a partire dai soggetti che più sono predisposti all’apprendimento e che ancora non abbiano acquisito cattive abitudini nei confronti della sicurezza personale ed altrui. E’ quindi necessario rivolgersi ai ragazzi di oggi, gli studenti, che saranno i lavoratori del prossimo futuro.

L’ultima fase del “Progetto Scuola Sicura” prevede infatti la realizzazione di iniziative create da studenti per riflettere sui temi della sicurezza e da presentare al pubblico con mostre, spettacoli o quant’altro, in modo da avere una visibiltà sul lavoro svolto e contribuire a diffondere messaggi positivi anche all’esterno della scuola.

Obiettivi:

- Sensibilizzare i giovani, futuri lavoratori ai problemi della salute sul lavoro.

- Parlare di sicurezza sul lavoro non solo quando avvengono infortuni gravi, ma soprattutto in fase preventiva.

- Aumentare le conoscenze degli studenti utili al momento del loro ingresso nel mondo del lavoro.

- Testimoniare l’interesse della scuola verso una cultura della prevenzione che cambia e cresce.

- Formare persone, cittadini, lavoratori attenti alla qualità della vita propria e altrui, alla qualità dell’ambiente, alla qualità sociale della comunità in cui vivono.

- Imparare ascoltando di meno e agendo di più.

I progetti saranno realizzati dai ragazzi con la direzione di docenti formati in materia di sicurezza e presentati, come già detto , al pubblico. Alcuni esempi di progetti realizzabili, elencati a titolo esclusivamente indicativo, possono essere:

- simulazioni di cantieri organizzati secondo le norme corrette di sicurezza sul lavoro;

- mostre figurative (disegni, fotografie, video) che sensibilizzino il pubblico ai temi della sicurezza;

- spettacoli teatrali;

- produzione di racconti o poesie;

- ricerche storiche sull’evoluzione del lavoro con particolare attenzione alle condizioni dei lavoratori;

- sezioni permanenti sui temi della sicurezza nei giornalini studenteschi;

- manuali della sicurezza scritti da e per studenti;

- realizzazione di audiovisivi sulla sicurezza in particolari settori della scuola (laboratori, palestra ecc.);

- realizzazioni di semplici videogiochi a tema.

È importante che le conoscenze siano provate e applicate nei comportamenti. Le simulazioni rendono i progetti di sensibilizzazione scolasticamente motivanti, perché collegano apprendimenti e comportamenti, motivazioni e spirito di gruppo. E’ quindi fondamentale che venga lasciato ampio spazio alla fantasia creativa dei ragazzi, sotto la guida attenta degli insegnanti per indirizzare gli sforzi verso obiettivi coerenti col tema.

I progetti degli studenti saranno presentati al pubblico contemporaneamente su tutto il territorio regionale durante un periodo prestabilito, previa pubblicità sui media, in modo da poter affiancare ad essi convegni e dibattiti con esperti del settore ed aumentare l’impatto sul pubblico. Potrà in definitiva essere indetta la “Settimana della Prevenzione sul lavoro”, anche in considerazione della buona riuscita di iniziative analoghe già realizzate in Italia.

Sarà infine creata una sezione tematica all’interno del sito internet “Sicuri di essere sicuri” e/o un supporto multimediale che consenta una più ampia diffusione dei lavori svolti e, con essi, di una cultura della sicurezza anche sul pubblico dei non studenti.

I finanziamenti per quest’ultima fase del progetto potranno essere reperiti in parte dall’Amministazione Pubblica, sulla base della disponibilità di bilancio 2003/04, in parte da privati attraverso opportuni sponsor.

4. SOGGETTI E COMPITI

4.1 Direzione Sanità Pubblica Regione Piemonte

- Firma il protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Direzione Generale Regionale per il Piemonte.

- Partecipa al comitato paritetico.

- Individua l’articolazione dei cicli, dei moduli, delle unità didattiche e cura l’omogeneizzazione delle metodologie didattiche in relazione ai destinatari.

- Promuove la realizzazione e valida il materiale informativo (comprese le linee guida regionali).

- Destina le risorse necessarie per la realizzazione dei corsi di formazione e del materiale specifico.

- Attiva la collaborazione con la ASL di Reggio Emilia.

- Attiva, in collaborazione con le ASL piemontesi ed il Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute (DORS), la collaborazione con gli enti appartenenti al Comitato di Coordinamento ex art. 27/626 e il mondo accademico.

4.2 Direzione Generale Regionale del Piemonte

- Firma il protocollo d’intesa con la Direzione Sanità Pubblica Regione Piemonte.

- Partecipa al comitato paritetico.

- Individua l’articolazione dei cicli, dei moduli, delle unità didattiche e cura l’omogeneizzazione delle metodologie didattiche in relazione ai destinatari.

- Fornisce gli elenchi dei soggetti della prevenzione ed i formatori destinatari dell’attività di formazione.

- Promuove e favorisce la partecipazione alle diverse fasi progetto dei dirigenti scolastici e dei docenti interessati.

- Assegna le risorse necessarie.

