Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 12 del 21 / 03 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2002, n. 50-5522

Approvazione documento relativo agli Accordi Regionali per la Pediatria di libera scelta

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare il documento relativo agli Accordi Regionali per la Pediatria di libera scelta, così come siglato tra l’Assessore Regionale alla Sanità e le Organizzazioni Sindacali mediche FIMP e CIPE, e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante ai fini di darne uniformità applicativa su tutto il territorio piemontese;

* di dare atto che per la copertura degli oneri conseguenti al mantenimento delle sole voci economiche di cui all’art. 10 (Prestazioni Informatiche) e all’art. 16 (Formazione Continua) dell’allegato Accordo Integrativo si farà ricorso alle quote di finanziamento attribuite dalla Regione Piemonte alle Aziende Sanitarie Locali.

(omissis)

Allegato

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO ALLA SANITA’

ACCORDI REGIONALI PER LA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA AI SENSI DELL’ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 502/92, COME MODIFICATO DAI DECRETI LEGISLATIVI N.517/93 E N.229/99

DICHIARAZIONE PRELIMINARE

La Regione Piemonte nell’affrontare la riorganizzazione della Sanità regionale, alla luce del D.L.vo 502/92 e successive modifiche e dopo aver avviato la strutturazione delle Aziende sanitarie e dei meccanismi di finanziamento delle stesse, ha definito nel Piano Sanitario Regionale gli obiettivi di assistenza, coerentemente a quanto previsto dal Piano Sanitario Nazionale.

Tutti gli atti fino ad ora compiuti, perseguono lo scopo di una nuova sanità che, pur nei limiti di un finanziamento contenuto, cerca di realizzare il miglioramento della qualità dell’assistenza attraverso un processo di razionalizzazione dell’impiego delle risorse.

Il presente Accordo intende perseguire gli obiettivi del P.S.R. che, attraverso la valorizzazione ed il potenziamento delle cure primarie, mira a ridurre il ricorso improprio alle strutture di secondo livello, creando nel territorio le opportunità per soddisfare la maggior parte dei bisogni reali del cittadino.

Tale Accordo rappresenta il primo passo verso una migliore organizzazione dell’assistenza territoriale atta a ridurre il tasso di ospedalizzazione; ulteriori e significativi risultati scaturiranno dal continuo e costruttivo confronto tra le Istituzioni, gli operatori sanitari e le Organizzazioni di tutela dei diritti dei cittadini.

Nell’ambito del territorio fondamentale importanza assume il ruolo del Pediatra di Famiglia, sia quale erogatore diretto di prestazioni, sia quale agente di fiducia del cittadino ed in quanto tale ordinatore di spesa. Infatti il processo di trasformazione del S.S.N., avviato dai DD.LL.vi 502 e successive modifiche, ha fatto assumere la responsabilità diretta della spesa, oltre alle Regioni e ai Direttori Generali delle Aziende, anche ai Medici Convenzionati per la Pediatria di libera scelta.

Il presente Accordo, coinvolgendo i Pediatri nel processo di razionalizzazione dell’assistenza e nella creazione di un flusso continuo di dati indispensabili alla sua realizzazione, intende fornire, agli stessi, strumenti ed opportunità di perfezionamento delle loro funzioni, al fine del raggiungimento degli obiettivi del P.S.R., in integrazione ed attiva interazione con le altre strutture e figure professionali del S.S.N.

La Regione chiede a tutti i Pediatri di libera scelta uno specifico impegno nel settore dell’assistenza ai bambini, in particolare nei primi sei anni di vita, attraverso il monitoraggio e la tutela di una corretta crescita psico-fisica, l’educazione sanitaria, la prevenzione, la promozione delle vaccinazioni facoltative, la raccolta di dati statisticamente significativi su patologie ed abitudini di vita potenzialmente dannose, al fine di proporre, ove possibile, interventi medici o sociali atti a garantire il diritto dei fanciulli, primaria risorsa della società, ad una crescita sana e tutelata; auspica inoltre un potenziamento delle cure domiciliari quali alternative al ricovero ospedaliero. Condivide e supporta l’istituto de Bilanci di Salute quale fondamentale momento di incontro tra le famiglie ed il Pediatra indispensabile alla realizzazione del percorso crescita.

