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Bollettino Ufficiale n. 15 del 11 / 04 / 2002

Comunicato del Presidente della Giunta Regionale

L.R. 6/4/1995 n. 52" Norme per la formulazione e l’adozione dei Piani comunali di coordinamento degli orari PCO ai sensi art. 36, comma 3 della Legge 142/90". Avviso per la presentazione di richiesta di contributo regionale per la formulazione e l’adozione dei PCO da parte dei Comuni del Piemonte

L’art. 5 della L.R. 52/95 prevede che “i Comuni adottano il PCO (piano di coordinamento degli orari) per armonizzare gli orari di apertura al pubblico dei servizi, pubblici e privati, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e di spettacolo” con la finalità precipua di migliorare le condizioni di vita nelle città, di garantire le esigenze generali degli utenti, con particolare riferimento e attenzione alle problematiche delle donne lavoratrici, come previsto dalla Legge 125/91 e in armonia con quanto stabilito con la Legge n. 53 dell’8 marzo 2000, Capo VII - “Tempi delle Città” - art. 22.

La medesima legge prevede all’art. 4, che la Regione possa concedere contributi ai comuni per la formulazione e l’adozione dei PCO.

Detti contributi sono concessi secondo criteri definiti con delibera della Giunta regionale, nella misura massima del sessanta per cento del costo sostenuto dal Comune per la elaborazione del PCO

A) Soggetti destinatari dei contributi.

- Comuni singoli o associati nei modi previsti dalla legge.

B) Criteri per la definizione dei PCO da parte dei comuni.

La Regione Piemonte, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1- 2765 del 17 aprile 2001, ha ridefinito i criteri per l’adozione dei PCO da parte dei comuni, richiamando e sviluppando quelli contenuti nell’art. 5 della L.R. 52/95 e nella L. 53/2000, Capo VII “Tempi delle Città”.

1) Riguardo gli orari di uffici e servizi pubblici che implicano attività di apertura al pubblico i Comuni dovranno attenersi ai principi introdotti dall’art. 22 della L. 724/94, circa l’articolazione dell’orario di servizio su almeno cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, con carattere di funzionalità per le esigenze di apertura. Tale finalità potrà essere raggiunta con l’utilizzo, anche contemporaneo degli istituti di articolazione dell’orario previsti dai contratti di lavoro collettivi.

2) Nell’ambito delle attività di coordinamento degli orari dei servizi pubblici dovranno essere promosse iniziative per l’apertura al pubblico dei servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari per un congruo numero di ore settimanali anche nelle ore pomeridiane.

3) In ottemperanza alla Legge 241/90, le operazioni burocratiche dei servizi pubblici dovranno essere finalizzate all’efficienza e al risparmio di tempo per l’utenza, mediante la semplificazione delle modalità di accesso, la piena applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, nonché l’introduzione di procedure informatizzate connesse alla rete regionale.

4) Nella determinazione degli orari dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, i comuni dovranno uniformarsi ai criteri regionali di cui alla L.R. 28 del 12.11.1999, Capo IV art. 8 e 9, e capo X, art. 25; alla D.C.R. n. 544-7802 del 16.061999 di ratifica ai sensi dell’art. 40 dello statuto della D.G.R. n. 2-27125 del 23.04.1999 - orari dei negozi - individuazione di località ad economia turistica nella fase di prima applicazione del D.lgs 114/1998 e D.G.R. n. 42-29532 del 1° marzo 2000: “L.R. 28/99 - Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte per l’attuazione del D.lgs 11/1998. Indicazioni inerenti la fase di prima applicazione”. Nella determinazione degli impianti stradali di distribuzione carburanti i Comuni dovranno attenersi ai criteri regionali di cui alla L.R. 23 aprile 1999, n. 8.

5) I servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed eventualmente interurbano dovranno avere orari, frequenze e percorsi coordinati con gli orari di apertura dei servizi pubblici e privati comunali, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e degli spettacoli, costituendo una valida alternativa al traffico privato, anche con l’impiego di sistemi di trasporto innovativi, possibilmente a minor impatto inquinante.

Dovrà , inoltre, essere garantita la mobilità dei disabili con l’impiego di idonei mezzi di trasporto. I comuni che debbono dotarsi del Piano Urbano del Traffico, dovranno prevedere all’interno del medesimo anche la compatibilità della mobilità pubblica e privata con gli orari della città, promuovendo eventualmente un uso e un costo degli spazi di sosta e degli accessi al centro cittadino a seconda del diverso momento di fruizione, nell’arco della giornata, del territorio urbano.

I comuni, inoltre, per quanto riguarda la necessità di organizzazione funzionale e spaziale della città, devono tenere conto dell’interrelazione dei PCO con la pianificazione comunale e, in particolare

* dei PRG e loro varianti

* dei recenti strumenti d’intervento, quali il Programma Integrato d’Intervento, il Programma di Recupero Urbano, il Programma di Riqualificazione Urbana, i Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio e degli Accordi di programma.

