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Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 / 04 / 2002

Codice 13.4
D.D. 10 gennaio 2002, n. 4

Art. 13, comma 8, l.r. 70/96. Istituzione zona addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nell’azienda agri-turistico-venatoria “Casa Castellini” (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di istituire, per le motivazioni indicate in premessa, nell’azienda agri-turistico-venatoria “Casa Castellini” (AL), una zona per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia da ferma con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia, pernice rossa, individuata nella planimetria catastale agli atti, ed avente la superficie di ha 72,45.

La suddetta zona è istituita fino al 31.1.2006, data di scadenza della concessione dell’azienda agri-turistico-venatoria.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella l.r. 70/96, delle linee guida approvate con D.G.R. 13-25059 del 20.7.1998, del regolamento di gestione predisposto dal medesimo e all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. L’esercizio delle attività di addestramento, allenamento e gare dei cani da caccia è consentito esclusivamente al concessionario ed a coloro che siano autorizzati dal medesimo.

Il trasgressore soggiace alle sanzioni di cui alla lettera ee) dell’art. 53 della legge regionale 70/96.

2. In caso di variazione della durata di validità della zona, della superficie e localizzazione della stessa, della specie di fauna selvatica immesse e delle modalità di esercizio il concessionario deve darne comunicazione al Presidente della Giunta regionale, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

3. L’attività di addestramento e allenamento cani è consentita dal 15 gennaio al 15 maggio.

Durante la stagione venatoria, sui terreni ricompresi nella zona di addestramento e allenamento cani è consentito l’esercizio dell’attività venatoria.

4. Per l’esercizio delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia è necessario il possesso di idonea copertura assicurativa.

I soggetti che intendono avvalersi anche della facoltà di sparo nelle zone di tipo C, devono essere in possesso di licenza di porto di fucile e dell’assicurazione di cui all’art. 35 della l.r. 70/96.

5. Nella zona di cui all’art. 13 comma 5 lett. C), della l.r. 70/96, è consentito l’accesso del cacciatore con fucile, accompagnato almeno da un cane.

Resta fermo il divieto previsto dall’art. 49, comma 1, lett. C).

Nelle stesse zone lo sparo è comunque vietato nelle giornate di martedì e venerdì.

6. Il concessionario è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante la liceità dell’abbattimento della fauna selvatica all’interno della zona di tipo C, nei periodi consentiti, riportante il giorno ed il numero dei capi abbattuti.

7. Nei giorni in cui si effettuano gare cinofile regolarmente autorizzate sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani.

8. I soggetti regolarmente autorizzati dal concessionario sono tenuti a risarcire eventuali danni provocati a cose, animali o persone nell’espletamento delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia.

9. I confini della zona devono essere chiaramente individuati e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura:

“Azienda agri-turistico-venatoria:

zona addestramento, allenamento e gare dei cani da caccia di tipo C, art. 13 l.r. 70/96".

10. Le tabelle devono essere collocate in conformità a quanto stabilito dall’art. 50 della l.r. 70/96.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente atto.

Il Dirigente responsabile
Carlo Di Bisceglie