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Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Cuneo

Statuto comunale

PREAMBOLO

GLI STATUTI DI CUNEO NELLA STORIA

Nel giugno 1198 Cuneo appare già costituita in Comune. Un affresco realizzato alla fine del settecento nella attuale sala giunta del palazzo comunale raffigura il convergere di uomini attorno alla cappella di Nostra Signora del Bosco, per fondare la nuova città.

Quegli uomini si ribellavano così alle superate ma ancora potenti pretese feudali, decisi a porre le basi di un nuovo diritto, di nuove regole di convivenza civile.

La storiografia locale ha documentato con persuasività i primi passi contrastati della vita comunale di Cuneo, la sua crisi (se non scomparsa) agli inizi del secolo XIII, la rinascita nel 1231, il consolidamento definitivo sanzionato dall’imperatore Federico II pochi anni dopo. E già in questa occasione si riconoscono alla città le sue consuetudini, che saranno via via confermate dai signori che si susseguono a Cuneo, fino alla conclusiva dedizione ai Savoia nel 1382, ugualmente fissata nei citati affreschi del palazzo municipale. Sarà soprattutto durante i due periodi angioini (1259-1275, 1305-1382) che la città svilupperà la sua vocazione e la pratica dell’autogoverno comunale, fino alla redazione degli Statuti (Corpus Statutorum Comunis Cunei), di cui si conserva il codice manoscritto del 1380 con il sigillo “NOTUM SIT CONTIS Q CUNEUM CAPUD EST PEDEMONTIS”.

Questi sono infatti il risultato di un accumulo di norme che riflettono i caratteri della vita cittadina, le forme di riorganizzazione della società, il governo della cosa pubblica, l’amministrazione della giustizia.

“Gli Statuti comunali, che costituiscono per la vita interna della villa medioevale un diritto del tutto particolare (ius proprium) in pratica a deroga ed integrazione del diritto comune vigente ma non contrario ai suoi principi fondamentali, sono anche l’arma principe con cui i comuni si tutelano di fronte ad un eventuale strapotere del signore, sempre più tendente a soffocare quella libertà della vita civile duramente conquistata” (Piero Camilla).

La libertà costituisce appunto una delle chiavi di lettura più pregnanti e suggestive della storia di Cuneo.

Ed anche i suoi sette (o più) assedi - durante i turbolenti secoli XVI, XVII e XVIII - si vogliono piuttosto leggere come espressione di fierezza collettiva, invece che manifestazione di spirito guerresco estraneo alla città. Le guerre erano imposte dal signore ed ancora una volta erano il prezzo necessario per quel poco di autonomia comunale che lo stato sabaudo, sempre più, accentrato, era disposto a concedere.

Per i suoi meriti verso il sovrano, Cuneo ottiene da Emanuele Filiberto, nel 1559, il titolo di città e non a caso, pochi decenni dopo (1590), decide di pubblicare i suoi, antichi statuti, certo aggiornati ed in parte svuotati; lo fa sia su carta che su pergamena, per dare maggiore solennità e peso ad esplicite intenzionalità di “autonomia”.

Ma l’ancien règime può soltanto concedere privilegi e deroghe al diritto comune: così nel 1745 dopo l’ennesimo assedio subìto, quando Cuneo ottiene un numero più alto di consiglieri (già ridotto a 6 dal 1733), saranno 18, “per distinguere nondimeno la suddetta città con un atto di nostra singolare parzialità e per dar alla medesima, collo stabilimento d’una quantità maggiore di Sindaci, e di Consiglieri, il comodo di poter più agevolmente esercire tutte quelle incumbenze comunitative, economiche ed altre, che giustamente le possono appartenere....”.

L’avvento delle truppe di Napoleone, alla fine del settecento e, nel 1802, l’annessione degli antichi Stati Sardi alla Francia, fanno di Cuneo il Capoluogo del neonato “Dipartimento della Stura”: ma sarà ben altra cosa di quel rapporto che Cuneo aveva stretto con i comuni vicini, soprattutto delle valli, attraverso il distretto medioevale, quando rappresentanti delle varie Comunità sedevano di diritto nel Consiglio Comunale della città.

Con la Restaurazione ed il ritorno dei Savoia, saranno gli Intendenti a far sentire il peso dell’amministrazione centrale dello Stato sui comuni, mentre al “Consiglio ordinario” di Cuneo si affiancano Consiglieri aggiunti nel “Consiglio raddoppiato”, che decide delle questioni più rilevanti, sotto uno stretto controllo, appunto, dell’intendente.

Il Comune si dà regolamenti (come quello relativo ai “Bandi o sieno capitoli di riguarderia, pulizia, campestri, caccia e pesca” del 1771; o il Regolamento Interno, approvato nel 1841), ma non ha più senso parlare di statuti.

Nel 1859 Cuneo diventa capoluogo di provincia, alla vigilia dell’unità italiana. Il nuovo stato continua a disciplinare centralmente la vita comunale. E il fascismo inasprirà ulteriormente la tendenza, sostituendo alla rappresentanza elettiva degli organi comunali, alla loro collegialità e pluralità, il criterio della nomina governativa del podestà, ultima mortificazione dell’autonomia comunale.

A Cuneo, tuttavia, matura e cresce sotto le ceneri dell’uniformità di regime il senso di una libertà che abbiamo visto arrivare di lontano, ben radicata nella storia cittadina.

Questo spirito di libertà, di civile partecipazione, troverà espressione nella resistenza e nell’ultimo assedio durante il quale, nei giorni di fine aprile 1945, i partigiani libereranno la città dal dominio straniero.

Nella democrazia si insedieranno le nuove amministrazioni comunali; e la Costituzione repubblicana sancirà solennemente un’autonomia riconosciuta (non più “concessa” dall’alto) e promessa.

Una promessa che a distanza di oltre cinquant’ anni sembra finalmente avviata a realizzarsi nel segno della libertà e dell’autonomia orgogliosamente coltivate.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Autonomia del Comune

1. Cuneo è comune autonomo nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica e secondo le norme dello statuto.

2. Rappresenta e governa la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale.

Art. 2
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del comune di Cuneo è costituito dalla parte del suolo nazionale delimitata dal piano topografico di cui all’art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica.

2. Esso comprende il capoluogo e le seguenti località: Bombonina, Borgo San Giuseppe, Cerialdo, Confreria, Madonna delle Grazie, Madonna dell’Olmo, Passatore, Roata Canale, Roata Rossi, Ronchi, San Benigno, San Pietro del Gallo, San Rocco Castagnaretta, Spinetta, Tetti Pesio.

3. Le modificazioni della circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione previa consultazione della popolazione mediante referendum.

4. Le modificazioni della denominazione delle località sono disposte dal consiglio comunale previa consultazione della popolazione interessata.

5. La sede del comune è Palazzo Civico.

Art. 3
Stemma, gonfalone, titolo di città

1. Il comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone insignito di medaglia d’oro al valor militare per meriti della Resistenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 1947.

2. Il regolamento disciplina l’uso dello stemma e del gonfalone nonché i casi e le modalità di utilizzo dello stemma da parte di enti ed associazioni operanti nel territorio comunale.

3. E’ fatto divieto di riproduzione e utilizzo dello stemma per fini commerciali o politici.

4. Il comune si fregia del titolo di città concesso dal Duca Emanuele Filiberto con diploma in data 31 gennaio 1559.

5. Il comune, nel rispetto della tradizione secolare della sua storia, riconosce e valorizza la festività di San Michele Arcangelo il 29 settembre come patrono della città.

Art. 4
Albo pretorio

1. Il comune ha un albo pretorio, collocato presso uno degli edifici comunali, accessibile ai cittadini, durante l’orario di ufficio, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il segretario generale cura la pubblicazione degli atti ed è responsabile dei relativi adempimenti; può delegare le funzioni certificative al responsabile dell’ufficio dei messi comunali.

Art. 5
Principi dell’attività amministrativa

1. Il comune, nella sua attività, si ispira ai principi e valori fondamentali del bene comune, della giustizia, della libertà, del rispetto dei diritti altrui, dell’uguaglianza, della solidarietà, dell’autorità come servizio e si impegna affinché ogni cittadino li recepisca e li attui per il bene della comunità.

2. L’attività del comune risponde a criteri di economicità, efficienza ed efficacia. E’ improntata ai principi della partecipazione democratica, dell’imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure.

Art. 6
Autonomia del Comune

1. Il comune è ente autonomo e rappresenta, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità. La propria autonomia viene perseguita ed esercitata in campo statutario, normativo, organizzativo, amministrativo, impositivo e finanziario mediante lo statuto ed i regolamenti comunali; l’autonomia impositiva e finanziaria deve mantenersi nell’ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il comune è titolare di funzioni proprie e di funzioni conferitegli con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

3. Il comune si riserva la facoltà di esercitare proprie funzioni avvalendosi anche dell’attività derivante dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 7
Programmazione e pianificazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Partecipa, con proprie proposte, per il tramite della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

4. Partecipa alle scelte per la localizzazione delle grandi infrastrutture e servizi e per il tracciato delle arterie di comunicazione nazionali ed internazionali che interessano anche indirettamente il territorio comunale, avuto riguardo alla sua particolare collocazione geografica di capoluogo alpino di frontiera nell’ambito della realtà piemontese ed ai rapporti con la Liguria e la Francia.

