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Bollettino Ufficiale n. 15 del 11 / 04 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2002, n. 69-5605

Direttive agli uffici per procedure di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni ai sensi della L.R. 23.01.1989 n. 10

A relazione del Presidente Ghigo

Il D.lgs. 30.3.2001 n. 165 disciplina l’organizzazione e il rapporto di lavoro e di impiego nell’ambito della Pubblica Amministrazione.

L’art. 53 della citata legge detta disposizioni dispone in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi e, per i casi in cui questi ultimi sono ammessi, regolamenta le formalità da esperire per poter svolgere incarichi esterni retribuiti.

E’ dunque possibile per il dipendente pubblico effettuare incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche o da privati, a condizione che siano autorizzati dall’Ente di appartenenza.

L’autorizzazione deve essere richiesta con congruo anticipo dal dipendente o dall’ente che intende conferire l’incarico, ed è prevista la conseguente pronuncia dell’Amministrazione interessata entro 30 giorni dal giorno della ricezione, oppure 45 giorni nel caso in cui il dipendente incaricato presta servizio in un’amministrazione diversa da quella di appartenenza.

Il conferimento di incarichi retribuiti a pubblici dipendenti da parte di una pubblica amministrazione, senza la previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento, il relativo provvedimento è nullo di diritto e l’importo previsto come corrispettivo dell’incarico è versato nel fondo di produttività o fondi equivalenti dell’Amministrazione cui appartiene il dipendente incaricato.

Se a conferire l’incarico è un ente pubblico economico o un soggetto privato, l’inosservanza delle norme sull’autorizzazione comporta l’applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24.11.1981 n. 689 da parte della Guardia di Finanza.

L’autorizzazione all’esercizio di incarichi conferiti da soggetti pubblici o privati è disposta dagli organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, i quali tra le altre cose escludano casi di incompatibilità sia di diritto che di fatto.

Questi criteri oggettivi per la nostra Amministrazione sono stati fissati con la legge 23.1.1989 n. 10, che disciplina appunto le situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale.

L’art. 3 della stessa legge individua i casi in cui, previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale, è lecito assumere determinati incarichi esterni.

Il relativo Regolamento di attuazione, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce all’art. 4, comma 1, che la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di collaborazioni di cui al succitato art. 3, lettere a), b), c) e d), il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente.

Si ritiene quindi opportuno dare più esaustive direttive agli uffici al fine di una puntuale applicazione della disciplina relativa all’autorizzazione degli incarichi esterni, nonché stabilire per l’anno 2002 i seguenti limiti relativamente al numero massimo di autorizzazioni concedibili per i rispettivi tipi di incarico nel corso dell’anno:

1) n. 10 autorizzazioni per partecipare a Commissioni di concorso, di studio, di progettazione, di aggiudicazione d’appalto, ovvero Commissioni designate da organi elettivi e similari, con un limite di 5 incarichi per nomine in qualità di componente di commissione di concorso (art. 3 - lett. a - L.R. 10/1989);

2) n. 3 autorizzazioni per partecipare a collaudazioni di opere e forniture pubbliche o d’interesse pubblico, (art. 3 - lett. b L.R. 10/1989);

3) n. 5 incarichi di insegnamento di almeno 20 ore ciascuno (art. 3 - lett. c - L.R. 10/1989);

4) n. 4 autorizzazioni per lo svolgimento di perizie, consulenze tecniche ed arbitrati (art. 3 - lett. d - L.R. 10/1989); quando questi incarichi vengono conferiti dall’Autorità Giudiziaria - Sezioni Civili - il numero massimo è di 5 per anno; non esiste invece alcun limite nel caso in cui gli stessi incarichi vengano conferiti dalle Sezioni Penali dell’Autorità Giudiziaria.

I limiti numerici annuali di cui ai nn. 2 e 4 concernono l’incarico in sé, indipendentemente dai singoli atti che costituiscono realizzazione dello stesso il cui compimento può protrarsi oltre l’anno.

Gli incarichi di docenza che richiedono un numero di ore di lezione inferiore alle 20 vengono autorizzati ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 10/1989, valutate le condizioni di compatibilità, e concorrono proporzionalmente al raggiungimento del limite massimo di 100 ore.

