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Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 / 04 / 2002

Codice 12.2
D.D. 15 febbraio 2002, n. 14

L. 164/92 articolo 10 lettera c) e d); riduzione per il vino “Asti Spumante” della resa ad ettaro classificabile, per motivi di mercato, per la vendemmia 2002

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Per la vendemmia 2002 le rese massime fissate dal disciplinare di produzione permangono invariate e pertanto la resa ad ettaro ammessa per la produzione dei vini a D.O.C.G. “Asti” non deve essere superiore a 100 quintali per ettaro di vigneto in coltura specializzata e, qualora se ne presenti l’esigenza, a tale limite la resa dovrà essere riportata mediante cernita delle uve, purchè la produzione non superi quintali 120 per ettaro.

La resa in vino è confermata in 75 ettolitri per ettaro.

- Per quanto espresso in premessa la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C.G. “Asti”, nella sola tipologia spumante, viene ridotta a 41,25 ettolitri per ettaro, pari a 55 quintali per ettaro.

- Qualora ci si avvalga della facoltà di riclassificare il prodotto, passando dalla tipologia Moscato d’Asti a quella Asti Spumante, il quantitativo rivendicabile deve essere riportato ai limiti di cui sopra, ovvero 41,25 ettolitri per ettaro, ed il rimanente prodotto classificato come mosto parzialmente fermentato.

La Regione Piemonte, nell’ipotesi che nuovi dati forniti dal Consorzio per la Tutela dell’Asti alla Commissione Interprofessionale dimostrino un incremento della domanda di “Asti Spumante”, potrà, su richiesta della suddetta Commissione, emanare un provvedimento adeguato alla nuova situazione di mercato.

Il Direttore regionale
Vito Viviano