La Regione Piemonte favorisce, in applicazione del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni e del D.P.R. 484/96, il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei Pediatri di libera scelta alla razionalizzazione delle spesa ed al miglioramento della qualità dell’assistenza, istituendo specifiche Commissioni nell’ambito delle quali egli possa partecipare a pieno titolo per la determinazione dei programmi e dell’attività gestionale del Distretto.

In via generale, si prevede la presenza di un rappresentante dei Pediatri di libera scelta nelle varie Commissioni e Organismi istituiti per l’assistenza medica di base.

La Regione Piemonte offre ai Pediatri di libera scelta le opportunità e gli incentivi ad un perfezionamento dell’organizzazione del loro lavoro, favorendone l’aggregazione in associazioni.

Il presente Accordo offre inoltre stimoli concreti all’acquisizione di tecnologie informatiche, sia per agevolare il lavoro routinario dei pediatri, sia per creare le basi di un sistema informativo che possa fornire nel prossimo futuro dati epidemiologici e gestionali utili alla Regione e al tempo stesso agevolare l’assistito con la possibilità di prenotazione degli esami clinici e delle visite specialistiche direttamente nello studio medico.

Al fine di favorire anche a livello Aziendale sperimentazioni coerenti agli obiettivi del P.S.R., senza inutili e dispendiose duplicazioni, l’accordo prevede anche una specifica regolamentazione ed un coordinamento regionale delle stesse.

La Parte Pubblica ed i Sindacati firmatari concordano nell’opportunità di una stretta e continua collaborazione nell’applicazione del presente Accordo. Per tale motivo si impegnano ad una azione di sensibilizzazione e formazione congiunta dei Dirigenti Distrettuali e dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di libera scelta, allo scopo di perseguire e valutare i risultati concreti delle innovazioni introdotte, riservandosi eventualmente di apportare i necessari perfezionamenti.

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente Accordo regola - ai sensi del DPR 272/2000 Capo II - il rapporto di lavoro esistente fra le Aziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte (di seguito denominate ASL) ed i Pediatri di libera scelta in esse operanti, per lo svolgimento dei compiti relativi a:

a) assistenza primaria di pediatria;

b) attività assistenziali ricadenti nell’età pediatrica;

c) educazione sanitaria.

Il presente Accordo resta in vigore in regime di prorogatio legis fino alla stipula degli Accordi Regionali previsti dal successivo A.C.N. e avrà efficacia a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P.

Art. 2 - Esercizio del diritto di sciopero e sue modalità di comunicazione

Le parti concordano che, in caso di agitazioni sindacali, la comunicazione prevista dal comma 3 dell’art.7 del D.P.R.272/2000 non necessariamente debba effettuarsi a mezzo telegramma.

Le prestazioni indispensabili definite ai sensi della legge n.146/90, art.2, comma 2 quali le visite urgenti, ivi comprese le visite domiciliari e l’assistenza programmata ai malati terminali, devono essere assicurate da tutti i pediatri convenzionati.

Al pediatra che garantisce le suddette prestazioni durante le giornate di sciopero, che dovranno essere appositamente documentate, sarà corrisposto il 10/% del compenso di cui all’art.41, lett.A1), del DPR 272/2000.

Art. 3 - Diritti sindacali

L’ammontare orario del rimborso della spesa per partecipazione a Comitati e Commissioni previsti dall’Accordo Nazionale e da normative nazionali e regionali, integrato dal tempo occorrente per il viaggio, è di Euro 23,24, oltre alle spese di viaggio, debitamente giustificate.

Tale compenso dovrà essere corrisposto dall’ASL competente direttamente al medico pediatra titolare, in rapporto all’effettivo orario di impegno, previa esibizione della fattura relativa alla sostituzione e dell’attestato di partecipazione alla seduta.

Art. 4 - Rapporto ottimale e carenze operative

Ai sensi di quanto previsto dal comma 7, art.17, del D.P.R. 272/2000, per ciascun Comune o altro ambito definito ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, deve essere iscritto un pediatra per ogni 600 residenti o frazione superiore a 300, di età compresa tra 0 e 5 anni e 364 gg. risultante alla data del 31 Dicembre dell’anno precedente, tenendo anche conto dei cittadini residenti che hanno effettuato la scelta a favore dei pediatri iscritti al di fuori dell’ambito.