4.3 AASSLL piemontesi

- Organizzano e realizzano i corsi di formazione per RLS, RSPP, per i datori di lavoro, per gli incaricati al pronto soccorso e per i formatori.

- Collaborano alla stesura di specifico materiale informativo (comprese le linee guida regionali) su specifico mandato della Direzione Sanità Pubblica.

- Attivano, in collaborazione con la Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte, la collaborazione con gli enti appartenenti al Comitato di Coordinamento ex art. 27/626 e il mondo accademico.

4.4 Comuni e Province

- Partecipano al comitato paritetico, in quanto proprietari o gestori dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative e quindi detentori degli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per garantire la sicurezza degli stessi.

4.5 Comitato paritetico

- È composto dalla Direzione Sanità Pubblica Regione Piemonte (quale presidente del comitato di coordinamento regionale ex art. 27/626) e dai rappresentanti della Direzione Generale Regionale, con la partecipazione del rappresentante in seno al Comitato di Coordinamento dell’UPP e dell’ANCI.

- Sovrintende alle diverse fasi del progetto.

- Promuove ed organizza le iniziative di diffusione della cultura della prevenzione, progettate e realizzate dalle scuole.

Allegato (fare riferimento al file PDF) B

REP. N. _____

REGIONE PIEMONTE

PROGETTO “SCUOLA SICURA”

ACCORDO

TRA

Regione Piemonte (nel seguito chiamata “Regione”) - C.F. n. 80087670016 - rappresentata ai sensi dell’art. 22 della L.R. 51/97 dal Direttore regionale _____________ nato ad ______ il __________, delegato dal Presidente della Giunta regionale a presiedere il Comitato di coordinamento regionale ex art. 27 D.lgs. 626/94, domiciliato, ai fini della presente intesa, presso la sede regionale in Torino, C.so Stati Uniti, 1;

E

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale Regionale del Piemonte (nel seguito chiamata “Direzione Generale Regionale”) con sede in Torino, Via Pietro Micca n. 20 per la quale interviene e stipula il presente atto ________________ nato a __________ il ____________, nella sua qualità di Direttore Generale.

PREMESSO

a) che la L 57/93 ha innovato l’intera Amministrazione Scolastica (vedasi il D.Lgs. n.300 del 30/7/1999 ed il conseguente Regolamento contenuto nel DPR 347 del 6 novembre 2000, che ha delineato le linee organizzative del Ministero della Pubblica Istruzione) e che le istituzioni scolastiche hanno acquisito piena autonomia organizzativa (vedasi al riguardo il DPR 275 dell’8 marzo 1999);

b) che la Direzione Generale Regionale ha, tra gli altri compiti, quello di programmare le attività di supporto alle istituzioni scolastiche;

c) che una corretta formazione dello studente, anche in vista del suo futuro lavorativo, lo deve rendere consapevole del valore della salute e che è pertanto necessario provvedere alla sensibilizzazione ai temi della prevenzione, con particolare riferimento alle conoscenze della prevenzione dei rischi e dei danni dentro la scuola e nel mondo del lavoro;

d) con deliberazione della giunta regionale n.______ è stato approvato il “Progetto Scuola Sicura”, che si allega, e la presente bozza di protocollo;

CONSIDERATO

e) che il D.Lgs. 626/94 assegna alle Regioni compiti diretti e definiti (l’art. 22, infatti, afferma che le Regioni, accanto a molti altri soggetti istituzionali di natura sia centrale sia periferica, “...svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro...”) e che quindi il ruolo appare ampio e le Regioni devono articolarlo attraverso una chiara individuazione delle priorità strategiche emergenti in campo formativo, svolgendo funzioni di orientamento, coordinamento, accreditamento, finanziamento e di progettazione e produzione di pacchetti e materiali didattici;

f) che la Direzione Generale Regionale è chiamata a svolgere attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome e che, pertanto, è suo preciso compito, nell’ottica della razionalizzazione delle risorse presenti sull’intero territorio, individuare le soluzioni più idonee dal punto di vista dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità;

g) che entrambi i firmatari ritengono importante creare uno strumento di raccordo fra le istituzioni direttamente interessate al tema della sicurezza delle istituzioni scolastiche (Direzione Generale Regionale - Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte - Aziende Sanitarie Locali);

h) che con nota n. 979 del 4 maggio 2001, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha assegnato la somma di £ 2.800.000.000 per svolgere, anche con l’affidamento ad enti erogatori del servizio espressamente abilitati al rilascio di valida certificazione atta ad assolvere gli obblighi di cui al D.Lgs. 626/94, le seguenti attività di formazione:

* rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (n. 1 per ogni sede, intesa come centro giuridico scolastico);

* responsabile del servizio di prevenzione e protezione (n. 1 per ogni sede, intesa come centro giuridico scolastico);

* responsabili del primo soccorso (n. 2 per ogni plesso nel quale si svolge l’attività scolastica);

