Torna al Sommario Concorsi

Bollettino Ufficiale n. 14 del 4 / 04 / 2002

CONCORSI

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - Torino

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 14 posti di Collaboratore Tecnico - Professionale, categoria D, vacanti nella dotazione organica dell’A.R.P.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, da assegnare alle attività della tematica “suolo e rifiuti”, presso i Dipartimenti A.R.P.A. di Biella, Grugliasco, Ivrea, Torino, Vercelli, Verbano-Cusio-Ossola presso la sede centrale di Torino

Il Direttore Generale dell’A.R.P.A. Piemonte

Visto il C.C.N.L. 7.4.1999, come integrato e modificato dai CC.CC.NN.L. 27.1.2000 e 20.9.2001, applicabili al personale delle A.R.P.A.;

Visto l’art. 35 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;

In esecuzione della propria deliberazione n. 752 del 22.10.2001, come modificata ed integrata con deliberazione n. 870 del 11.12.2001;

rende noto

Che è indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 14 posti di Collaboratore tecnico - professionale, Categoria D, vacanti nella dotazione organica dell’A.R.P.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, da assegnare alle attività della tematica “suolo e rifiuti”, presso i Dipartimenti A.R.P.A. di Biella, Grugliasco, Ivrea, Torino, Vercelli, Verbano Cusio-Ossola e presso la sede centrale di Torino.

L’ammissione al concorso, l’espletamento dello stesso, il trattamento giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dalla seguente regolamentazione:

Art. 1

Posti a concorso e sedi di servizio

1. Il concorso pubblico per titoli ed esami è indetto per la copertura di n. 14 posti di Collaboratore tecnico - professionale, Categoria D, vacanti nella dotazione organica dell’A.R.P.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, da assegnare alle attività della tematica “suolo e rifiuti”, presso le seguenti sedi:



Profilo Professionale    Categoria Contrattuale    Sede di servizio    Numero dei posti
            a concorso pubblico

Collaboratore tecnico - professionale    D    DIPARTIMENTO DI BIELLA    1

Collaboratore tecnico - professionale    D    DIPARTIMENTO DI GRUGLIASCO    1

Collaboratore tecnico - professionale    D    DIPARTIMENTO DI IVREA    1

Collaboratore tecnico - professionale    D    DIPARTIMENTO DI TORINO    2

Collaboratore tecnico - professionale    D    DIPARTIMENTO DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA    1

Collaboratore tecnico - professionale    D    DIPARTIMENTO DI VERCELLI    2

Collaboratore tecnico - professionale    D    SEDE CENTRALE DELL’A.R.P.A. TORINO    6

Totale posti a concorso            14



2. Ogni sede di servizio comprende l’ambito territoriale in cui opera l’A.R.P.A.

3. Il Collaboratore tecnico professionale di cui al presente bando, svolge, nell’ambito della rispettiva articolazione organizzativa dell’A.R.P.A., le funzioni di cui all’art. 3 della legge regionale del Piemonte, 13.4.1995, n. 60 e s.m.i. e del Regolamento organizzativo dell’Ente, approvato con deliberazione n. 1592 del 27.12.1999 e s.m.i..

4. Il Collaboratore tecnico professionale svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell’articolazione organizzativa in cui è inserito; collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale si svolgono secondo le esigenze organizzative e funzionali dell’A.R.P.A. ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato.

5. Il personale assunto all’impiego è assegnato alla sede di servizio dal Direttore Generale ovvero dal Dirigente dell’Ufficio per l’amministrazione del personale secondo l’ordine di graduatoria.

Art. 2

Requisiti generali di ammissione

1. Possono accedere all’impiego nell’A.R.P.A. del Piemonte i soggetti che possiedono i seguenti requisiti generali:

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea, fatte salve le eccezioni e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, a parità di requisiti e purché abbiano un’adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove. L’equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base alle disposizioni statali vigenti. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere ai fini dell’accesso ai posti degli uffici regionali i seguenti requisiti:

I. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

II. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in materia di categorie protette - è effettuato, a cura dell’A.R.P.A., prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni è dispensato dalla visita medica, fatti salvi gli accertamenti dell’idoneità fisica alla mansione, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs 19.9.1994, n. 626;

c) Titolo di studio e requisiti specifici richiesti dal presente bando per l’accesso agli impieghi dell’A.R.P.A. Piemonte. A norma dell’art. 37 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.. è’ previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera a livello di scuola media superiore tra le seguenti: Inglese, francese, tedesco o spagnolo. Le modalità per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse sono stabilite dalla Commissione esaminatrice;

d) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

e) Età non inferiore a 18 anni;

2. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti, pena l’esclusione dal concorso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Si applica la legge 10.4.1991, n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165.

4. Si dichiara che il presente bando di concorso tende ad acquisire personale a copertura di posto vacante nella dotazione organica dell’A.R.P.A. del Piemonte.

5. Il presente bando viene emanato tenendo conto dei benefici, in materia di assunzioni riservate, definiti dalla legge 12.3.1999, n. 68. I concorsi previsti dal presente bando si svolgono nel rispetto della stessa legge sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.

Art. 3

Requisiti specifici di ammissione

1. I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:

a) Diploma di laurea in Scienze geologiche o in Scienze forestali ed ambientali o in Chimica o in Chimica e tecnologia farmaceutiche o in Chimica industriale o in Ingegneria per l’ambiente e territorio.

