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Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 / 04 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2002, n. 28-5712

Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 3, lettera q). Finanziamento straordinario per interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata nelle zone colpite dal nubifragio del 8 luglio 1996. Ulteriore individuazione dei soggetti e del fabbisogno finanziario. Criteri e modalità per l’approvazione e l’attuazione degli interventi

A relazione dell’Assessore Botta

La provincia di Verbania e quella di Novara sono state colpite l’8 luglio 1996 da un nubifragio di notevole intensità che ha danneggiato gravemente i territori comunali di Omega, Gravellona, Baveno, San Bernardino, Cossogno, Verbania e Pettenasco.

L’art. 3, primo coma, lettera q) della legge 457/78 prevede la riserva del 2% dei finanziamenti complessivi per sopperire, con interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, alle esigenze più urgenti anche in relazione a pubbliche calamità.

La deliberazione CIPE del 16 marzo 1994, concernente la programmazione nel settore dell’edilizia residenziale pubblica per il quadriennio 1992-95, ha effettuato per detto quadriennio l’accantonamento previsto dall’art. 3, primo comma, lettera q), della legge 457/78, pari a lire 218,740 miliardi.

Il Ministro dell’Interno in data 5 agosto 1996 ha emanato l’Ordinanza n. 2456 relativa agli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche ed agli eventi alluvionali del giorno 8 luglio 1996 in Piemonte nel territorio delle province di Verbano, Cusio Ossola e Novara.

Con nota del 12 novembre 1996 la Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della suddetta Ordinanza, ha inviato al Segretariato Generale del C.E.R. il piano degli interventi urgenti di edilizia residenziale pubblica per un importo di lire 7,5 miliardi, diretti a far fronte allo stato di pubblica calamità a seguito dell’evento calamitoso dell’8 luglio 1996.

Con il D.M. n. 0425 del 18 marzo 1998 è stata resa esecutiva, ai sensi dell’art. 3 , ultimo comma, della legge 457/78, la delibera adottata dal Comitato esecutivo del C.E.R. nella seduta del 27 febbraio 1997, con la quale è stata concessa la somma di lire 7,5 miliardi in favore della Regione Piemonte da destinare alle esigenze più urgenti del patrimonio residenziale pubblico colpito dall’evento calamitoso del 8 luglio 1996 nel territorio delle province di Verbano, Cusio Ossola e Novara.

La deliberazione del Comitato esecutivo del C.E.R. adottata nella seduta del 29 gennaio 1999, ha esteso a tutti gli interventi con carattere di pubblica calamità le procedure d’urgenza previste dalla “Direttiva Alluvione”, approvata con il D.M. n. 270/Segr. del 19 giugno 1995;

Con il D.M. n. 834 del 6 maggio 1999 il Ministero dei Lavori Pubblici, Segretariato Generale del C.E.R., ha autorizzato la Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti a mettere a disposizione della Regione Piemonte, per le finalità sopra esposte, la somma di lire 7,5 miliardi, a valere sui fondi accantonati per il quadriennio 1992-95 ai sensi dell’art. 3, lettera q), della legge 457/78.

Con nota del 5 agosto 1999 la Regione Piemonte ha richiesto ai comuni di Baveno (VB), Cossogno (VB), Gravellona Toce (VB), Omega (VB), Pettenasco (NO), San Bernardino (VB) e Verbania ed all’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Novara, a seguito del suddetto D.M. n. 834 del 6 maggio 1999, di comunicare il proprio fabbisogno facendo riferimento sia ai costi derivanti dagli eventuali danni subiti dagli immobili che alla necessità di incrementare il numero di alloggi da destinare all’Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, mediante interventi di recupero o nuova costruzione, in conseguenza degli eventi calamitosi del 8 luglio 1996.

L’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Novara ha svolto funzioni di coordinamento tra i vari Comuni destinatari del finanziamento al fine di procedere ad una organica e fattiva realizzazione di quanto finanziabile.

Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 2-4237 del 29/10/2001, a seguito dell’approvazione da parte del comune di Omega con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/04/2001 del programma per la realizzazione degli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata con l’utilizzo dei fondi di cui alla legge 457/78, art. 3, lettera q), predisposto dall’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Novara, è stata effettuata una prima individuazione dei soggetti e del fabbisogno finanziario, stabilendo inoltre i criteri e le modalità per l’approvazione e l’attuazione degli interventi.

Gli Enti finanziati e gli interventi localizzati, per l’importo ammissibile a finanziamento complessivamente pari a Euro2.401.524,58 (lire 4.650.000.000), risultano essere i seguenti:

- recupero Edilizio su immobile di proprietà comunale “Ex Casa Caccini”. Ente attuatore A.T.C. di Novara su delega Comune per la realizzazione di n. 8 alloggi con un costo dell’intervento pari a Euro 413.165,52 (lire 800.000.000);

- recupero Edilizio su Immobile “Cortevecchia” di proprietà Essezeta s.a.s.. Ente attuatore A.T.C. di Novara a seguito acquisto immobile per la realizzazione di n. 9 alloggi con un costo dell’intervento pari a Euro 1.084.559,49 (lire 2.100.000.000);

- recupero Edilizio su Immobile in Vicolo Parogno di proprietà CSI S.R.L.. Ente attuatore A.T.C. di Novara a seguito acquisto immobile per la realizzazione di n. 12 alloggi con un costo dell’intervento pari a Euro 903.799,57 (lire 1.750.000.000).

