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Bollettino Ufficiale n. 14 del 4 / 04 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 2593 in data 23 agosto 2001

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 8 febbraio 2001 dal Sig. Arturo Sogno Valin, in qualità di Amministratore Delegato della ditta “Boss Filatura Lana Pettinata S.p.A.” alla quale con istanza in data 10 luglio 2001 ha chiesto il subentro la ditta “Filatura CB S.p.A.”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla ditta “Filatura CB S.p.A.” (omissis) la concessione in sanatoria di derivazione di moduli max 0,00433 (lt/sec. 0,433) e medi 0,00253 (lt/sec. 0,253) d’acqua da un gruppo di 11 sorgenti tributarie del bacino del Rio Onvera, ubicate in parte in Comune di Camandona e parte in Comune di Veglio, da utilizzarsi per scopi industriali ed igienico civili praticati nello stabilimento della ditta medesima ubicato in Comune di Pettinengo e Veglio, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel torrente Strona, in Comune di Veglio.

Di accordare in sanatoria la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 1 giugno 1990, data di effettivo inizio del prelievo d’acqua, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1º giugno 1990 dell’annuo canone di euro 92,96= (L. 180.000), pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 35 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, come modificato dal D.M. 20 luglio 1990, dal 1º gennaio 1994 dell’annuo canone di euro 1.549,37 (L. 3.000.000) pari al minimo ammesso dall’articolo 18 della L. 5.1.1994 n. 36; dal 1º gennaio 1997 dell’annuo canone di euro 1.588,10 (L. 3.075.000), pari al minimo ammesso ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1º gennaio 1998 dell’annuo canone di euro 1.616,69 (L. 3.130.350), pari al minimo ammesso ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998 e dal 1º gennaio 1999 dell’annuo canone di euro 1.640,94 (L. 3.177.305) pari al minimo ammesso ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1º gennaio 2000 dell’annuo canone di euro 1.660,63 (L. 3.215.433), pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1 gennaio 2001 dell’annuo canone di euro 1.688,87 (L. 3.270.100), pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1º gennaio 2002 dell’annuo canone di euro 1.709,13 (L. 3.309.336), pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 936 di Rep. in data 8 febbraio 2001

Art. 7
Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 20 marzo 2002

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Enrico Martorano