5. Il Comune, nella gamma delle funzioni che fanno riferimento ai livelli sociali, educativi, culturali, sportivi nonché alla tutela del patrimonio naturale e ambientale e dell’assetto del territorio, impegna la propria azione sui temi dell’infanzia e dei relativi diritti.

Art. 8
Servizi alla popolazione

1. Il Comune è al servizio della persona e della famiglia, privilegiando quanti si trovino in difficoltà.

2. Il Comune assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini singoli e alle famiglie e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti e garantisce opportunità di accoglienza a persone che, causa i flussi immigratori, vivono e lavorano sul territorio comunale. Garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona disabile e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.

3. Riconosce la famiglia come soggetto sociale, quale luogo originario di trasmissione di valori culturali, sociali, etici, spirituali, essenziali per la crescita, lo sviluppo ed il benessere di ogni persona. Pertanto indirizza la propria politica sociale, economica, di lavoro e di organizzazione dei servizi al fine di sostenere il nucleo familiare nel libero svolgimento delle proprie funzioni.

4. Il comune opera per la prevenzione delle situazioni di rischio e per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale e di tutela delle persone e delle famiglie in situazioni di bisogno, disagio ed emarginazione, attuando forme di coordinamento tra i servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato e degli enti morali a struttura associativa espressi dal territorio.

5. Il comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla tutela della salute e della vita di ogni uomo dal concepimento alla morte naturale; predispone strumenti idonei a renderlo effettivo favorendo una efficace prevenzione; assicura la tutela della famiglia, della maternità, della prima infanzia, della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro.

6. Il Sindaco, direttamente o anche attraverso un’apposita commissione, coordina, anche mediante accordi di programma, gli interventi sociali e sanitari definiti a tutela dei soggetti portatori di handicap con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell’ambito del territorio comunale.

Art. 9
Tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale

1. Il comune salvaguarda, conserva e risana l’ambiente, controllando, mitigando, ed eliminando per quanto possibile, gli effetti provocati da inquinamenti di ogni genere o natura, intervenendo direttamente per quanto di sua competenza e/o promuovendo gli interventi degli organismi statali, regionali, provinciali e delle strutture sanitarie locali.

2. Tutela e valorizza le risorse naturali, ambientali e paesaggistiche anche al fine di garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

3. Promuove il risparmio energetico, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l’uso razionale delle risorse, incentivandone anche il riutilizzo.

Art. 10
Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti abitativi, delle infrastrutture sociali e religiose e degli impianti industriali, artigianali, commerciali e turistici, valorizzando le aree a destinazione agricola e garantendo una trasformazione del territorio ecologicamente equilibrata ed attenta all’impatto ambientale.

2. Il comune promuove la valorizzazione, il risanamento ed il recupero abitativo del centro storico quale patrimonio insostituibile del territorio comunale, polo privilegiato di attività culturali, sociali, turistiche e commerciali.

Art. 11
Attività economiche

1. Il comune coordina le attività commerciali e favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo per garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Promuove, anche in collaborazione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le Organizzazioni di Categoria e Sindacali, lo sviluppo dell’agricoltura, dell’industria, dell’artigianato, del turismo e del settore terziario, con iniziative atte ad incentivarne l’attività e a favorire l’occupazione, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione, stimolando l’ammodernamento ed il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi, con particolare riguardo alla formazione professionale.

Art. 12
Formazione, istruzione ed attività culturali

1. Il comune, nell’ambito delle funzioni attribuitegli dalla legge, concorre all’adozione degli interventi idonei ad assicurare l’istruzione e la formazione culturale e professionale anche a livello universitario e post-universitario.

2. Il comune persegue l’obiettivo della promozione culturale a livello locale anche attraverso la gestione diretta delle biblioteche, dei musei, del cinema e del teatro civico, a garanzia del diritto di accesso all’informazione ed alla cultura da parte di tutti i cittadini.

3. Il comune riconosce come essenziale per la crescita dei cittadini l’impegno formativo delle famiglie e degli educatori e pone attenzione al ruolo importante che nella vita presente e futura della comunità locale ricoprono bambini, ragazzi e giovani ai quali destina servizi specifici. A tal fine il comune favorisce le iniziative promosse dalle associazioni con finalità educative e formative presenti sul territorio.

4. Il comune promuove la valorizzazione ed il recupero della lingua e delle tradizioni locali. Promuove, inoltre, anche in collaborazione con enti e istituzioni culturali nazionali e internazionali, studi e ricerche per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale, storico, artistico, religioso, etnologico e archeologico.

5. Il comune attua e favorisce, anche mediante la creazione di idonei spazi, iniziative culturali ed artistiche, anche proposte da libere aggregazioni di cittadini, che coinvolgano e rendano partecipe la collettività.

6. Il Comune promuove iniziative volte alla piena integrazione giuridica, sociale e culturale con i cittadini stranieri che vivono sul territorio e operano nel rispetto della legalità.

7. Il comune, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella Pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli. A tal fine si impegna a promuovere ideali di pace per una convivenza armonica tra gli stati e i popoli.

8. Il comune di Cuneo, decorato con medaglia d’oro al valor militare per meriti della Resistenza, assume e promuove iniziative per la riproposizione e l’approfondimento culturale del periodo e dei valori della lotta di liberazione, con particolare riferimento ai giovani ed alla scuola, a perenne ricordo di tutti i caduti per la libertà.

Art. 13
Attività motoria e sportiva

1. Il comune promuove l’attività sportiva, assicurando il più ampio accesso e la migliore utilizzazione degli impianti a tutti i componenti la comunità locale.

2. Favorisce la pratica sportiva in ogni fascia di età e si attiva per garantire l’educazione allo sport dei giovani e l’educazione motoria dei bambini promuovendo a tale scopo il coinvolgimento degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive che abbiano in programma tali attività secondo criteri di servizio sociale, attuate senza fini di lucro o di calcolo selettivo.

Art. 14
Collaborazione e cooperazione

1. Il comune promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali della provincia caratterizzati da omogenee vocazioni economiche e sociali e da comuni tradizioni storiche e culturali, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, per un armonico sviluppo e una concreta cooperazione e pianificazione urbanistica e territoriale.

2. In armonia con lo spirito della Costituzione, il comune intrattiene relazioni culturali e sociali con altre comunità locali italiane ed estere, anche attraverso forme di cooperazione, scambi e gemellaggi, al fine di perseguire la solidarietà e lo sviluppo dei popoli, apportando il proprio contributo all’affermazione dei diritti dell’uomo.

3. Il comune, componente dell’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, concorre, altresì, a sviluppare i rapporti comunitari ed internazionali e fa propri i principi federalistici per la costruzione dell’unione europea nella prospettiva di un sistema delle autonomie territoriali che contribuisca allo sviluppo di una società libera e democratica.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 15
Organi

1. Sono organi del comune il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco.

2. Il consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. La giunta comunale è l’organo di governo del comune.

4. Il sindaco è capo dell’amministrazione comunale e Ufficiale del Governo.

5. La legge e lo statuto regolano l’attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi per realizzare una efficace forma di governo della comunità locale.

CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16
Elezione, composizione e durata in carica

1. L’elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri comunali e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. Il consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Il consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale, avendo a disposizione fondi di bilancio, personale, locali e strumenti in misura adeguata a garantirne il concreto esercizio; il Presidente del consiglio comunale, nell’ambito dei criteri di indirizzo formulati dalla conferenza dei capigruppo, indirizza e controlla l’impiego di tali risorse.

5. Le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento del consiglio sono determinate dal regolamento.

6. I delegati delle liste di candidati per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale devono depositare, unitamente alle liste o candidature, un bilancio preventivo di spesa per la campagna elettorale. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all’albo pretorio del comune. I delegati delle liste devono altresì presentare il rendiconto delle spese effettuate che deve essere reso pubblico entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale.

7. Il regolamento del consiglio deve prevedere la disciplina della pubblicità delle spese elettorali. Il segretario generale è deputato al controllo sull’osservanza delle procedure.

8. La documentazione relativa alla situazione patrimoniale e reddituale dei consiglieri comunali ed alle spese elettorali da loro sostenute, avente natura pubblica in base a disposizioni di legge, è depositata presso la presidenza del consiglio comunale in libera visione al pubblico.

9. I consiglieri comunali decadono dalla carica qualora non partecipino a 4 sedute consiliari consecutive senza fornire giustificazione al presidente del consiglio; il regolamento del consiglio determina le modalità operative per contestare e dichiarare la decadenza e per avanzare le cause giustificative da parte del consigliere.

