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Bollettino Ufficiale n. 12 del 21 / 03 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2002, n. 3-5476

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Venaria Reale (TO). Variante n. 9 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante n. 9 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Venaria Reale, in Provincia di Torino, adottata e successivamente integrata con deliberazioni consiliari n. 18 in data 28.2.2000 e n. 50 in data 23.4.2001, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati della variante, delle modifiche, specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 23.1.2002, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla Variante n. 9 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Venaria Reale, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazioni consiliari n. 18 in data 28.2.2000 e n. 50 in data 23.4.2001, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab.1.1 - Relazione illustrativa - testo.

- Elab.1.2 - Relazione illustrativa - figure.

- Tav. 2.1 - Perimetrazione della Variante n. 9 sulla Tav. C3/3 del PRGC vigente (Stralcio in scala 1:2000), Base cartografica PRGC in vigore.

- Tav. 2.2 - Progetto di Variante (scala 1:2000), Cartografia numerica da ripresa aerea Giugno 1998, Nulla osta n. 229 del 1.9.1998 e n. 326 del 30.9.1998.

- Elab. 2.3 - Legenda della Tavola 2.1.

- Elab. 3 - Osservazioni, note tecniche, controdeduzioni.

(omissis)

Allegato

Modificazioni introdotte “ex officio” ai sensi dell’11º comma dell’art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.

1. Sulla cartografia

Sulla Tavola 2.2. “Progetto di Variante (Scala 1:2000)” devono essere indicate le fasce di rispetto stradali pari a mt. 30 dallo svincolo autostradale tangenziale.

Sulla stessa tavola il “limite massimo di edificabilità” va modificato portandolo ad una distanza minima dal ciglio della strada pari all’ampiezza della fascia di rispetto stradale.

2. Sulla relazione illustrativa

A pagine 6, al fondo del paragrafo 1.2 “Motivazione e contenuto della variante”, il punto: “- Ep3, facente parte delle ”aree edificate, edifici, manufatti situati in aree agricole, ma adibiti ad usi extragricoli, classificabili ai sensi e per i fini di cui all’art. 25, comma secondo, sub 1) della L.R. 56/77 e sue successive modifiche ed integrazioni"" è stralciato e sostituito con il seguente: “- Bp3, facente parte delle ”area o edifici a preminente destinazione commerciale disciplinata in base all’art. 13.8 delle N.d.A."".

3. Sulle norme tecniche di attuazione

Art. 13 - Tipi di intervento

13.9 D

D1: alla fine del presente paragrafo, dopo le parole “in sede di progetto di Piano Particolareggiato” si aggiunga la locuzione  che recita: “Gli edifici da realizzarsi all’interno della presente zona normativa, in adiacenza allo svincolo tangenziale di cui alla Variante n. 9 al P.R.G.C., dovranno rispettare un arretramento dal filo stradale pari a mt. 30, secondo quanto prescritto dal D.M. 1404/68 e dal D.lgs. 30.4.92 n. 285 <Nuovo Codice della Strada>”.

Art. 17 - Strade, fasce di rispetto stradale e ferroviario

d) Autostrade e ferrovie

Al primo paragrafo, dopo le parole: “la profondità della fascia di rispetto viene fissata in”, si sostituiscano le parole “mt. 25” con le parole ”mt. 30”.