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Bollettino Ufficiale n. 14 del 4 / 04 / 2002
Deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2002, n. 58-5530
Stipula della convenzione tra la Regione Piemonte e la Direzione Regionale I.N.A.I.L. del Piemonte per lindividuazione delle modalità di rimborso dei benefici concessi ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui allart. 13 della Legge n. 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili )
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di approvare la convenzione di cui in premessa e di autorizzare la competente Direzione Lavoro e Formazione Professionale , in persona del Dott. Giuseppe De Pascale , alla stipula della convenzione allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante.
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF)
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA DIREZIONE REGIONALE I.N.A.I.L. PER LINDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DI RIMBORSO DEI BENEFICI CONCESSI AI DATORI DI LAVORO AVENTI TITOLO ALLA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI CONTRIBUTIVI DI CUI ALLART.13 DELLA LEGGE N. 68/1999 (NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI).
LAnno duemiladue il giorno ......... del mese di ......... in ......... presso ........................
TRA
La Direzione Regionale dellI.N.A.I.L. del ..................... rappresentata da ........................
E
La Regione ....................... rappresentata da ....................
PREMESSO
* che lart.13 della legge n. 68/99 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili dispone misure di fiscalizzazione a favore dei datori di lavoro privati che, previa presentazione di specifici programmi ai competenti servizi dellimpiego delle Amministrazioni Provinciali, assumono lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% (fiscalizzazione totale 100%) o compresa tra il 67% ed il 79% (fiscalizzazione parziale 50%);
* che la cennata legge n. 68/1999 è entrata in vigore il 18 gennaio 2000 ;
* che con Decreto Ministeriale 13 gennaio 2000, n.91 è stato disciplinato il funzionamento del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, sul quale ricadono gli oneri di fiscalizzazione di cui allart.13, comma 4, della legge n. 68/99 ;
* che la Regione intende definire, mediante la presente convenzione, termini e modalità omogenei di rimborso degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi ed assistenziali ;
* che si rende necessario definire unapposita procedura con la quale lI.N.A.I.L. possa ottenere il rimborso degli importi non versati dai datori di lavoro privati, che risultano firmatari delle convenzioni ex artt. 11 e 12 della legge n. 68/1999, sulla base di specifica comunicazione dellAmministrazione Provinciale contenente gli elementi identificativi dellazienda, del lavoratore disabile assunto, della percentuale e durata dellagevolazione e dellimporto complessivamente riconosciuto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
LI.N.A.I.L. riconosce ai datori di lavoro aventi titolo ai benefici di fiscalizzazione ai sensi dellart. 13 della legge n. 68/99, individuati sulla base di specifica comunicazione dellAmministrazione Provinciale alla propria Sede territorialmente competente, il diritto a versare il premio di assicurazione annuale (in sede di pagamento della rata anticipata ovvero della regolazione) in misura inferiore al dovuto, in conformità a quanto stabilito nella convenzione stipulata presso il competente servizio provinciale in attuazione dellart. 11 della legge n. 68/1999.
ART. 2
Sulla base della comunicazione operata dallAmministrazione Provinciale, lI.N.A.I.L. codifica le aziende beneficiarie delle misure di fiscalizzazione, le quali utilizzeranno tale codice nei relativi rapporti.
ART. 3
LI.N.A.I.L. simpegna a comunicare annualmente allAmministrazione Provinciale lelenco delle aziende beneficiarie con i relativi importi, oggetto di fiscalizzazione, risultanti allIstituto dalla rendicontazione annuale.
ART. 4
Spetta alla Regione ed alle Province, nellambito delle proprie competenze, agire per il recupero di somme ingiustamente detratte dai datori di lavoro a causa di erronee indicazioni rese dai servizi regionali e provinciali, fermo restando il diritto dellI.N.A.I.L. di ricevere dalla Regione tutti gli importi non versati dai datori di lavoro a titolo di fiscalizzazione ex art. 13 della legge n. 68/1999.
ART. 5
LI.N.A.I.L. e la Regione si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, allacquisizione, trasmissione e trattamento dei dati relativi alla presente convenzione osservando gli obblighi di cui alla legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 6
La convenzione decorre dal ............ , ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovata per eguale periodo, salvo disdetta da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.
Letto, confermato e sottoscritto
DIREZIONE REGIONALE I.N.A.I.L.
REGIONE