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Bollettino Ufficiale n. 15 del 11 / 04 / 2002

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 aprile 2002, n. 4/SAN

Indicazioni procedurali per l’applicazione del DPR 22 ottobre 2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia d’installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra d’impianti elettrici e d’impianti elettrici pericolosi”

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 Ottobre 2001, n. 462, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 8 gennaio 2002 - Serie Generale n. 6, è stato emanato il Regolamento di cui all’oggetto, riferito agli ambienti di lavoro e, più compiutamente, alle attività soggette al DPR 547/55.

Il DPR 462/01, entrato in vigore il 23 gennaio 2002, rispondendo ai principi di semplificazione e accelerazione del procedimento amministrativo ha apportato rilevanti modifiche agli adempimenti relativi alle denunce degli impianti e dispositivi sopraccitati, alle modalità di attuazione dell’omologazione e dell’effettuazione delle verifiche periodiche dei dispositivi per la protezione dalle scariche atmosferiche, degli impianti di terra e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

La presente circolare, rivolta a tutti i soggetti e gli Enti interessati che operano sul territorio regionale ed elaborata con la partecipazione dei tre Dipartimenti dell’ISPESL presenti in Piemonte, costituisce un primo orientamento per l’applicazione delle nuove disposizioni, in attesa dell’emanazione dei decreti ministeriali previsti dall’art. 1, comma 2, del DPR 462/01 e di ulteriori e più puntuali indicazioni assunte dall’ISPESL o dal coordinamento interregionale.

L’allegato A riporta un quadro sinottico degli obblighi previsti per gli impianti nuovi o che hanno subito modifiche sostanziali. L’allegato B fornisce uno schema riepilogativo degli obblighi derivanti dall’applicazione del DPR 462/2001. Nell’allegato C sono indicati gli indirizzi con le rispettive aree di competenza territoriale a cui inviare la documentazione prevista dal medesimo decreto. Si fornisce, altresì, l’allegato D quale modulo di trasmissione della dichiarazione di conformità per la messa in servizio dell’impianto elettrico, in sostituzione degli allegati obbligatori.

1. Riferimenti generali

Il DPR 462/01 abroga espressamente:

- gli artt. 40 e 328 del DPR 547/55;

- gli artt. 2, 3 e 4 del DM 12/9/59 “Attribuzioni dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro”;

- i modelli A, B e C allegati al sopraccitato decreto ministeriale.

Dal 23 gennaio 2002, data di entrata in vigore del DPR 462/01, analogamente a quanto attuato in altri settori (per esempio in materia di ascensori e di mezzi di trasporto), le verifiche periodiche degli impianti e dispositivi di cui trattasi non devono più essere effettuate d’ufficio dagli Enti precedentemente preposti.

Per quanto riguarda gli impianti di terra e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore al termine dei lavori equivale, a tutti gli effetti, alla omologazione degli impianti; il datore di lavoro è tenuto ad inviare la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed all’ARPA territorialmente competenti.

Per quanto riguarda gli impianti situati in luoghi con pericolo di esplosione, invece, l’omologazione è effettuata dall’ARPA competente territorialmente, alla quale il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la dichiarazione di conformità dell’impianto (art. 5).

Secondo i disposti degli artt. 4 e 6 del DPR 462/01, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una regolare manutenzione degli impianti ed a far eseguire le verifiche periodiche rivolgendosi ad uno dei soggetti individuati dal DPR di seguito riportati:

- ASL, nelle regioni in cui le verifiche impiantistiche sono svolte dalle strutture funzionali dell’ASL;

- ARPA, nelle regioni in cui le verifiche impiantistiche sono svolte dalle strutture funzionali dell’ARPA, è il caso del Piemonte;

- Organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea Uni Cei. Organismi che, per ora, non sono ancora individuati.

La periodicità delle verifiche degli impianti è fissata in:

2 anni per gli impianti installati nei cantieri, nei locali adibiti ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio e nei luoghi con pericolo di esplosione;

5 anni negli altri casi.