C) Criteri prioritari e preferenziali per la valutazione dei progetti di Piano.

I PCO, redatti dai Comuni secondo i criteri sopra elencati,saranno sottoposti all’analisi e alla valutazione di apposita struttura interassesssorile, sulla base delle seguenti priorità così come indicate nella Legge n. 53 dell’8 marzo 2000, art. 28, comma 4:

a) associazione di comuni;

b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l’attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini d’utenza;

c) interventi attuativi degli accordi di cui all’art. 25, comma 2.

Il gruppo di lavoro interassessorile svolgerà l’istruttoria; la successiva graduatoria finale verrà approvata con provvedimento dirigenziale, attribuendo un punteggio massimo di 20 punti secondo i seguenti criteri:

A-1) per il 50% in riferimento alle priorità indicate ai punti a), b), e c) e in particolare:

1) associazioni di comuni - (fino a punti 5)

2) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l’attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza - (fino a punti 3);

3) interventi attuativi degli accordi di cui all’art. 25, comma 2 della L.53/00 - (fino a punti 2).

B-1) per il 50% in relazione al conto ritenuto ammissibile secondo il seguente punteggio riferito alle priorità di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell’art. 4 della L.R. 52/95:

lettera a) fino a 4 punti

(la qualificazione e l’integrazione dei Piani Regolatori Generali (PRG) sotto il profilo della razionalizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche,nonché dei servizi commerciali)

lettera b) fino a 3 punti

(la loro diffusione territoriale e l’accessibilità e l’adeguata previsione di infrastrutture destinate alla mobilità con il coinvolgimento di più comuni)

lettera c) fino a 3 punti

(introduzione di procedure informatizzate multifunzionali collegate alla rete regionale).

Il contributo regionale è destinato a parziale copertura, fino ad un massimo del 60%, dei costi destinati esclusivamente alla formulazione e all’adozione del PCO e riconducibili alle seguenti voci:

a. personale: consulenti, esperti, personale a rapporto professionale necessario ai fini della redazione del Piano, personale dipendente dall’Ente, impegnato nel progetto (dovrà essere indicata la qualifica, le mansioni, il numero di ore di impiego e il costo orario).

Al fine di garantirne la fattibilità, il progetto per il quale viene chiesto il finanziamento, anche nell’ipotesi di sua strutturazione in fasi funzionali strettamente connesse e singolarmente finanziabili, dovrà essere accompagnato:

1) da una relazione illustrativa con l’indicazione dei tempi di realizzazione, da un’analisi che metta a confronto la situazione attuale e i miglioramenti che si ipotizzano derivare dall’introduzione del piano e le iniziative intercomunali volte al coordinamento degli orari, le risorse umane, strumentali e quant’altro sia necessario per un’adeguata valutazione dei presupposti di ammissione a contributo e della validità del progetto;

2) il preventivo delle spese.

Il contributo verrà erogato all’atto dell’ammissione dell’istanza, in unica soluzione.

I contributi concessi sono revocati qualora il Comune o i Comuni beneficiari non adottino il Piano di regolazione degli orari entro il termine previsto nel cronoprogramma indicato nel progetto e, comunque non superiore ad anni 2, ed eventualmente, su motivata richiesta, prorogabili non oltre un anno dal termine previsto, e non alleghino, al momento della trasmissione alla Regione del piano adottato con Deliberazione di Consiglio comunale, il rendiconto analitico di tutte le spese sostenute dal Comune per la realizzazione dello stesso.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’ANNO 2001

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 maggio 2002.

A tal fine farà fede:

b. la data di protocollo, apposta sulle domande consegnate a mano esclusivamente all’Ufficio di Protocollo della Presidenza della Giunta regionale (Piazza Castello n. 165 - 2° piano - Torino) nei giorni lavorativi.

c. La data del timbro dell’ufficio postale di spedizione, per le domande spedite via posta (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento).

La domanda deve essere indirizzata :

Al Presidente della Giunta Regionale
Piazza Castello n. 165
10122 Torino

Sulla busta contenente la domanda di contributo e la documentazione a corredo dovrà essere apposta la dicitura:

“Domanda di contributo ai sensi dell’art. 4 L.R. 52/95".

Non saranno prese in considerazione

- le istanze pervenute fuori termine;

- le istanze incomplete o non corredate dalla documentazione necessaria, qualora, dopo richiesta di integrazione, non si provveda in merito.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Giuliana Bottero (per informazioni: 011/432.2672).

La presente pubblicazione assolve a quanto prescritto dall’art. 5, comma 3 e dall’art. 12, comma 1, L. 7/8/90 n. 241 e sm.i.

Enzo Ghigo