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Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 / 04 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2002, n. 18-5638

Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998. Giudizio di compatibilità ambientale relativo al progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia sita in località “Dietro Serra” del Comune di Lesegno (CN), presentato dalla Ditta Bianchino S.p.A.

A relazione degli Assessori Laratore, Cavallera

In data 29 giugno 2001 la proponente ditta Bianchino S.p.A. con sede legale in Ceva (CN) - strada di Battifollo n. 54 - ha presentato all’Organo Tecnico dell’Autorità Competente domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40, relativamente all’ampliamento della cava di sabbia e ghiaia in località Dietro Serra del Comune di Lesegno (CN).

Contestualmente il proponente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all’art. 12, comma 2, lettera a), alla pubblicazione dell’avviso al pubblico di avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano “Il Giornale” del 29 giugno 2001 ed agli ulteriori adempimenti prescritti dall’art. 12 citato determinando così l’avvio del procedimento.

Il progetto presentato relativo all’ampliamento della cava di sabbia e ghiaia in località Dietro Serra del Comune di Lesegno, rientra nella categoria progettuale n. 9 dell’Allegato A1 della legge n. 40/1998: cave e torbiere con più di 500.000 mc/a di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ettari.

L’Organo Tecnico dell’Autorità Competente ha provveduto quindi a dare notizia dell’avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 1° agosto 2001 e dell’avvio del procedimento relativo alla fase di valutazione d’impatto ambientale, individuando il relativo responsabile.

L’Organo Tecnico, attuando quanto previsto dagli artt. 12 e 13 l.r. 40/1998 ha avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali interessati di cui all’art. 9 della medesima l.r. 40/1998.

Ai fini di una valutazione integrata dell’intervento proposto la Conferenza è stata allargata anche ai componenti, previsti dalla l.r. 44/2000, con l’obiettivo di ricomprendere nel giudizio finale anche quanto previsto dalla l.r. 69/1978.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di V.I.A. non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Il progetto riguarda l’ampliamento di una cava, di sabbia e ghiaia, nell’ambito delle fasce “A” e “B” definite dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, approvato con D.P.C.M. 20 luglio 1998 nonché ricompreso in area sottoposta a tutela paesistico - ambientale ex D.lgs. 490/1999.

L’area interessata dal progetto è attualmente destinata ad attività agricola. La coltivazione della cava si sviluppa su una superficie di circa 66.100 mq e prevede l’estrazione di circa 210.800 mc. La tipologia di scavo prevista per l’ampliamento consiste nel ribasso del piano campagna, fino alle quote previste in progetto, utilizzando i comuni mezzi di movimento terra. Il materiale scavato è trattato all’impianto di selezione ubicato in zona esterna alle fasce fluviali individuate dal P.A.I. per renderlo idoneo ad un uso pregiato quale il confezionamento di calcestruzzo e del conglomerato bituminoso.

Il progetto di recupero ambientale proposto prevede per l’area in fascia fluviale B un recupero agricolo e per la parte competente alla fascia fluviale A e per l’area sottoposta a vincolo ex D.lgs. 490/1999 la messa a dimora di un’area a verde naturaliforme, conformemente a quanto previsto dal D.P.A.E. I° stralcio.

L’intervento nel suo complesso consente quindi di coltivare un giacimento di materiale ghiaioso-sabbioso destinato ad un uso pregiato e nel contempo di destinare una vasta area, come sopra individuata, ad una sistemazione compatibile con l’ambiente spondale restituendo in tal modo la suddetta area alla sua funzione originaria.

In data 2 agosto 2001 si è svolta la prima riunione della Conferenza di Servizi in cui è stato definito il cronoprogramma dell’istruttoria e stabilito che nel provvedimento finale, in caso di positivo giudizio di compatibilità ambientale, venga ricompresa l’autorizzazione paesistico - ambientale ex D.lgs. 490/1999.

Dall’esame della documentazione presentata, da quanto emerso dagli approfondimenti svolti dall’Organo Tecnico, con il supporto tecnico-scientifico dell’A.R.P.A. nonché a seguito del sopralluogo, tenutosi in data in data 7 settembre 2001 nel corso del quale è stato sentito il proponente il quale ha fornito chiarimenti, è stato ritenuto necessario dover disporre di integrazioni documentali, che sono state richieste al proponente con nota prot. n. 12589/16.4 del 27 settembre 2001, interrompendo così i termini del procedimento, ai sensi del sesto comma dell’art. 12 della l.r. 40/1998.

