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Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2002

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 19 marzo 2002, n. 3/AQA

Chiarimenti circa l’applicazione della Legge 365/00 e delle relative direttive ministeriali, con riferimento ai ripristini a seguito dei danni provocati dall’Alluvione dell’ottobre 2000 nel comparto agricolo

Alle Amministrazioni Provinciali
Settori provinciali dell’Agricoltura

LORO SEDI

Alle Comunità Montane:
Valli Curone-Grue-Ossona
Valli Borbera e Spinti
Alta Val Lemme-Alto Ovadese
Alta Valle Erro-Bormida di Spigno
Langa Astigiana-Val Bormida
Bassa Valle Cervo
Valle Mosso
Valli Po-Bronda-Infernotto
Valle Grana
Valli Monregalesi
Alta Valle Tanaro
Valli Mongia-Cevetta e Langa Cebana
Alta Langa
Langa delle Valli Bormida e Uzzone
Valli Antigorio-Divedro-Formazza
Valle Antrona
Monte Rosa
Valle Ossola
Valle Strona e Basso Toce
Valgrande
Alto Verbano

LORO SEDI

Le Amministrazioni locali (Province e Comunità Montane), delegate ai sensi della l.r. n°17/99 all’applicazione della normativa che fa capo alla legge n°365/00 e alle sue direttive applicative, relativamente ai danni occorsi al comparto agricolo a seguito dell’alluvione dell’ottobre 2000, hanno sollevato problematiche emerse durante le istruttorie delle domande di contributo pervenute per il ripristino dei medesimi.

Risulta pertanto necessario fornire i necessari chiarimenti su varie questioni che di seguito vengono riportate.

1. Disposizioni per contributi per MACCHINARI non iscritti all’U.M.A.

Poiché la legge sulla rottamazione prevede contributi anche per macchine prive di iscrizione all’U.M.A., per analogia, le macchine agricole danneggiate dall’alluvione dell’ottobre 2000 possono essere ammesse a contributo solo se avviate alla rottamazione presso un centro che rilasci una certificazione dell’avvenuta definitiva rottamazione, ancorché non iscritte all’U.M.A.

Solo chi può dimostrare l’origine della macchina (con regolare fattura d’acquisto o documentazione), dimostrando di averla in azienda al momento del verificarsi dell’alluvione, può avere il contributo ai sensi della legge 365/00 dopo averla rottamata in osservanza al decreto sulla rottamazione.

2. Disposizioni per il conteggio dei contributi per macchine operatrici agricole e attrezzature agricole.

Non è possibile, in base alla vigente normativa, pagare un indennizzo per le attrezzature agricole come se fossero nuove. Per le macchine agricole ci si può basare sulla sottostante tabella elaborata dall’Università di Torino, per il calcolo del valore residuo della macchina entro il termine di 20 anni (giudicato congruo per l’utilizzo in azienda di trattrici agricole).

In particolare la tabella indica come stima dei danni, alla voce D’, il valore di mercato delle macchine irrimediabilmente distrutte nello stato in cui si trovavano al momento dell’alluvione, e alla voce D" il danno derivante dall’anticipata e forzosa sostituzione della macchina agricola. Il danno totale (D’+D") si ottiene moltiplicando il valore a nuovo di una macchina con analoghe caratteristiche di potenza e di tipo di trazione di quella danneggiata per il coefficiente R, riportato nell’ultima colonna.

Anni di vita

D’

D”

D’ + D”

R

1

95,5

8

103,5

1.00

2

91,0

8

99,0

0.99

3

86,5

8

94,5

0.95

4

82,0

8

90,0

0.90

5

77,5

8

85,5

0.86

6

73,0

8

81,0

0.81

7

68,5

8

76,5

0.77

8

64,0

8

72,0

0.72

9

59,5

8

67,5

0.68

10

55,0

7

62,0

0.62

11

50,5

7

57,5

0.58

12

46,0

7

53,0

0.53

13

41,5

7

48,5

0.49

14

37,0

0

37,0

0.37

15

32,5

0

32,5

0.33

16

28,0

0

28,0

0.28

17

23,5

0

23,5

0.24

18

19,0

0

19,0

0.19

19

14,5

0

14,5

0.15

20

10,0

0

10,0

0.10

3. Ammissibilità di spese tecniche sostenute al di fuori delle perizie asseverate (redazione di piani quotati, ecc.).

Tali spese non sono ammissibili. A tal fine si ricorda che un piano quotato, ad esempio, dovrebbe essere infatti - se ritenuto necessario - il punto stesso di partenza per la redazione della perizia e perciò già incluso in base al tariffario concordato con gli Ordini Professionali, e previsto nella convenzione stipulata con la Regione.