10. La sede del consiglio comunale è il salone consiliare presso il palazzo comunale.

Art. 17
Presidente del consiglio

1. Il presidente del consiglio è eletto nel corso della prima seduta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ed a scrutinio segreto. Dopo due votazioni in cui non sia stato raggiunto il quorum previsto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di consensi. E’ eletto colui che consegue la maggioranza semplice. A parità di voti prevale il più anziano per cifra elettorale.

2. Eletto il presidente si procede, nella medesima seduta, all’elezione del vicepresidente con le stesse modalità indicate al comma precedente.

3. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza od impedimento temporaneo del medesimo. In caso di assenza od impedimento temporaneo sia del presidente che del vicepresidente, le funzioni di convocazione e presidenza delle sedute consiliari sono svolte dal consigliere anziano.

4. Il presidente rappresenta, convoca e presiede il consiglio comunale ed esercita le altre funzioni attribuitegli dal presente statuto e dai regolamenti.

5. Spetta al presidente fare osservare le disposizioni relative ai gruppi consiliari, nonché garantire il coordinato funzionamento delle commissioni consiliari permanenti e di quelle speciali.

Art. 18
Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di proposta per ogni questione di competenza del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e istanze di sindacato ispettivo al presidente del consiglio comunale che, per quanto di competenza, le trasmette al sindaco, il quale provvede a rispondere come da regolamento.

3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del comune e dagli enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

4. Le forme e i modi per l’esercizio dei diritti di cui ai commi 2 e 3 sono disciplinati dal regolamento.

5. Le indennità spettanti ai consiglieri comunali per l’esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

6. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

7. Il comune nella tutela dei propri diritti ed interessi assicura l’assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l’ente.

Art. 19
Consigliere anziano

1. E’ consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

Art. 20
Dimissioni da consigliere

1. Le dimissioni da consigliere comunale sono presentate per iscritto e consegnate al segretario generale che le acquisisce agli atti.

2. Le dimissioni sono irrevocabili e diventano efficaci una volta adottato dal consiglio il relativo provvedimento di surroga. Tale atto deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 21
Competenze

1. Il consiglio comunale, nell’ambito delle competenze attribuite dalla legge, costituisce organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, quale diretta espressione rappresentativa della comunità locale e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nello statuto e nei regolamenti.

2. Privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

3. Nell’adozione degli atti individua gli obiettivi e le finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

4. Esercita l’autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell’ambito della legge e del coordinamento della finanza pubblica.

5. Esprime gli indirizzi di carattere generale per consentire l’esercizio della funzione di coordinamento da parte del sindaco degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

6. L’esercizio delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 22
Nomine, designazioni e revoche

1. Il consiglio provvede alla definizione degli indirizzi di nomina e designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, di competenza del sindaco.

2. Il consiglio provvede alla nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni nei casi ad esso espressamente riservati dalla legge.

3. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall’insediamento oppure entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione provvede il comitato regionale di controllo nei modi e termini di cui all’articolo 36, comma 5 bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Il consiglio, inoltre, nomina, designa e revoca i propri rappresentanti nelle commissioni previste da leggi, dallo statuto e da regolamenti.

5. Gli indirizzi di nomina, nonché le nomine direttamente effettuate per espliciti sensi di legge, debbono prevedere norme atte a promuovere la presenza di entrambi i sessi tra i rappresentanti dell’ente o del consiglio.

Art. 23
Esercizio della potestà regolamentare

1. Il consiglio, nell’esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e dello statuto, regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi degli uffici e dei servizi e per l’esercizio delle funzioni amministrative del comune.

2. I regolamenti, adottati con deliberazione divenuta esecutiva a sensi di legge ed approvati o omologati ove previsto da speciali disposizioni di legge, sono pubblicati all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

3. Per l’adozione e la modifica dei regolamenti è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, ivi comprendendo il sindaco.

Art. 24
Sessioni e convocazione

1. L’attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie le sessioni al cui ordine del giorno sono iscritte le proposte di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; sono straordinarie tutte le altre sessioni.

2. La convocazione del consiglio è effettuata dal presidente che, sentito il sindaco, formula l’ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme del regolamento.

3. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

4. La prima seduta del consiglio è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino all’elezione del presidente del consiglio, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

5. La convocazione dei consiglieri è effettuata con avviso scritto, al quale è allegato l’elenco degli oggetti da trattarsi, da consegnarsi al domicilio. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

6. L’avviso per le sessioni ordinarie viene consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima e per le sessioni straordinarie almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza, salvo quanto previsto all’articolo 87.

7. Tuttavia, nei casi d’urgenza, è sufficiente che l’avviso, con allegato elenco, sia consegnato 24 ore prima; in questo caso, ove la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione viene differita al giorno seguente. Analogamente si procede per gli elenchi suppletivi degli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno di una determinata seduta.

8. Si osservano per il computo dei termini le disposizioni dell’articolo 155 del codice di procedura civile.

Art. 25
Sedute

1. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco, salvo i casi per i quali la legge o lo statuto richiedano una maggioranza speciale.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al comma precedente, nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente, per la validità dell’adunanza, l’intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco.

3. In seduta di seconda convocazione il consiglio non può deliberare su proposte non comprese nell’ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall’articolo 24 e non intervenga alla seduta almeno la metà dei consiglieri assegnati.

4. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento e dalla legge.

Art. 26
Deliberazioni

1. Le deliberazioni sono validamente adottate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata o diversa.

2. Gli astenuti, nelle votazioni palesi, e le schede bianche, nulle e annullate, nelle votazioni segrete, non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

3. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 27
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano, di norma, in modo palese salvo che la legge, lo statuto o il regolamento stabiliscano altrimenti.

2. Per le votazioni concernenti le nomine, designazioni e revoche di cui all’articolo 22 si applica, in deroga al disposto del comma 1 dell’articolo 26, il principio della maggioranza relativa.

3. Quali rappresentanti della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 28
Astensione obbligatoria

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini fino al quarto grado.

2. L’obbligo di astensione comporta l’allontanamento dalla sala della riunione dall’inizio del dibattito fino al termine della votazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario generale. In caso di astensione, assenza o impedimento del segretario generale, ove lo stesso non possa essere sostituito dal vicesegretario generale ai sensi dell’art. 51, il consiglio sceglie uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario.

Art. 29
Verbalizzazione delle sedute e pubblicazione delle deliberazioni

1. Delle sedute del consiglio vengono redatti verbali sottoscritti da chi presiede l’adunanza e dal segretario.

2. Il regolamento stabilisce le modalità di redazione e approvazione del verbale.

3. Le deliberazioni del consiglio sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Art. 30
Gruppi consiliari

1. In seno al consiglio comunale sono costituiti gruppi consiliari, formati da uno o più componenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. I gruppi consiliari esprimono i rispettivi capigruppo per i fini indicati dalla legge e dallo statuto, dandone comunicazione scritta al sindaco. In mancanza è considerato capogruppo il consigliere che nell’ambito di ciascuna lista ha riportato il maggior numero di voti di preferenza e, in caso di parità di voti, il più anziano di età.

3. La conferenza dei capigruppo consiliari ha funzioni di consulenza politico-amministrativa.

4. Il regolamento determina le attribuzioni ed il funzionamento della conferenza dei capigruppo.

Art. 31
Commissioni permanenti

1. Il consiglio, all’inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel proprio seno le commissioni consultive permanenti e ne elegge i membri, a rappresentanza proporzionale della maggioranza e della minoranza e avendo cura di far rispettare un’equa presenza di entrambi i sessi in tali organi collegiali.

2. Le commissioni esaminano preventivamente i più importanti argomenti di competenza del consiglio comunale ed esprimono su di essi il proprio parere; concorrono nei modi stabiliti dal regolamento allo svolgimento dell’attività amministrativa del consiglio.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il sindaco, gli assessori, i dirigenti degli uffici comunali, gli amministratori e i dirigenti degli enti e aziende dipendenti dal comune, organismi associativi e rappresentanti di forze sociali ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni possono chiamare i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell’ambito del comune ovvero da esso dipendenti o controllati per riferire sulle linee e sulle modalità dello svolgimento del loro mandato.

5. Il sindaco, gli assessori e il presidente del consiglio hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di voto e di sottoporre altresì all’esame delle stesse argomenti diversi da quelli di cui al comma 2.

Art. 32
Commissioni temporanee

1. Il consiglio, in ogni momento, può istituire commissioni temporanee speciali e d’inchiesta, secondo i criteri di cui al comma 1 dell’articolo precedente.

2. Le commissioni speciali esperiscono indagini conoscitive ed in generale esaminano, per riferire al consiglio, argomenti di particolare interesse e di carattere eccezionale.

