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Bollettino Ufficiale n. 15 del 11 / 04 / 2002
Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 aprile 2002, n. 4/SAN
Indicazioni procedurali per lapplicazione del DPR 22 ottobre 2001, n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia dinstallazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra dimpianti elettrici e dimpianti elettrici pericolosi
Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 Ottobre 2001, n. 462, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 8 gennaio 2002 - Serie Generale n. 6, è stato emanato il Regolamento di cui alloggetto, riferito agli ambienti di lavoro e, più compiutamente, alle attività soggette al DPR 547/55.
Il DPR 462/01, entrato in vigore il 23 gennaio 2002, rispondendo ai principi di semplificazione e accelerazione del procedimento amministrativo ha apportato rilevanti modifiche agli adempimenti relativi alle denunce degli impianti e dispositivi sopraccitati, alle modalità di attuazione dellomologazione e delleffettuazione delle verifiche periodiche dei dispositivi per la protezione dalle scariche atmosferiche, degli impianti di terra e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.
La presente circolare, rivolta a tutti i soggetti e gli Enti interessati che operano sul territorio regionale ed elaborata con la partecipazione dei tre Dipartimenti dellISPESL presenti in Piemonte, costituisce un primo orientamento per lapplicazione delle nuove disposizioni, in attesa dellemanazione dei decreti ministeriali previsti dallart. 1, comma 2, del DPR 462/01 e di ulteriori e più puntuali indicazioni assunte dallISPESL o dal coordinamento interregionale.
Lallegato A riporta un quadro sinottico degli obblighi previsti per gli impianti nuovi o che hanno subito modifiche sostanziali. Lallegato B fornisce uno schema riepilogativo degli obblighi derivanti dallapplicazione del DPR 462/2001. Nellallegato C sono indicati gli indirizzi con le rispettive aree di competenza territoriale a cui inviare la documentazione prevista dal medesimo decreto. Si fornisce, altresì, lallegato D quale modulo di trasmissione della dichiarazione di conformità per la messa in servizio dellimpianto elettrico, in sostituzione degli allegati obbligatori.
1. Riferimenti generali
Il DPR 462/01 abroga espressamente:
- gli artt. 40 e 328 del DPR 547/55;
- gli artt. 2, 3 e 4 del DM 12/9/59 Attribuzioni dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative allesercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- i modelli A, B e C allegati al sopraccitato decreto ministeriale.
Dal 23 gennaio 2002, data di entrata in vigore del DPR 462/01, analogamente a quanto attuato in altri settori (per esempio in materia di ascensori e di mezzi di trasporto), le verifiche periodiche degli impianti e dispositivi di cui trattasi non devono più essere effettuate dufficio dagli Enti precedentemente preposti.
Per quanto riguarda gli impianti di terra e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, la dichiarazione di conformità rilasciata dallinstallatore al termine dei lavori equivale, a tutti gli effetti, alla omologazione degli impianti; il datore di lavoro è tenuto ad inviare la dichiarazione di conformità allISPESL ed allARPA territorialmente competenti.
Per quanto riguarda gli impianti situati in luoghi con pericolo di esplosione, invece, lomologazione è effettuata dallARPA competente territorialmente, alla quale il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la dichiarazione di conformità dellimpianto (art. 5).
Secondo i disposti degli artt. 4 e 6 del DPR 462/01, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una regolare manutenzione degli impianti ed a far eseguire le verifiche periodiche rivolgendosi ad uno dei soggetti individuati dal DPR di seguito riportati:
- ASL, nelle regioni in cui le verifiche impiantistiche sono svolte dalle strutture funzionali dellASL;
- ARPA, nelle regioni in cui le verifiche impiantistiche sono svolte dalle strutture funzionali dellARPA, è il caso del Piemonte;
- Organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea Uni Cei. Organismi che, per ora, non sono ancora individuati.
La periodicità delle verifiche degli impianti è fissata in:
2 anni per gli impianti installati nei cantieri, nei locali adibiti ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio e nei luoghi con pericolo di esplosione;
5 anni negli altri casi.