Avvertenza: Si specifica che per effetto di quanto stabilito dal terzo comma delle “Disposizioni finali” del C.C.N.L. 20.9.2001 “I diplomi di laurea richiesti per i collaboratori tecnico - professionali della categoria D, nel livello economico iniziale, la dizione ”diploma di laurea" richiesto per l’ammissione dall’esterno è automaticamente adeguata alle nuove denominazioni di legge di laurea di primo livello (denominata “laurea”)".

In relazione a quanto sopra sono ammessi al concorso, oltre a coloro che hanno conseguito i Diplomi di laurea sopra elencati in base all’ordinamento universitario previgente, anche i possessori della “laurea di 1° livello” ed i possessori della “laurea specialistica” nelle discipline universitarie richieste dal presente bando. (Ved. nuovo ordinamento di cui al D.P.R. 5.6.2001, n. 328 nonché il D.M. 4.8.2000 “Determinazione delle classi universitarie” e il D.M. 28.11.2000 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche”).

b) Abilitazione all’esercizio professionale, ove allo stato esistente, nelle discipline richieste dal presente bando attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

2. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti, a pena di esclusione dal concorso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 4

Categorie riservatarie

1. Per le categorie riservatarie si applica l’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5

Presentazione delle domande di ammissione
al concorso

1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla sede centrale dell’A.R.P.A., Via della Rocca, n. 49, 10123 Torino, non oltre il termine perentorio di gg. 30 dalla data di pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’avviso di concorso. Per la determinazione del termine di scadenza, fa fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute prima della pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

2. La domanda può essere inoltrata all’A.R.P.A. per via FAX purché accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità (comma 10 dell’art. 2, della legge 16.6.1998, n. 191 che ha sostituito comma 11 dell’ art. 3 della legge 15.5.1997, n. 127).

3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. In ogni caso nella domanda gli aspiranti devono indicare, sotto la propria responsabilità:

a) Cognome e Nome;

b) la data, il luogo di nascita e la residenza;

c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono indulto e perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della sede, data e denominazione completa degli Istituti presso i quali i titoli sono stati conseguiti;

g) il possesso dell’abilitazione professionale (ove esistente), la data, il luogo e/o l’Università del conseguimento;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego o di lavoro;

j) di essere o di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni e di essere o non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico ai sensi dell’art. 127, lettera d) del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

k) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione inerente al concorso. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo;

l) la lingua straniera conosciuta (art. 37 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.);

m) la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (art. 37 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.);

n) La sede di servizio per la quale il candidato ha preferenza. E’ ammessa l’indicazione di una sola sede. (Si avverte che nel caso in cui il candidato esprima preferenze per più sedi, verrà considerata soltanto la prima sede indicata).

4. In relazione a quanto stabilito dall’art. 16 della legge 12.3.1999, n. 68 i candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di partecipazione al concorso l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.

5. I candidati devono inoltre dichiarare di autorizzare l’A.R.P.A. al trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione dell’attività concorsuale, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 31.12.1996, n. 675.

6. Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti possono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, nonchè gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza e un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

7. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

8. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

9. Alla domanda deve essere unito, in duplice copia ed in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.

10. Deve essere allegato l’originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, non rimborsabili, effettuato sul conto corrente postale n. 37120102 intestato ad A.R.P.A. Piemonte - Sede Centrale - Servizio Tesoreria - Via della Rocca n. 49, 10123 Torino, precisando la causale del versamento.

11. L’A.R.P.A. non assume responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

12. Non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione delle domande ai sensi dell’art. 3, 5 comma della legge 15.5.1997, n. 127.

13. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.

14. Per quanto non eventualmente previsto dal presente articolo, valgono le norme di cui alla legge 15.5.1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni ed all’art. 4 del D.P.R. 9.5.1994, n.487 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6

Riapertura del termine e
revoca del concorso

1. Il Direttore Generale dell’A.R.P.A. può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorquando il numero delle domande presentate entro il medesimo termine venga considerato insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente del concorso.

2. Ha inoltre facoltà di revocare il concorso con provvedimento motivato.

Art. 7

Ammissione al concorso

1. L’ammissione al concorso è stabilita con determinazione del Dirigente responsabile dell’Ufficio per l’amministrazione del personale dipendente dell’A.R.P.A..

Art. 8

Esclusione dal concorso

1. L’esclusione dal concorso è determinata con provvedimento motivato dal Dirigente responsabile dell’Ufficio per l’amministrazione del personale dipendente dell’A.R.P.A., da notificarsi entro 30 giorni dall’assunzione del relativo atto.

Art. 9

Commissione esaminatrice

1. Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso e previ gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 7 e 8, nomina la commissione esaminatrice e mette a disposizione il personale necessario per l’attività della stessa.

2. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all’art. art. 57 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i..

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, ove i candidati presenti alla prova scritta siano in numero superiore a mille, possono essere nominate, con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, unico restante il presidente, una o più sottocommissioni, nella stessa composizione della Commissione per la selezione, per l’espletamento delle ulteriori fasi, esclusa la formulazione della graduatoria finale.

4. In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta, qualora per lo svolgimento della prova scritta siano necessari più locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati possono essere nominati appositi comitati, costituiti da dipendenti amministrativi dell’A.R.P.A., di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario.

5. In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno dei componenti del comitato.

6. Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso giorno, il segretario del comitato provvede alla consegna degli elaborati, raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario della commissione esaminatrice.

7. Ai componenti della commissione ed ai componenti del comitato di vigilanza spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta.