3. Le commissioni di inchiesta svolgono inchieste sull’attività amministrativa del comune.

4. Le commissioni speciali e d’inchiesta, aventi dichiarata natura di controllo o di garanzia, sono presiedute da un consigliere appartenente ad un gruppo di minoranza eletto con le modalità di cui all’art. 27, comma 3°.

Art. 33
Funzionamento delle commissioni

1. Il regolamento poteri delle commissioni permanenti, speciali e d’inchiesta e ne disciplina la composizione ed il funzionamento, le modalità di voto e le forme di pubblicità dei lavori.

2. Le sedute delle commissioni permanenti e speciali sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento. L’avviso di convocazione per le sedute pubbliche viene affisso all’albo pretorio. Le sedute delle commissioni d’inchiesta non sono pubbliche.

CAPO III
GIUNTA COMUNALE

Art. 34
Composizione

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un massimo di 10 assessori anche non facenti parte del consiglio comunale, ma in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

2. E’ preferibile che la composizione della Giunta sia rappresentata da entrambi i sessi.

3. Il sindaco nomina i componenti della giunta tra cui il vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all’elezione.

Art. 35
Comunicazione della composizione

1. Il sindaco, nella prima seduta del consiglio comunale dà comunicazione della composizione della giunta comunale.

2. Dà altresì comunicazione, nel corso della prima riunione consiliare utile, delle variazioni successivamente apportate nel numero o nei componenti della giunta.

Art. 36
Vicesindaco

1. Il vicesindaco è l’assessore che a tale funzione viene nominato dal sindaco. Egli sostituisce il sindaco in tutte le sue funzioni nei casi previsti dalla legge.

2. Gli assessori, in caso di assenza od impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco per delega da lui ricevuta.

Art. 37
Durata in carica

1. Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino all’elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Fino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

3. In caso di approvazione di mozione di sfiducia, il sindaco e la giunta cessano dalla carica e si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario.

Art. 38
Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.

4. La mozione è presentata al presidente del consiglio il quale la pone in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. In caso di mancata convocazione del consiglio nel termine stabilito dal precedente comma, provvede il prefetto ai sensi dell’art. 36, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario ai sensi della legge.

Art. 39
Cessazione dalla carica di singoli assessori e loro sostituzione

1. I singoli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca e decadenza.

2. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto e consegnate al sindaco che le acquisisce agli atti. Le dimissioni sono immediatamente efficaci e, quindi, irrevocabili.

3. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva, unitamente alla nomina del surrogante.

4. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

Art. 40
Funzionamento

1. L’attività della giunta è collegiale.

2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l’ordine del giorno della seduta, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori, e ne presiede i lavori.

3. La giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

4. Le votazioni si effettuano in modo palese. In caso di parità di voti prevale il voto del sindaco o di chi per lui presiede l’adunanza.

5. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della giunta stessa relativamente alla fase non deliberante.

6. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

7. Delle sedute della giunta viene redatto verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal segretario.

8. Le deliberazioni della giunta sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

9. Si applicano per il funzionamento della giunta le disposizioni dell’articolo 28.

10. I componenti la giunta comunale, competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici, devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del comune di Cuneo.

11. Il sindaco e la giunta comunale sono tenuti a rispettare gli atti d’indirizzo del consiglio comunale, fatte salve oggettive ragioni ostative da motivare congruamente in sede consiliare.

Art. 41
Deliberazioni d’urgenza

1. La giunta, in caso di urgenza determinata da cause nuove e posteriori all’ultima adunanza consiliare, può adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. Le suddette deliberazioni sono sottoposte a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, adotta i necessari provvedimenti relativi ai rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

Art. 42
Competenze

1. La giunta adotta gli atti di amministrazione che la legge non riserva al consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, del segretario o dei funzionari dirigenti.

2. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

3. La giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio e ne attua gli indirizzi generali, in collaborazione con il sindaco. Essa svolge altresì azione di programmazione della gestione dell’ente e di impulso nei confronti della dirigenza.

4. La giunta nomina i componenti delle commissioni previste da leggi, dallo statuto e da regolamenti, che non siano di competenza del consiglio o del sindaco.

5. La giunta adotta, altresì, i seguenti atti amministrativi ad elevato contenuto discrezionale:

- l’introduzione o la resistenza ad un’azione giudiziaria, in qualunque ordine e grado di giudizio, ad esclusione delle vertenze in materia di riscossione di tributi comunali, la transazione o il recesso da un’ azione giudiziaria, la nomina del patrocinatore;

- accettazione di lasciti e donazioni che non comportino oneri di natura finanziaria pluriennali;

- affidamento di incarichi professionali che la normativa comunitaria e nazionale non assoggettino a procedure di gara.

6. La giunta assume gli impegni di spesa contestuali agli atti deliberativi di propria competenza, acquisiti i parere tecnici e contabili.

CAPO IV
SINDACO

Art. 43
Elezione, giuramento, presentazione e verifica delle linee programmatiche, distintivo

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio.

2. Prima di assumere le funzioni, il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale secondo le disposizioni di legge.

3. Il sindaco, entro quarantacinque giorni dalla prima seduta del consiglio comunale, deposita presso la presidenza del consiglio comunale il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato; entro quindici giorni dalla comunicazione dell’avvenuto deposito, i consiglieri possono presentare emendamenti o integrazioni alle linee programmatiche; entro i successivi quarantacinque giorni il presidente convoca il consiglio comunale per l’approvazione delle linee programmatiche che il sindaco presenterà, sentita la giunta comunale, nel testo originario o in versione emendata o integrata.

4. Le linee programmatiche vengono annualmente verificate, ed eventualmente adeguate, dal consiglio comunale con atto deliberativo che precede, nel corso della medesima seduta, l’approvazione del bilancio preventivo.

5. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla.

Art. 44
Competenze quale capo dell’amministrazione

1. Il sindaco, quale capo dell’amministrazione, nomina i componenti della giunta, esercita le funzioni di rappresentanza del comune e di presidenza della giunta con i poteri attribuiti dal regolamento.

2. In conformità agli indirizzi espressi dal consiglio, assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa del comune anche attraverso l’attività della giunta: sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e impartisce direttive al segretario generale, al direttore generale qualora nominato ed ai dirigenti in ordine agli indirizzi ed obiettivi della gestione dell’ente.

3. Sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e assicura il costante collegamento dell’ente con lo Stato, la Regione, la Provincia e le istituzioni economiche, sociali, culturali, promuovendo ogni iniziativa tesa allo sviluppo e progresso della collettività.

4. In particolare, quale organo di amministrazione, il sindaco:

a) rappresenta il comune in giudizio, sia come attore che come convenuto;

b) rappresenta il comune negli accordi di programma e ne promuove la costituzione sulla base degli indirizzi del consiglio comunale al quale riferisce sullo stato di attuazione e sulle decisioni assunte;

c) stipula le convenzioni previste dall’articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) impartisce, nell’esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull’espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dalle leggi e dai regolamenti.

e) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle pubbliche amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti; per l’esercizio di dette attribuzioni il sindaco promuove conferenze di servizi con i responsabili delle pubbliche amministrazioni che hanno uffici nel territorio comunale, consulta le organizzazioni sindacali di categoria e le associazioni interessate;

f) convoca i comizi per i referendum, del cui corretto svolgimento è garante, secondo quanto previsto dai regolamenti;

g) rilascia attestati di notorietà pubblica;

h) provvede, per quanto di sua competenza e sulla base degli indirizzi del consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;

i) nomina il segretario comunale e, se lo ritiene, il direttore generale nei termini previsti dalla legge e dal regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; esercita altresì il potere di revoca;

j) attribuisce, definisce e revoca gli incarichi dirigenziali, sentito il direttore generale o, in mancanza, il segretario generale, e stipula contratti di natura privatistica, a tempo determinato per l’assunzione di dirigenti o di dipendenti ad alta specializzazione, al di fuori della dotazione organica, con le modalità e nei limiti previsti dal regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

k) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 45
Competenze quale ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto;

e) l’informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. Per l’esecuzione dei relativi ordini il sindaco può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

3. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Art. 46
Deleghe

1. Il sindaco con proprio provvedimento può delegare ai singoli assessori l’esercizio di proprie funzioni amministrative, relativamente alle funzioni istruttorie dell’attività della giunta, e per singoli progetti o per settori organici di materie e la firma degli atti istruttori o di controllo relativa alle competenze assegnate che non spettino per legge, per statuto o per regolamento al segretario o ai dirigenti.

2. Il sindaco può modificare e revocare l’attribuzione delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

3. Dei suddetti provvedimenti relativi alle deleghe viene data comunicazione ai consiglieri comunali.

4. Il sindaco può delegare, nell’ambito delle disposizioni di legge, la sottoscrizione di determinati atti al segretario generale, al direttore generale ed ai dirigenti.

