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Bollettino Ufficiale n. 14 del 4 / 04 / 2002
Deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2002, n. 57-5529
Stipula del protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e la Direzione regionale INAIL per il Piemonte per lintegrazione dell iniziative INAIL ex art. 24 del D.lgs. n. 38/2000 nellambito della pianificazione degli interventi di competenza degli enti territoriali ai sensi della L. 68/99
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di approvare il protocollo di intesa di cui in premessa e di autorizzare la competente Direzione Lavoro e Formazione Professionale , in persona del Dott. Giuseppe De Pascale, alla stipula del protocollo dintesa allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF)
PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA DIREZIONE REGIONALE I.N.A.I.L. PER IL PIEMONTE PER LUTILIZZO RISORSE DI CUI ALLART.24 D.LGS N°38/2000
LAnno duemiladue il giorno ......... del mese di ......... in ......... presso ........................
TRA
La Direzione Regionale dellI.N.A.I.L. del ..................... rappresentata da ........................
E
La Regione ................. rappresentata da .......................
PREMESSO
Che il D.gls. 469/97 Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dellarticolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59" allart.2 co.2 lett.d) attribuisce alle Regioni compiti e funzioni relativi al collocamento obbligatorio.
che la L.R. 41/98 Organizzazione delle funzioni regionali in materia di mercato del lavoro disciplina, in attuazione dellart. 4 D.lgs. 469/97, lorganizzazione e le modalità di esercizio dei compiti conferiti alle Regioni in materia di mercato del lavoro, attribuendo alle Province secondo il disposto dellart. 2 co.3 lett. b le funzioni relative al collocamento;
che la L. 68/99 Norme per il diritto al lavoro per i disabili ed i relativi provvedimenti attuativi riformano la disciplina del collocamento obbligatorio avendo come finalità la promozione dellinserimento lavorativo delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;
che con D.M. 13/1/2000 n. 91 è stato adottato il regolamento che disciplina il funzionamento del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili istituito dallart. 13 della L. 68/99;
che la L.R.. 51/2000 Fondo regionale per loccupazione dei disabili istituisce tale fondo ai sensi dellart. 14 della L. 68/99 e ne disciplina le modalità di funzionamento;
che la D.G.R. 41-2738 del 9/4/2001 determina i criteri di riparto a favore delle Province piemontesi dei fondi per i servizi di assistenza tecnica e per i contributi agli enti che svolgono attività a sostegno dell inserimento lavorativo dei disabili e dei contributi aggiuntivi ai sensi dell art. 14 della l. 68/99.
che la L.R. 63/95 e s.m.i. disciplina dellattività di orientamento e formazione professionale allart. 2 co.1 stabilisce che: le azioni di formazione e orientamento professionale sono rivolte a tutti i cittadini con particolare attenzione per coloro che presentano condizioni di svantaggio
che con D.G.R.. 44 - 1879 del 28/12/2000 è stato adottato dalla regione Piemonte il complemento di programmazione FSE OB 3 2000/2006 che definisce larticolazione delle linee di intervento regionale con riferimento alla strategia nazionale per la qualificazione delle risorse umane così come esplicitate nel Piano Nazionale per il Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3;
che il D.lgs 38/2000 Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dellarticolo 55, co.1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" consente all INAIL ai sensi dell art. 24 co. 1 di promuovere e finanziare progetti formativi , di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro nonché, in tutto o in parte, progetti per labbattimento delle barriere architettoniche nelle PMI e nelle imprese agricole ed artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro, determinandone gli stanziamenti in relazione ai maggiori flussi derivanti dai piani di lotta allevasione contributiva nel limite dei 150 miliardi complessivi.
Che il consiglio di indirizzo e vigilanza dellINAIL ha definito, con deliberazione del 17 luglio 2000 n. 41, gli indirizzi programmatici di cui al sopra citato art. 24, del D.lgs 38/2000,
che il Consiglio di Amministrazione dellINAIL, con deliberazione n. 695 del 30/11/2000, ha approvato il regolamento di attuazione del D.lgs. 23/1/2000 n. 38 art. 24, cui è seguita lemanazione delle rispettive linee guida,
che la ripartizione dello stanziamento previsto dalla normativa richiamata prevede per la Regione Piemonte lassegnazione di un budget di circa L. 6.000.000.000 per il triennio 1999-2001
CONSIDERATO
che la Regione, ai sensi dellart. 2 della L.R.41/98, esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e valutazione del sistema territoriale dei servizi pubblici per il lavoro e provvede altresì allo svolgimento delle funzioni ad essa decentrate con lobiettivo di incentivare lincontro tra domanda e offerta di lavoro specie con riferimento allingresso dei giovani e dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro, alla riqualificazione dei lavoratori che necessitano di nuove opportunità lavorative, alla valorizzazione delle occasioni di lavoro di impresa e autonomo;
che la Regione così come previsto dallart. 6 co. 1 della l. 68/99 provvede, nellesercizio delle competenze ad essa decentrate, alla programmazione , allattuazione, ed alla verifica degli interventi volti a favorire linserimento lavorativo dei soggetti disabili;
che la Regione in tema di orientamento e formazione professionale svolge i compiti di programmazione e coordinamento di cui allart. 8 della L.R. 63/95 e s.m.i.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE:
ART. 1.