Qualora la richiesta di integrazioni alla perizia pervenga da parte dell’Ufficio, il documento risultante dovrà assumere la forma di integrazione alla perizia stessa (e pertanto asseverata).

4. Concessione di indennizzi per terreni non ripristinabili ai proprietari concedenti quando questi non siano imprese agricole.

Il proprietario di terreni agricoli, non titolare di impresa, può essere ammesso al contributo previsto per i terreni non ripristinabili qualora affittati a imprese agricole al momento del verificarsi dell’alluvione dell’ottobre 2000.

In tal caso il beneficiario è tenuto a riacquistare terreno agricolo da locare e, al fine della liquidazione del contributo, dovrà produrre la copia dell’atto di acquisto e del contratto di affitto al locatario titolare di impresa agricola.

Poiché il contributo viene liquidato in base ai valori agricoli medi di cui alla legge 865/71, mentre l’acquisto, che sarà effettuato tenendo conto dei prezzi di reali di mercato, dovrà essere almeno di pari valore anche se non necessariamente di pari superficie.

5. Disposizioni per il calcolo del valore del terreno e del costo di ripristino della coltivabilità dei terreni.

Per la determinazione del valore dei terreni - qualora non più ripristinabili - o del costo massimo ammissibile peri il ripristino della coltivabilità - qualora ripristinabili - verranno utilizzate le tabelle dei valori fondiari medi elaborate dalle Commissioni Provinciali costituite ai sensi dell’art.14 della legge n°10/77, in relazione alla tipologia colturale presente al momento del verificarsi dell’alluvione dell’ottobre 2000.

Al fine di documentare le reali colture danneggiate possono essere considerate quelle indicate nelle domande della P.A.C. o delle misure agroambientali, relative all’anno 2000.

Per le colture non previste nelle domande di cui sopra farà fede il tipo di coltura denunciata a catasto. Per colture denunciate si devono intendere quelle indicate sulle visure catastali e quelle per le quali è stata fatta denuncia di variazione al catasto, anche se a tutt’oggi non ancora regolarizzata.

Possono essere accettate denunce di variazione catastale effettuate a posteriori con lo scopo di regolarizzare la situazione antecedente al momento dell’alluvione.

6. Determinazione della proprietà per mezzo del “Nulla Osta” a suo tempo rilasciato dagli Uffici competenti, conseguente a istanze di accolonnamento presentate da ex-affittuari di pertinenze demaniali, qualora queste non siano ancora definite o non ancora aggiornate a catasto.

La domanda per il ripristino dei terreni può essere accettata in presenza della semplice istanza di accolonnamento presentata da ex-affittuari di pertinenze demaniali e, a maggior ragione, nei casi in cui è stato emesso il conseguente nulla osta da parte degli Uffici competenti. I beneficiari, all’occorrenza, dovranno attestare l’avvenuto pagamento dell’I.C.I. o delle altre imposte sulla dichiarazione dei terreni.

I terreni non ripristinabili non sono, di norma, ammissibili a contributo in quanto la proprietà appartiene al demanio. Potranno essere valutati di volta in volta casi in cui ci si trovi in presenza di adeguati giustificativi che dimostrino l’avvenuto pagamento di oneri fiscali ecc...

Restano in ogni caso esclusi i terreni occupati abusivamente, per i quali l’imprenditore non si sia fatto parte diligente di effettuare le opportune richieste di accolonnamento ovvero abbia regolarmente pagato le tasse dovute.

7. Utilizzo dell’autocertificazione in luogo dell’autorizzazione del proprietario, , nel caso del ripristino della coltivabilità del terreno.

Qualora oggettive difficoltà impediscano la produzione della autorizzazione dei proprietari dei terreni, gli affittuari potranno in alternativa produrre una autocertifcazione attestante il loro impegno a effettuare esclusivamente lavori per la rimessa in pristino dei terreni nella situazione in cui si trovavano al momento del verificarsi dell’alluvione, impegnandosi altresì a escludere qualsivoglia miglioria che possa dar adito a contenzioso ai sensi della legge n°203/82.