5. Il sindaco, sentito il parere della conferenza dei capigruppo, può affidare compiti specifici a singoli consiglieri o a più consiglieri comunali, delimitandone funzioni e termini.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 47
Principi fondamentali

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi viene articolata e dimensionata avvalendosi della massima autonomia consentita dal vigente quadro normativo, al fine di renderla aderente alle peculiarità del Comune di Cuneo ed alle esigenze e sensibilità dei suoi cittadini.

2. L’intera organizzazione comunale è orientata a garantire agli utenti servizi quanto più possibile diffusi, dando contenuto concreto al principio della sussidiarietà, con l’intento di migliorarli qualitativamente, di renderli facilmente accessibili, di diffonderne in modo efficace la conoscenza.

3. Il funzionamento degli uffici e dei servizi deve rispondere a criteri di funzionalità e di economicità, da perseguirsi con la massima valorizzazione dell’attività degli organi interni di controllo e di valutazione, con costanti investimenti mirati all’innovazione tecnologica, particolarmente informatica.

4. Il criterio della flessibilità viene considerato fondamentale nell’ambito dell’organizzazione comunale ed adottato in tutte le forme consentite dalla legge, per far fronte con tempestività ad esigenze improvvise, per assicurare prestazioni limitate nel tempo, per avvalersi di alte professionalità.

5. Le procedure adottate dagli uffici comunali sono volte a garantire l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa; come tali devono essere semplificate e ridotte quanto più possibile, privilegiando i criteri dell’autocertificazione, della verifica diretta presso banche dati pubbliche e della comunicazione telematica e informatica.

6. La professionalità del personale addetto agli uffici ed ai servizi viene valorizzata ed incentivata adottando criteri organizzativi che privilegino la collegialità e la condivisone delle scelte operative e, nel contempo, s’avvalgano del principio delle deleghe onde diffondere il principio della responsabilità personale.

Art. 48
Articolazione organizzativa

1. Gli uffici ed i servizi si suddividono in settori che raggruppano funzioni e prestazioni tra di loro omogenee o collegate, avendo come fine il raggiungimento di risultati efficaci sotto il profilo del rendimento e del costo.

2. Il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi stabilisce in quali ulteriori forme essi possano articolarsi, rispettando il principio della massima flessibilità operativa per un costante adattamento alle esigenze derivanti dai programmi dell’Amministrazione comunale e dal perseguimento di sempre migliori livelli di funzionalità.

3. La giunta comunale periodicamente, con deliberazione non avente natura regolamentare, definisce l’articolazione settoriale e distribuisce le risorse di personale. Garantendo comunque le risorse necessarie all’autonomia funzionale del Consiglio Comunale.

4. Il dirigente responsabile di settore periodicamente, con proprio atto, organizza le risorse umane affidategli in unità operative interne in modo dinamico e aderente ai programmi dell’amministrazione comunale.

5. Il segretario generale, o il direttore generale se nominato, sentita la conferenza dei dirigenti, può distaccare personale da uno o più settori per costituire unità organizzative autonome con funzioni di staff, riservandosene la responsabilità o attribuendola ad uno dei dirigenti; qualora l’unità di staff sia prevista in forma permanente o richieda risorse aggiuntive, ogni decisione in merito compete alla giunta comunale.

Art. 49
Personale comunale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo nazionale.

2. Il personale comunale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, è compreso nella dotazione organica del Comune, inserito in un settore o in un’unità organizzativa autonoma, per la qualifica ed il profilo professionale al momento rivestito.

3. Il dipendente comunale finalizza la propria attività al servizio e nell’interesse della collettività locale, secondo gli indirizzi dell’amministrazione comunale, con la dipendenza gerarchica dal dirigente del settore, nei cui confronti è responsabile per i risultati lavorativi.

4. I dipendenti comunali non possono svolgere attività lavorativa estranea al rapporto di lavoro con il Comune senza specifica autorizzazione, da rilasciarsi entro i limiti fissati dal regolamento.

5. Il dipendente assunto dall’esterno sulla base di una specifica professionalità, può essere soggetto alla massima mobilità interna, nel rispetto della qualifica di appartenenza e per l’espletamento di mansioni note per la professionalità d’origine, per la pratica acquisita sul lavoro, per corsi di formazione e di aggiornamento professionale.

6. L’accrescimento della professionalità del personale dipendente viene inteso come principio strategico, sia per la valorizzazione di risorse del Comune, sia per la crescita intellettiva dell’individuo; il principio viene perseguito con programmi di formazione e aggiornamento, con l’informazione, con la collegialità delle iniziative, con la diffusione della delega e dell’incarico personale, con possibilità di progressione di carriera in senso orizzontale e verticale.

7. Il Comune individua nel soddisfacimento delle legittime esigenze individuali ed interpersonali dei propri dipendenti sul luogo di lavoro un fattore positivo per i rapporti con il datore di lavoro e con l’utenza; a tal fine riconosce e promuove il libero e pieno esercizio dei diritti sindacali, le misure a salvaguardia della sicurezza, della salubrità e della integrità personale, le diverse forme di aggregazione e socializzazione, l’ informazione.

Art. 50
Dotazione organica

1. La dotazione organica del Comune consiste nell’elenco dei posti di ruolo ricoperti dal personale in servizio con rapporto a tempo indeterminato, dei posti momentaneamente vacanti e degli eventuali nuovi posti previsti nella programmazione triennale del fabbisogno del personale, il tutto suddiviso per settori di appartenenza, per qualifica e per il momentaneo profilo professionale.

2. La giunta comunale, almeno una volta all’anno, approva la dotazione organica con propria deliberazione, non avente natura regolamentare, in attuazione di una programmazione triennale, con possibilità di adeguamento annuale.

3. La giunta comunale destina, altresì, risorse, nell’ambito del piano esecutivo di gestione annuale, per l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per sovvenire ad esigenze temporanee.

4. Il regolamento disciplina le competenze e le modalità per l’ utilizzo del personale all’interno del settore di appartenenza e per la mobilità tra settori.

5. I nuovi posti ed i posti vacanti vengono ricoperti mediante attivazione di pubblici concorsi o di selezioni, allorché non siano riservati al personale interno; il regolamento nel prevedere le procedure di assunzione, si adegua a metodologie di selezione, anche innovative, che garantiscano celerità di risultato pur nel rispetto dei principi contenuti nell’articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche.

Art. 51
Segretario generale

1. Il comune ha un segretario generale titolare, nominato dal sindaco e dipendente dall’ agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, il cui rapporto di lavoro è disciplinato al Tit. IV Capo II del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il segretario generale svolge i seguenti compiti:

a) qualora non sia stato nominato un direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, emanando direttive, convocando e presiedendo la conferenza dei dirigenti, convocando e presiedendo il nucleo di valutazione, attivando forme di controllo di gestione, dirimendo conflitti di attribuzione e di competenza, supplendoli in caso di assenza o impedimento qualora non abbiano diversamente disposto a norma di regolamento, presiedendo le commissioni di concorso per la loro assunzione, autorizzando congedi, aspettative, incarichi esterni nei limiti di regolamento, irrogando la sanzione della censura;

b) assicura collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, a favore degli organi del comune, fornendo consulenza giuridica a richiesta del sindaco, assessori, presidente del consiglio, consiglieri e dirigenti, impartendo direttive valide per tutti gli uffici onde assumere univoci indirizzi interpretativi o procedurali;

c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta comunale, curandone la verbalizzazione, mentre interviene alle riunioni delle commissioni consiliari o di altri organi consultivi collegiali esclusivamente su richiesta del rispettivo presidente;

d) può rogare, nel luogo ritenuto più idoneo entro l’ ambito comunale, tutti i contratti nei quali il Comune di Cuneo è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse del Comune medesimo;

e) può esercitare funzioni certificative o di attestazione relativamente a qualsiasi atto o fatto riguardante il comune;

f) cura l’iter amministrativo degli atti deliberativi dalla formulazione della proposta fino al conseguimento dell’esecutività ed inoltro al settore competente per l’attuazione;

g) sovrintende all’ufficio che cura la gestione dell’albo pretorio, con facoltà di delega per le attestazioni di avvenuta pubblicazione;

h) rappresenta il punto di riferimento per ogni esigenza amministrativa del presidente del consiglio e dei consiglieri comunali per l’espletamento del loro mandato;

i) dispone in merito alla mobilità del personale tra settori diversi;

j) può svolgere, su disposizione del sindaco, le funzioni concomitanti di dirigente di un settore;

k) può essere incaricato dal sindaco per il raggiungimento di uno specifico obiettivo che involge la competenza di più settori, o svolgendo funzioni di coordinamento tra i dirigenti interessati, o assumendo autonomi atti decisionali ed avvalendosi del personale occorrente, qualora il piano esecutivo di gestione gli destini specifiche risorse;

l) può essere delegato dal sindaco a rappresentare il comune entro i limiti di discrezionalità decisionale prefissati nell’atto di delega;

m) può essere nominato dal sindaco direttore generale.

