Bollettino Ufficiale n. 14 del 4 / 04 / 2002
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura
Determinazione dirigenziale n. 2593 in data 23 agosto 2001
Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina
Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 8 febbraio 2001 dal Sig. Arturo Sogno Valin, in qualità di Amministratore Delegato della ditta Boss Filatura Lana Pettinata S.p.A. alla quale con istanza in data 10 luglio 2001 ha chiesto il subentro la ditta Filatura CB S.p.A., relativo alla derivazione dacqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dellAmministrazione Provinciale di Biella.
Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dellacqua, alla ditta Filatura CB S.p.A. (omissis) la concessione in sanatoria di derivazione di moduli max 0,00433 (lt/sec. 0,433) e medi 0,00253 (lt/sec. 0,253) dacqua da un gruppo di 11 sorgenti tributarie del bacino del Rio Onvera, ubicate in parte in Comune di Camandona e parte in Comune di Veglio, da utilizzarsi per scopi industriali ed igienico civili praticati nello stabilimento della ditta medesima ubicato in Comune di Pettinengo e Veglio, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel torrente Strona, in Comune di Veglio.
Di accordare in sanatoria la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 1 giugno 1990, data di effettivo inizio del prelievo dacqua, subordinatamente allosservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1º giugno 1990 dellannuo canone di euro 92,96= (L. 180.000), pari al minimo ammesso ai sensi dellart. 35 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, come modificato dal D.M. 20 luglio 1990, dal 1º gennaio 1994 dellannuo canone di euro 1.549,37 (L. 3.000.000) pari al minimo ammesso dallarticolo 18 della L. 5.1.1994 n. 36; dal 1º gennaio 1997 dellannuo canone di euro 1.588,10 (L. 3.075.000), pari al minimo ammesso ai sensi dellarticolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1º gennaio 1998 dellannuo canone di euro 1.616,69 (L. 3.130.350), pari al minimo ammesso ai sensi dellarticolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998 e dal 1º gennaio 1999 dellannuo canone di euro 1.640,94 (L. 3.177.305) pari al minimo ammesso ai sensi dellarticolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1º gennaio 2000 dellannuo canone di euro 1.660,63 (L. 3.215.433), pari al minimo ammesso ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1 gennaio 2001 dellannuo canone di euro 1.688,87 (L. 3.270.100), pari al minimo ammesso ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1º gennaio 2002 dellannuo canone di euro 1.709,13 (L. 3.309.336), pari al minimo ammesso ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.
(omissis)
Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco
Estratto del Disciplinare n. 936 di Rep. in data 8 febbraio 2001
Art. 7
Garanzie da osservarsi
Saranno a carico del concessionario lesecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne lAmministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.
Biella, 20 marzo 2002
Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Enrico Martorano