Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 / 04 / 2002

Codice 9.7
D.D. 27 febbraio 2002, n. 23

Modificazione articoli 6 e 7 disciplina delle trasferte approvata con determinazione n. 339 del 14.12.2000

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di modificare gli articoli 6 e 7 della disciplina delle trasferte, approvata con determinazione dirigenziale n. 339 del 14 dicembre 2000, con decorrenza rispettivamente dal 13 febbraio 2002 e dal 6 ottobre 2001, come segue:

Art. 6.

(Personale dirigenziale)

1. La misura dell’indennità è stabilita in Euro 24,12 (lire 46.700) giornalieri; per le trasferte all’estero la predetta indennità è incrementata dell’80 per cento ed è, quindi, pari ad Euro 43,41 (lire 84.060) giornalieri.

2. Per ogni ora di trasferta (o frazione superiore a 30 minuti), in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore in caso di trasferta superiore alle 24 ore, spetta un’indennità oraria pari a Euro 1,005 (lire 1.946) per l’interno ed Euro 1.809 (lire 3.502) per l’estero.

3. Per le trasferte pari o superiori ad 8 ore, l’indennità viene ridotta del 70 per cento, in misura pari ad Euro 7,24 (lire 14.010) giornalieri ed Euro 0,301 (lire 583) orari; a tal fine si intendono le trasferte di durata di almeno 7 ore e 31 minuti, liquidate nella misura di 8 ore agli effetti dell’arrotondamento di cui al comma 2; per le trasferte all’estero non viene applicata alcuna riduzione.

Art. 7.

(Personale non dirigenziale)

1. La misura dell’indennità è stabilita in Euro 20,66 (lire 40.000) giornalieri; per le trasferte all’estero la predetta indennità è incrementata dell’80 per cento ed è, quindi, pari a Euro 37,18 (lire 72.000) giornalieri.

2. Per ogni ora di trasferta (o frazione superiore a 30 minuti), in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore in caso di trasferta superiore alle 24 ore, spetta un’indennità oraria pari a Euro 0,852 (lire 1.650) per l’interno e ad un ventiquattresimo dell’indennità giornaliera per le trasferte all’estero, pari ad Euro 1,549 (Lire 3000).

3. Per le trasferte pari o superiori ad 8 ore, l’indennità viene ridotta del 70 per cento, in misura pari ad Euro 6,20 (lire 12.000) giornalieri ed Euro 0,256 (Lire 495) orari; a tal fine si intendono le trasferte di durata di almeno 7 ore e 31 minuti, liquidate nella misura di 8 ore agli effetti dell’arrotondamento di cui al comma 2; per le trasferte all’estero non viene applicata alcuna riduzione.

Il Direttore regionale
Pierluigi Lesca