Art. 52
Vicesegretario generale

1. Il sindaco attribuisce ad uno dei dirigenti altresì le funzioni di vicesegretario generale, affinché coadiuvi con il segretario generale nell’espletamento della sua attività e lo sostituisca a tutti gli effetti nei casi di vacanza, assenza, impedimento o per una specifica incombenza, su autorizzazione scritta del sindaco e del segretario generale, nel caso di concomitanza di impegni da parte di quest’ultimo.

Art. 53
Funzione dei dirigenti

1. Ai dirigenti compete la direzione degli uffici e dei servizi del comune, esercitando la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. I dirigenti sono responsabili dell’attuazione degli indirizzi politico-amministrativi impartiti dagli organi politici del comune con propri atti amministrativi e, principalmente, con il piano esecutivo di gestione che sviluppa in ragione annuale gli obiettivi programmatici dell’amministrazione comunale.

3. I dirigenti compiono tutti gli atti ed assumono le decisioni, anche discrezionali, volte al raggiungimento dei risultati loro prefissati, nell’ambito delle risorse umane e finanziarie loro attribuite.

4. Gli incarichi dirigenziali di direzione di un settore vengono conferiti a tempo determinato dal sindaco e sono soggetti a revoca, anche prescindendo dalle funzioni originariamente attribuite a seguito di concorso.

5. L’attività dirigenziale è sottoposta ai controlli interni previsti dall’art. 147 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, oltre che al controllo degli organi di indirizzo politico ed è valutata secondo i principi di cui all’art. 5, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; al giudizio espresso in sede di valutazione deve essere collegata una quota della remunerazione.

6. La risoluzione del contratto di lavoro viene decisa dal sindaco entro i limiti e con le modalità di cui alla legge ed al contratto collettivo nazionale della categoria.

Art. 54
Esercizio dell’attività dei dirigenti

1. I dirigenti svolgono tutti i compiti, compresa l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano il comune all’esterno, che la legge o questo statuto non ricollegano alle funzioni del consiglio comunale, della giunta comunale e del sindaco, del segretario generale o del direttore generale, se nominato.

2. Competono loro, in particolare, i seguenti compiti:

a) presidenza delle commissioni di gara, curando le procedure preventive di gara e successive di aggiudicazione;

b) stipulazione dei contratti;

c) presidenza delle commissioni di concorso o di selezione;

d) assunzione di tutti gli atti di amministrazione e di gestione del personale, ivi compresa la sottoscrizione del contratto di lavoro, ed esercizio della capacità e dei poteri del privato datore di lavoro;

e) assunzione di atti di gestione finanziaria, ivi compresi gli impegni di spesa;

f) rilascio di autorizzazioni e concessioni, anche di natura edilizia, che si basano su accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti o da atti d’indirizzo;

g) assunzione di provvedimenti conseguenti ai compiti di vigilanza edilizia e di repressione dell’abusivismo edilizio, quali la sospensione dei lavori, l’abbattimento e riduzione in pristino, irrogazione delle sanzioni amministrative;

h) rilascio di attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) sottoscrizione di atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, che rientrino nell’ambito della propria autonomia gestionale o che risultino vincolati da disposizioni di legge, statutarie, regolamentari o da atti d’indirizzo degli organi di governo;

j) rilascio del parere tecnico su tutti gli atti deliberativi;

k) formulazione al sindaco ed all’assessore di riferimento di proposte su argomenti di competenza degli organi di governo;

l) consulenza tecnica a supporto della formulazione di programmi e di decisioni da parte degli organi di governo;

3. I compiti elencati al comma precedente non sono esaustivi delle competenze dei dirigenti e vengono esercitati con le modalità e le attribuzioni stabilite negli specifici regolamenti comunali.

4. Un dirigente può reggere temporaneamente un ulteriore settore, vacante di dirigente, su incarico del sindaco.

5. I dirigenti svolgono le proprie funzioni avvalendosi principalmente della collaborazione dei funzionari del proprio settore ai quali è stata attribuita una posizione organizzativa.

6. Il dirigente può attribuire ai titolari di posizione organizzativa funzioni vicarie nell’ipotesi di propria assenza o impedimento; in casi eccezionali e particolarmente in settori privi momentaneamente di dirigente, un funzionario titolare di posizione organizzativa può essere delegato dal dirigente reggente di autonomi poteri gestionali, fino a revoca.

Art. 55
Conferenza dei dirigenti

1. La conferenza dei dirigenti è lo strumento principale di coordinamento intersettoriale dell’ attività dei dirigenti, per mezzo del quale il segretario generale, o il direttore generale se nominato, persegue l’omogeneizzazione delle modalità operative, verifica collegialmente lo stato di attuazione del piano esecutivo di gestione, concorda indirizzi operativi, approfondisce problematiche di comune interesse, chiarisce e sintetizza la posizione della dirigenza nei riguardi degli organi di governo.

2. Partecipano alla conferenza dei dirigenti il segretario generale, che la presiede e la convoca in assenza del direttore generale, dai dirigenti responsabili dei settori e, quando ritenuto necessario, dai responsabili delle unità organizzative autonome e dai funzionari titolari di posizione organizzativa muniti di delega gestionale.

Art. 56
Direttore generale

1. Il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il direttore generale ha il compito precipuo di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, secondo le direttive impartite dal sindaco, e di sovrintendere alla gestione del comune, perseguendo livelli di ottimali di efficacia ed efficienza.

3. Il direttore generale svolge il suo compito predisponendo il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano esecutivo di gestione, della cui attuazione gli rispondono i dirigenti, ad eccezione del segretario generale.

4. L’incarico del direttore generale non può eccedere il mandato del sindaco e può essere revocato da quest’ultimo, previa deliberazione della giunta comunale.

5. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal sindaco al segretario generale.

Art. 57
Contratti a tempo determinato

1. I posti da ricoprirsi con qualifiche dirigenziali o con figure professionali di alta specializzazione, possono essere coperti, con le modalità stabilite dal regolamento ed entro i limiti massimi consentiti dalla legge, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 58
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento definisce procedure con le quali il sindaco conferisce incarichi di collaborazione esterna finalizzati al conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione stabiliscono la durata, i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico e la natura privatistica del rapporto.

TITOLO IV
SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 59
Principi generali

1. Il comune gestisce i servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. Il consiglio comunale individua i servizi pubblici in relazione alle necessità emergenti nella comunità e ne stabilisce le forme di gestione previa valutazione comparativa tra i diversi sistemi previsti improntata a criteri di efficienza ed economicità.

3. La legge stabilisce quali servizi sono riservati in via esclusiva al comune.

Art. 60
Forme di gestione

1. I servizi pubblici locali possono essere gestiti dal comune nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda speciale;

b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 61
Azienda speciale

1. L’azienda speciale è ente strumentale del comune, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale. E’ costituita con deliberazione del consiglio comunale che ne approva lo statuto.

2. L’ordinamento ed il funzionamento dell’azienda speciale sono disciplinati, nell’ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti.

3. Sono organi dell’azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. Lo statuto dell’azienda stabilisce il numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

4. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi precedentemente deliberati dal consiglio comunale, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consiglieri comunali e documentate esperienza e competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti e per funzioni svolte presso aziende pubbliche e private nonché per uffici pubblici ricoperti.

5. Il sindaco dispone la revoca del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione su propria iniziativa o sulla base dell’accoglimento di una mozione di sfiducia approvata dal consiglio comunale secondo le forme indicate all’articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142 su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

Art. 62
Istituzione

1. L’istituzione è organismo strumentale del comune, dotato di autonomia gestionale, per l’esercizio di servizi sociali. E’ costituita con deliberazione del consiglio comunale con la quale viene approvato il relativo piano tecnico-finanziario, unitamente al fondo di dotazione ed il regolamento che disciplina l’organizzazione e l’attività dell’istituzione.

2. Il regolamento determina la dotazione organica di personale e le eventuali forme di collaborazione esterna, l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali da parte degli organi del comune.

3. L’istituzione ha un proprio bilancio; provvede al proprio funzionamento a mezzo del fondo di dotazione iniziale, dei contributi stanziati annualmente dal comune e di quelli erogati da altri enti pubblici o privati, dei proventi riscossi per i servizi e le attività svolti, delle oblazioni volontarie e delle liberalità disposte da enti o privati.

4. Sono organi dell’istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

5. Il presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi precedentemente deliberati dal consiglio comunale. Il regolamento disciplina la durata in carica ed il numero dei componenti, gli ulteriori requisiti specifici richiesti per la nomina, garantendo la rappresentanza dei fruitori del servizio sociale gestito e delle associazioni o organizzazioni di volontariato le cui finalità siano coerenti con quelle della istituzione.

6. Le modalità di nomina e di revoca dei componenti del consiglio di amministrazione e la mozione di sfiducia nei confronti degli stessi, per quanto non previsto dal presente articolo, sono disciplinate dalle norme di cui all’articolo 61 relative all’azienda speciale.