Sono, inoltre, previste verifiche a campione da parte dell’ISPESL e straordinarie da effettuarsi in caso di:

- esito negativo della verifica periodica;

- modifica sostanziale dell’impianto;

- richiesta del datore di lavoro.

In particolare, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare tempestivamente la cessazione e le modifiche sostanziali degli impianti: alle Aree Sicurezza e Verifiche dell’ARPA (di seguito “ARPA”) per tutti gli impianti ed all’ISPESL per i dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche e gli impianti di terra (vedi Allegato B).

Sino all’individuazione degli organismi previsti dagli artt. 4,6,7 del DPR 462/01 da parte del Ministero delle Attività Produttive, le verifiche periodiche vengono effettuate dall’ARPA Piemonte, che già prima dell’entrata in vigore del DPR 462/01 svolgeva questa attività e tutt’ora dispone delle risorse tecniche e professionali specifiche. Pertanto, nel periodo transitorio e con riguardo al territorio piemontese, il datore di lavoro deve necessariamente rivolgersi all’ARPA.

Dette verifiche sono effettuate dall’ARPA nel rispetto dei principi e degli accordi assunti con il Protocollo d’intesa Regione - ARPA Piemonte, approvato con Determinazione n.192 del 2.5.2000 della Direzione Sanità Pubblica.

Le verifiche previste dal DPR 462/01 sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. Per le verifiche effettuate dall’ARPA o dall’ISPESL, continuano ad essere applicate le tariffe previste dal DM 9 marzo 2001 (G. U. 28 marzo 2001) e, limitatamente agli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, dal tariffario ARPA Piemonte.

1.1 Sanzioni

Ai sensi dell’art 9 comma 2 del DPR 462/01, si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs 758/94 per le violazioni alle disposizioni contenute negli articoli abrogati dal DPR 462/01.

Pertanto, in caso di omesso invio della dichiarazione di conformità per nuovi impianti o di mancata richiesta di effettuazione delle verifiche periodiche, si applicano le sanzioni previste dall’art. 389 punto c) del DPR 547/55, con le modalità di cui al D.Lgs. 758/94, secondo la procedura prevista nel protocollo d’intesa richiamato al punto precedente e sono comminate dagli organi di vigilanza aventi qualifica di U.P.G. ex art. 21 L. 833/78 dell’ASL territorialmente competente.

2. Impianti di terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

2.1 La messa in esercizio può essere effettuata solo dopo la verifica eseguita dall’installatore, il quale deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 9 della Legge 46/90 e successivi provvedimenti attuativi, che equivale all’omologazione dell’impianto, secondo quanto previsto dall’art.2 del DPR 462/01.

La dichiarazione di conformità è compilata secondo il modello previsto dal DM 20/2/92 (G.U. N. 49 del 28/2/92), è sottoscritta dall’installatore, riporta la descrizione dell’impianto installato e i riferimenti normativi alle tecniche applicate, oltrechè l’indirizzo dell’immobile presso cui è installato l’impianto.

2.2 Procedure

2.2.1 Trasmissione della dichiarazione di conformità

Il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, deve inviare copia della dichiarazione di conformità rispettivamente all’ISPESL ed all’Area Sicurezza e Verifiche dell’ARPA competenti per territorio, nel caso di Sportello Unico non operante. Nei comuni singoli o associati ove sia operante lo Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del DPR 447/98 e s.m.i., la suddetta dichiarazione, qualora si inserisca nell’ambito di un procedimento autorizzatorio avviato presso il medesimo Sportello Unico, deve essere presentata allo stesso, che provvede all’inoltro ai soggetti di cui sopra territorialmente competenti.

Ai fini degli obblighi previsti dall’art. 2, comma 2 del DPR 462/01, non è necessario inviare con la dichiarazione di conformità anche gli allegati obbligatori e facoltativi previsti dal DM 20/2/92. Tali allegati devono, invece, essere conservati presso il luogo dove è situato l’impianto e resi disponibili in occasione della visita del verificatore, che potrà richiedere in visione ed eventualmente acquisirli in copia, ai fini dell’effettuazione degli accertamenti tecnici.

