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Bollettino Ufficiale n. 14 del 4 / 04 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 2296 in data 25 luglio 2001

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 18 gennaio 2001 dal Sig. Felice Gilardi, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Vallanzengo, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al Comune di Vallanzengo (omissis), la concessione in sanatoria di derivazione di moduli 0,005 (lt/sec. 0,5) d’acqua da un gruppo di 5 seguenti tributarie del bacino del Rio dello Zoppo, ubicate in località “Monte Rovella” del Comune di Bioglio, da utilizzarsi per scopi potabili del Comune stesso, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nella fognatura pubblica.

Di accordare in sanatoria la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 21 giugno 1991, data della domanda di concessione presentata dal Comune di Vallanzengo subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 21 giugno 1991, dell’annuo canone di L. 30.000= (euro 15,49), pari al minimo ammesso, ai sensi dell’art. 35 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, come modificato dal D.M. 20 luglio 1990, dal 1º gennaio 1994 dell’annuo canone di L. 500.000= (euro 258,53), pari al minimo ammesso dall’articolo 18 della L. 5.1.1994 n. 36; dal 1º gennaio 1997 dell’annuo canone di L. 512.500= (euro 264,68), pari al minimo ammesso ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1º gennaio 1998 dell’annuo canone di L. 521.725= (euro 269,45), pari al minimo ammesso ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998 e dal 1º gennaio 1999 dell’annuo canone di L. 529.550= (euro 273,49), pari al minimo ammesso ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1º gennaio 2000 dell’annuo canone di L. 535.905= (euro 276,77), pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1 gennaio 2001 dell’annuo canone di L. 545.015= (euro 281,48), pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1º gennaio 2002 dell’annuo canone di L. 551.555= (euro 284,85), pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 927 di Rep. in data 18 gennaio 2001

Art. 7
Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Enrico Martorano