Art. 10

Composizione della Commissione Esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice per il concorso di cui al presente bando è composta da:

Presidente: Un esperto nelle materie oggetto del concorso, designato dal Direttore Generale.

Componenti: Due esperti nelle materie oggetto del concorso, designati dal Direttore Generale.

Segretario: Un dipendente amministrativo dell’A.R.P.A., di qualificazione e professionalità adeguate ai compiti da svolgere, nominato con il provvedimento costitutivo della commissione.

2. Alla Commissione possono essere aggregati, se necessario, a cura del Presidente della Commissione, componenti aggiunti per gli esami di lingua straniera e per l’accertamento delle conoscenze informatiche.

3. Per il Presidente, per ogni componente di commissione e per il segretario sono nominati i supplenti.

Art. 11

Cessazione dall’incarico di componente
della Commissione Esaminatrice

1. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l’espletamento dei lavori della commissione, cessano dall’incarico, salvo conferma del Direttore Generale.

Art. 12

Trasparenza amministrazione nel
procedimento concorsuale

1. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nel relativo verbale, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Nell’ambito dei criteri stabilisce altresì, in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, le modalità per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

2. La stessa commissione, immediatamente prima dell’inizio della prova orale, predispone i quesiti da porre ai candidati. Tali quesiti sono pubblicamente proposti ai candidati mediante estrazione a sorte.

3. L’esame orale si svolge alla presenza dell’intera commissione in una sala aperta al pubblico.

4. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste.

5. La valutazione dei titoli è limitata ai soli candidati presenti alla prova scritta ed effettuata prima della correzione della prova stessa.

6. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.

7. Per i titoli può essere attribuito un punteggio fino ad un terzo di quello complessivo; il presente bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie.

8. Le prove d’esame si svolgono secondo le modalità previste dal presente bando.

9. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritta, teorico pratica ed orale.

Art. 13

Criteri di valutazione dei titoli

1. La determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli si effettua prima dell’espletamento della prova scritta e per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi:

a) Titoli di carriera:

1. i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unita’ sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 14 e 15 del presente bando, presso l’A.R.P.A. e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti.

2. i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

3. le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4. i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

5. in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;

b) Titoli accademici e di studio:

1) i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

c) Pubblicazionei e titoli scientifici:

1) La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all’importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori;

2) La Commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;

b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;

3) I titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

d) Curriculum formativo e professionale:

a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;

b) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;

c) il punteggio attribuito dalla commissione e’ globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione;

d) Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;

e) La Commissione valuterà particolarmente l’esperienza dei candidati nel controllo e monitoraggio sul territorio dei fattori rilevanti ai fini della prevenzione dell’inquinamento e del miglioramento della qualità ambientale nonché l’esperienza acquisita nell’attività espletata nella tematica oggetto del concorso.

Art. 14

Equiparazione dei servizi non di ruolo
o a tempo determinato al servizio di ruolo
o a tempo indeterminato

1. Ai soli fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo o a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico per l’attuazione di progetti o di altro incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di borsista, di stagista o similari, sono equiparati al servizio di ruolo o a tempo indeterminato.

2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 22 della legge 24.12.1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti dal presente bando per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal presente bando per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%.

Art. 15

Valutazione dei servizi e
titoli equiparabili

1. I servizi e i titoli acquisiti presso le A.R.P.A., presso gli Enti e le aziende sanitarie del S.S.N., i servizi e i titoli di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 nella categoria D (ex VII liv o qual. funz.) o nella categoria D, livello Ds (ex liv. 8° bis o 8^ qual. funz.), nonché i servizi e i titoli acquisiti presso le società a prevalente partecipazione pubblica e le società che traggono finanziamento dal bilancio regionale di cui all’art. 19 della legge regionale 13.4.1995, n. 60, ed i servizi e i titoli acquisiti presso Enti, Consorzi o Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica ovvero presso Aziende costituite da Enti pubblici o Amministrazioni pubbliche, sono equiparati ai corrispondenti titoli e servizi acquisiti presso l’A.R.P.A. Piemonte nella categoria corrispondente e sono valutati con i punteggi previsti dal presente bando.

2. Parimenti i servizi prestati e i titoli acquisiti presso gli enti e amministrazioni di cui al comma 1, nel profilo professionale e/o posizione funzionale e/o qualifica e/o categoria superiore a quelli indicati nello stesso comma 1, sono equiparati ai corrispondenti titoli e servizi acquisiti presso l’A.R.P.A. Piemonte nella categoria corrispondente e sono valutati con i punteggi previsti dal presente bando.

3. Per le equiparazioni si fa riferimento, ove necessario, al C.C.N.L. 27.1.2000 in G.U. n. 27 del 3.2.2000 ovvero ad altre tabelle pubblicamente valide.

Art. 16

Servizio prestato all’estero

1. Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione Europea, se riconosciuto secondo la normativa vigente in materia, a seguito di domanda presentata dall’interessato ai Ministeri competenti od agli organi consolari italiani all’estero, debitamente certificato, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo prestato nel territorio nazionale.

Art. 17

Adempimenti preliminari

1. Prima dell’inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico.

2. I componenti, presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.

3. All’ora stabilita per ciascuna prova, prima dell’inizio di ciascuna di esse, il segretario della Commissione, eventualmente coadiuvato dal personale di assistenza, procede al riconoscimento dei candidati, mediante esibizione da parte degli stessi di un documento personale di identità.

4. La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione con l’osservanza delle norme del presente bando.

Art. 18

Verbali relativi al concorso

1. Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso.