Il datore di lavoro si limiterà, pertanto, a descrivere la tipologia dell’impianto e le attività svolte utilizzando, a questo scopo, il modulo di trasmissione “ALLEGATO D” alla presente, debitamente sottoscritto.

I competenti uffici rilasciano apposita attestazione dell’avvenuta ricezione delle dichiarazioni di conformità trasmesse, al fine di documentare l’adempimento dell’obbligo.

2.2.2 Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche

Il datore di lavoro, oltre all’obbligo di mantenere in efficienza l’impianto, è tenuto ad effettuare le verifiche periodiche previste. Tali verifiche, quinquennali o biennali (nel caso di cantieri o locali ad uso medico o ambienti a maggior rischio d’incendio) sono eseguite dall’ARPA, ovvero da organismi individuati dal Ministero delle attività produttive.

Il datore di lavoro deve richiedere l’effettuazione delle verifiche periodiche con congruo anticipo e comunque prima della scadenza.

Gli uffici dell’ARPA rispondono al datore di lavoro indicando l’avvenuto ricevimento della richiesta di verifica periodica. Dopo l’attivazione degli organismi individuati, qualora il datore di lavoro intenda affidare l’effettuazione della verifica all’ARPA, questa deve comunicare l’accettazione o meno dell’incarico e, in caso di diniego, precisare le motivazioni, nel rispetto dei principi di equità e trasparenza.

I criteri per l’accettazione dell’incarico e le priorità di esecuzione delle verifiche periodiche dovranno essere stabiliti in via preventiva dall’ARPA seguendo, in linea di massima, i seguenti principi:

- lavorazioni ed attività svolte, con particolare riferimento al rischio elettrico, al rischio incendio o di esplosione oppure a rischi rilevanti (D.lgs.334/99);

- particolare complessità dell’impianto.

Al termine della verifica, il verificatore redige apposito verbale precisandone l’esito, ne rilascia copia al datore di lavoro che deve conservarla e metterla a disposizione degli organi di vigilanza. Le copie dei verbali di verifica devono essere sottoscritte dal verificatore e, per ricevuta, dal datore di lavoro (o suo rappresentante).

L’ISPESL, secondo la programmazione stabilita d’intesa con la Regione sulla base dei criteri individuati all’art.3 del DPR 462/01, effettua verifiche a campione sulla conformità degli impianti alla normativa vigente. Le risultanze di tali verifiche sono trasmesse all’Area Sicurezza e Verifiche dell’ARPA competente per territorio.

3. Impianti in luoghi con pericolo di esplosione

3.1 La messa in esercizio può essere effettuata solo dopo la verifica dell’installatore, il quale deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità ai sensi dell’art.9 della Legge 46/90 e successivi provvedimenti attuativi, con le modalità e avvertenze richiamate al punto 2.1 della presente circolare.

3.2 Procedure

3.2.1 Trasmissione della dichiarazione di conformità con i relativi allegati

Il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, deve inviare la dichiarazione di conformità agli uffici “Area Sicurezza e Verifiche” dell’ARPA competenti per territorio, nel caso di Sportello Unico non operante. Nei comuni singoli o associati ove sia operante lo Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del DPR 447/98 e s.m.i., la suddetta dichiarazione, qualora si inserisca nell’ambito di un procedimento autorizzatorio avviato presso il medesimo Sportello Unico, deve essere presentata allo stesso, che provvede all’inoltro ai soggetti di cui sopra territorialmente competenti.

Pare opportuno che il datore di lavoro trasmetta, unitamente alla dichiarazione di conformità, anche gli allegati obbligatori previsti dal DM 20/2/92 (G.U. N. 49 del 28/2/92). Per tutti questi impianti, infatti, l’art. 5 del DPR 462/01 prevede l’omologazione in sede di prima verifica effettuata dall’ARPA competente territorialmente; a tal fine, si ritiene indispensabile l’esame preventivo degli allegati (progetto, relazione con tipologie dei materiali utilizzati, schemi, riferimenti a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali).

