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Bollettino Ufficiale n. 15 del 11 / 04 / 2002

Codice D3S4
D.D. 15 gennaio 2002, n. 15

Concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti vacanti nella dotazione organica del personale del ruolo del Consiglio Regionale (categoria C), per il profilo professionale di “Collaboratore tecnico informatico gestionale presso il Consiglio Regionale del Piemonte”. Organizzazione tecnica e logistica della seconda prova. Spese di affitto per la sede della prova: Euro 557,77 (comprensivi di IVA 20%), già impegnati con D.D. n. 16/2001 sul cap. 4030, art. 9, esercizio finanziario 2001

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Di affidare a terzi, per le considerazioni analiticamente valutate in premessa, parte dell’organizzazione tecnica e logistica finalizzata allo svolgimento della seconda prova del concorso pubblico per esami a n. 4 posti di categoria C, per il profilo professionale di “Collaboratore tecnico informatico gestionale presso il Consiglio Regionale del Piemonte”, indetto con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 33, del 24/01/2001 (e il cui relativo bando è stato approvato con determinazione n. 265, del 27/04/2001);

a) che tale affidamento è fatto a favore del Centro di Formazione Professionale E.N.A.I.P. Piemonte (Via Del Ridotto, 5 - Torino), per l’utilizzo di idonea sala (comprensiva di adeguata strumentazione informatica) per l’espletamento della prova del citato concorso, a fronte di un canone d’affitto pari a Euro 464,81 (più IVA 20%) per complessivi Euro 557,77 (alle condizioni indicate nell’offerta presentata dallo stesso Istituto e agli atti dell’Amministrazione regionale);

b) di esonerare il predetto soggetto dal versamento della cauzione, poichè, ai sensi della L.R. n. 8/84, ricorrono i requisiti della notoria solidità dello stesso, nonchè il miglioramento del prezzo delle prestazioni offerte;

c) che, secondo il disposto dell’art. 33, lett. d), della citata L.R. n. 8/84, la stipulazione del relativo contratto, essendo di modico importo, avverrà per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio;

d) che, ai sensi della L.R. n. 8/84, art. 37, nel caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dal predetto Istituto, o di loro ritardo nell’esecuzione dei contratti, saranno applicate le sanzioni previste dai contratti stessi e che, comunque, per inadempimento è da intendersi anche la oggettiva mancanza di esatta esecuzione delle prestazioni dovute (con gli effetti e le conseguenze previste dal Cap. XIV, del Libro VI, del Codice Civile, relativo alla risoluzione del contratti, e salvo sempre il diritto dell’Amministrazione regionale al risarcimento del danno).

Il Direttore regionale
Wally Montagnin