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Bollettino Ufficiale n. 14 del 4 / 04 / 2002

Regione Piemonte - Direzione regionale Turismo - Sport - Parchi, Circolare  27 marzo 2002, Prot. n. 6017 / 21

L.R. n. 5/2001 - Art. 8 - Delega alle Province in materia di acque minerali e termali

Alle Amministrazioni Provinciali

Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Torino
Novara
Verbania
Vercelli

Gli artt. 84 e segg. della L.R. 44/00 come introdotti dall’art. 8 della L.R. 5/2001, hanno delegato alle Province le funzioni in materia di acque minerali e termali.

Sino al 31/12/2001 le Province hanno esercitato tali funzioni tramite l’istituto dell’avvalimento delle strutture regionali, secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 47/2448 del 12/3/2001, le quali hanno provveduto all’istruttoria delle istanze con firma del provvedimento finale da parte delle Province.

Con D.G.R. n. 53-5237 del 4/02/2002 la Giunta Regionale ha deciso di supportare gli Enti locali con forme di collaborazione da definirsi caso per caso ovvero stipula di convenzioni a titolo gratuito per specifiche funzioni appositamente individuate.

A decorrere dall’1/01/2002, le domande intese ad ottenere un permesso minerario di ricerca per acque minerali o termali e relativa concessione, devono essere presentate alla Provincia competente per territorio secondo le disposizioni di cui alla L.R. 25/94.

Con la medesima decorrenza, i nuovi canoni annui di cui all’art. 25 della citata legge relativi ai permessi di ricerca ed alle concessioni minerarie rilasciate, sono introitati dalle Province, così come i canoni annui dei permessi e delle concessioni minerarie in atto; mentre le tasse di concessione regionale di cui alla legge regionale n. 60/97, restano introitate per l’anno 2002 dall’Amministrazione regionale.

A tal fine, é opportuno che gli uffici delle Province competenti istituiscano appositi capitoli in entrata per:

a) la riscossione dei canoni di cui all’art. 25 della L.R.25/94;

b) spese istruttorie per sopralluoghi;

c) la riscossione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 37 della L.R. 25/94.

Le Amministrazioni provinciali nell’esercizio delle funzioni delegate sono tenute a comunicare ai titolari di permessi di ricerca e ai concessionari di acque minerali e termali le modalità di versamento secondo quanto previsto ai punti a), b), c) sopra citati.

Al fine di uniformare l’attività amministrativa delle Province, si fornisce l’iter procedimentale per l’istruttoria delle istanze di permessi e concessioni minerarie, fermo restando l’adozione di procedure semplificate da parte delle medesime:

a) Istruttoria della domanda intesa ad ottenere un permesso di ricerca per acque minerali o termali.

- presentazione istanza richiedente il permesso minerario;

- esame istanza e verifica contenuto della documentazione a corredo;

- comunicazione avvio del procedimento di cui alla legge 241/1990;

- richiesta eventuale integrazione della documentazione;

- pubblicazione istanza corredata dalla planimetria dell’area all’Albo Pretorio del Comune interessato per il periodo di quindici giorni consecutivi contemporaneamente ad avviso all’Albo della Provincia;

- comunicazione della pratica agli enti interessati (Comune, Comunità Montana ove esista) nonché agli uffici pubblici interessati per eventuali osservazioni;

- restituzione istanza a seguito di avvenuta pubblicazione ed acquisizione di pareri si procede ad espletare apposito sopralluogo nella località richiesta;

- redazione del provvedimento di accordo o di diniego motivato del permesso minerario; tra le indagini da espletare nel corso di vigenza del permesso minerario figura lo studio idrogeologico comprensivo delle indagini relative alla vulnerabilità degli acquiferi, alle eventuali interferenze con l’approvvigionamento potabile dei pubblici acquedotti, nonché i pareri in ordine sanitario e la presa d’atto dell’Ente gestore del servizio di pubblico acquedotto, oltre alla definizione (con criteri scientifici maggiormente in uso) delle aree di protezione assoluta e salvaguardia delle emergenze indagate;

- copia del provvedimento finale dovrà essere trasmesso in copia agli Enti locali, ed uffici pubblici interessati.

b) Istruttoria domanda diretta ad ottenere una concessione per acque minerali o termali.

- presentazione istanza richiedente la concessione mineraria;

- esame istanza e verifica contenuto della documentazione a corredo;

- comunicazione avvio del procedimento di cui alla legge 241/1990;

- richiesta eventuali integrazioni alla pratica;

- pubblicazione istanza corredata da tutte le planimetrie delle aree richieste all’Albo Pretorio del Comune interessato per il periodo di quindici giorni consecutivi contemporaneamente ad avviso all’Albo della Provincia;

comunicazione della pratica agli enti interessati (Comune, Comunità Montana ove esista) nonché agli uffici pubblici interessati;

- restituzione istanza a seguito di avvenuta pubblicazione ed acquisizione pareri si procede ad espletare sopralluogo nella località interessata;

- redazione verbale di ricognizione e delimitazione della concessione mineraria con definizione delle aree di protezione assoluta e salvaguardia delle sorgenti, nonché individuazione delle relative pertinenze minerarie;

- redazione del provvedimento di conferimento ( o di diniego motivato) della concessione al quale sarà allegato il verbale di ricognizione e delimitazione della concessione mineraria;

- copia dell’atto finale dovrà essere inviata, oltre che al beneficiario, anche agli Enti locali ed uffici pubblici interessati.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento resta il Geom. A. Lepori, funzionario della Direzione regionale Turismo - Sport - Parchi (011/432 2523).

Il Direttore Vicario
Gaudenzio De Paoli