- Finalità-
Le parti, nellambito delle rispettive competenze, si impegnano ad operare di concerto per lattribuzione alle Province delle risorse rivolte al finanziamento dei progetti di cui allart. 24 del D.lgs 38/2000 pari per il triennio 1999/2001 a L. 6.000.000.000 (Euro 3.098.741,39)
ART. 2
- Riparto delle risorse-
LINAIL si uniforma ai criteri definiti dalla Regione Piemonte per il riparto tra le Province (ai sensi della D.G.R. 41-2738 del 9/4/2001) delle risorse destinate al finanziamento delle iniziative di cui allart.1 fermo restando la considerazione del numero degli invalidi del lavoro iscritti nelle liste speciali ex art.1 lett. b) L. 68/99 presso i Centri per lImpiego territorialmente competenti.
LINAIL si impegna altresì ad adottare le opportune misure per rendere fruibili le somme non impegnate entro lanno 2001 nei successivi esercizi finanziari.
LINAIL, nel caso in cui le risorse finanziarie da essa assegnate ad una struttura territoriale INAIL non fossero dalla stessa completamente utilizzate procederà, previo raccordo con la Regione, alla redistribuzione fra le altre strutture provinciali ai sensi del successivo art. 7
ART. 3
- Interventi finanziabili per linserimento lavorativo-
L INAIL ,di concerto con la Regione, riconosce come finanziabili le seguenti iniziative:
a. Le attività di orientamento, formazione, tirocini formativi e lavorativi, inserimento lavorativo e riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro
b. I progetti di unità di incubazione per nuove attività imprenditoriali, artigianali, agricole o di servizi gestite, sia pur in forma non esclusiva, da lavoratori disabili, anche sotto forma di cooperative sociali (società cooperative costituite ai sensi della legge n. 381 dell8 novembre 1991)
c. Gli interventi per labbattimento delle barriere architettoniche nelle PMI e nelle imprese agricole ed artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro.
d. I progetti sperimentali non rientranti nelle categorie di cui alle lettere precedenti.
Sono considerati interventi di abbattimento delle barriere architettoniche i progetti volti a :
- garantire laccessibilità di ambienti comuni (quali mense, bar, sevizi igienici, ecc.), con speciale riguardo ai casi di emergenza o di calamità;
- realizzare la piena fruibilità di attrezzature o componenti, attraverso, ad esempio, lettori di badge per i non vedenti, postazioni di lavoro accessibili ad utenti tetraplegici, ecc.;
- introdurre segnali di allarme per ipovedenti, non vedenti e sordi, sistemi di diramazione delle informazioni accessibili a più categorie di utenti, ecc.
Sono considerate barriere ai fini del finanziamento:
- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità orizzontale e/o verticale, allinterno degli ambienti di lavoro e di ambienti comuni
- gli ostacoli che limitano od impediscono la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti da parte di soggetti disabili;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono lorientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo;
- ogni vincolo di natura culturale o conoscitiva che si frapponga al pieno svolgimento della personalità del disabile ed in particolare al suo reinserimento lavorativo.
L INAIL potrà finanziare in tutto o in parte le iniziative di progetto sulla base dei criteri di priorità contenuti nel regolamento di attuazione del D.lgs. 23/2/2000 n.38
ART. 4
- Progetti di inserimento lavorativo
per invalidi del lavoro disoccupati-
LINAIL previa valutazione di congruità ai principi di cui allart. 24 del D.lgs 38/2000, sottoporrà al proprio Consiglio di Amministrazione il finanziamento dei progetti di inserimento lavorativo relativi ai soggetti invalidi del lavoro disoccupati di cui alla L. 68/99, che comprendono le azioni finanziabili di cui allart. 3, redatti dai soggetti pubblici e privati interessati, istruiti e validati dalle Province attraverso i Servizi provinciali territorialmente competenti, garantendo il rispetto delle indicazioni definite dalla Regione in materia.
Rimane salva la possibilità da parte dellINAIL di presentare i progetti di cui al co. 1 per la successiva istruttoria e valutazione da parte dei Servizi provinciali territorialmente competenti..
ART. 5
-Progetti di incubazione di impresa-
LINAIL, raccordandosi con la programmazione di analoghi interventi da parte della Regione e delle Province, potrà finanziare progetti di unità di incubazione per nuove attività imprenditoriali, artigianali, agricole o di servizi gestite, sia pur in forma non esclusiva, da lavoratori disabili, anche sotto forma di cooperative sociali (società cooperative costituite ai sensi della legge n. 381 dell 8 novembre 1991)
ART. 6
-Progetti sperimentali-
LINAIL, raccordandosi con la Regione e le Province, potrà finanziare progetti sperimentali ai sensi dellart.3 lett .d) del regolamento di attuazione del 30/11/2000 n. 695, che , laddove finalizzati allinserimento lavorativo dei disabili, dovranno essere sviluppati in collaborazione e validati dai C.P.I. territorialmente competenti.
ART. 7
-Monitoraggio e verifica-
LINAIL e la Regione, attraverso lAgenzia Piemonte lavoro, si impegnano a monitorare landamento dei progetti finanziati verificandone semestralmente i risultati anche attraverso incontri comuni finalizzati allo scambio delle informazioni acquisite.
Sulla base delle verifiche condotte lINAIL, di concerto con la Regione, potrà redistribuire le risorse disponibili per finanziare gli interventi previsti in convenzione dando la priorità ai progetti di inserimento lavorativo degli invalidi disoccupati.
ART. 8
-Convenzioni INAIL /Province-
La Direzione regionale dellINAIL si impegna a stipulare con ogni singola Provincia piemontese una convenzione tesa a realizzare un costante flusso informativo ed una sinergica combinazione degli interventi di rispettiva competenza in materia di collocamento mirato degli invalidi del lavoro e di finanziamento dellabbattimento, delle barriere architettoniche e delle iniziative di cui allart. 3 coerentemente con quanto indicato nella presente convenzione.