2. La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti, alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all’esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione delle prove scritte, alla effettuazione delle prove pratiche, all’espletamento delle prove orali ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati.

3. I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi; in caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire é quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario.

4. Nel caso in cui venissero nominate delle sottocommissioni, le medesime effettuano tutte le operazioni concorsuali di cui ai commi precedenti, esclusa la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli e la formulazione della graduatoria dei candidati.

5. Al termine dei propri lavori, le sottocommissioni rimettono i verbali e gli atti del concorso alla commissione giudicatrice per la formulazione della graduatoria finale.

6. Ciascun commissario, fermo restando l’obbligo della firma dei verbali del concorso, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della commissione. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale.

7. Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dalla prova scritta.

8. Qualora la commissione di esame si trovi nell’impossibilità di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti del concorso.

9. Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso, sono rimessi ai competenti uffici dell’A.R.P.A. per le determinazioni del Direttore Generale.

Art. 19

Svolgimento delle prove

1. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime.

2. Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101.

3. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritta e teorico pratica. L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere comunicato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

4. Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati; tale elenco sarà affisso nella sala degli esami.

Art. 20

Prova scritta modalità
di espletamento

1. Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta, la commissione al completo predispone una terna di temi o di questionari a risposte sintetiche, li registra con numeri progressivi, fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova. I temi o i questionari sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente dalla commissione e dal segretario.

2. Ammessi i candidati nei locali degli esami, il presidente della commissione fa procedere all’appello nominale dei candidati e, previo accertamento della identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Indi fa constatare l’integrità della chiusura dei pieghi contenenti i temi o i questionari e fa sorteggiare, da uno dei candidati, il tema o questionario da svolgere.

3. Durante lo svolgimento della prova scritta, é vietato ai concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza per motivi attinenti alle modalità di svolgimento del concorso.

4. A tutti i candidati viene fornita carta recante il timbro dell’A.R.P.A. e la firma di un membro della commissione esaminatrice. L’uso di carta diversa comporta la nullità della prova.

5. Ai candidati sono altresì consegnate due buste di differente grandezza: una grande ed una busta più piccola; nella busta più piccola é contenuto un foglietto di colore bianco.

6. Il candidato, dopo aver svolto il tema, o compilato il questionario, senza apporvi sottoscrizioni, né altro contrassegno (qualunque contrassegno o sottoscrizione o segno di riconoscimento comporta l’esclusione dal concorso), mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel foglietto bianco e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, alla presenza di uno dei componenti della commissione, anche la busta piccola nella grande, che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veci appone trasversalmente sulla busta la propria firma e l’indicazione della data della consegna.

7. Sono esclusi dal concorso, previa decisione della commissione esaminatrice e per essa dei componenti presenti alla prova, adottata motivatamente, seduta stante e verbalizzata, i candidati che siano risultati in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

8. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione é disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

9. La commissione esaminatrice può consentire, in relazione alla natura del compito assegnato, la consultazione di testi di legge non commentati e di dizionari.

10. Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a permanere nei locali degli esami, almeno uno dei membri della commissione e il segretario: tale adempimento deve, espressamente, constare dai verbali del concorso.

11. Durante la prova e fino alla consegna dell’elaborato, il candidato non può uscire dai locali degli esami che devono essere efficacemente vigilati.

12. La commissione, ferme restanti le proprie competenze, per gli adempimenti inerenti allo svolgimento delle prove può avvalersi del personale messo a disposizione dall’A.R.P.A. scelto tra i propri dipendenti.

Art. 21

Adempimenti della commissione

1. I plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e sono aperti esclusivamente alla presenza della commissione, quando essa deve procedere all’esame dei lavori relativi a ciascuna prova d’esame.

2. Al momento di procedere alla lettura e alla valutazione della prova, il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede all’apertura della stessa, un numero progressivo che viene ripetuto su ciascun foglio dell’elaborato e sulla busta piccola che vi é acclusa.

3. Tale numero é riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.

4. Al termine della lettura collegiale di tutti gli elaborati e della attribuzione dei relativi punteggi si procede all’apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati.

5. Il numero segnato sulla busta piccola é riportato sul foglietto inserito nella stessa.

6. Nel caso in cui siano previste sottocommissioni il presidente provvede alla distribuzione degli elaborati. L’apertura della busta piccola avverrà dopo l’attribuzione dei punteggi di tutte le sottocommissioni.

Art. 22

Valutazione delle prove d’esame

1. Il superamento della prova scritta e la conseguente ammissione alla prova teorico pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

2. Il superamento della prova teorico pratica e la conseguente ammissione alla prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

3. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

4. La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art.18, terzo comma del presente bando.

Art. 23

Prova teorico pratica modalità di
svolgimento

1. L’ammissione alla prova teorico pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo previsto dall’art. 22 del presente bando.

2. Nei giorni fissati per la prova teorico pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalità ed i contenuti, che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre tre prove con le medesime modalità previste per la prova scritta e far procedere al sorteggio della prova oggetto di esame.

3. La commissione procura di mettere a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l’espletamento della prova stessa.

4. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell’intera commissione, previa l’identificazione dei concorrenti.

Art. 24

Prova orale

1. L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento nella prova teorico pratica del punteggio minimo previsto dall’art. 22 del presente bando.