A ultimazione dei lavori gli stessi affittuari produrranno una nuova autocertifcazione che attesti che i lavori sono stati eseguiti nel rispetto dell’impegno preso e che si sono limitati alla rimessa in pristino dei terreni, sollevando le Amministrazioni interessate da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi a qualsiasi titolo.

L’Ufficio istruttore effettuerà le opportune verifiche nel rispetto della normativa vigente e comunque in non meno del 5% dei casi.

8. Disposizioni relative ai pioppeti.

Come già precisato nella circolare n°1/01 di questo Assessorato in materia di legge 185/92, per i pioppeti si provvede all’indennizzo delle spese di reimpianto e di sistemazione dei terreni sulla base della legge 365/00, e del legno perduto, in relazione all’età del pioppeto, ai sensi della predetta circolare relativa alla legge 185/92. In quest’ultimo caso si tratta dell’erogazione di prestiti (di cui uno con abbuono del 40% del capitale mutuato) nel caso in cui l’entità del danno complessivo alla P.L.V. aziendale superi il minimo del 35% previsto da tale legge.

9. Restituzione delle somme già versate da Finpiemonte in caso di rinuncia da parte dei beneficiari.

E’ necessario far effettuare dal beneficiario un bonifico bancario sul c/c bancario SAN PAOLO IMI n°125099 intestato a Finpiemonte S.p.A. ABI 01025 CAB 01000. A tal fine, l’Ufficio istruttore invierà preventivamente una lettera al beneficiario per prendere atto della rinuncia e comunicargli le modalità di restituzione delle somme. Sull’ammontare di questa restituzione non vengono chiesti gli interessi legali. Il beneficiario dovrà dare comunicazione dell’effettuazione del bonifico all’Ente Istruttore, alla Regione Piemonte Settore Avversità e Calamità Naturali e alla Finpiemonte S.p.A. (Galleria S.Federico n°54 - 10121 Torino - Tel. 011-5717711).

10. Restituzione di somme indebitamente percepite per errori della perizia o per opere non previste o non ammesse a finanziamento, ovvero quando, nel corso dell’istruttoria, si riscontra che l’acconto ricevuto ai sensi dell’ordinanza n°3090/00 ha già superato quanto riscontrato dall’Ufficio come danno totale.

Gli Uffici provinciali e delle Comunità Montane provvedono all’accertamento della somma da recuperare. Gli stessi comunicano entro 10 gg tale accertamento alla Regione, (cui competerà il diretto recupero delle somme anche attraverso la procedura coattiva).

Le aziende di cui si accerti lo stato di liquidazione coatta o inattive non devono essere pagate.

11. Recupero delle somme di denaro percepite a titolo di acconto nei casi in cui l’Ufficio Istruttore accerti una cifra totale finale più bassa di quella richiesta (e in base alla quale è stato concesso l’acconto del 40%).

In linea teorica il procedimento corretto consisterebbe nel recupero delle somme indebitamente percepite oltre il 40% costituito dall’anticipo per poi riassegnarle al momento del saldo. Tuttavia, per evitare un inutile aggravio burocratico, tenuto conto del tempo ormai intercorso dagli eventi alluvionali e dell’avvicinarsi del momento in cui sarà possibile passare all’erogazione dei saldi, si possono ragionevolmente lasciare le cose così come stanno. Nell’effettuare i conteggi del saldo si provvederà unicamente al recupero di somme già percepite, se dovessero eccedere il 100% della somma finale ammessa a contributo.

12. Applicazione della legge n.228/97 riguardo alla possibilità di rilocazione delle aziende agricole.

La domanda va presenta agli Istituti di Credito. E’ sufficiente presentare richiesta di mutuo ai sensi della legge 16 luglio 1997 n.228 - la cui “ratio” è volta a contribuire all’eliminazione di ostacoli al deflusso delle acque dei fiumi in caso di piena riguardando la rilocalizzazione di strutture aziendali intese come fabbricati. La legge in questione non si riferisce perciò all’acquisizione del complesso aziendale costituito dai terreni e dai fabbricati, ma solo di questi ultimi.