Sono, inoltre, previste verifiche a campione da parte dellISPESL e straordinarie da effettuarsi in caso di:
- esito negativo della verifica periodica;
- modifica sostanziale dellimpianto;
- richiesta del datore di lavoro.
In particolare, il datore di lavoro ha lobbligo di comunicare tempestivamente la cessazione e le modifiche sostanziali degli impianti: alle Aree Sicurezza e Verifiche dellARPA (di seguito ARPA) per tutti gli impianti ed allISPESL per i dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche e gli impianti di terra (vedi Allegato B).
Sino allindividuazione degli organismi previsti dagli artt. 4,6,7 del DPR 462/01 da parte del Ministero delle Attività Produttive, le verifiche periodiche vengono effettuate dallARPA Piemonte, che già prima dellentrata in vigore del DPR 462/01 svolgeva questa attività e tuttora dispone delle risorse tecniche e professionali specifiche. Pertanto, nel periodo transitorio e con riguardo al territorio piemontese, il datore di lavoro deve necessariamente rivolgersi allARPA.
Dette verifiche sono effettuate dallARPA nel rispetto dei principi e degli accordi assunti con il Protocollo dintesa Regione - ARPA Piemonte, approvato con Determinazione n.192 del 2.5.2000 della Direzione Sanità Pubblica.
Le verifiche previste dal DPR 462/01 sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. Per le verifiche effettuate dallARPA o dallISPESL, continuano ad essere applicate le tariffe previste dal DM 9 marzo 2001 (G. U. 28 marzo 2001) e, limitatamente agli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, dal tariffario ARPA Piemonte.
1.1 Sanzioni
Ai sensi dellart 9 comma 2 del DPR 462/01, si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs 758/94 per le violazioni alle disposizioni contenute negli articoli abrogati dal DPR 462/01.
Pertanto, in caso di omesso invio della dichiarazione di conformità per nuovi impianti o di mancata richiesta di effettuazione delle verifiche periodiche, si applicano le sanzioni previste dallart. 389 punto c) del DPR 547/55, con le modalità di cui al D.Lgs. 758/94, secondo la procedura prevista nel protocollo dintesa richiamato al punto precedente e sono comminate dagli organi di vigilanza aventi qualifica di U.P.G. ex art. 21 L. 833/78 dellASL territorialmente competente.
2. Impianti di terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
2.1 La messa in esercizio può essere effettuata solo dopo la verifica eseguita dallinstallatore, il quale deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità ai sensi dellart. 9 della Legge 46/90 e successivi provvedimenti attuativi, che equivale allomologazione dellimpianto, secondo quanto previsto dallart.2 del DPR 462/01.
La dichiarazione di conformità è compilata secondo il modello previsto dal DM 20/2/92 (G.U. N. 49 del 28/2/92), è sottoscritta dallinstallatore, riporta la descrizione dellimpianto installato e i riferimenti normativi alle tecniche applicate, oltrechè lindirizzo dellimmobile presso cui è installato limpianto.
2.2 Procedure
2.2.1 Trasmissione della dichiarazione di conformità
Il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dellimpianto, deve inviare copia della dichiarazione di conformità rispettivamente allISPESL ed allArea Sicurezza e Verifiche dellARPA competenti per territorio, nel caso di Sportello Unico non operante. Nei comuni singoli o associati ove sia operante lo Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del DPR 447/98 e s.m.i., la suddetta dichiarazione, qualora si inserisca nellambito di un procedimento autorizzatorio avviato presso il medesimo Sportello Unico, deve essere presentata allo stesso, che provvede allinoltro ai soggetti di cui sopra territorialmente competenti.
Ai fini degli obblighi previsti dallart. 2, comma 2 del DPR 462/01, non è necessario inviare con la dichiarazione di conformità anche gli allegati obbligatori e facoltativi previsti dal DM 20/2/92. Tali allegati devono, invece, essere conservati presso il luogo dove è situato limpianto e resi disponibili in occasione della visita del verificatore, che potrà richiedere in visione ed eventualmente acquisirli in copia, ai fini delleffettuazione degli accertamenti tecnici.