2. L’esame orale si svolge nel giorno stabilito, alla presenza dell’intera commissione, in sala aperta al pubblico.

3. La Commissione, immediatamente prima della prova orale, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte.

Art. 25

Punteggi a disposizione della commissione

1. La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove di esame.

2. I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 20 punti per la prova teorico pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) 12 punti per i titoli di carriera;

b) 5 punti per i titoli accademici e di studio;

c) 4 punti per le pubblicazioni ed i titoli scientifici;

d) 9 punti per il curriculum formativo e professionale.

A) Titoli di carriera (max punti 12):

1. servizio di ruolo o a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato come indicato nell’art. 14 del presente bando, nella Categoria a concorso o in posizione funzionale superiore o nella medesima professionalità in posizione funzionale di livello ottavo e ottavo-bis o Categoria Ds presso enti del Servizio sanitario nazionale o nelle A.R.P.A. ovvero in qualifiche funzionali di ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni, punti 1,50 per anno;

2. servizio di ruolo o a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato come indicato nell’art. 14 del presente bando, di medesima professionalità, nella posizione funzionale di settimo livello (Categoria D) presso enti del Servizio sanitario nazionale o nelle A.R.P.A. ovvero in qualifiche funzionali di settimo livello di altre pubbliche amministrazioni, punti 1,00 per anno;

3. servizio di ruolo o a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato come indicato nell’art. 14 del presente bando, di medesima professionalità nella posizione funzionale di sesto livello (Categoria C) presso enti del Servizio sanitario nazionale o nelle A.R.P.A. ovvero in qualifiche funzionali di sesto livello di altre pubbliche amministrazioni, punti 0,50 per anno.

B) Titoli accademici e di studio (max punti 5):

I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla Commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire. Non sono valutati i titoli richiesti per l’accesso al concorso.

C) Pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 4):

1. La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all’importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori;

2. La Commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggio;

b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;

3. I titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

D) Curriculum formativo e professionale (max punti 9):

1. nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;

2. in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;

3. il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.

Art. 26

Prove di esame

Le prove di esame per il profilo professionale a concorso sono le seguenti:

Prova scritta, vertente sui seguenti argomenti:

Principi e istituzioni generali di diritto ambientale;

Principali norme comunitarie, nazionali e regionali sulla tutela dell’ambiente;

La Valutazione d’impatto ambientale (VIA), la valutazione ambientale strategica (VAS) e le relative metodologie di valutazione;

Le principali norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di rifiuti;

Le principali norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di bonifiche e di ripristino ambientale dei siti inquinati;

Classificazione dei rifiuti, tipologie degli impianti e tecnologie per lo smaltimento dei rifiuti;

Le competenze in materia di rifiuti dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni;

Procedure per la scelta delle aree da destinare a discarica di rifiuti, tecniche e strumenti conoscitivi e cautelativi da adottare nell’ approntamento dei siti;

Metodologie di indagine per la valutazione dei siti contaminati e delle tecniche di risanamento, bonifica e ripristino ambientale dei siti stessi;

Elementi di sistemi in ambiente GIS (Geographical Information System);

Elementi di idrogeologia;

Il catasto rifiuti;

L’attività di pianificazione e programmazione con gli obiettivi di tutela ambientale;

Gli indicatori del rischio ambientale e della qualità ambientale;

Organizzazione dell’A.R.P.A. nell’ambito della tutela ambientale regionale e nazionale;

Le funzioni ed i compiti dell’A.R.P.A. nell’ambito della tutela ambientale regionale e nazionale, come delineati dalla leggi statali e regionali e dal Regolamento organizzativo dell’A.R.P.A. stessa;

Polizia giudiziaria in materia di sanità e ambiente;

Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle A.R.P.A.;

Diritti e doveri del dipendente;

La prova deve essere formulata in modo da consentire risposte chiare e sinteticamente motivate, vertenti sugli argomenti sopra indicati o su argomenti o tecniche applicative nelle medesime materie, con particolare riguardo all’impiego di metodiche e tecniche specifiche e di sistemi per la rilevazione e la valutazione dei dati nonché per la predisposizione e l’attuazione di programmi specifici e di azioni connesse al posto da ricoprire.

Prova teorico pratica:

Predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l’attività del servizio relativa alle materie di cui alla prova scritta e su argomenti connessi all’applicazione specifica della professionalità posseduta in relazione al profilo professionale da ricoprire. In particolare deve essere accertata la capacità di elaborazione di dati attraverso metodologie statistiche ed informatiche con validazione e commento finale dei risultati ottenuti.

Prova orale vertente sulle materie della prova scritta nonché sulle seguenti materie:

Diritto penale con particolare riguardo ai reati ambientali; elementi di procedura penale nelle parti che attengono all’attività del profilo a concorso, elementi di Diritto civile, Diritto costituzionale e Diritto amministrativo. Leggi e regolamenti concernenti il settore ambientale e sanitario.

Inoltre la prova orale dovrà accertare conoscenze di diritto del lavoro.

La prova orale deve anche tendere all’accertamento delle capacità professionali del candidato in relazione alle funzioni da svolgere, tenuto conto del curriculum formativo e professionale presentato. In relazione a quanto stabilito dall’art. 37 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i. , nelle prove è richiesta la conoscenza della lingua straniera a livello di scuola media superiore nonché la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Le modalità per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse sono stabilite dalla Commissione esaminatrice.

Art. 27

Graduatoria

1. La Commissione, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria generale di merito dei candidati, sommando i punteggi conseguiti nelle tre prove d’esame. La graduatoria è suddivisa per Sedi e per titoli di studio, tenuto conto delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e s.m.i. di cui al successivo art. 28 del presente bando. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.

