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Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 / 04 / 2002
Codice 9.7
D.D. 27 febbraio 2002, n. 23
Modificazione articoli 6 e 7 disciplina delle trasferte approvata con determinazione n. 339 del 14.12.2000
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Di modificare gli articoli 6 e 7 della disciplina delle trasferte, approvata con determinazione dirigenziale n. 339 del 14 dicembre 2000, con decorrenza rispettivamente dal 13 febbraio 2002 e dal 6 ottobre 2001, come segue:
Art. 6.
(Personale dirigenziale)
1. La misura dellindennità è stabilita in Euro 24,12 (lire 46.700) giornalieri; per le trasferte allestero la predetta indennità è incrementata dell80 per cento ed è, quindi, pari ad Euro 43,41 (lire 84.060) giornalieri.
2. Per ogni ora di trasferta (o frazione superiore a 30 minuti), in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore in caso di trasferta superiore alle 24 ore, spetta unindennità oraria pari a Euro 1,005 (lire 1.946) per linterno ed Euro 1.809 (lire 3.502) per lestero.
3. Per le trasferte pari o superiori ad 8 ore, lindennità viene ridotta del 70 per cento, in misura pari ad Euro 7,24 (lire 14.010) giornalieri ed Euro 0,301 (lire 583) orari; a tal fine si intendono le trasferte di durata di almeno 7 ore e 31 minuti, liquidate nella misura di 8 ore agli effetti dellarrotondamento di cui al comma 2; per le trasferte allestero non viene applicata alcuna riduzione.
Art. 7.
(Personale non dirigenziale)
1. La misura dellindennità è stabilita in Euro 20,66 (lire 40.000) giornalieri; per le trasferte allestero la predetta indennità è incrementata dell80 per cento ed è, quindi, pari a Euro 37,18 (lire 72.000) giornalieri.
2. Per ogni ora di trasferta (o frazione superiore a 30 minuti), in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore in caso di trasferta superiore alle 24 ore, spetta unindennità oraria pari a Euro 0,852 (lire 1.650) per linterno e ad un ventiquattresimo dellindennità giornaliera per le trasferte allestero, pari ad Euro 1,549 (Lire 3000).
3. Per le trasferte pari o superiori ad 8 ore, lindennità viene ridotta del 70 per cento, in misura pari ad Euro 6,20 (lire 12.000) giornalieri ed Euro 0,256 (Lire 495) orari; a tal fine si intendono le trasferte di durata di almeno 7 ore e 31 minuti, liquidate nella misura di 8 ore agli effetti dellarrotondamento di cui al comma 2; per le trasferte allestero non viene applicata alcuna riduzione.
Il Direttore regionale
Pierluigi Lesca