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Bollettino Ufficiale n. 15 del 11 / 04 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2002, n. 52-5668

Casa di Cura Villa Ida sita in Lanzo Torinese: rettifica articolazione interna dei servizi di diagnosi e cura, allegato D.G.R. n. 56-643 del 31/07/2000

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio

Preso atto che la Giunta Regionale con proprio provvedimento D.G.R. n.56-643 del 31/07/2000, ha autorizzato la variazione di posti letto nonchè la suddivisione dell’articolazione interna dei sevizi di diagnosi e cura, in due raggruppamenti, afferenti la Casa di Cura Villa Ida, sita in Lanzo Torinese (TO), via Challant n.23;

considerando che si è proceduto a quanto indicato nel precedente alinea, al fine di applicare in modo uniforme lo stesso indirizzo intrapreso precedentemente per la Casa di Cura Villa Adriana, ex D.G.R. n.73-573 del 24/07/2000, a motivazione del parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale, nominata con D.D. n.63 del 13/03/2000, in sede di predisposizione del verbale datato 13/04/2000, nel quale si ritiene che, quanto ad articolazione del servizio di diagnosi e cura, all’interno della Casa di Cura stessa - ex art. 4, punto 4 del primo comma, L.R. 5/87 - la corretta disposizione dei raggruppamenti di Unità Funzionali debba prevedere n.2 raggruppamenti: Medicina di Lungodegenza e Medicina Riabilitativa;

vista la richiesta, avanzata dal Legale Rappresentante della Casa di Cura Villa Ida, presentata in data 05/02/2001, prot. n.3402/29.3 del 14/02/2001, volta ad ottenere la rettifica dell’allegato del provvedimento di cui al precedente alinea, motivando che ai sensi del punto 20 dell’Allegato alla L.R. 5/87 per le Case di Cura ad indirizzo specifico le Unità Funzionali confluiscono in un raggruppamento con non più di 120 posti letto e che la Casa di Cura rientrando nella predetta tipologia può articolare tutte le proprie Unità Funzionali, sia di Medicina di Lungodegenza sia di Medicina Riabilitativa, in un unico raggruppamento;

vista la risposta formulata dal Settore competente, in cui si chiariva al Legale Rappresentante la Casa di Cura Villa Ida con nota prot. n.6482/29 del 27/03/2001 che “l’allegato alla D.G.R. n.56-643 del 31/07/2000 è la risultante di quanto previsto al punto 4 del I comma dell’art. 4 L.R. 5/87", specificando che la suddetta normativa prevede ”case di cura ad indirizzo polispecialistico, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti a due o più specialità, tutte rientranti nell’ambito della medicina generale oppure della chirurgia generale".

Si aggiungeva inoltre, che il punto 20 di cui all’allegato II comma dell’art. 4 L.R. 5/87 prevede che le U.F. confluiscano per branche affini, in raggruppamenti con non meno di 30 e non più di 100 posti letto ad eccezione delle Case di Cura ad indirizzo specifico, per le quali è ammessa la deroga fino a 120 posti letto.

Essendo la Casa di Cura Villa Ida dotata di 2 specialità diverse (Medicina di Lungodegenza e Medicina Riabilitativa), di conseguenza all’articolazione interna va applicato il disposto normativo di cui al punto precedente, con esclusione della deroga.

Si concludeva la nota asserendo che l’allegato alla D.G.R. n.56-643 del 31/07/2000 era la risultante dell’applicazione della normativa sopracitata.

Il Direttore Amministrativo della Casa di Cura Villa Ida, con lettera datata 04/01/2001, prot. n.7780/29.3 del 17/04/2001, riformulava l’istanza del 05/02/2001 con ulteriori specificazioni, asserendo che “la Casa di Cura VILLA IDA rientra nella classificazione di cui al punto 6 del I comma dell’art.4 della L.R. 5/87 ”Case di Cura ad indirizzo specifico (neuropsichiatriche, sanatoriali, riabilitative, etc...)" e non in quelle di cui al punto 4 (case di cura ad indirizzo polispecialistico), non potendosi configurare la lungodegenza come “pertinente ad una determinata specialità” aggiungendo che “non esiste una specializzazione in lungodegenza ed il concetto di ”indirizzo specifico" è delineato nella L.R. 5/87 proprio per distinguerlo da quello rapportato alle specialità (punto 5 monospecialistiche; punto 4 polispecialistiche). Nella fattispecie l’indirizzo specifico è quello della post-acuzie (AFO4, cfr. D.G.R. 156-21885 del 06/08/1997)". Infine, il Direttore Amministrativo della struttura sanitaria privata terminava con la citazione del punto 20, di cui all’allegato II comma dell’art. 4 L.R. 5/87, ove si prevede la deroga per i raggruppamenti, con dimensione fino a 120 p.l., proprio per le Case di Cura ad indirizzo specifico.