2. La graduatoria viene trasmessa al Direttore Generale dell’A.R.P.A. per i provvedimenti di competenza.

3. La graduatoria generale degli idonei, suddivisa per sedi e per titoli di studio, rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione. La graduatoria del concorso è pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

4. Successivamente al conferimento ai vincitori dei posti a concorso, la graduatoria è utilizzata per sede, o in subordine attingendo dalla graduatoria generale, fatto salvo l’utilizzo per ordine di merito, qualora fossero necessarie coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito; le graduatorie, sono altresì utilizzate, per sede e per titolo di studio, tenuto conto delle eventuali equipollenze, per la copertura di altri posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro i termini di validità dovessero rendersi disponibili. In tale seconda ipotesi l’utilizzazione avviene nel rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno, garantendo, a tal fine, la prevista percentuale del 50% di posti per gli idonei utilmente collocati in graduatoria. L’utilizzo della graduatoria per sedi e per titolo di studio può essere effettuato per la sostituzione di personale assente dal servizio per periodi superiori a 45 giorni ovvero per il conferimento di incarichi temporanei per la realizzazione di progetti e per le assunzioni a tempo determinato nei casi previsti dai vigenti CCNL applicabili al personale delle A.R.P.A. o dalla normativa vigente.

5. E’ vietata l’utilizzazione della graduatoria per la copertura dei posti istituiti successivamente alla data di indizione del concorso.

6. Qualora fossero esaurite le specifiche graduatorie per sedi e per titoli di studio, sarà utilizzata la graduatoria generale formata sulla base dei punteggi conseguiti.

Art. 28

Preferenze

In applicazione dell’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, a parità di merito la preferenza è data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali nel seguente ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invali per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’A.R.P.A.;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.;

21) Coloro che sono impegnati o sono stati impegnati entro la data del 31.12.1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.L. 1.10.1996, n. 510, convertito nella legge legge 28.11.1996, n. 608, nei lavori socialmente utili per i quali è stata prevista la medesima professionalità richiesta dai posto messi a concorso.

Ed inoltre, a parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla minore età;

d) dal maggior punteggio conseguito nel titolo di studio e/o professionale richiesto per l’accesso.

La presentazione dei titoli che danno luogo a precedenza od a preferenza a parità di punteggio dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta formulata dall’Amministrazione.

Art. 29

Nomina dei vincitori

1. Il Direttore Generale dell’A.R.P.A., riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

2. E’ dichiarato vincitore il candidato collocato nell’ordine di graduatoria di cui all’art. 27 del presente bando, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12.3.1999, n. 68 o da altre disposizioni di legge o regolamentari in vigore che prevedono riserve di posto in favore di particolari categorie di cittadini.

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

4. La graduatoria di merito é approvata con provvedimento del Direttore Generale dell’A.R.P.A. ed è immediatamente efficace.

Art. 30

Adempimenti dei vincitori

1. Il candidato dichiarato vincitore è invitato dall’A.R.P.A., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni trenta dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Il candidato dichiarato vincitore ha facoltà di richiedere all’A.R.P.A., entro dieci giorni dalla comunicazione dell’esito del concorso, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In applicazione del D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni, il vincitore sarà sottoposto ad accertamento medico sanitario da parte del medico competente dell’A.R.P.A., al fine dell’accertamento dell’idoneità psico fisica alla specifica mansione.

L’A.R.P.A., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale nel quale sarà indicata la data di presa di servizio, servizio che dovrà essere iniziato in data non superiore a tre mesi dalla stipulazione. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. La presa di servizio avviene di norma il primo od il sedicesimo giorno del mese.

Nell’ipotesi di utilizzo della graduatoria di merito nei casi previsti all’art. 27, comma 4, ultimo periodo, il candidato nominato è invitato a comunicare per iscritto l’accettazione e a presentare, nel termine di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione di nomina, a pena di decadenza, la richiesta documentazione; l’A.R.P.A., verificata la sussistenza dei requisiti, provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di presa servizio, servizio che dovrà essere iniziato in data non successiva a giorni 30 dalla data di ricevimento della comunicazione di nomina;

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’A.R.P.A. comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

La durata del periodo di prova è definita dal C.C.N.L. che si applica al personale delle A.R.P.A.

Il periodo di prova dev’essere svolto come servizio effettivo; a tal fine non si computano i periodi di assenza a qualunque titolo.

Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade nei diritti conseguenti.

Art. 31

Disciplina del rapprto di lavoro,
stato giuridico, economico, previdenziale
e assistenziale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell’A.R.P.A. sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, Titolo II, del Libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato dell’impresa, salvi i limiti stabiliti dal D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i. e successive modificazioni e integrazioni per il perseguimento degli interessi generali cui l’organizzazione e l’azione amministrativa sono indirizzate.

2. Ai dipendenti assunti a seguito dei concorsi previsti dal presente bando si applica il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente della sanità.

3. Il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, a tempo pieno. Il trattamento economico spettante è quello corrispondente all’iniziale del profilo professionale del Collaboratore tecnico professionale, Categoria D. I rapporti individuali di lavoro e di impiego sono regolati contrattualmente secondo i principi stabiliti dall’art. 2, 2° e 3° comma e 45, 2° comma del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.) e successive modificazioni e integrazioni e garantiscono parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Nelle materie soggette alla disciplina del Codice Civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, l’A.R.P.A. opera con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all’organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.