In data 11 dicembre 2001, con la presentazione delle integrazioni, è stata riavviata la procedura facendo decorrere i novanta giorni previsti per la conclusione del procedimento.

In data 30 gennaio 2002 si è tenuta la seconda riunione della Conferenza di Servizi, durante la quale si è costatato che le integrazioni pervenute fornivano elementi sufficienti a superare le lacune progettuali riscontrate nel corso dell’istruttoria.

In conferenza si è valutato che esistessero i presupposti per la compatibilità del progetto ritenendo tuttavia opportuno procedere ad una ulteriore riunione in merito alle competenze ex D.lgs. 490/1999 e alla compatibilità dell’intervento in relazione alla salvaguardia delle ottimali caratteristiche del tratto del Tanaro competente l’area di cava.

Con nota n. 2221/16.4 dell’11 febbraio 2002 è stata indetta per il giorno 28 febbraio 2002 la 3a riunione di Conferenza di Servizi.

Nella suddetta ultima riunione, si sono definite le prescrizioni per verificare in corso d’opera le conclusioni di progetto anche sotto l’aspetto di salvaguardia delle caratteristiche del tratto del Tanaro in cui viene ad essere realizzato l’intervento.

In conclusione, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti dall’Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell’A.R.P.A., dalle risultanze della Conferenza di Servizi, emerge che l’intervento proposto appare compatibile sotto il profilo ambientale per i seguenti motivi:

- la prosecuzione dell’attività estrattiva garantisce il fabbisogno delle necessità di approvvigionamento del mercato locale in un quadro di compatibilità ambientale sostenibile mantenendo altresì gli attuali livelli relativi agli impatti derivanti dal traffico veicolare, dal sito estrattivo all’impianto di trattamento, che si sviluppa peraltro interamente su aree in disponibilità della ditta proponente senza interessare la viabilità pubblica;

- il recupero ambientale ed il riuso finale del sito, limitatamente alle aree riferite alla fascia fluviale A e a quelle vincolate ex D.lgs. 490/1999, vengono a realizzare un’area di notevole valore naturalistico tale da ricostituire l’ambiente ripariale.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale è tuttavia vincolato all’osservanza delle seguenti condizioni:

- sia fornita l’analisi dei livelli di rumorosità dell’ambito e del sito di cava, compatibili con i limiti previsti dalle norme vigenti e con le prescrizioni previste dalla zonizzazione del territorio comunale riguardanti i livelli di rumorosità consentiti;

- le analisi riguardanti i livelli di rumorosità devono essere effettuate trimestralmente e le risultanze per i relativi controlli siano inviate ad A.R.P.A. - dipartimento di Cuneo, Provincia di Cuneo, Comune di Lesegno;

- durante la coltivazione e per quanto concerne gli interventi di recupero ambientale la ditta esercente è tenuta all’osservanza delle prescrizioni contenute nel documento ex l.r. 69/1978;

- le acque di dilavamento dell’area di scavo e quelle limitrofe vengano convogliate e chiarificate mediante idonea rete di drenaggio; il sistema di decantazione venga mantenuto in efficienza per tutta la durata della coltivazione e del recupero ambientale;

- sia eseguito un monitoraggio biologico della qualità delle acque del fiume Tanaro con lo stesso metodo (indice Biotico Esteso) e sugli stessi 3 punti utilizzati nello studio riportato dalla relazione integrativa; i risultati dovranno essere tempestivamente trasmessi all’A.R.P.A. Piemonte - Dipartimento di Cuneo, Servizio V.I.A.;

- sia presentato, entro 30 giorni dalla data di approvazione dell’istanza, una scheda tecnico-agronomica contenente la riformulazione dei miscugli erbacei da utilizzare nell’inerbimento differenziati a seconda della giacitura; in detta scheda deve essere inoltre specificato il miscuglio erbaceo da impiegare sui cumuli di terra vegetale. Il miscuglio in parola deve contenere una specie a rapido insediamento e una percentuale di papillionacee non superiore al 25%. Per le scarpate dovranno inoltre essere formulate le modalità esecutive per la realizzazione delle semine in più riprese. Di tutti i miscugli dovrà essere specificata la dose per unità di superficie;