Richiedere la rilocalizzazione può rivelarsi conveniente per coloro abbiano i fabbricati in posizione non sicura, ma non è applicabile nei casi in cui l’alluvione abbia danneggiato solo i terreni.

In ogni caso si ricorda che i contributi della 365/00 sono concessi per il ripristino dell’attività nel sito in cui si trovava al momento dell’alluvione;: pertanto non possono essere spesi per allestire una nuova sede ove rilocalizzare l’azienda. Chi presentasse istanza ai sensi della legge 228/97 dovrà restituire le somme già eventualmente percepite con la legge 365/00 relative ai ripristini delle strutture aziendali.

13. Definizione della qualifica di Bi-alluvionato.

Possono essere considerate “Bi-alluvionate” le imprese agricole che abbiano ottenuto finanziamenti in occasione dell’alluvione del novembre 1994. Per finanziamenti possono intendersi quelli erogati ai sensi della legge 185/92 e sue integrazioni (leggi nn.22/95 e 35/95), nel caso in cui si tratti di contributi in conto capitale, di mutui agevolati decennali o di prestiti quinquennali a tasso agevolato (con o senza abbuono di quota capitale).

L’Agenzia della Protezione Civile si è invece chiaramente espressa circa i mutui stipulati ai sensi della L. 185/92. Essi non possono essere estinti con onere a carico della legge 35/95.

14. Termine per l’ultimazione dei lavori e la presentazione del modello D.

L’Ufficio “Danni alluvionali imprese” ha proposto come scadenza ultima per la presentazione del modello D (e relativi allegati) il termine di un anno dall’effettiva erogazione dell’acconto (31 agosto 2001 - 31 agosto 2002). Per il comparto agricolo, in cui spesso i lavori non possono essere completati in un tempo così breve, si conteggerà il periodo di un anno a partire dalla data di comunicazione dell’esito dell’istruttoria, salvo motivate proroghe.

******

A completamento delle norme riportate ai punti precedenti, anche al fine di poter conteggiare correttamente i prezzi applicabili previsti con D.G.R. n°1-2764 dell’11/4/2001 si fornisce la seguente interpretazione autentica.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA RELATIVA ALL’APPLICAZIONE DELLA D.G.R. n. 1-2764 dell’11/4/2001

Punto 2. “Lavori in economia per il ripristino della coltivabilità dei terreni”.

Si ritiene necessario precisare che i prezzi indicati nella deliberazione della Giunta Regionale n°1-2764 dell’11/4/2001, al Punto 2."Lavori in economia per il ripristino della coltivabilità dei terreni", devono intendersi come prezzi massimi (infatti sono indicati come “fino a” lire), perciò per spessori intermedi di materiale inerte da asportare, il prezzo indicato dovrà essere proporzionalmente ridotto dall’Ufficio Istruttore, che li rapporterà agli effettivi spessori raggiunti dal materiale da rimuovere, nei reali casi di movimentazione di terra e/o ghiaia.

Materiali quali paglie, stocchi, la stessa produzione ancora presente in campo, eventuali argille espanse (ares di stabilimento) non possono essere assimilati ai materiali inerti cui la deliberazione fa cenno.

Per tali tipologie verranno adottati i seguenti prezzi in Euro:

1. Per la rimozione di semplice deposito di limo/paglie/ramaglie/coltivazioni non raccolte/ares, con sistemazione di arginelli e buche, utilizzando il macchinario aziendale per ridare il campo nelle stesse condizioni precedenti all’alluvione:

fino a Euro 260,00/ha (Euro 310,00/ha se effettuato in risaia)

2. Per lavori di cui al precedente punto 1. in presenza di materiale ghiaioso sparso su tutta la superficie:

fino a Euro 560,00/ha (Euro 620,00/ha se effettuato in risaia)

3. Per lavori di cui al punto 2. con ausilio di scraper e livellatrici in dotazione all’azienda:

fino a Euro 860,00/ha (Euro 930,00/ha se effettuato in risaia)

I prezzi massimi (indicati per la risaia) tengono conto della necessità di provvedere al rifacimento di una livellatura straordinaria del terreno all’interno delle camere di semina.

Enzo Ghigo

Visto:     L’Assessore
    Ugo Cavallera