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Bollettino Ufficiale n. 14 del 4 / 04 / 2002
Comunicato dellAssessore Regionale allUrbanistica, Pianificazione Territoriale dellArea Montana, Edilizia Residenziale
Ai Sindaci dei Comuni
della Regione Piemonte
Ai Presidenti delle
Comunità
Montane
della Regione Piemonte
Legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 Sostegno finanziario ai Comuni per ladeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica. Applicazione dellarticolo 1, comma 2, lettera a) della L.R. 24/96
A seguito delle richieste di chiarimenti sullapplicazione dellarticolo 1, comma 2, lettera a) della L.R. 24/96, pervenute da numerose Amministrazioni interessate, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni in merito:
larticolo 1, comma 2, lettera a) della L.R. 24/96 prevede il finanziamento delle varianti generali o specifiche al Piano Regolatore Generale rese obbligatorie da specifiche previsioni di piani, progetti e provvedimenti approvati dalla Giunta o dal Consiglio regionale;
lart. 5, lettera b), della L.R. 24/96 recita testualmente che lerogazione del saldo del contributo avverrà dopo lapprovazione della variante da parte del competente organo.
Linterpretazione e applicazione corretta dei commi richiamati, dopo la modifica dellart. 17 della L.R. 56/77 attuata con la Legge regionale 29 luglio 1997, n. 41, riguarda tutte le varianti disciplinate dal citato art. 17.
Si precisa, pertanto, che lorgano competente ad approvare la variante, in applicazione dellart. 17 della L.R. 56/77, modificato dalla Legge regionale 29 luglio 1997, n. 41, è la Regione o la Conferenza dei Servizi nei casi previsti dai commi 3 e 6 dellart. 17 oppure il Comune nellipotesi del comma 7 dellart. 17. La definizione dellorgano competente dovrà, inoltre, rigorosamente tener conto degli indirizzi dettati in sede regionale con lemanazione di Circolari (Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 luglio 1999, n. 8/PET).
LAssessore allUrbanistica, Pianificazione Territoriale
e dellArea Metropolitana,
Edilizia Residenziale
Franco Maria Botta