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Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 4 marzo 2002, n. 61-5465

Reg. (CEE) n. 2092/91 e s.m.i. relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli. Identificazione della piccola azienda zootecnica

A relazione dell’Assessore Ferrero

Il Regolamento (CEE) n. 2092 del Consiglio del 24 giugno 1991 e s.m.i. che definisce, tra l’altro, le regole di produzione relative al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari è stato completato dalle prescrizioni riguardanti le produzioni animali dal Regolamento (CE) n° 1804 del Consiglio del 19 luglio 1999.

La normativa comunitaria in materia di zootecnia biologica stabilisce il divieto della stabulazione fissa prevedendo però una serie di deroghe, una delle quali riguarda le piccole aziende.

Il Decreto Ministeriale n. 91436 del 4 agosto 2000 e la successiva modificazione con Decreto del 29 marzo 2001, recepisce la normativa comunitaria definendone in dettaglio l’attuazione: prevede, tra l’altro, una deroga alla stabulazione fissa per le piccole aziende, identificate come tali se allevano fino a 18 Unità Bovino Adulto (U.B.A.), e concede facoltà alle singole Regioni o Province autonome di ampliare questa misura fino ad un massimo di 30 U.B.A. in relazione allo status socio-economico-ambientale presente nelle stesse.

In proposito, relativamente alla Regione Piemonte, si considera necessario avvalersi di tale facoltà per i motivi in appresso specificati.

In base ai dati del Censimento generale dell’agricoltura riferito al 1990 ed ai primi dati disponibili del Censimento medesimo riferito al 2000, le aziende con una consistenza d’allevamento avente valore inferiore a 30 U.B.A. sono comprese in classi di dimensione economica classificabile medio-bassa, con minor redditività rispetto a quelle più grandi e specializzate.

Una buona parte di tali aziende ricade in quei territori dove, nonostante le risorse naturali, paesaggistiche e culturali, sono in atto processi di deruralizzazione e di declino socio- economico.

I primi dati derivanti dal Censimento generale dell’agricoltura riferito al 2000 evidenziano come la zootecnia abbia subito una contrazione senza precedenti: le aziende con bovini si sono ridotte di quasi la metà, perdendo il 20 % dei capi allevati, mentre la consistenza media è salita a 43 capi contro i 28 riscontrati nel censimento del 1990.

Pertanto, nella realtà socio-economica in campo zootecnico e territoriale della Regione Piemonte, l’ampliamento fino a 30 U.B.A. della misura riguardante la dimensione dell’allevamento entro cui l’azienda zootecnica deve ricadere per usufruire della deroga all’inizio citata, rappresenta un’iniziativa di programmazione coerente con gli obiettivi del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, ai sensi del regolamento (CE) n.1257/99 ed approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 118-704 del 31.07.2000.

Infatti, le aziende zootecniche di ridotte dimensioni economiche avrebbero la possibilità di adottare il metodo di produzione biologico e di affrontare le necessarie ristrutturazioni riguardanti l’organizzazione dell’allevamento con la gradualità necessaria per evitare oneri annuali fissi non sopportabili dalle medesime.

L’adozione di tali metodi di produzione potrebbe senz’altro rappresentare un fattore di sviluppo anche economico delle aziende interessate: il mercato ha ormai dimostrato di apprezzare concretamente i prodotti agricoli e zootecnici ottenuti con questi metodi di produzione che garantiscono l’assenza di prodotti di sintesi ed il rispetto dell’ambiente.

Il ricorso a questa deroga può agevolare lo sviluppo di questo processo, favorendo la competitività delle aziende di ridotte dimensioni e, di conseguenza, lo sviluppo più generale nei territori minacciati dai fattori di declino di cui si è parlato.

Considerato quindi lo status socio-economico-ambientale presente in Piemonte alla luce degli elementi e dei dati attualmente disponibili e sentito il parere favorevole della Consulta regionale per l’agricoltura biologica riunitasi in data 07/02/2002, per le considerazioni riportate in premessa;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

in attuazione del Reg. (CEE) n. 2092/91 e s.m.i. relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli, di indicare in 30 Unità Bovino Adulto (U.B.A.) la consistenza massima dell’allevamento da considerare piccola azienda.

(omissis)