Nella determinazione di un nuovo ambito territoriale, anche in seguito ad accorpamenti di più Comuni, il rapporto ottimale a cui riferirsi rimane 1/600 (o frazione superiore a 300) bambini residenti in età 0-5 anni e 364 gg.

Al fine di garantire il diritto all’assistenza pediatrica e alla libera scelta del cittadino, qualora dall’applicazione dei parametri di cui sopra non risulti alcuna carenza, è inseribile, previo parere favorevole del Comitato Aziendale, un ulteriore pediatra, con incarico di titolarità permanente, nell’ambito territoriale in cui la somma degli assistiti iscritti presso i pediatri già inseriti sia superiore alla somma dei loro massimali individuali comprensivi delle deroghe non temporanee di cui ai commi 7-8-9 art.23 D.P.R. 272/2000.

Al momento della pubblicazione sul B.U.R.P. delle zone carenti per la Pediatria verranno contestualmente pubblicate le cosiddette “carenze operative” calcolate secondo i criteri sopradefiniti e trasmesse alla Regione dalle Aziende Sanitarie piemontesi.

Per quanto concerne la Città di Torino, sarà la singola A.S.L. del capoluogo piemontese a segnalare l’eventuale “carenza operativa” relativa alla propria zona territoriale di competenza; il pediatra che, a seguito di tale segnalazione sul B.U.R.P. avrà diritto all’inserimento, sarà assoggettato al vincolo di apertura del proprio studio nel territorio di competenza dell’A.S.L. torinese che ne ha fatto specifica richiesta. Per l’assegnazione di tali “carenze operative” restano validi i criteri di cui all’art.2 del D.P.R. 272/00.

Qualora, per motivi di particolare gravità ed eccezionalità, che comportino un improvvisa ed imprevista cessazione del rapporto convenzionale, quali dimissioni (non legate a trasferimento e/o pensionamento ordinario del medico) o decesso del pediatra, si determini in un ambito territoriale la mancata assistenza pediatrica ad almeno 300 bambini in età esclusiva, che non sia possibile risolvere con le procedure ordinarie e tecniche sopra descritte, l’ASL, previo parere favorevole del Comitato Aziendale, può richiedere al Comitato Regionale per la Pediatria ex art.12 D.P.R. 272/2000 l’approvazione ai fini della pubblicazione di una “carenza straordinaria” per l’inserimento, con incarico definitivo, di un pediatra individuato nella graduatoria unica regionale vigente per la Pediatria anche in deroga alle scadenze temporali previste nei mesi di Marzo e Settembre di cui all’art. 18 dell’A.C.N.

Tale istituto non è da applicarsi qualora dal calcolo del rapporto ottimale non risulti determinabile una carenza ordinaria o operativa.

Art. 5 - Massimale scelte

Considerata la particolare situazione delineatasi sul territorio della Regione Piemonte, che ha comportato notevoli difficoltà operative e gestionali per le zone risultate carenti e ritenuto di dover garantire una adeguata assistenza pediatrica a tutela dei bambini in età esclusiva, le parti concordano nel ridefinire il massimale individuale di cui al comma 1 dell’art. 23 del D.P.R. 272/2000, elevandolo a quota 1000, fino all’eventuale regolarizzazione assistenziale.

Il nuovo limite si applica a tutti i pediatri, fatta salva la facoltà per il medico di esplicita rinuncia da comunicarsi, in tal caso, all’A.S.L. competente per territorio.

Le istanze di autolimitazione al di sotto delle 800 scelte dovranno essere autorizzate dal Comitato Aziendale ex art.11 D.P.R. 272/2000 soltanto in presenza di gravi e documentati motivi.

E’ data facoltà alle Aziende Sanitarie di riesaminare, alla luce del nuovo assetto organizzativo dell’assistenza pediatrica e delle necessità assistenziali locali, le pregresse autolimitazioni.

Il massimale a 1000 potrà essere superato unicamente per le deroghe previste dal comma 8 del medesimo art.23 (appartenenti a nuclei familiari).