- gli alberi e arbusti da utilizzare nell’impianto devono essere obbligatoriamente in fitocella di adeguate dimensioni; nelle buche deve essere utilizzata una congrua quantità di concime a lenta cessione;

- nel caso di utilizzo di fanghi provenienti dalle acque di decantazione di lavaggio, al fine di incrementare la fertilità, deve essere realizzata una concimazione organica o in alternativa una letamazione con le dosi consone alla buona pratica agronomica;

- sia eseguito un monitoraggio, che consiste nell’esecuzione di batimetrie di fondo alveo; il suddetto monitoraggio deve essere esteso a valle fino al ponte in località Piantorre e a monte fino a 500 m rispetto all’area di cava. La frequenza del monitoraggio deve essere annuale o realizzato in occasione di piene ordinarie. In concomitanza con la presentazione dei primi dati di monitoraggio la ditta è tenuta a presentare una caratterizzazione granulometrica dell’alveo inciso e delle sponde. Sulla base delle risultanze del monitoraggio le Amministrazioni competenti potranno prevedere eventuali prescrizioni volte ad interventi di ricostituzione morfologica dei luoghi;

- nel sito di cava non sia stoccato il materiale di cava né terreno di scotico destinato agli interventi di recupero ambientale. Quest’ultimo sia depositato nelle aree limitrofe all’impianto;

- il recupero ambientale nelle aree individuate fascia A e vincolate ex D.lgs. 490/1999, come del resto già previsto nella documentazione integrativa, deve essere finalizzato alla ricostituzione naturalistica dei luoghi con esclusione dell’uso agrario.

Vista la determinazione del Settore Gestione Beni Ambientali ex D.lgs. 490/1999 n. 13 in data 7 febbraio 2002;

visto il documento di Programmazione Attività Estrattive;

preso atto del parere favorevole della Comunità Montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana del 7 febbraio 2002;

visti i pareri del 24 ottobre 2001 e del 21 novembre 2001 con i quali rispettivamente il Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino del fiume Po ed il Magistrato per il Po hanno espresso giudizio favorevole di compatibilità, ai sensi degli artt. 22 e 41 del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, nei confronti del D.P.A.E. 1° e 2° stralcio;

vista la l.r. 56/1977 e s.m.i.;

vista la l.r. 69/1978;

visto l’art. 14 della l. 241/1990 e s.m.i.;

vista la l.r. 28/1990;

vista la l.r. 65/1995;

vista la l.r. 22/1996;

visto il d.p.r. 12 aprile 1996;

vista la l.r. 38/1998;

vista la l.r. 40/1998;

vista la l.r. 44/2000.

Per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte dei relatori la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia, in località Dietro Serra del Comune di Lesegno (CN), presentato dalla Ditta Bianchino S.p.A. con sede in Ceva (CN), strada per Battifollo n. 54, comprensivo delle autorizzazioni ambientali, ritenendo che la sua realizzazione risulti sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

- la prosecuzione dell’attività estrattiva garantisce il fabbisogno delle necessità di approvvigionamento del mercato locale in un quadro di compatibilità ambientale sostenibile mantenendo altresì gli attuali livelli relativi agli impatti derivanti dal traffico veicolare, dal sito estrattivo all’impianto di trattamento, che si sviluppa interamente su aree in disponibilità della ditta istante senza interessare la viabilità pubblica;

- il recupero ambientale ed il riuso finale del sito, che limitatamente all’area riferita alla fascia fluviale A e a quelle vincolate ex D.lgs. 490/1999 vengono a realizzare un’area di notevole valore naturalistico-protettiva tale da ricostituire l’ambiente ripariale.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale è vincolato all’osservanza delle seguenti condizioni:

- sia fornita l’analisi dei livelli di rumorosità dell’ambito e del sito di cava, compatibili con i limiti previsti dalle norme vigenti e con le prescrizioni previste dalla zonizzazione del territorio comunale riguardanti i livelli di rumorosità consentiti;