Con la suddetta D.G.R. n. 2-4237 del 29/10/2001 si è, tra l’altro, demandato a successivi provvedimenti la localizzazione della quota parte del finanziamento ancora a disposizione pari a Euro1.471.902,16 (lire 2.850.000.000), anche in considerazione del fatto che non è stato finanziato l’intervento di recupero edilizio sull’immobile di proprietà comunale in Omegna denominato “Ex Pretura”, oggetto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/04/2001, in quanto nulla ostava all’assegnazione del finanziamento per il recupero dell’immobile ma non risultava possibile, considerata la tipologia dei finanziamenti in argomento, finanziarne l’acquisto in quanto esso risultava già di proprietà pubblica.

Considerato che:

- con la deliberazione n. 7/9383 del 6 novembre 2001 il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Novara ha deliberato di rettificare la richiesta di intervento per l’utilizzo dei fondi di cui alla legge 457/78, art. 3, lettera q) sull’edificio denominato “Ex pretura” in Omega, proposto con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2000, inserendo nella proposta solo il finanziamento per le opere di recupero e le spese accessorie;

- con la deliberazione n. 8/9384 del 6 novembre 2001 il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Novara ha inoltre deliberato in merito all’acquisto dell’edificio denominato “Ex Pretura” di proprietà del comune di Omega con i fondi derivanti dalla legge n. 560/93;

- il comune di Omega con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 16/01/2002, trasmessa alla Regione con nota del 5 marzo 2002, ha confermato la cessione all’A.T.C. di Novara dell’immobile di proprietà comunale “Ex Pretura” che verrà acquistato tramite i fondi resisi disponibili dai proventi della legge n. 560/93; ha approvato inoltre la scheda regionale di programma “B” relativa all’intervento di recupero del suddetto immobile da cui risulta trattarsi di:

- intervento di ristrutturazione edilizia su immobile da acquisire “Ex Pretura” in via Fratelli Di Dio in Omegna. Ente attuatore A.T.C. di Novara a seguito acquisto immobile per la realizzazione di n. 14 alloggi con un costo globale dell’intervento pari a Euro 1.084.559,49 (lire 2.100.000.000);

- con riferimento alla direttiva C.E.R., alla Legge Regionale n. 11/93 e al Regolamento d’Attuazione degli interventi di E.R.P.S. nonchè alla D.G.R. n. 29-42602 del 23/01/1995, relativa ai limiti di costo per gli interventi di Edilizia Residenziale Sovvenzionata e di Edilizia Residenziale Agevolata, occorre individuare le modalità per l’approvazione e l’attuazione dell’intervento finanziato con la presente deliberazione. Tali criteri sono riportati nell’allegato “B” alla presente deliberazione.

Tutto ciò premesso;

vista la Legge 5 agosto 1978, n. 457 art. 3, lettera q);

vista la deliberazione C.I.P.E. del 16 marzo 1994;

visto il D.M. del 19 giugno 1995, n. 270/Segr.;

vista l’Ordinanza n. 2456 in data 5 agosto 1996 del Ministro dell’Interno;

visto D.M. n. 834 del 6 maggio 1999;

vista la L.R. n. 11 del 26/04/1993 e s.m.i.;

visto il D.P.G.R. n. 1522 del 04/04/1995 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 29-42602 del 23/01/1995 e la D.G.R. n. 9-29499 del 1/03/2000;

vista la D.G.R. n. 2-4237 del 29/10/2001;

viste la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Novara n. 7/9383 e n. 8/9384 del 6 novembre 2001;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Omega n. 6 del 16/01/2002;

valutata l’opportunità di:

- approvare l’ulteriore individuazione dei soggetti e del fabbisogno finanziario degli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata nelle zone colpite dal nubifragio del 8 luglio 1996;

- individuare i criteri per l’approvazione e l’attuazione degli interventi in attuazione di quanto stabilito dal D.M. 270/Segr. del 19/06/1995,

la Giunta Regionale con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

1) di approvare l’ulteriore individuazione dei soggetti e del fabbisogno finanziario degli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata nelle zone colpite dal nubifragio del 8 luglio 1996. Di individuare l’Ente finanziato e l’importo ammissibile a finanziamento, complessivamente pari a Euro 1.084.559,49 (lire 2.100.000.000), di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione;

2) di approvare, in attuazione di quanto stabilito dal D.M. 270/Segr. del 19/06/1995, i criteri e le modalità per l’approvazione e l’attuazione degli interventi di cui all’allegato “B” alla presente deliberazione;

3) di stabilire, ai sensi dell’art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e s.m.i. che l’intervento di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione dovrà pervenire all’inizio dei lavori entro 13 mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

4) di demandare a successivi provvedimenti la localizzazione della quota parte del finanziamento ancora a disposizione pari a Euro 387.342,67 (lire 750.000.000 );

5) di demandare a successive deliberazioni della Giunta Regionale le richieste di accredito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Aree Urbane e dell’Edilizia Residenziale in conformità alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 4219 del 10 marzo 1978.

Gli allegati “A” e “B” , di cui sopra, fanno parte integrante della presente deliberazione che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

(omissis)

Allegato