Le scelte da iscrivere oltre le 880 unità fino alla nuova quota 1000 potranno essere effettuate esclusivamente per bambini in età 0-3 anni non compiuti, ossia 0-35 mesi e 29/30 gg.

Qualora il pediatra abbia raggiunto la quota 1000 e continui a persistere il bisogno di assistenza pediatrica nei confronti di bambini in età 0-3 anni non compiuti, l’A.S.L. potrà procedere all’iscrizione di tali assistiti contestualmente alla cancellazione automatica, in ordine anagrafico decrescente, di bambini in età 12-14 anni non compiuti, ossia 12-13 anni e 364 gg., fatta salva la facoltà di reintegro dei bambini con patologia cronica.

Eventuali ed ulteriori cancellazioni di bambini in età inferiore ai 12 anni dovranno essere concordate, di volta in volta, con il medico pediatra.

Per ogni scelta attribuita al pediatra oltre le 880 unità e fino al compimento del 3° anno di età, ossia fino al compimento del 36-imo mese, verrà corrisposto un compenso economico aggiuntivo che sarà definito con successivi provvedimenti regionali.

Art. 6 - Revoche d’ufficio

Ai sensi dell’art.26, comma 4, D.P.R. 272/2000 è prevista la facoltà da parte del genitore, previa specifica richiesta e assenso del pediatra interessato, di mantenere la scelta al pediatra del bambino fino al 16° anno di età per particolari situazioni da valutarsi in seno al competente Comitato d’Azienda; le parti concordano nel ritenere riconducibili a tale fattispecie le seguenti situazioni:

a) patologia cronica;

b) situazione di grave e comprovato disagio psico-sociale.

Art. 7 - Residenza

In riferimento a quanto previsto dall’art.19 del D.P.R. 272/2000, ai fini dell’instaurazione del rapporto convenzionale, per i nuovi inserimenti negli elenchi della Pediatria di libera scelta, alla luce del limitato numero di Specialisti Pediatri, spesso operanti in aree territoriali molto vaste, è da considerarsi abolito l’obbligo di residenza nel Comune sede di convenzione, sostituito da quello di residenza nell’ambito regionale, fermo restando l’obbligo di domicilio nel Comune ove il sanitario esercita l’attività convenzionata in regime di titolarità.

Tale diritto si estende analogamente ai pediatri già titolari di convenzione e viene concesso, dietro richiesta del pediatra al competente Comitato Aziendale, con durata indefinita, fatto comunque salvo che da tali situazioni non derivi nocumento all’assistenza.

Art. 8 - Certificazioni sportive scolastiche

Si ribadisce che in base all’Allegato H) del D.P.R. 272/2000 non è previsto il rilascio in regime convenzionale del certificato di buona salute per le attività ginnico motorie con finalità ludico-ricreative, ginnico-formative, riabilitative o rieducative e per i giochi sportivi studenteschi della scuola elementare.

Art. 9 - Zone disagiate

Premesso che la finalità di questo istituto ha lo scopo di incentivare la presenza operativa del pediatra di famiglia anche negli ambiti e/o comuni più periferici e di garantire, pertanto, una adeguata assistenza pediatrica anche in zone territoriali più sfavorevoli, vengono definite disagiate le zone alle quali siano applicabili, contemporaneamente, i seguenti criteri:

a) particolari difficoltà oro-geografiche;

b) zone con popolazione sparsa e rarefatta (ovvero, Comuni con densità di popolazione in età 0- 6 anni non compiuti inferiore a 2 ab./Km2 e con un numero di bambini in età esclusiva inferiore a 150).

Le zone disagiate dovranno essere individuate dai Comitati Aziendali sulla base dei criteri sopra definiti e trasmesse, ai fini della necessaria approvazione, al Comitato Regionale ex art.12 DPR 272/2000.

In ogni caso, da parte dei pediatri inseriti nei Comuni disagiati dovrà essere garantita la disponibilità ad acquisire scelte nonché l’effettuazione delle visite ambulatoriali e domiciliari previste, quali doveri convenzionali, nell’A.C.N. anche attivando una congrua distribuzione degli ambulatori, così come definita dall’ASL di competenza d’intesa con il pediatra interessato, fermo restando il limite massimo di sette aperture ambulatoriali settimanali.

