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Bollettino Ufficiale n. 15 del 11 / 04 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 110-64070 del 20.3.2002

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 110-64070 del 20.3.2002:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al Consorzio Irriguo Rio Rouspard la concessione di derivazione d’acqua dal Rio Rouspard con presa in Comune di Villar Pellice ad uso irriguo in misura di moduli medi continui 0,03 (3 l/s) con restituzione delle colature;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1/9/1963 data di scadenza della precedente concessione, e ulteriori anni trenta decorrenti dal 1/9/1993 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1/9/1963 del canone annuo ai sensi delle leggi vigenti;

4. che i canoni arretrati, ove non fossero già stati versati, siano imputati al capo 7º, capitolo 2608, dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per l’esercizio finanziario fino al 31/12/2000 e siano corrisposti alla Regione Piemonte dal 1/1/2001;

5. che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 9.11.2001:

(omissis)

Art. 8

Condizioni particolari a cui dovrà
soddisfare la derivazione

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74/45166 del 26.4.1995, il titolare della concessione ha l’obbligo di lasciare defluire liberamente a valle un deflusso minimo istantaneo pari a:

- fino al 31/12/2004 24 l/s;

- dal 1/1/2005 50 l/s.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato.

(omissis)

Art. 11

Canone

Entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte il canone per l’annualità in corso alla data di emanazione del citato provvedimento, pari a L. 5.995 (Euro 3.10), secondo le modalità che gli saranno indicate.

Inoltre il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno anticipatamente entro il 31 dicembre di ogni anno il canone di legge aggiornato con le modalità e secondo le periodicità definite dalla stessa.

Dal 1/9/1963 data di scadenza del provvedimento n. 7170 del 16/11/1937, il concessionario, ove non lo avesse già fatto, è tenuto altresì a corrispondere al Ministero delle Finanze i canoni arretrati.

(omissis)