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Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2002, n. 74-5610

Criteri di priorita’ per la copertura di posti a tempo indeterminato negli Enti di Gestione delle Aree Protette regionali

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di fissare i seguenti criteri di priorità per le autorizzazioni alla copertura di posti a tempo indeterminato nelle dotazioni organiche degli Enti di gestione delle Aree protette, nei limiti della disponibilità del competente capitolo di spesa del bilancio regionale:

* che venga assicurata la copertura di un posto con profilo tecnico in caso di convenzione tra due soggetti gestori di Area protetta finalizzata alla gestione associata di servizi tecnico-amministrativi e di due posti con profilo tecnico in caso di convenzione stipulata tra due o più soggetti gestori per le stesse finalità; a tal fine la convenzione deve essere stipulata con durata sine die, salvo revoca motivata sottoposta a preventivo assenso da parte della Direzione regionale competente per materia;

* che sia considerata la data di stipulazione della convenzione quale criterio di precedenza nel rilascio delle autorizzazioni;

* che venga assicurata la copertura di due posti con profilo tecnico e/o amministrativo presso l’Ente di gestione del Parco naturale di Stupinigi in quanto l’Ente è totalmente privo di personale dipendente e pertanto impossibilitato ad operare. Uno dei due posti dovrà essere quello del funzionario di categoria D facente funzioni di direttore ai sensi dell’art. 3 della l.r. 14 novembre 2001, n. 25. Qualora l’Ente, già in possesso delle risorse finanziarie necessarie, non recluti il funzionario entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, si provvederà al commissariamento ad acta ai sensi dell’art. 20, comma 1 della l.r. 22 marzo 1990, n. 12.

di stabilire che il convenzionamento tra soggetti gestori delle Aree protette regionali possa essere eventualmente esteso in un secondo tempo anche ad enti pubblici diversi, condizionandone l’adesione all’apporto di personale e/o di risorse finanziarie;

di stabilire infine che i criteri di priorità sopra enunciati costituiscono direttive per la delegazione trattante di parte pubblica di livello territoriale al fine della concertazione prevista dal vigente CCNL.

(omissis)