Al fine di favorire l’effettuazione di un congruo numero di ore di studio anche nei Comuni più piccoli e nelle frazioni minori, le spese di locazione e manutenzione degli ambulatori forniti dal Comune o dall’ASL sono da considerarsi a carico delle Aziende Sanitarie medesime, fermo restando gli obblighi nei confronti del pediatra di contribuire alle spese di almeno uno studio.

Ai medici pediatri operanti nei Comuni disagiati verrà riconosciuto un incentivo economico che sarà definito con successivi provvedimenti regionali.

Resta fermo, quanto previsto dall’A.C.N. ex art.41, comma 3, del D.P.R.272/2000.

Ai fini dell’individuazione della percentuale massima consentita degli aventi diritto (15% dei Pediatri) ciascuna A.S.L. è tenuta a far pervenire entro 60 gg. dalla data di pubblicazione del presente Accordo un elenco delle zone da individuarsi come disagiate secondo i criteri sopra definiti.

Art. 10 - Informatizzazione

Si concorda che la percentuale regionale massima dei pediatri convenzionati cui riservare il diritto alla corresponsione dell’incentivo di Euro 77,46 mensili, già previsto dall’art.41, comma 4, del D.P.R. 272/2000, sia del 40%.

Le parti si impegnano, al raggiungimento di detta percentuale, a revisionarla ed aumentarla, mediante Accordo Integrativo.

Nell’intento di perseguire l’obiettivo regionale volto a valorizzare e incentivare la massima diffusione dell’informatizzazione degli studi pediatrici, in attesa che la situazione finanziaria regionale consenta di ridefinire gli istituti normo-economici riguardanti le prestazioni informatiche, si conviene di mantenere invariato quanto previsto dagli artt.13 e 18, punto 3, del precedente Accordo Regionale.

Il Comitato Regionale istituisce e cura un elenco dei pediatri che utilizzano la collaborazione informatica. In tale elenco sono iscritti i pediatri che già utilizzano le sopra citata collaborazione, per i quali decorre automaticamente dalla data di entrata in vigore del DPR 272/2000 il riconoscimento delle relative indennità.

Ogni Azienda entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Accordo comunica al Comitato Regionale ex art.12 D.P.R. 272/2000 l’elenco dei pediatri che utilizzano i mezzi informatici.

Tale elenco verrà curato ed aggiornato dal Comitato Regionale con cadenza semestrale.

I pediatri che intendono acquisire tale collaborazione devono presentare due distinte domande, a mezzo raccomandata AR, sia al Comitato Regionale sia a quello Aziendale. Il Comitato Regionale, entro 15 giorni dall’avvenuta riunione, a mezzo telegramma, comunica al pediatra interessato e all’ASL di competenza, il nulla-osta alla sua utilizzazione.

Tale atto è subordinato esclusivamente alla verifica del rispetto delle percentuali di riferimento, tenuto conto dell’ordine di arrivo delle richieste. Acquisito il nulla-osta del Comitato Regionale, è compito dell’ASL procedere alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall’art.41, comma 4, del D.P.R. 272/2000 ai fini della necessaria autorizzazione.

L’effettiva utilizzazione degli strumenti informatici deve avvenire entro 60 giorni dall’autorizzazione aziendale.

Il riconoscimento delle relative indennità ai medici decorrerà dal momento della comunicazione del pediatra all’ASL di competenza.

Le parti si impegnano a riconsiderare le quote percentuali di cui sopra in caso di coinvolgimento del pediatra nelle attività di teleprenotazione.

Art. 11 - Forme associative pediatriche

L’associazionismo pediatrico nasce dall’esigenza di:

- soddisfare tempestivamente bisogni assistenziali non differibili, causa preponderante degli accessi impropri al Pronto Soccorso e dei conseguenti ricoveri ospedalieri, anche in fasce orarie diverse da quelle dedicate da ciascun medico all’attività ambulatoriale;

- migliorare l’assistenza e, nel contempo, elevare il livello delle prestazioni, aumentando il numero delle ore di apertura degli ambulatori;

- consentire l’utilizzo comune di strumenti e apparecchiature;

- elevare la possibilità di partecipare ad attività formative.

