Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 14 del 4 / 04 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2002, n. 59-5531

Stipula del protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e la Direzione Regionale I.N.P.S. del Piemonte per l’individuazione delle modalità di rimborso dei benefici concessi ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all’art. 13 della legge n. 68/99 (norme per il diritto al lavoro dei disabili)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare il protocollo di intesa di cui in premessa e di autorizzare la competente Direzione Lavoro e Formazione Professionale, in persona del Dott. Giuseppe De Pascale, alla stipula del protocollo d’intesa allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

PROTOCOLLO D’INTESA

tra

LA REGIONE PIEMONTE

e

L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Per la distribuzione dei benefici ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all’articolo 13, legge 12 marzo 1999 n. 68 (diritto al lavoro delle persone disabili)

Il giorno ............ del mese di ............ dell’anno ............ i Rappresentanti degli Enti sotto indicati:

dott. ............ Direzione Regionale INPS PIEMONTE

dott. ............ Regione PIEMONTE

riuniti presso la ................................

PREMESSO

che l’art. 13 della legge 12 marzo 1999 n. 68 dispone che “attraverso le convenzioni di cui all’art. 11 gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati, la fiscalizzazione totale o parziale dei contributi previdenziali e assistenziali”;

che con decreto 13 gennaio 2000 n. 9 è stato disciplinato il funzionamento del “ Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili”, su cui ricadono gli oneri di fiscalizzazione di cui all’art. 13;

che la Regione Piemonte intende individuare una modalità rapida, semplice ed efficiente di distribuzione dei benefici di fiscalizzazione ai datori di lavoro aventi diritto ai sensi della legge n. 68;

che l’Inps è già oggi soggetto erogatore di numerosi benefici di ordine economico alle imprese, tramite detrazione sui contributi mensilmente ad esso dovuti dai datori di lavoro;

che si rende necessario definire un’apposita procedura con la quale l’Inps possa ottenere l’accreditamento anticipato della somma necessaria alla copertura degli oneri derivanti dai benefici autorizzati e dal costo per il servizio reso , maggiorato dell’IVA , con riferimento a tutto l’anno solare nel quale sono state concesse le relative autorizzazioni

Per la realizzazione di quanto previsto dalla citata legge

convengono e sottoscrivono

quanto segue:

1. l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in seguito per brevità chiamato “Istituto”, riconosce ai datori di lavoro aventi titolo ai benefici di fiscalizzazione, ex art. 13 legge 12 marzo 1999 n. 68, individuati dalle Province, e comunicati alle sedi dell’"Istituto" competenti, il diritto a conguagliare mensilmente gli importi corrispondenti ai sensi dell’art. 11 legge 12 marzo 1999 n. 68;

2. sulla base delle comunicazioni delle Province, l’"Istituto" codifica le aziende autorizzate ai benefici di fiscalizzazione ex art. 13 legge 12 marzo 1999 n. 68, che utilizzeranno mensilmente un codice di trasmissione appositamente costituito per esporre le somme a credito da conguagliare;

3. la “Regione” autorizza l’"Istituto" a consentire ai datori di lavoro aventi titolo la fruizione dei benefici relativi a periodi antecedenti l’entrata in vigore del presente protocollo;

4. la “Regione” accrediterà anticipatamente all’"Istituto" la somma necessaria alla copertura degli oneri derivanti dai benefici autorizzati e dal costo per il servizio reso, maggiorato dell’IVA, con riferimento a tutto l’anno solare nel quale sono state concesse le relative autorizzazioni. La provvista relativa a ciascuno degli anni successivi, relativamente alle autorizzazioni già concesse negli anni precedenti, verrà accreditata all’"Istituto" entro il 31 gennaio di ciascuno anno;

5. le modalità concernenti l’accreditamento della provvista di cui al punto 4. verranno definite successivamente;

6. l’"Istituto" si impegna a erogare i benefici in questione fino a concorrenza dell’ammontare delle anticipazioni ricevute ai sensi del punto 4. del presente protocollo d’intesa;

7. entro il 30 aprile di ogni anno l’"Istituto" trasmetterà alla “Regione” l’elenco delle aziende beneficiarie con il riepilogo delle relative somme conguagliate e risultanti dalle elaborazioni delle denunce contributive effettuate nell’anno precedente. Peraltro , per quanto concerne la fiscalizzazione relativa a periodi antecedenti la data di sottoscrizione del presente protocollo , i dati saranno trasmessi alla Regione non appena elaborati dalle procedure automatizzate , ai fini della tempestività dei controlli di congruità";

8. fermo restando il diritto dell’"Istituto" a ricevere dalla “Regione” tutte le somme detratte dai datori di lavoro a titolo di fiscalizzazione, ex art. 13 legge 12 marzo 1999, spetta alla “Regione” agire per il recupero di somme ingiustamente fiscalizzate dai datori di lavoro;

9. i benefici contributivi oggetto della presente convenzione non sono cumulabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie tra i datori di lavoro e l’"Istituto";

10. il costo del servizio prestato dall’ “Istituto” è fissato in ? 0,7522 ( L. 1.456, 52 ) più IVA per ciascun codice di sgravio fino al 31 dicembre 2001 e successivamente rivalutato per tener conto delle variazioni del costo del personale, dei costi di funzionamento e della percentuale di ribaltamento dei costi di struttura;

11. l’"Istituto" assicurerà i necessari ed opportuni controlli nell’ambito dei propri piani di vigilanza nonché delle verifiche amministrative anche ,ove utile, di carattere informatico ,informando la Regione e l’azienda interessata circa gli esiti degli stessi

12. nessuna responsabilità conseguente all’applicazione del presente protocollo d’intesa può essere attribuita all’"Istituto", il quale in caso di denuncia di sgravi successivamente accertati quali indebiti, ovvero fruiti in misura superiore rispetto a quanto di competenza, tratterrà nei confronti della “Regione” le somme indebitamente conguagliate dalle anticipazioni ricevute ai sensi del punto 4. del presente protocollo d’intesa.

Si considerano sgravi indebiti quelli eseguiti senza il rispetto delle condizioni e della misura previste dalla legge da parte di aziende per le quali è stato comunicato all’Istituto , a cura delle Province , il diritto a conguagliare il beneficio di fiscalizzazione;

13. il protocollo d’intesa fa riferimento alla legislazione vigente all’atto della sottoscrizione e in particolare agli obblighi che scaturiscono dall’applicazione della disciplina in materia di riservatezza dei dati personali;

14. il presente protocollo d’intesa decorre dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione, ha durata fino al 31 dicembre c.a. e si intende tacitamente rinnovato per ogni anno successivo, salvo comunicazione di disdetta intervenuta tre mesi prima della scadenza.

Data, .....

I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Il Direttore Regionale

REGIONE PIEMONTE
Direzione Formazione Professionale Lavoro
Il Direttore Regionale