In data 11/05/2001, la Direzione Regionale Controllo delle Attività Sanitarie richiedeva al Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza, di pronunziarsi in merito al quesito così formulato “se le Case di Cura per lungodegenza e riabilitazione rientrino nella tipologia di Case di Cura ad indirizzo specifico e pertanto possano venir articolate in raggruppamenti fino a 120 posti letto” ai fini di dirimere esaustivamente la problematica sopraevidenziata;

visto il parere espresso dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale Sanità ed Assistenza nella seduta del 06/06/2001, dal quale si evince che: < vagliando , anche esegeticamente, la normativa di riferimento, (in particolare l’art. 4 L.R. 5/87 punto 6) ed assunto il concetto che di area funzionale omogenea post-acuzie dà prima il D.M. 13/09/1988 (che, di fatto, ha reso “sfumata” la linea di confine tra lungodegenza e riabilitazione) e successivamente la L.412/91, si può affermare, con un buon margine di certezza, che, a legislazione vigente, non paiono rilevarsi dei divieti normativi tali che possano impedire, sul piano “puramente” ermeneutico, la sostenibilità della tesi che vedrebbe le Case di Cura per lungodegenza e riabilitazione, costituendo queste per l’appunto, un’unica area funzionale omogenea “postacuzie”, rientrare tra le Case di Cura ad indirizzo specifico ex punto 6) art. 4 L.R.5/87." Inoltre, si aggiunge che: “ secondo gli esperti dell’Ufficio Presidenza del CO.RE.S.A., non paiono evincersi elementi di valutazione giuridica e medica ”ostativi" tali da non poter consentire di classificare le Case di Cura per lungodegenza e riabilitazione tra quelle ad indirizzo specifico. “

Vista la D.G.R. n.40-28002 del 02/08/1999 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le direttive alle AA.SS.LL. per le attività di Recupero e Rieducazione Funzionale e che accanto all’identificazione del percorso del paziente riabilitativo, dal momento dell’evento acuto a quello della stabilizzazione, si è espressa anche sulle funzioni di lungodegenza post-acuzie identificandone sia le caratteristiche organizzative che la tipologia di pazienti trattati. In particolare ha espressamente previsto le U.O.A. di lungodegenza postacuzie funzionalmente aggregate all’interno di una struttura dipartimententale con le U.O.A. di Recupero e Riabilitazione funzionale.

Tutto quanto sopra premesso, il Relatore propone alla Giunta Regionale:

- di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato alla D.G.R. n.56-643 del 31/07/2000, riguardante la Casa di Cura Villa Ida, sita in Lanzo Torinese (TO), facendo confluire le unità funzionali dei due raggruppamenti, in un unico raggruppamento, così come da allegato alla presente, che viene a formarne parte integrante e sostanziale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

vista la L.R. n. 5/87;

vista la D.G.R. n. 156-21885 del 06/08/1997 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n.40-28002 del 02/08/1999;

vista la D.D. n.63 del 13/03/2000;

vista la D.G.R. n. 73-573 del 24/07/2000;

vista la D.G.R. n. 56-643 del 31/07/2000;

visto il parere espresso dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale Sanità ed Assistenza nella seduta del 06/06/2001;

la Giunta Regionale, udite le argomentazioni del Relatore e condividendole, all’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

delibera

- di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato alla D.G.R. n.56-643 del 31/07/2000, riguardante la Casa di Cura Villa Ida, sita in Lanzo Torinese (TO), facendo confluire le unità funzionali dei due raggruppamenti, in un unico raggruppamento, così come da allegato alla presente, che viene a formarne parte integrante e sostanziale, con decorrenza dalla data di approvazione del presente provvedimento.

(omissis)