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Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 / 04 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2002, n. 7-5627

L.R. 6.12.1999, n. 31. Fondo Investimenti Piemonte (F.I.P.). Scheda Edilizia Residenziale Pubblica. Ulteriori criteri ed indirizzi per l’attuazione degli interventi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

a) di consentire ai Comuni per le motivazioni di cui alle premesse, per gli obiettivi A1 e A2 della Scheda Edilizia Residenziale Pubblica, allegato B alla L.R. 6.12.1999, n. 31, la rilocalizzazione del finanziamento attribuito al soggetto attuatore in una diversa area del territorio comunale a condizione che:

1) il Comune accerti l’oggettiva impossibilità per il soggetto attuatore di iniziare i lavori, sull’area o sull’immobile originariamente individuato, entro i termini stabiliti;

2) il Comune accerti il punteggio relativo alla nuova area con riferimento alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando da parte del soggetto attuatore;

3) il punteggio risultante dall’accertamento di cui al punto 2) confermi la stessa posizione in graduatoria dell’intervento originariamente ammesso a finanziamento;

4) il Comune assuma un provvedimento amministrativo con il quale da atto delle risultanze delle verifiche di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) e rilocalizza il finanziamento attribuito al medesimo soggetto attuatore in una diversa area del territorio comunale, fermo restando il termine previsto per l’inizio lavori;

5) il provvedimento comunale di rilocalizzazione sia trasmesso alla Regione per la presa d’atto e l’assestamento degli interventi;

b) di consentire ai Comuni, per le motivazioni di cui alle premesse, per l’obiettivo A3 della Scheda Edilizia Residenziale Pubblica, allegato B alla L.R. 6.12.1999, n. 31, in caso di rinuncia del beneficiario al finanziamento, di riassegnare l’importo reso disponibile alle domande inserite in graduatoria e finanziate parzialmente o non finanziate per mancanza di fondi a condizione che:

1) il Comune accerti il permanere del punteggio attribuito al momento della presentazione della domanda al bando degli interventi oggetto di riassegnazione del finanziamento;

2) il finanziamento sia attribuito nel rispetto della graduatoria approvata e con i medesimi criteri di assegnazione degli importi ai beneficiari;

3) il comune assuma un provvedimento amministrativo con il quale da atto delle risultanze delle verifiche di cui al punto 1) e assegna i finanziamenti con le modalità di cui al punto 2), fermo restando il termine previsto per l’inizio lavori;

4) il provvedimento comunale di assegnazione sia trasmesso alla Regione per la presa d’atto e l’assestamento degli interventi.

(omissis)