Il datore di lavoro si limiterà, pertanto, a descrivere la tipologia dellimpianto e le attività svolte utilizzando, a questo scopo, il modulo di trasmissione ALLEGATO D alla presente, debitamente sottoscritto.
I competenti uffici rilasciano apposita attestazione dellavvenuta ricezione delle dichiarazioni di conformità trasmesse, al fine di documentare ladempimento dellobbligo.
2.2.2 Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
Il datore di lavoro, oltre allobbligo di mantenere in efficienza limpianto, è tenuto ad effettuare le verifiche periodiche previste. Tali verifiche, quinquennali o biennali (nel caso di cantieri o locali ad uso medico o ambienti a maggior rischio dincendio) sono eseguite dallARPA, ovvero da organismi individuati dal Ministero delle attività produttive.
Il datore di lavoro deve richiedere leffettuazione delle verifiche periodiche con congruo anticipo e comunque prima della scadenza.
Gli uffici dellARPA rispondono al datore di lavoro indicando lavvenuto ricevimento della richiesta di verifica periodica. Dopo lattivazione degli organismi individuati, qualora il datore di lavoro intenda affidare leffettuazione della verifica allARPA, questa deve comunicare laccettazione o meno dellincarico e, in caso di diniego, precisare le motivazioni, nel rispetto dei principi di equità e trasparenza.
I criteri per laccettazione dellincarico e le priorità di esecuzione delle verifiche periodiche dovranno essere stabiliti in via preventiva dallARPA seguendo, in linea di massima, i seguenti principi:
- lavorazioni ed attività svolte, con particolare riferimento al rischio elettrico, al rischio incendio o di esplosione oppure a rischi rilevanti (D.lgs.334/99);
- particolare complessità dellimpianto.
Al termine della verifica, il verificatore redige apposito verbale precisandone lesito, ne rilascia copia al datore di lavoro che deve conservarla e metterla a disposizione degli organi di vigilanza. Le copie dei verbali di verifica devono essere sottoscritte dal verificatore e, per ricevuta, dal datore di lavoro (o suo rappresentante).
LISPESL, secondo la programmazione stabilita dintesa con la Regione sulla base dei criteri individuati allart.3 del DPR 462/01, effettua verifiche a campione sulla conformità degli impianti alla normativa vigente. Le risultanze di tali verifiche sono trasmesse allArea Sicurezza e Verifiche dellARPA competente per territorio.
3. Impianti in luoghi con pericolo di esplosione
3.1 La messa in esercizio può essere effettuata solo dopo la verifica dellinstallatore, il quale deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità ai sensi dellart.9 della Legge 46/90 e successivi provvedimenti attuativi, con le modalità e avvertenze richiamate al punto 2.1 della presente circolare.
3.2 Procedure
3.2.1 Trasmissione della dichiarazione di conformità con i relativi allegati
Il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dellimpianto, deve inviare la dichiarazione di conformità agli uffici Area Sicurezza e Verifiche dellARPA competenti per territorio, nel caso di Sportello Unico non operante. Nei comuni singoli o associati ove sia operante lo Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del DPR 447/98 e s.m.i., la suddetta dichiarazione, qualora si inserisca nellambito di un procedimento autorizzatorio avviato presso il medesimo Sportello Unico, deve essere presentata allo stesso, che provvede allinoltro ai soggetti di cui sopra territorialmente competenti.
Pare opportuno che il datore di lavoro trasmetta, unitamente alla dichiarazione di conformità, anche gli allegati obbligatori previsti dal DM 20/2/92 (G.U. N. 49 del 28/2/92). Per tutti questi impianti, infatti, lart. 5 del DPR 462/01 prevede lomologazione in sede di prima verifica effettuata dallARPA competente territorialmente; a tal fine, si ritiene indispensabile lesame preventivo degli allegati (progetto, relazione con tipologie dei materiali utilizzati, schemi, riferimenti a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali).
