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Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2002

Codice 10.7
D.D. 20 dicembre 2001, n. 1211

Legge 22/10/1971 n. 865 art. 11 - Quantificazione delle indennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili siti nel territorio del comune di Grugliasco, necessari alla realizzazione del progetto stralcio per il collegamento stradale dall’ingresso dell’area “L” fino alla strada del Portone, “Lavoro 21 Bis”, dell’Interporto Torino - Orbassano

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Art. 1

Le indennità da corrispondere a titolo provvisorio, in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili siti nel territorio del comune di Grugliasco, occorrenti per la realizzazione dell’opera descritta in narrativa, sono quantificate nella misura indicata nell’allegato elenco che forma parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Le indennità aggiuntive, previste a favore del terzo conduttore del fondo ai sensi dell’art. 17 della legge 22.10.1971 n. 865, verranno determinate a seguito della dimostrazione della titolarità dei diritti da parte dei soggetti intestati e/o segnalati dalle proprietà.

Art. 3

Il Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare della Regione Piemonte, è incaricato della notifica del presente provvedimento agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Ai sensi dell’art. 5 bis della Legge 8.8.1992 n. 359, i proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla data della notifica di cui sopra, potranno convenire con l’Ente Espropriante, la cessione volontaria degli immobili per il prezzo sopra stabilito, avvertendo che in caso di silenzio l’indennità sarà considerata ad ogni effetto rifiutata, nel qual caso ne verrà disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti previa applicazione della riduzione del 40 per cento prevista dalla medesima legge 359/1992.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso nei odi e nei termini indicati nella vigente normativa.

Art. 5

Estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri