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Bollettino Ufficiale n. 14 del 4 / 04 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Alba (Cuneo)

Avviso di pubblicazione decreto n. 38 del 12.3.2002 relativo alla determinazione indennità provvisorie di esproprio di terreni occorrenti per la realizzazione delle opere di rifacimento del ponte in via Montebellina nell’ambito della sistemazione idrogeologica del Torrente Cherasca

Il Dirigente

(omissis)

decreta

- Le indennità provvisorie di esproprio da corrispondere in favore degli aventi diritto sottoindicati, per l’acquisizione delle aree espropriate per l’esecuzione delle opere di rifacimento del ponte in Via Montebellina nell’ambito della sistemazione idrogeologica del Torrente Cherasca, sono le seguenti:

- Sigg. Chiarle Michele e Crociato Beatrice

Fg. 53, part.596/p ora 756 di mq. 19

mq. 19 x Euro/mq. 20.92 Euro 397,48

- Sig Cavallotto Giuseppe

Fg. 53 part. 144/p ora 741 di mq. 58

mq. 58 x. Euro/mq. 20.92 Euro 1.213,36

- Condominio Cristina

Fg. 53 part. 622/p ora 750 di mq. 27

mq.27 x Euro/mq. 20.92 Euro 564,84

- Sig Valente Umberto

Fg. 53 part. 366/p ora 748 di mq. 12

Fg. 53 part. 290/p ora 743 di mq. 15

Fg. 53 part. 365/p ora 745 di mq. 1

Fg. 53 part. 490/p ora 747 di mq. 12

Mq. 40 x Euro/mq. 20.92 Euro 836,80

- Sigg. Molino Basilio

Fg. 53 part. 735/p ora 752 di mq. 6

Fg. 53 part. 733/p ora 754 di mq.16

Mq. 22. x Euro/mq. 20.92 Euro 460,24

Le superfici sono esatte e risultanti dal tipo di frazionamento n. 1180 del 26.2.2002, redatto dal geom. Stupino Silvio.

Sulle indennità di espropriazione. verrà operata la ritenuta d’imposta del 20% di cui all’art. 11 della Legge 30.12.1991, n. 413.

Il presente decreto verrà notificato agli aventi diritto nelle forme prescritte e verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, come previsto dalla vigente legislazione in materia.

- I proprietari espropriandi, entro 30 giorni dalla data di notificazione del presente decreto, presentandosi presso l’Ufficio Legale del Comune, dovranno comunicare se intendono accettare l’indennità stessa, a’ sensi del disposto dell’art. 12 della Legge n. 865/1971, con l’avvertenza che, in caso di silenzio, l’indennità si intenderà rifiutata.

In caso di mancata accettazione l’indennità definitiva verrà ridotta a norma di legge e depositata alla Cassa Depositi e Prestiti

- In ogni caso, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 504/1992, l’indennità accettata o convenuta delle aree edificabili non può essere superiore al valore indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata dall’espropriando ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili. Qualora il valore dichiarato risulti superiore all’indennità come sopra determinata, la differenza fra l’importo dell’imposta pagata e quella risultante dal computo effettuato sulla base dell’indennità, sarà rimborsata al soggetto espropriato da parte dell’ente espropriante.

Alba, 12 marzo 2002

Il Dirigente
Angioletta Coppa