- le analisi riguardanti i livelli di rumorosità devono essere effettuate trimestralmente e le risultanze per i relativi controlli siano inviate ad A.R.P.A. - dipartimento di Cuneo, Provincia di Cuneo, Comune di Lesegno;

- durante la coltivazione e per quanto concerne gli interventi di recupero ambientale la ditta esercente è tenuta all’osservanza delle prescrizioni contenute nel documento ex l.r. 69/1978;

- le acque di dilavamento dell’area di scavo e quelle limitrofe vengano convogliate e chiarificate mediante idonea rete di drenaggio; il sistema di decantazione venga mantenuto in efficienza per tutta la durata della coltivazione e del recupero ambientale;

- sia eseguito un monitoraggio biologico della qualità delle acque del fiume Tanaro con lo stesso metodo (indice Biotico Esteso) e sugli stessi 3 punti utilizzati nello studio riportato dalla relazione integrativa; i risultati dovranno essere tempestivamente trasmessi all’A.R.P.A. Piemonte - Dipartimento di Cuneo, Servizio V.I.A.;

- sia presentato, entro 30 giorni dalla data di approvazione dell’istanza, una scheda tecnico-agronomica contenente la riformulazione dei miscugli erbacei da utilizzare nell’inerbimento differenziati a seconda della giacitura; in detta scheda deve essere inoltre specificato il miscuglio erbaceo da impiegare sui cumuli di terra vegetale. Il miscuglio in parola deve contenere una specie a rapido insediamento e una percentuale di papillionacee non superiore al 25%. Per le scarpate dovranno inoltre essere formulate le modalità esecutive per la realizzazione delle semine in più riprese. Di tutti i miscugli dovrà essere specificata la dose per unità di superficie;

- gli alberi e arbusti da utilizzare nell’impianto devono essere obbligatoriamente in fitocella di adeguate dimensioni; nelle buche deve essere utilizzata una congrua quantità di concime a lenta cessione;

- nel caso di utilizzo di fanghi provenienti dalle acque di decantazione di lavaggio, al fine di incrementare la fertilità, deve essere realizzata una concimazione organica o in alternativa una letamazione con le dosi consone alla buona pratica agronomica;

- sia eseguito un monitoraggio, che consiste nell’esecuzione di batimetrie di fondo alveo; il suddetto monitoraggio deve essere esteso a valle fino al ponte in località Piantorre e a monte fino a 500 m rispetto all’area di cava. La frequenza del monitoraggio deve essere annuale o realizzato in occasione di piene ordinarie. In concomitanza con la presentazione dei primi dati di monitoraggio la ditta è tenuta a presentare una caratterizzazione granulometrica dell’alveo inciso e delle sponde. Sulla base delle risultanze del monitoraggio le Amministrazioni competenti potranno prevedere eventuali prescrizioni volte ad interventi di ricostituzione morfologica dei luoghi;

- nel sito di cava non sia stoccato il materiale di cava né terreno di scotico destinato agli interventi di recupero ambientale. Quest’ultimo sia depositato nelle aree limitrofe all’impianto;

- il recupero ambientale nelle aree individuate fascia A e vincolate ex D.lgs. 490/1999 deve essere finalizzato alla ricostituzione naturalistica dei luoghi con esclusione dell’uso agrario.

Di dare atto che ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. 40/1998 è ricompresa nel presente atto l’autorizzazione paesistico-ambientale ex D.lgs. 490/1999 rilasciata dal Settore Gestione Beni Ambientali con determinazione n. 13 del 7 febbraio 2002.

La ditta è tenuta a dare comunicazione ad A.R.P.A. - Dipartimento di Cuneo - all’inizio dei lavori. I dati relativi al monitoraggio concernente il profilo idraulico siano inviati alla Direzione Difesa del Suolo.

Alla presente deliberazione sono allegati, per farne parte integrante, i verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi del 30 gennaio 2002 e 28 febbraio 2002 e l’allegato tecnico relativo alla coltivazione e al recupero ambientale.

L’Amministrazione comunale di Lesegno è tenuta ad adottare il provvedimento ex l.r. 69/1978 entro 30 giorni dall’acquisizione della presente deliberazione.

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

(omissis)