L’ARPA rilascia apposita attestazione della avvenuta ricezione delle dichiarazioni di conformità, al fine di documentare l’adempimento dell’obbligo, ed effettua la prima verifica che ha altresì valore di omologazione.

3.2.2 Effettuazione delle verifiche periodiche

Il datore di lavoro, oltre a mantenere in efficienza l’impianto, è tenuto a far sottoporre lo stesso a verifiche periodiche biennali. Tali verifiche sono eseguite dall’ARPA ovvero da organismi individuati dal Ministero delle attività produttive.

Il datore di lavoro deve richiedere l’effettuazione delle verifiche periodiche con congruo anticipo e comunque prima della scadenza.

Gli uffici dell’ARPA rispondono al datore di lavoro comprovando l’avvenuto ricevimento della richiesta di verifica periodica.

Al termine dell’intervento, il verificatore redige apposito verbale precisando l’esito della verifica periodica effettuata, ne rilascia copia al datore di lavoro che deve conservarla e metterla a disposizione degli organi di vigilanza. Le copie dei verbali di verifica devono essere sottoscritte dal verificatore e, per ricevuta, dal datore di lavoro (o suo rappresentante).

4. Impianti preesistenti: “procedimenti pendenti” di cui all’art. 9, comma 3 del DPR 462/01

Si possono individuare i seguenti casi:

- impianti preesistenti denunciati prima del 23.1.2002 che sono stati sottoposti a omologazione (ISPESL) o a verifica (ARPA);

- impianti preesistenti denunciati prima del 23.1.2002 mai sottoposti ad alcuna verifica da parte dell’organo di controllo.

4.1 Impianti preesistenti già sottoposti a omologazione/verifica.

Il datore di lavoro controlla se la data dell’ultima verifica effettuata dalla struttura pubblica preposta (ISPESL, ASL o ARPA) è antecedente al 23.1.1997, per gli impianti per i quali è prevista la periodicità quinquennale, oppure al 23.1.2000, per gli impianti dove è prevista la periodicità biennale.

Se la scadenza è superata, il datore di lavoro per l’effettuazione della verifica periodica si rivolge all’ARPA competente territorialmente (vedi ALLEGATO C).

Infatti, in attesa dell’individuazione da parte del Ministero delle Attività Produttive degli organismi abilitati, le Aree Sicurezza e verifiche dell’ARPA continuano ad effettuare le verifiche in scadenza, secondo le priorità concordate con la Regione Piemonte (protocollo d’intesa rep. 4810 del 25/8/00) e quelle stabilite con l’unità operativa “Coordinamento rischio tecnologico” dell’ARPA, che si occupa del controllo sulle Aziende di cui al Decreto Legislativo 334/99: “Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”.

Avvenuta l’individuazione e l’attivazione degli organismi abilitati di cui sopra, il datore di lavoro può affidare l’effettuazione delle verifiche ad uno di tali organismi.

Gli uffici dell’ARPA comprovano l’avvenuto ricevimento della richiesta di verifica periodica.

4.2 Impianti denunciati ed in attesa di prima verifica (ex modelli A, B, C)

Il datore di lavoro, se sono scaduti i termini previsti per la verifica periodica di cui al punto 4.1, fa richiesta all’ARPA (o agli organismi se individuati ed attivi) per l’effettuazione della verifica.

Se il biennio o il quinquennio non è ancora maturato, il datore di lavoro attende il compimento del periodo previsto dal DPR 462/01 per effettuare la richiesta di verifica periodica.

5. Impianti preesistenti alla L. 46/90

Per gli impianti preesistenti all’entrata in vigore della Legge 12 marzo 1990, n. 46, fermo restando l’obbligo di effettuare la regolare manutenzione, è opportuno che il datore di lavoro, nel chiedere la verifica periodica, provveda ad accertare la rispondenza dell’impianto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa tecnica. E’ altresì auspicabile la predisposizione della documentazione aggiornata dell’impianto, indispensabile per l’esercizio dell’impianto stesso, previa attivazione degli eventuali interventi di ristrutturazione dei medesimi.

Enzo Ghigo

Allegato