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Bollettino Ufficiale n. 15 del 11 / 04 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2002, n. 83-5619

Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte - Misure A, B, P. Indicazione programmatiche e disposizioni procedurali per la emanazione da parte delle province di bandi di apertura presentazione domande

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Le Province nell’ emanare i bandi di apertura presentazione domande per le Misure A (“Investimenti nelle aziende agricole”) , B (“Aiuti all’insediamento di giovani agricoltori ”) e P (“Diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito”) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte dovranno rispettare le seguenti linee generali:

1) Il bando deve indicare la copertura finanziaria, quantificando l’ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento delle domande presentate ai sensi del bando stesso.

Preventivamente alla emanazione del bando deve essere stato valutato, a mezzo di apposita puntuale analisi finanziaria, quante delle risorse assegnate dalla DGR n. 26-2852 del 23 aprile 2001 sono ancora disponibili, effettuando una analisi sull’ andamento della gestione delle pratiche in carico per stimare la percentuale di decadimento e di ridimensionamento delle pratiche stesse e quindi l’onere totale rappresentato dal loro completo finanziamento.

2) L’apertura delle domande, generalizzata oppure riferita a programmi di intervento mirati, circoscritti a specifici settori produttivi o ad interventi particolari, dovrà essere coerente con la quantità di risorse finanziarie disponibili.

Il bando dovrà prevedere meccanismi che permettano la formazione di una graduatoria dei richiedenti, in caso le domande presentate avessero un importo totale superiore alla disponibilità di risorse. In ogni caso dovranno essere rispettate le priorità già individuate dal Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte.

3) I bandi di apertura domande devono rispettare le seguenti prescrizioni:

* coerentemente con il disposto della Misura A del Piano di Sviluppo Rurale, (“Gli investimenti dovranno essere inseriti in un programma organico di intervento aziendale”) l’acquisto di macchine agricole e attrezzature mobili è ammissibile solamente quando inserito in domande che prevedano in prevalenza investimenti fondiari ;

* per le Misure A e P le percentuali massime di contributo sulla spesa sono quelle previste dalla DGR n. 47-1159 del 23 ottobre 2000;

* per le Misure A e P, una azienda agricola non può avere contemporaneamente due (o più) domande di contributo in corso sulla stessa Misura; non può pertanto presentare una nuova domanda di contributo fino a quando la precedente non è conclusa (accertamento finale dell’ultima iniziativa prevista);

* deve essere quantificato nel bando l’ammontare del “reddito soglia” vigente alla data di emanazione del bando stesso; ai sensi delle Misure A e B il reddito soglia è pari alla retribuzione contrattuale dell’operaio agricolo comune.

4) In considerazione dei limiti temporali imposti dal FEOGA-Garanzia per la conclusione del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, gli ultimi elenchi provinciali di pagamento devono essere trasmessi alla Regione, Assessorato Agricoltura entro maggio 2006, per consentire l’invio alla AGEA in tempo utile per il pagamento.

Conseguentemente, in considerazione del tempo necessario per la realizzazione degli interventi / insediamenti, le Province dovranno prevedere per la presentazione delle domande una data limite tale da permettere il rispetto del termine sopra indicato.

5) Il Reg. Ce 1750/99 pone un limite di età per l’insediamento giovani (non possono essere erogati premi di insediamento a richiedenti che abbiano già compiuto 40 anni al momento della approvazione della domanda da parte dell’Ufficio) e ciò impone di tenere conto dei tempi necessari per l’istruttoria delle domande. Pertanto nei bandi per la Misura B le Province dovranno tenere conto dei tempi necessari alla definizione delle relative domande.

6) In considerazione degli obblighi di monitoraggio e controllo posti dalla normativa comunitaria la presentazione delle domande dovrà essere prevista su supporto informatico e le domande dovranno contenere tutti i dati necessari ad assolvere gli obblighi precedentemente detti. La gestione dovrà avvenire in modalità informatizzata.

7) Le Province dovranno dare ai bandi di apertura domande adeguata pubblicità.

I bandi dovranno essere comunicati alla Regione a fini di monitoraggio e non sono soggetti ad approvazione da parte della Regione in quanto trattasi di atti che impegnano esclusivamente la Provincia e non impegnano la Regione.

8) Per gli aspetti generali e procedurali si rimanda alle disposizioni della DGR n. 47-1159 del 23 ottobre 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

(omissis)