Nell’ambito dei limiti numerici suillustrati, si dovrà procedere a singole autorizzazioni.

Le autorizzazioni per lo svolgimento degli incarichi di cui ai numeri 1, 2 e 4 potranno essere concesse dopo aver verificato l’assenza di situazioni conflittuali, anche solo potenziali, rispetto alle funzioni ed ai compiti istituzionali assegnati al dipendente regionale. Per questa valutazione è necessaria anche la dichiarazione scritta effettuata dal direttore regionale della struttura di appartenenza, dalla quale risulta se il dipendente, rispetto alle mansioni esercitate, abbia o meno titolo ad intervenire nell’iter procedurale del provvedimento per la cui formazione è richiesta la sua collaborazione e contenga un’espressa valutazione circa l’incidenza sull’orario di servizio.

Qualora gli enti esterni richiedano la designazione di dipendenti regionali quali componenti di commissioni o collaudatori, gli stessi vengono autorizzati attingendo dagli appositi elenchi tenuti presso la Direzione Organizzazione, sviluppo pianificazione e gestione risorse umane, applicando il principio di rotazione, compatibilmente con le caratteristiche di professionalità richieste e la sede di lavoro o il luogo di residenza.

Ciò premesso e considerato;

visto l’art. 53 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165

visto l’art. 3 della L.R. 10/1989;

visto il regolamento di attuazione promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

informate le R.S.U. e le Organizzazioni sindacali aziendali;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di dare le seguenti direttive agli uffici regionali al fine delle procedure di autorizzazione allo svolgimento degli incarichi esterni, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 53 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165, della L.R. 10/1989 e del suo regolamento di attuazione:

a) per l’anno 2002 in relazione al disposto dell’art. 4 del Regolamento di attuazione della L.R. 23.1.1989 n. 10, sono stabiliti i sotto elencati limiti massimi annui per le collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente regionale nel corso del 2002, relativamente alle varie categorie di cui all’art. 3 della L.R. 10/1989;

1) categoria di cui alla lettere a): n. 10 autorizzazioni, con un limite di 5 incarichi per nomine in qualità di componente di commissione di concorso;

2) categoria di cui alla lettera b): n. 3 incarichi autorizzati;

3) categoria di cui alla lettera c): n. 5 incarichi autorizzati di almeno 20 ore ciascuno;

4) categoria di cui alla lettera d): n. 4 autorizzazioni ad eccezione degli incarichi di consulenza e/o perizia conferiti dall’Autorità Giudiziaria - Sezioni Civili - il cui numero massimo è di 5 per anno, non esiste invece alcun limite nel caso in cui gli stessi incarichi vengano conferiti dalle Sezioni Penali dell’Autorità Giudiziaria;

b) i limiti numerici annuali di cui ai nn. 2 e 4 concernono l’incarico in sé, indipendentemente dai singoli atti che costituiscono realizzazione dello stesso il cui compimento può protrarsi oltre l’anno;

c) gli incarichi di docenza che richiedono un numero di ore di lezione inferiore alle 20 vengono autorizzati ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 10/1989, valutate le condizioni di compatibilità, e concorrono proporzionalmente al raggiungimento del limite massimo di 100 ore;

d) le autorizzazioni per lo svolgimento degli incarichi di cui ai numeri 1, 2 e 4 potranno essere concesse dopo aver verificato l’assenza di situazioni conflittuali, anche solo potenziali, rispetto alle funzioni ed ai compiti istituzionali assegnati al dipendente regionale. Per questa valutazione è necessaria anche la dichiarazione scritta effettuata dal direttore regionale della struttura di appartenenza, dalla quale risulta se il dipendente, rispetto alle mansioni esercitate, abbia o meno titolo ad intervenire nell’iter procedurale del provvedimento per la cui formazione è richiesta la sua collaborazione e contenga un’espressa valutazione circa l’incidenza sull’orario di servizio.

Qualora gli enti esterni richiedano la designazione di dipendenti regionali quali componenti di commissioni o collaudatori, gli stessi vengono autorizzati attingendo dagli appositi elenchi tenuti presso la Direzione Organizzazione, sviluppo pianificazione e gestione risorse umane, applicando il principio di rotazione, compatibilmente con le caratteristiche di professionalità richieste e la sede di lavoro o il luogo di residenza.

(omissis)