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Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 / 04 / 2002
Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2002, n. 11-5631
Legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 art. 3. Comune di Mompantero (To). Regolamento Edilizio Comunale. D.C. n. 15 in data 29/02/2000 e D.C. n. 34 in data 29/11/2001. Approvazione
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di approvare, ai sensi 6° comma dellart. 3 della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, il Regolamento Edilizio del Comune di Mompantero (To), adottato e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 15 in data 29/02/2000 e n. 34 in data 29/11/2001; subordinatamente allintroduzione ex officio delle seguenti modifiche necessarie ad adeguarne i contenuti di carattere edilizio ed igienico-sanitario:
-allart. 2, comma 3 dopo il termine ...esperienza si intende aggiunta la dizione nelle materie attinenti allarchitettura, allurbanistica, allattività edilizia, allambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli ;
-allart. 7 dopo il punto 6 si intendono aggiunti i seguenti due punti:
Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dellintervento, la firma dellavente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti.
La richiesta di variante alla concessione o alla autorizzazione edilizia segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicate ai commi precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto alloriginaria stesura";
-allart. 55 comma 3 dopo il punto c) si intende inserito il punto d) che recita per la parte soprastante il soppalco laltezza media interna utile sia di almeno m. 2,20 se destinata ad uso abitativo e di m. 2,00 se ad uso deposito.
(omissis)