5. Si applica all’A.R.P.A. la legge 20 maggio 1970, n. 300, come statuito dall’art. 51 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Per il trattamento pensionistico il personale assunto a tempo indeterminato è obbligatoriamente iscritto all’ I.N.P.D.A.P, gestione ex C.P.D.E.L..

7. Per il trattamento di fine rapporto i nuovi assunti a tempo indeterminato saranno obbligatoriamente iscritti all’I.N.P.D.A.P., gestione ex I.N.A.D.E.L. Per l’assicurazione contro gli infortuni il personale è obbligatoriamente iscritto all’I.N.A.I.L.

8. Il personale dell’A.R.P.A. non può esercitare la libera professione al di fuori delle ipotesi consentite e non può assumere esternamente all’A.R.P.A. stessa incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attività in campo ambientale; altri incarichi, purché previsti dal vigente CCNL e compatibili con le esigenze d’ufficio, possono essere autorizzati dal Direttore Generale.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si fa riferimento al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i., ai CC.CC.NN.L. che si applicano al personale delle A.R.P.A., alle norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al D.P.R. 10.1.1957 n. 3, al D.P.R. 3.5.1957 n. 686 e successive integrazioni e modificazioni ed al D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e s.m.i.

Art. 32

Mansioni principali

1. Il dipendente sarà impiegato nell’A.R.P.A. per lo svolgimento di attività connesse alla professionalità posseduta nell’ambito delle competenze dell’A.R.P.A. stessa.

2. Il Collaboratore tecnico professionale svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell’articolazione organizzativa in cui è inserito; collabora con il personale inserito nella posizione superiore e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale si svolgono secondo le esigenze organizzative e funzionali dell’A.R.P.A. ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato.

3. In particolare il Collaboratore tecnico professionale dovrà assolvere i propri compiti connessi:

Al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, nonché della riduzione o eliminazione dell’inquinamento acustico, dell’aria, delle acque e del suolo; al controllo sull’igiene dell’ambiente, sulle attività connesse all’uso pacifico dell’energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni;

Alla organizzazione sistematica ed alla messa a disposizione dei flussi informativi rilevanti sotto il profilo della prevenzione e protezione ambientale, in raccordo con le Istituzioni e gli organismi regionali, interregionali, nazionali e comunitari competenti in materia, nonché all’elaborazione, alla verifica ed alla promozione di programmi di sensibilizzazione e di formazione;

Alla promozione ed allo sviluppo della ricerca di base e applicata sugli elementi dell’ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sul corretto utilizzo delle risorse naturali e sulle forme di tutela degli ecosistemi; alla promozione ed alla diffusione delle tecnologie ecologicamente compatibili, dei prodotti e dei sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale; alla promozione di indagini epidemiologiche ambientali;

All’assistenza tecnico scientifica ai livelli istituzionali competenti in materia ambientale, territoriale, di prevenzione e di protezione civile per l’elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di emergenza;

Dovrà inoltre:

Effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento “in loco”;

Effettuare analisi di laboratorio dei materiali campionati e concorrere alla elaborazione ed alla valutazione delle misure effettuate;

Acquisire dati utili alla tutela dell’ambiente, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l’organizzazione di banche dati, sia attraverso l’accesso a banche dati realizzate a livello regionale e degli Enti locali e provvedere alla elaborazione, pubblicazione e diffusione dei dati;

Provvedere alla gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine;

Compiere studi e valutazioni di documentazione tecnica e di elaborati progettuali, compresi quelli attinenti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;

Procedere alla verifica dell’efficacia delle azioni e degli interventi realizzati;

Effettuare studi, ricerche ed indagini, in particolare in merito ad ogni aspetto inerente l’aria, l’acqua e il suolo, nonché rispetto ad ogni possibile loro degrado e alla necessaria loro tutela e protezione;

Formulare pareri e proposte, predisporre elaborati progettuali e redigere un rapporto annuale sullo stato dell’ambiente da trasmettere alla Giunta Regionale ai fini della stesura della relazione annuale sullo stato dell’ambiente nella Regione Piemonte;

Garantire il proprio aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche in campo nazionale ed internazionale;

Cooperare a livello tecnico e scientifico, nell’ambito delle attività dell’articolazione organizzativa cui è assegnato, con l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (A.N.P.A.) ed altri Enti ed Istituzioni operanti nel settore.

4. Esso è responsabile della gestione, dei risultati, della realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare.

5. Assicura in particolare il raccordo e lo scambio di informazioni ed esperienze tra i Responsabili, i Referenti di funzione o settori di intervento nonché i gruppi di lavoro o di progetto interdisciplinari attivati, promuovendo, all’occorrenza, riunioni congiunte, con particolare riferimento agli impegni di rispettiva competenza funzionale, connessi alla definizione dei programmi annuali e pluriennali di intervento, all’attivazione e messa a regime del sistema di controlli gestionali, alla definizione e verifica degli obiettivi di qualità dei servizi, all’elaborazione della relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.

6. Formula proposte ed esprime pareri nelle materie di sua competenza, propone i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie e ne cura l’attuazione.

7. Cura l’attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Direttore Generale, dal Responsabile del CDR cui afferisce e assume gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestioni.

8. Propone l’istituzione di strutture temporanee, per la realizzazione di specifici progetti, con l’indicazione delle relative previsioni di entrata e di spesa.

9. Adotta gli atti relativi all’organizzazione della propria attività ed è responsabile dei procedimenti a lui assegnati o da lui svolti.