Art. 63
Forme associative, societarie e di cooperazione

1. Il comune sviluppa e valorizza rapporti con altri comuni, con comunità montane, con province e con altri soggetti pubblici e privati per promuovere e ricercare le forme associative, societarie e di cooperazione più idonee, tra quelle previste dalla legge, per l’esercizio coordinato di funzioni e servizi determinati, per lo svolgimento di attività di interesse comune, per l’esecuzione di opere pubbliche e per la loro gestione, per la realizzazione di iniziative e programmi.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 64
Principi generali

1. Il comune riconosce che la partecipazione popolare alle scelte politiche e di programmazione generale e alle attività amministrative è condizione essenziale allo sviluppo della vita sociale e democratica della comunità e soprattutto delle sue fasce deboli.

2. Il comune afferma che l’apporto dei singoli cittadini, delle famiglie, delle libere forme associative e degli enti giuridicamente riconosciuti operanti sul territorio senza fini di lucro, con finalità sociali nel campo del servizio alla persona nonché per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale del comune, è elemento fondamentale per la politica comunale.

3. Il comune, anche su base di quartiere e di zona, promuove la definizione di forme organizzate di coordinamento delle attività partecipative e di volontariato esistenti sul territorio e promuove altresì pubbliche riunioni finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

Art. 65
Forme associative e Consulte

1. Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione che concorrono con metodo democratico all’attività politico-amministrativa, economica e sociale dell’ente.

2. Le associazioni che operano nel territorio comunale vengono iscritte, a domanda, in un apposito registro articolato per attività, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal regolamento.

3. Il comune, con delibera del Consiglio Comunale, può istituire Consulte per singoli settori dell’azione amministrativa o per specifici problemi di rilevante interesse sociale.

4. Le Consulte svolgono funzioni consultive, di proposta e di stimolo all’attività degli organi del Comune su questioni relative al settore di rispettiva competenza, attraverso il pubblico confronto tra componenti diverse della società civile e dell’amministrazione locale. Tale attività è svolta al fine di produrre materiali, informazioni ed opinioni che possano meglio orientare le decisioni e l’attività degli organi di governo e di indirizzo comunali.

5. Ciascuna Consulta è composta da:

a) un delegato nominato da ogni associazione registrata che opera nel settore della Consulta medesima;

b) gli assessori competenti nel settore;

c) i componenti della Commissione consiliare competente sulle questioni oggetto di trattazione in seno alla Consulta;

6. Ciascuna Consulta elegge nel proprio ambito un Presidente prescelto tra i delegati delle associazioni presenti. Spetta al Presidente convocare la Consulta almeno due volte all’anno; coordinarne i lavori; rappresentarla presso gli organi comunali.

7. Il comune, nel limite delle proprie disponibilità, mette a disposizione delle associazioni e delle consulte, con apposita regolamentazione, strutture e risorse per il raggiungimento di fini di interesse generale.

Art. 66
Organizzazioni di volontariato

1. Il comune riconosce la funzione delle organizzazioni di volontariato per il conseguimento di finalità di carattere sociale e culturale e ne favorisce l’apporto per la gestione di servizi comunali mediante apposite convenzioni.

Art. 67
Interventi nel procedimento

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio da un provvedimento comunale che incide su situazioni giuridiche soggettive, hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo, con le modalità e nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Sulla base delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, il regolamento determina gli atti che devono essere comunicati agli interessati, le forme e i tempi di comunicazione da parte dell’amministrazione e di intervento da parte dei soggetti interessati e le altre modalità di conclusione del procedimento amministrativo.

Art. 68
Consultazioni

1. L’amministrazione comunale, di propria iniziativa o su richiesta, consulta le organizzazioni sindacali e di categoria e le altre formazioni economiche e sociali e, per quanto di interesse, le associazioni iscritte nell’apposito registro, per la formazione del bilancio annuale e pluriennale, del piano regolatore generale, del piano urbano del traffico, dei piani commerciali e di altri provvedimenti di particolare rilevanza di carattere generale.

2. L’amministrazione ha facoltà di consultare particolari categorie o settori della popolazione su provvedimenti di loro interesse. La consultazione può essere disposta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto quattordici anni.

3. L’amministrazione, al fine di conoscere l’orientamento dei cittadini su materie determinate, ha facoltà di disporre indagini e inchieste sociologiche, demoscopiche e sondaggi d’opinione.

4. Il regolamento disciplina le forme, le modalità e i termini delle consultazioni.

Art. 69
Istanze e petizioni

1. I residenti, singoli e associati, per la migliore tutela di interessi collettivi, possono rivolgere al sindaco istanze con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività amministrativa, nonché petizioni per richiedere interventi o l’emanazione di provvedimenti relativi a comuni necessità.

2. Il regolamento sulla partecipazione disciplina le forme di proposizione, idonee misure di pubblicità e gli altri criteri, modalità e procedure per rendere effettive le suddette facoltà, prevedendo comunque una risposta motivata entro il termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione delle istanze e petizioni.

Art. 70
Proposte

1. I residenti maggiorenni possono presentare al sindaco proposte per l’adozione di provvedimenti amministrativi di interesse generale contenenti lo schema degli atti medesimi.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 2,50 per cento dei residenti maggiorenni. Il regolamento sulla partecipazione disciplina le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

3. La proposta viene trasmessa alla commissione consiliare competente per materia la quale, entro il termine di sessanta giorni, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta stessa ed in caso di esame positivo la trasmette all’organo competente ad emanare il provvedimento.

4. Entro i successivi centoventi giorni l’organo competente adotta o respinge il provvedimento proposto.

Art. 71
Referendum

1. E’ ammesso referendum consultivo in materie di esclusiva competenza comunale per deliberazione del consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei componenti o su richiesta di almeno il dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

2. Non possono essere sottoposte a referendum le seguenti materie: tributi, tariffe e bilancio, attività amministrative dovute in forza di disposizioni di legge o regolamentari, materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. L’indizione del referendum ha efficacia sospensiva di provvedimenti in relazione ai quali si effettua la consultazione, qualora gli atti non siano ancora stati eseguiti.

4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

5. Il referendum non ha alcun valore se non ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

6. Entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato del referendum da parte del sindaco, l’organo competente delibera sulla materia oggetto della consultazione. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati con motivato provvedimento.

7. Il regolamento determina le ulteriori norme per l’attuazione del referendum.

CAPO II
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 72
Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l’esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di terzi, persone, gruppi o imprese.

2. Gli atti a contenuto generale sono resi noti, oltre che nelle forme previste dalla legge, anche con idonee forme di pubblicizzazione ed informazione atte ad assicurarne la massima diffusione.

Art. 73
Diritto di accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza della attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto ai cittadini, singoli e associati, che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti dell’amministrazione, secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e da apposito regolamento.

2. Il regolamento, inoltre, disciplina il rilascio di copie di documenti amministrativi nei limiti di cui all’art. 71; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti amministrativi; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione.

CAPO III
DIFENSORE CIVICO

Art. 74
Istituzione

1. Il Consiglio Comunale ha facoltà di istituire, su proposta della Conferenza dei Capigruppo, con apposita deliberazione da adottarsi con maggioranza di voti favorevoli non inferiore a 2/3 dei consiglieri assegnati, l’ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.

2. La struttura organizzativa, la dotazione di bilancio e di personale, le modalità operative e l’indennità di carica sono normate in apposito regolamento.

Art. 75
Funzioni e prerogative del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico vigila sulla legalità, imparzialità, efficienza e buon andamento dell’amministrazione del Comune, delle aziende, delle istituzioni, dei consorzi e degli enti controllati dal Comune; sulla corretta e completa attuazione dello Statuto e dei regolamenti comunali, nonché degli Statuti e dei regolamenti delle aziende speciali e degli Enti ed Organismi controllati dal Comune.

2. Il Difensore Civico riceve, verifica e da seguito alle proteste e le segnalazioni dei cittadini, singoli o associati, in ordine ai ritardi, alle negligenze ed ad ogni altro disservizio o abuso.

3. Ai fini dell’esercizio delle sue funzioni, il Difensore Civico può richiedere notizie e documenti ad organi ed uffici del comune o di enti ed istituzioni dipendenti o controllate.

4. Il Difensore Civico informa annualmente del suo operato il Consiglio Comunale.

Art. 76
Elezione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è eletto tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale e che, per le loro qualità personali e professionali, offrano sicure garanzie di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio, nonché di competenza amministrativa.

2. Il regolamento prevede i casi d’incompatibilità. Il Difensore Civico non può comunque essere dipendente del Comune o di Enti ed Istituzioni dipendenti o controllati e non può avere incarichi direttivi o esecutivi in partiti politici od organizzazioni sindacali.

