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Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 / 04 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2002, n. 11-5631

Legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 art. 3. Comune di Mompantero (To). Regolamento Edilizio Comunale. D.C. n. 15 in data 29/02/2000 e D.C. n. 34 in data 29/11/2001. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare, ai sensi 6° comma dell’art. 3 della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, il Regolamento Edilizio del Comune di Mompantero (To), adottato e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 15 in data 29/02/2000 e n. 34 in data 29/11/2001; subordinatamente all’introduzione “ex officio” delle seguenti modifiche necessarie ad adeguarne i contenuti di carattere edilizio ed igienico-sanitario:

-all’art. 2, comma 3 dopo il termine “...esperienza ” si intende aggiunta la dizione “ nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli ”;

-all’art. 7 dopo il punto 6 si intendono aggiunti i seguenti due punti:

“Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell’intervento, la firma dell’avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti.

La richiesta di variante alla concessione o alla autorizzazione edilizia segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicate ai commi precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all’originaria stesura";

-all’art. 55 comma 3 dopo il punto c) si intende inserito il punto d) che recita “per la parte soprastante il soppalco l’altezza media interna utile sia di almeno m. 2,20 se destinata ad uso abitativo e di m. 2,00 se ad uso deposito”.

(omissis)