* responsabili delle misure di prevenzione e protezione dagli incendi (n. 2 per ogni piano di ogni punto di erogazione del servizio scolastico);

i) che, per giungere all’erogazione di un servizio di formazione il più efficace possibile, è necessario che sia chiamato a collaborare, anche in veste di formatore, personale della scuola in possesso di documentate esperienze, che deve comunque essere formato mediante un opportuno corso, il quale sarà finalizzato alla esplicitazione delle articolazioni dei cicli, dei moduli, delle unità didattiche ed alla omogeneizzazione del materiale didattico, delle metodologie didattiche in relazione ai destinatari e delle modalità di valutazione dell’apprendimento;

RILEVATO

j) che la Regione Piemonte e la Direzione generale regionale ritengono prioritario raggiungere gli obiettivi del progetto “Scuola Sicura”, ovvero la creazione di una cultura della sicurezza negli studenti in quanto futuri lavoratori;

k) che, per raggiungere gli obiettivi di cui al punto precedente, è necessario l’impegno costante e convinto del personale docente;

l) che la Regione Piemonte e la Direzione generale regionale ritengono importante giungere alla costituzione di una rete di soggetti operanti nelle scuole, che siano da considerarsi esperti in tema di sicurezza, affinchè operino nell’ottica delle reti di scuola così come individuate dall’art. 7 del DPR 275/99;

m) che la Regione Piemonte e la Direzione generale regionale ritengono opportuno costituire degli sportelli di assistenza per le istituzioni scolastiche in tema di sicurezza nelle scuole.

TUTTO CIÒ PREMESSO,
CONSIDERATO E RILEVATO,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Comitato paritetico

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, è istituito un comitato paritetico composto da rappresentanti dalla Direzione Sanità Pubblica Regione Piemonte (quale presidente del comitato di coordinamento regionale ex art. 27/626) e dai rappresentanti della Direzione Generale Regionale, con la partecipazione del rappresentante in seno al Comitato di Coordinamento dell’UPP e dell’ANCI, con lo scopo di:

* individuare, entro 60 giorni dalla sua costituzione, i contenuti ed i docenti del corso rivolto al personale che dovrà, a sua volta, condurre le attività di formazione di cui al successivo articolo 2;

* individuare, entro 60 giorni dalla sua costituzione, i criteri di massima per la costituzione dei moduli e i singoli programmi formativi per RSPP, RLS, squadre antincendio e di primo soccorso;

* organizzare le attività di assistenza alle scuole;

* organizzare l’attività di sensibilizzazione agli studenti;

* monitorare la ricaduta dell’intervento;

* elaborare specifici protocolli tecnici attuativi delle attività di cui all’art. 2, fermi restando gli importi indicati al comma 1 dell’articolo 3. Tali protocolli tecnici disciplineranno le modalità operative di svolgimento delle attività elencate, gli importi da corrispondere per le singole attività nonché le modalità relative all’erogazione del contributo stesso.

Per la definizione delle attività formative dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, tale comitato viene integrato con la partecipazione delle rappresentanze sindacali di categoria.

Art. 2 - Attività della Regione Piemonte

La Regione Piemonte, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna allo svolgimento delle seguenti attività:

1. Formazione del personale docente e non docente incaricato di svolgere i ruoli di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Formazione per i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio e di pronto soccorso.

3. Assistenza ai soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza nelle scuole mediante l’approvazione di linee guida per la valutazione dei rischi negli istituti scolastici, la realizzazione di specifico materiale informativo e l’attivazione di sportelli informativi in ogni ASL per informazioni ed assistenza specifica.

4. Formazione dei docenti destinati alla promozione della cultura della sicurezza presso gli studenti.

5. Definizione e realizzazione di iniziative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro che coinvolgano gli studenti sia in fase progettuale sia operativa.

Art. 3 - Impegni della Direzione Generale Regionale degli Istituti Scolastici

La Direzione generale regionale, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna:

1. ad erogare alla Regione Piemonte, per tutte le attività di cui all’art. 2, un finanziamento globale ed onnicomprensivo che non potrà essere superiore a complessivi Euro 1.446.079 (unmilionequattrocentoquarantaseimilasettantanove) pari a 2.800.000.000 Lire;

2. a favorire l’inserimento del tema della sicurezza negli ambienti di lavoro, con modalità e tempi opportuni, all’interno dei percorsi formativi degli studenti;

3. ad erogare la somma di cui al comma 1 nelle seguenti tranches:

* 30% del totale al raggiungimento del 30% delle ore di formazione,

* 30% del totale al raggiungimento del 60% delle ore di formazione,

* 30% del totale al raggiungimento del 90% delle ore di formazione,

* 10% del totale alla conclusione del progetto.

Art. 4 - Risoluzione controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere in merito al presente protocollo d’intesa e che non si fossero potute definire in via amministrativa saranno deferite ad un collegio arbitrale, costituito da tre membri di cui uno scelto dall’Amministrazione regionale, uno dalla Direzione Generale regionale ed il terzo da designarsi da parte del Presidente del Tribunale di Torino.

Art. 5 - Spese di bollo

Le spese di bollo del presente protocollo sono a carico dell’Amministrazione regionale.

Art. 5 - Validità ed efficacia

Il presente Accordo è immediatamente impegnativo e vincolante per le parti.

Letto, approvato e sottoscritto in 4 originali.

Torino, lì _____

Il Direttore regionale _____

Il Direttore Generale Regionale _____