Le forme associative già previste dagli Accordi Regionali di cui al DGR n. 187-20428 del 25 Giugno 1997 sono riconosciute come equivalenti a quelle previste dall’art. 51 del DPR 272/2000 e dallo stesso regolamentate.

Possono essere previste forme associative miste tra pediatria di gruppo e pediatria in associazione consentendo l’associazione di uno o più Pediatri ad una unità di pediatria di gruppo.

E’ consentito, inoltre, il riconoscimento di forme associative tra medici pediatri che operino in ambiti di scelta limitrofi, previo parere favorevole del competente Comitato Aziendale ex art.11 DPR 272/2000 delle Aziende Sanitarie interessate.

Le percentuali di riferimento di cui ai punti 7 e 8, lettera A2) dell’art. 41, DPR 272/2000 vengono concordate nella seguente misura:

Pediatria in associazione 30% degli assistiti in ambito regionale

Pediatria di gruppo 5% degli assistiti in ambito regionale

Le parti si impegnano, al raggiungimento delle sopraelencate percentuali, a revisionarle ed aumentarle, mediante Accordo Integrativo.

La pediatria in rete, caratterizzata quale modulo complementare e non sostitutivo delle altre forme associative, sarà oggetto di eventuale Protocollo d’Intesa delle parti, al fine di definirne requisiti e compensi economici.

Le eventuali forme miste, quali pediatria di gruppo e in associazione, dovranno rientrare nel complessivo 35% sopra definito.

Per quanto concerne la pediatria di gruppo, in analogia a quanto disposto dall’art.40 dell’A.C.N. ex DPR 270/2000 per la Medicina Generale, è prevista la costituzione di un gruppo composto da due o più Medici di Medicina Generale e da uno o più Pediatri di Libera Scelta.

Il riconoscimento delle forme associative esistenti è immediato ed automatico e non richiede formalità alcuna da parte dei medici. Ogni Azienda entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Accordo comunica al Comitato Regionale per la Pediatria il numero delle forme associative esistenti distinte nelle 2 tipologie sopraindicate, nonché la composizione nominativa delle stesse. Il Comitato Regionale di cui all’art. 12 del DPR 272/2000 istituisce e cura un elenco di dette forme associative, distinto nelle due tipologie, da aggiornarsi con cadenza trimestrale e verifica, altresì, il numero degli assistiti iscritti ai pediatri coinvolti nell’associazionismo.

I pediatri che intendono costituire una nuova forma associativa devono presentare due distinte domande, a mezzo raccomandata AR, sia al Comitato Regionale sia a quello Aziendale. Il Comitato Regionale, entro 15 giorni dall’avvenuta riunione, a mezzo telegramma, comunica al rappresentante della forma associativa e all’ASL di competenza, il nulla-osta alla sua costituzione. Tale atto è subordinato esclusivamente alla verifica del rispetto delle percentuali di riferimento, tenuto conto dell’ordine di arrivo delle richieste. Acquisito il nulla-osta del Comitato Regionale, è compito dell’ASL procedere, entro 15 giorni, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall’art.51 e segg. del D.P.R. 272/2000 ai fini della necessaria autorizzazione.

Tale forma associativa dovrà diventare operativa entro 30 giorni dall’autorizzazione aziendale e da tale data decorreranno i relativi benefici economici.

Ai sensi dell’art.53, comma 2, del D.P.R. 272/2000 il nuovo orario di chiusura pomeridiana da parte di uno degli studi, deve avvenire non prima delle ore 19.00.

Per le associazioni costituite ai sensi del precedente Accordo Regionale, si concorda il termine di mesi due, a partire dalla data di pubblicazione del presente Accordo, ai fini del necessario adeguamento.

Per la pediatria di gruppo dovranno essere, invece, garantiti i nuovi obiettivi previsti dall’art.52 del D.P.R. 272/2000 concordando il termine di mesi tre, dalla data di pubblicazione del presente Accordo, per il necessario adeguamento.

Si ribadisce l’assoluta obbligatorietà che la popolazione assistita sia informata in modo chiaro ed esaustivo sugli obiettivi e sulle modalità di funzionamento delle forme associative, previa affissione, in ogni studio medico di apposita comunicazione, chiara e leggibile, da concordarsi nelle modalità e nei limiti con gli uffici competenti dell’ASL di appartenenza in modo che venga garantita ai cittadini la conoscenza dell’accessibilità a ciascun medico dell’associazione.

