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Bollettino Ufficiale n. 15 del 11 / 04 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 109-64061 del 20.3.2002

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 109-64061 del 20.3.2002:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al Consorzio Irriguo Abbadia-Quaglia la concessione di derivazione d’acqua dal Fiume Doria Riparia in Comune di Susa in modo discontinuo in misura di mod. max. 1,00 (100 l/s) e mod. medi 0,37 (37 l/s) per irrigare Ha 38.83 nel periodo compreso dal 15 maggio al 15 settembre di ogni anno, con restituzione delle colature nel Fiume Doria Riparia;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1/1/1954, data di entrata in esercizio della derivazione, ed ulteriori trenta dal 1/1/1984, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1/1/1954 del canone annuo ai sensi delle leggi vigenti;

4. che i canoni arretrati, ove non fossero già stati versati, siano imputati al capo 7º, capitolo 2608, dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per l’esercizio finanziario fino al 31/12/2000 e siano corrisposti alla Regione Piemonte dal 1/1/2001;

5. che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 30.11.2001:

(omissis)

Art. 8

Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve:

a) lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, le portate istantanee minime (D.M.V.) pari a 2761 l/s.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.

(omissis)

b) predisporre immediatamente a valle dell’opera di presa, in un punto facilmente raggiungibile o visibile, un’asta idrometrica tarata sulla quale sia ben evidenziato il valore di DMV da rilasciare citato al punto a) del presente articolo.

Art. 15

Canone

Entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte il canone per l’annualità in corso alla data di emanazione del citato provvedimento, pari a L. 14.196 (Euro 7,33), secondo le modalità che gli saranno indicate.

Inoltre il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno anticipatamente entro il 31 dicembre di ogni anno il canone di legge aggiornato con le modalità e secondo le periodicità definite dalla stessa.

A far tempo dalla data di entrata in esercizio della derivazione per la quale è stata richiesta la concessione in via di sanatoria, il concessionario, ove non lo avesse già fatto, è tenuto altresì a corrispondere il Ministero delle Finanze di anno in anno i canoni arretrati sino al 31/12/2000. Dal 1/1/2001 i canoni arretrati dovranno essere corrisposti alla Regione Piemonte.

(omissis)