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Bollettino Ufficiale n. 12 del 21 / 03 / 2002
Deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2002, n. 3-5476
L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Venaria Reale (TO). Variante n. 9 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
ART. 1
Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante n. 9 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Venaria Reale, in Provincia di Torino, adottata e successivamente integrata con deliberazioni consiliari n. 18 in data 28.2.2000 e n. 50 in data 23.4.2001, subordinatamente allintroduzione ex officio, negli elaborati della variante, delle modifiche, specificatamente riportate nellallegato documento A in data 23.1.2002, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.
ART. 2
La documentazione relativa alla Variante n. 9 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Venaria Reale, debitamente vistata, si compone di:
- deliberazioni consiliari n. 18 in data 28.2.2000 e n. 50 in data 23.4.2001, esecutive ai sensi di legge, con allegato:
- Elab.1.1 - Relazione illustrativa - testo.
- Elab.1.2 - Relazione illustrativa - figure.
- Tav. 2.1 - Perimetrazione della Variante n. 9 sulla Tav. C3/3 del PRGC vigente (Stralcio in scala 1:2000), Base cartografica PRGC in vigore.
- Tav. 2.2 - Progetto di Variante (scala 1:2000), Cartografia numerica da ripresa aerea Giugno 1998, Nulla osta n. 229 del 1.9.1998 e n. 326 del 30.9.1998.
- Elab. 2.3 - Legenda della Tavola 2.1.
- Elab. 3 - Osservazioni, note tecniche, controdeduzioni.
(omissis)
Allegato
Modificazioni introdotte ex officio ai sensi dell11º comma dellart. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.
1. Sulla cartografia
Sulla Tavola 2.2. Progetto di Variante (Scala 1:2000) devono essere indicate le fasce di rispetto stradali pari a mt. 30 dallo svincolo autostradale tangenziale.
Sulla stessa tavola il limite massimo di edificabilità va modificato portandolo ad una distanza minima dal ciglio della strada pari allampiezza della fascia di rispetto stradale.
2. Sulla relazione illustrativa
A pagine 6, al fondo del paragrafo 1.2 Motivazione e contenuto della variante, il punto: - Ep3, facente parte delle aree edificate, edifici, manufatti situati in aree agricole, ma adibiti ad usi extragricoli, classificabili ai sensi e per i fini di cui allart. 25, comma secondo, sub 1) della L.R. 56/77 e sue successive modifiche ed integrazioni"" è stralciato e sostituito con il seguente: - Bp3, facente parte delle area o edifici a preminente destinazione commerciale disciplinata in base allart. 13.8 delle N.d.A."".
3. Sulle norme tecniche di attuazione
Art. 13 - Tipi di intervento
13.9 D
D1: alla fine del presente paragrafo, dopo le parole in sede di progetto di Piano Particolareggiato si aggiunga la locuzione che recita: Gli edifici da realizzarsi allinterno della presente zona normativa, in adiacenza allo svincolo tangenziale di cui alla Variante n. 9 al P.R.G.C., dovranno rispettare un arretramento dal filo stradale pari a mt. 30, secondo quanto prescritto dal D.M. 1404/68 e dal D.lgs. 30.4.92 n. 285 <Nuovo Codice della Strada>.
Art. 17 - Strade, fasce di rispetto stradale e ferroviario
d) Autostrade e ferrovie
Al primo paragrafo, dopo le parole: la profondità della fascia di rispetto viene fissata in, si sostituiscano le parole mt. 25 con le parole mt. 30.