Ciascun pediatra presta la propria opera anche nei confronti degli assistiti in carico agli altri componenti dell’associazione e deve essere disponibile, salvaguardando il rapporto fiduciario individuale, a svolgere nei confronti di detti assistiti le prestazioni sanitarie ambulatoriali non differibili.

E’, inoltre, dovere del pediatra associato garantire la disponibilità di informazioni, mezzi e strumenti che consentano all’assistito una adeguata e tempestiva reperibilità.

In particolare, gli orari degli ambulatori di tutti i medici associati devono essere comunicati all’ASL competente ed esposti in ogni studio facente parte dell’associazione oltreché esplicitati nel patto di costituzione della forma associativa che dovrà avere congrua evidenza presso gli assistiti, a cura del pediatra.Ogni variazione relativa all’orario dovrà essere tempestivamente comunicata agli utenti e all’Azienda competente.

L’ASL è tenuta a verificare l’applicazione di quanto sopra e ad informare i nuovi iscritti in merito all’associazione cui appartiene il medico pediatra prescelto (orari di apertura degli altri studi, nominativi degli altri medici pediatri facenti parte dell’associazione, finalità, ecc.....).

Eventuali inadempienze avverso il dettato sopra descritto, comporteranno l’applicazione del disposto normativo di cui all’art. 13 in materia di responsabilità convenzionali.

Ciascuna associazione, entro 60 gg. dalla data di costituzione, è tenuta a redigere una Guida dei Servizi delle prestazioni rese da consegnare a tutti gli assistiti secondo un modello concordato tra l’ASL competente e parte sindacale e da sottoporre, per le valutazioni deontologiche, al competente Ordine dei Medici. Tale Guida dovrà essere inserita nella Carta dei Servizi di ogni ASL territoriale.

Ogni modifica sostanziale dell’associazione ne comporta la “ricostituzione”.

Art. 12 - Personale di studio

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto all’art. 41, comma 6, del DPR 272/2000, il Comitato Regionale istituisce e cura un elenco dei pediatri che utilizzano un collaboratore di studio professionale.

La percentuale di riferimento viene concordata nella seguente misura:

Collaboratore di studio 15% degli assistiti in ambito regionale

Le parti si impegnano, al raggiungimento delle sopraelencate percentuali, a revisionarle ed aumentarle, mediante Accordo Integrativo.

In tale elenco sono iscritti i pediatri che già utilizzano le sopra citate collaborazioni, per i quali decorre automaticamente dalla data di entrata in vigore del DPR 272/2000 o, se successiva, dalla data di assunzione, il riconoscimento delle relative indennità.

Ogni Azienda entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Accordo comunica al Comitato Regionale ex art.12 D.P.R.272/2000 l’elenco dei pediatri che utilizzano personale di studio.

Tale elenco verrà curato ed aggiornato dal Comitato Regionale con cadenza semestrale.

I medici che intendono acquisire tali collaborazioni devono presentare due distinte domande, a mezzo raccomandata AR, sia al Comitato Regionale sia a quello Aziendale. Il Comitato Regionale, entro 15 giorni dall’avvenuta riunione, a mezzo telegramma, comunica al pediatra interessato e all’ASL di competenza, il nulla-osta alla sua utilizzazione.

Tale atto è subordinato esclusivamente alla verifica del rispetto delle percentuali di riferimento, tenuto conto dell’ordine di arrivo delle richieste. Acquisito il nulla-osta del Comitato Regionale, è compito dell’ASL procedere alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall’art.41, comma 6, del D.P.R. 272/2000 ai fini della necessaria autorizzazione.

L’effettiva utilizzazione del personale deve avvenire entro 90 giorni dalla comunicazione del nulla-osta regionale.

Il riconoscimento delle relative indennità ai medici decorre dal momento della comunicazione del medico all’ASL o dal momento dell’effettivo inizio di attività del personale, qualora assunto successivamente alla comunicazione medesima.

Le parti si impegnano a riconsiderare le quote percentuali di cui sopra al fine di incentivare la teleprenotazione nel caso di programmazione del relativo servizio.