LARPA rilascia apposita attestazione della avvenuta ricezione delle dichiarazioni di conformità, al fine di documentare ladempimento dellobbligo, ed effettua la prima verifica che ha altresì valore di omologazione.
3.2.2 Effettuazione delle verifiche periodiche
Il datore di lavoro, oltre a mantenere in efficienza limpianto, è tenuto a far sottoporre lo stesso a verifiche periodiche biennali. Tali verifiche sono eseguite dallARPA ovvero da organismi individuati dal Ministero delle attività produttive.
Il datore di lavoro deve richiedere leffettuazione delle verifiche periodiche con congruo anticipo e comunque prima della scadenza.
Gli uffici dellARPA rispondono al datore di lavoro comprovando lavvenuto ricevimento della richiesta di verifica periodica.
Al termine dellintervento, il verificatore redige apposito verbale precisando lesito della verifica periodica effettuata, ne rilascia copia al datore di lavoro che deve conservarla e metterla a disposizione degli organi di vigilanza. Le copie dei verbali di verifica devono essere sottoscritte dal verificatore e, per ricevuta, dal datore di lavoro (o suo rappresentante).
4. Impianti preesistenti: procedimenti pendenti di cui allart. 9, comma 3 del DPR 462/01
Si possono individuare i seguenti casi:
- impianti preesistenti denunciati prima del 23.1.2002 che sono stati sottoposti a omologazione (ISPESL) o a verifica (ARPA);
- impianti preesistenti denunciati prima del 23.1.2002 mai sottoposti ad alcuna verifica da parte dellorgano di controllo.
4.1 Impianti preesistenti già sottoposti a omologazione/verifica.
Il datore di lavoro controlla se la data dellultima verifica effettuata dalla struttura pubblica preposta (ISPESL, ASL o ARPA) è antecedente al 23.1.1997, per gli impianti per i quali è prevista la periodicità quinquennale, oppure al 23.1.2000, per gli impianti dove è prevista la periodicità biennale.
Se la scadenza è superata, il datore di lavoro per leffettuazione della verifica periodica si rivolge allARPA competente territorialmente (vedi ALLEGATO C).
Infatti, in attesa dellindividuazione da parte del Ministero delle Attività Produttive degli organismi abilitati, le Aree Sicurezza e verifiche dellARPA continuano ad effettuare le verifiche in scadenza, secondo le priorità concordate con la Regione Piemonte (protocollo dintesa rep. 4810 del 25/8/00) e quelle stabilite con lunità operativa Coordinamento rischio tecnologico dellARPA, che si occupa del controllo sulle Aziende di cui al Decreto Legislativo 334/99: Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
Avvenuta lindividuazione e lattivazione degli organismi abilitati di cui sopra, il datore di lavoro può affidare leffettuazione delle verifiche ad uno di tali organismi.
Gli uffici dellARPA comprovano lavvenuto ricevimento della richiesta di verifica periodica.
4.2 Impianti denunciati ed in attesa di prima verifica (ex modelli A, B, C)
Il datore di lavoro, se sono scaduti i termini previsti per la verifica periodica di cui al punto 4.1, fa richiesta allARPA (o agli organismi se individuati ed attivi) per leffettuazione della verifica.
Se il biennio o il quinquennio non è ancora maturato, il datore di lavoro attende il compimento del periodo previsto dal DPR 462/01 per effettuare la richiesta di verifica periodica.
5. Impianti preesistenti alla L. 46/90
Per gli impianti preesistenti allentrata in vigore della Legge 12 marzo 1990, n. 46, fermo restando lobbligo di effettuare la regolare manutenzione, è opportuno che il datore di lavoro, nel chiedere la verifica periodica, provveda ad accertare la rispondenza dellimpianto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa tecnica. E altresì auspicabile la predisposizione della documentazione aggiornata dellimpianto, indispensabile per lesercizio dellimpianto stesso, previa attivazione degli eventuali interventi di ristrutturazione dei medesimi.
Enzo Ghigo