10. Riferisce al Responsabile dell’articolazione organizzativa cui è assegnato sull’attività svolta correntemente e in tutti i casi in cui lo stesso Responsabile lo richieda o lo ritenga opportuno. Redige, in ogni caso, una relazione annuale su tutta l’attività svolta.

11. Svolge, nell’ambito delle proprie competenze, le altre funzioni previste dalle leggi, dai regolamenti e quelle espressamente non attribuite ad altri.

12. Svolge attività finalizzate al miglioramento della propria formazione professionale e utilizza i sistemi e gli strumenti per l’elaborazione automatica delle informazioni e per l’elaborazione dei dati (personal computer o videoterminali).

13. Ha responsabilità diretta per le attività alle quali è preposto, provvede alla elaborazione dei dati, procede alla verifica dell’efficacia delle azioni e degli interventi realizzati.

14. Fornisce il necessario supporto al Nucleo di valutazione ed agli organismi di controllo interno.

15. Può essere preposto a funzioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle oggetto del presente concorso, sulla base di necessità operative e/o organizzative dell’A.R.P.A.

Per informazioni rivolgersi alla sede centrale dell’A.R.P.A. del Piemonte, Via della Rocca n. 49, 10123 Torino - tel. 011/8153212 - Fax n. 011-8153253 - Sito Internet www.arpa.piemonte.it

Il Direttore Generale
Walter Vescovi

Fac-simile della domanda da trascrivere su carta libera

Al Direttore Generale dell’A.R.P.A. Piemonte
Ufficio Personale
Via della Rocca n. 49 10123 Torino

Oggetto: domanda di partecipazione al pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 14 posti di collaboratore tecnico - professionale , categoria d, vacanti nella dotazione organica dell’arpa, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, da assegnare alle attività della tematica “suolo e rifiuti”, presso i dipartimenti arpa di biella, grugliasco, ivrea, torino, vercelli, verbano-cusio-ossola e presso la sede centrale di torino.

l_ sottoscritt_____ Cognome _____ Nome _____, nato a _____ (Prov. di _____), il _____ residente in _____ (Prov. di _____), Via _____ n. _____tel._____

chiede

Di essere ammess_____ al pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 14 posti di Collaboratore tecnico - professionale, Categoria D, vacanti nella dotazione organica dell’A.R.P.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, da assegnare alle attività della tematica “suolo e rifiuti”, presso la sede A.R.P.A. di: _____(indicare una sola sede).

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci previste dall’art. 26 della legge n. 15 del 4.1.1968 e del D.P.R. 20.10.1998, n. 403:

a) di essere cittadino italiano ovvero cittadino del seguente Stato dell’U.E: _____;

b) di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____

ovvero di non essere iscritto per il seguente motivo: _____;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ovvero di aver subito le seguenti condanne penali: _____ e di avere i seguenti procedimenti penali in corso: _____;

d) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero di essere stato destituito o dispensato dall’impiego per il seguente motivo: _____;

e) di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto di precedenza o preferenza di nomina: _____;

f) di appartenere alla seguente categoria protetta (specificare, solo qualora ne ricorrano le condizioni, se invalido civile di guerra, profugo, invalido per servizio, invalido del lavoro, orfano e vedova delle categorie precedenti, invalido civile, ecc.)_____;

g) di essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di laurea in: _____ conseguito il _____ presso _____, con la seguente votazione: _____;

h) di aver/o non aver prestato servizio/i presso pubbliche amministrazioni ( indicare gg.mm.aa.):

dal _____ al _____ presso _____ con la qualifica di _____ livello retributivo _____ e C.C.N.L. _____;

i) di _____ (per gli aspiranti di sesso maschile indicare la propria posizione rispetto agli obblighi militari con l’indicazione del periodo di effettuazione del servizio militare o di quello civile sostitutivo);

j) di essere fisicamente idoneo all’impiego;

l) che tutti i documenti allegati in copia non autenticata sono conformi agli originali, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 403/1998;

l) che è consapevole che la presente dichiarazione sostitutiva è per legge considerata come resa ad un pubblico ufficiale (anche se non è stata resa alla presenza del dipendente addetto a riceverla) Conseguentemente, ove essa risultasse in tutto o in parte non veritiera, il dichiarante incorrerebbe nel reato di cui all’art. 483 del codice penale, reato punito con la pena della reclusione sino a due anni;

m) che il recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso è il seguente:

(indicare Cognome, nome, indirizzo, cap., città, provincia e numero telefonico);

n) di accettare le condizioni del presente bando di concorso;

o) di autorizzare l’A.R.P.A. al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;

p) di conoscere la seguente lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco o spagnolo: _____;

q) di essere a conoscenza dell’uso delle seguenti apparecchiature e delle seguenti applicazioni informatiche più diffuse: _____

Avvertenza: In relazione a quanto stabilito dall’art. 37 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i., nelle prove è richiesta anche la conoscenza della lingua straniera a livello di scuola media superiore. Le modalità per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse sono stabilite dalla Commissione esaminatrice.

Allega curriculum formativo e professionale, datato e firmato nonché un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.

Allega altresì l’originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500 effettuato sul conto corrente postale n. 37120102 intestato ad A.R.P.A. Piemonte - Sede centrale - Servizio di Tesoreria - Via della Rocca n. 49 - 10123 Torino, nella quale è stata prevista la causale del versamento.

Il sottoscritto, nell’accettare le condizioni contenute nel bando di concorso, si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando l’A.R.P.A. Piemonte da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’ omessa comunicazione.

data

firma