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Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 / 04 / 2002

Codice 13.4
D.D. 25 febbraio 2002, n. 37

Regolamento (CE) n. 2792 del 17 dicembre 1999 - DOCUP 2000 - 2006, D.G.R. n. 2-3478 del 12 luglio 2001. Misura 4.3 - Promozione. Non ammissibilità della domanda del Comune di Grondona (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

La domanda presentata dal Comune di Grondona (AL), intesa ad ottenere una agevolazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 2792 del 17 dicembre 1999 - DOCUP 2000-2006 e del bando approvato con D.G.R. n. 2-3478 del 12 luglio 2001, non è ammissibile per i seguenti motivi:

- Il richiedente non ha presentato, unitamente alla domanda, la documentazione tecnica prevista tassativamente dal bando, all’art. 4 della Misura 4.3 - Promozione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla conoscenza dello stesso.

Il Dirigente responsabile
Carlo Di Bisceglie