3. La nomina compete al Consiglio Comunale, con la maggioranza non inferiore ai 2/3 dei Consiglieri assegnati, sulla base di una rosa di candidati espressi anche con il concorso attivo degli organismi di partecipazione popolare. Nell’eventualità in cui, dopo due votazioni consecutive, nessuno dei candidati risulti eletto si procederà a successive votazioni il cui quorum viene ridotto alla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 77
Durata e cessazione.

1. Il Difensore Civico dura in carica 5 anni, non è rieleggibile e gode dei benefici previsti dalle Leggi per gli Amministratori degli Enti Locali.

2. Cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni, per revoca motivatamente deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 78
Forme di esercizio delle funzioni ed estensione della competenza del Difensore Civico.

1. Il Consiglio Comunale può optare per l’impiego del Difensore Civico Regionale previa approvazione di convenzione con la Regione Piemonte.

2. Tramite apposita intesa tra l’Amministrazione Comunale, gli Uffici e gli Enti interessati, il Difensore Civico può estendere la propria competenza anche agli uffici statali periferici, o agli uffici di altri Enti Pubblici.

3. Il Difensore Civico può svolgere altresì le proprie funzioni nell’interesse di altri Comuni della Provincia, sulla base di apposite convenzioni, da stipularsi tra il Comune di Cuneo e le Amministrazioni interessate, che ne stabiliscono le condizioni".

TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I
FINANZA

Art. 79
Ordinamento finanziario

1. L’ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge. Parimenti l’ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato.

2. Nell’ambito della finanza pubblica, la legge riconosce al comune autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Nell’ambito della potestà impositiva autonoma assicurata dalla legge, il comune istituisce, con deliberazione del consiglio, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi, con possibilità di prevedere sistemi differenziati in relazione alla capacità contributiva degli utenti nonché forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

4. Il comune persegue, attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione, il conseguimento delle condizioni di autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l’efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

5. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie straordinarie o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.  

Art. 80
Demanio e patrimonio

1. Il comune ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio, disciplinati dalla legge e dall’apposito regolamento.

2. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali, sono redatti dettagliati inventari, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. I beni demaniali possono essere concessi in uso dietro corresponsione di canoni. I beni patrimoniali disponibili devono, di regola, essere dati in affitto e possono essere alienati quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie.

CAPO II
CONTABILITA’

Art. 81
Ordinamento contabile

1. L’ordinamento contabile del comune è disciplinato dalla legge.

2. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alla contabilità generale nel rispetto dei principi dello statuto e dell’ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

Art. 82
Bilancio

1. La gestione finanziaria è assicurata dalla giunta per esercizio di competenza per mezzo del bilancio annuale di previsione e contestualmente la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale e per mezzo del piano esecutivo di gestione.

2. Il bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi, sulla base della struttura tecnica stabilita dalla legge.

3. Il bilancio di previsione annuale, predisposto in termini di competenza con l’osservanza dei principi generali dei bilanci pubblici, viene proposto dalla giunta ed approvato dal consiglio per l’anno successivo, a seguito dell’analisi delle esigenze finanziarie dei servizi e della quantificazione delle risorse necessarie per la realizzazione degli obiettivi programmati e con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 83
Programmazione finanziaria

1. La giunta, contestualmente al progetto di bilancio annuale, propone al consiglio il programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche.

2. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale; le variazioni apportate nel corso dell’esercizio ai bilanci si intendono effettuate anche al piano.

3. Il piano è scorrevole in quanto viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

Art. 84
Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, compilato ed approvato secondo le modalità e nel termine stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

2. Con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, la giunta esprime le proprie valutazioni in merito all’efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, avuto riguardo ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 85
Servizio di tesoreria e di riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal consiglio ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel territorio del comune al momento dell’affidamento del servizio.

2. Il servizio di tesoreria, regolato da apposita convenzione, comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre spese fisse dovute per legge.

3. La riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie viene effettuata secondo le modalità stabilite nel regolamento comunale delle entrate.

4. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità di gestione del servizio di tesoreria e dei servizi che comportano maneggio di denaro con rinvio per i dettagli operativi, agli specifici regolamenti economali .

Art. 86
Attività contrattuale

1. L’attività contrattuale del comune è disciplinata dalla legge, dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

CAPO III
CONTROLLI FINANZIARI E DI GESTIONE

Art. 87
Collegio dei revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti composto di tre membri, scelti fra coloro che siano in possesso dei requisiti di legge e siano eleggibili alla carica di consigliere comunale. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

2. I revisori adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario, rispondono della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

3. In caso di morte o di cessazione dall’incarico per qualsiasi causa di un membro del collegio, il consiglio comunale provvede alla sua sostituzione. Il revisore eletto in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del collegio.

Art. 88
Incompatibilità alla nomina dei revisori dei conti

1. Non possono essere nominati revisori dei conti e, se nominati, decadono

a) i parenti ed affini entro il quarto grado dei componenti della giunta in carica e dei dirigenti;

b) i dipendenti dell’ente;

c) i consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente;

d) coloro che svolgono un incarico politico rilevante o sono comunque consiglieri provinciali o comunali di un altro ente facente parte della medesima circoscrizione dell’ordine professionale di appartenenza;

e) coloro che hanno partecipato alla campagna elettorale per la nomina a consigliere dell’ente medesimo;

f) i membri del comitato regionale di controllo e i dipendenti delle regioni, province e comunità montane relativamente agli enti compresi nella Regione Piemonte.

2. L’esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell’ente con carattere di continuità. E’ altresì incompatibile con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del comune.

3. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale, decadono dalla carica. La revoca dell’ufficio è deliberata dal consiglio comunale dopo formale contestazione, da parte del sindaco, degli addebiti all’interessato al quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

4. La presidenza del collegio compete al revisore che sia stato nominato come tale dal consiglio comunale.

Art. 89
Revoca e decadenza dei revisori dei conti

1. I revisori dei conti sono revocati in caso di inadempienza ai doveri del loro ufficio.

2. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa, durante un esercizio finanziario, a tre riunioni del collegio, decade dall’incarico.

3. La revoca e la decadenza sono pronunziate dal consiglio comunale, previa contestazione scritta degli addebiti all’interessato da parte del sindaco con termine non inferiore a giorni trenta per eventuali deduzioni. Il consiglio nella stessa seduta provvede alla sostituzione.

Art. 90
Revisione economico-finanziaria

1. Il collegio dei revisori, secondo le norme stabilite dalla legge ed in conformità allo statuto ed al regolamento di contabilità, svolge funzioni di collaborazione con il consiglio comunale, di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

2. A tal fine il collegio dei revisori esamina gli atti connessi agli adempimenti previsti dalla legge in relazione alla predisposizione annuale dei bilanci preventivi e dei rendiconti e redige la relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione, con la quale viene attestata la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

3. Il collegio dei revisori presta assistenza, ove richiesto, alle sedute del consiglio comunale, nelle quali vengono esaminati ed approvati il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione; collabora con la funzione di indirizzo e di controllo del consiglio comunale, il quale, allo scopo, può richiedere che il collegio dei revisori esprima pareri su problematiche specifiche in materia economico- finanziaria; riferisce al consiglio comunale in caso di riscontro di gravi irregolarità nella gestione.

4. Il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti del comune per l’esercizio delle proprie funzioni e può richiedere altre specifiche notizie afferenti la regolarità contabile e finanziaria, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 91
Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, la trasparenza, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa, è istituito il “Servizio di Controllo Interno” per realizzare il controllo di gestione finalizzato a:

a) Verificare la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti nel bilancio di previsione (efficacia);

b) Verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti (qualità e quantità dei servizi offerti), la corretta ed economica gestione delle risorse (efficienza);

c) Evidenziare gli scostamenti e le irregolarità eventualmente riscontrate, con riferimento alle cause del mancato raggiungimento dei risultati (verifica della funzionalità organizzativa).

2. La struttura, le procedure e le modalità per l’organizzazione, anche in forma associata, dell’organismo preposto all’applicazione del controllo di gestione, le determinazioni sulla resa dei servizi, anche in convenzione con altri enti locali e quanto altro necessario per la completa disciplina sono previste nell’apposito regolamento di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive disposizioni.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 92
Revisione dello statuto

1. La revisione o l’abrogazione totale o parziale dello statuto è deliberata dal consiglio comunale con la stessa maggioranza stabilita dalla legge per la sua approvazione. L’avviso di convocazione è consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta del consiglio.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non ha efficacia se non accompagnata contestualmente dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.

3. Una proposta per la revisione o l’abrogazione totale o parziale dello statuto respinta dal consiglio non può essere rinnovata se non sia decorso un anno dalla reiezione.

Art. 93
Interpretazione dello statuto

1. Lo statuto è atto normativo, espressione dell’autonomia del comune ai sensi degli articoli 5 e 128 della Costituzione e deve essere interpretato secondo i criteri stabiliti dall’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale.

Art. 94
Norma Transitoria

1. Entro il termine di 18 mesi i regolamenti comunali devono essere adeguati alle nuove disposizioni statutarie.