Qualora il collaboratore di studio operi per una forma associativa, la relativa indennità è riconosciuta ad ogni pediatra facente parte dell’associazione a condizione che il collaboratore sia presente per almeno 20 ore settimanali nel caso di tre pediatri, 30 ore settimanali nel caso di quattro pediatri, a tempo pieno nel caso di un numero maggiore a quattro.

Entro il 30 giugno di ogni anno, l’ASL competente procederà al conguaglio in modo che la somma totale delle indennità percepite nel corso dell’anno solare precedente non superi le spese effettive dimostrate, comprendenti la retribuzione lorda, i contributi sociali, gli onorari di eventuali consulenti del lavoro, il costo della formazione del personale ed il costo di eventuali polizze assicurative connesse all’impiego del personale.

L’assunzione può essere fatta direttamente dal pediatra o da altri soggetti (società di servizi, cooperative) secondo il contratto nazionale dei dipendenti per gli studi professionali di IV categoria oppure con un contratto di natura libero professionale, o rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Per quanto riguarda le forme associate, il contratto di assunzione potrà essere stipulato da un solo componente il gruppo, fermo restando l’erogazione degli incentivi a tutti i componenti.

I pediatri che ricevono le prestazioni relative al collaboratore di studio da società o aziende terze dovranno esibire fatture contenenti il numero di ore prestate dal suddetto personale.

Art. 13 - Progetto Salute Infanzia (All. L del D.P.R. 272/2000)

Il pediatra è tenuto, nell’espletamento di una funzione globale di tutela della salute durante l’età evolutiva, al controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale e ricerca di fattori a rischio, con particolare riguardo all’individuazione precoce dei soggetti con handicap neurosensoriali e psichici.

Un programma di sorveglianza sanitaria in età pediatrica risponde ad esigenze che riguardano sia la salute del singolo che quella della comunità e si basa oltre che sull’esame clinico anche su una valutazione globale dello stato di salute, includendo esso anche aspetti di promozione e di educazione sanitaria. Si tratta infatti non solo di prevenire o diagnosticare precocemente determinate patologie, ma di orientare il più positivamente possibile lo sviluppo del bambino e le relazioni familiari soprattutto in alcuni momenti critici della crescita (l’avvio della relazione madre-bambino, lo svezzamento, l’inserimento in comunità, l’ingresso nella scuola).

Gli strumenti individuati per meglio effettuare questo programma di sorveglianza sanitaria del soggetto in età pediatrica sono le visite programmate in età filtro, ossia i BILANCI DI SALUTE ed IL LIBRETTO SANITARIO PEDIATRICO, presenti tra le Prestazioni ed Attività Aggiuntive rispettivamente al comma 1 lett. c) e d) dell’art.49 del D.P.R. 272/2000.

L’integrazione di tali strumenti operativi, viene già effettuata con l’elaborazione dei Bilanci di Salute all’interno dell’Agenda della Salute attualmente adottata nella Regione Piemonte.

Il “Progetto Salute Infanzia” è costituito da un piano base che prevede l’effettuazione di otto Bilanci di Salute per ogni assistito a cui si aggiunge un bilancio compreso nei compiti con compenso a quota fissa ex art.29, lettera e) D.P.R. 272/00 da effettuarsi entro l’età esclusiva.

Il programma delle visite in età-filtro entra in vigore per i bambini nati dal 17/10/2000 e prosegue per i bambini nati dal 01/01/96 in poi.

Sono fatti salvi, ai fini economici, i Bilanci di Salute effettuati e regolarmente consegnati dall’entrata in vigore del D.P.R. 272/2000 sino alla data di pubblicazione del presente Accordo.

Al fine di facilitarne la praticabilità e la diffusione capillare, favorendo la raccolta e l’invio di dati epidemiologici alle Aziende Sanitarie e alla Regione si ritiene utile indicare un calendario che coincida il più possibile con le scadenze vaccinali.

Calendario delle Visite

MESE DI VITA (possibilmente a 15 giorni)Fino al compimento di 1 mese
2-3 MESIDal 60° giorno al 90° giorno
4-5 MESIDal 120° giorno al 180° giorno
8 MESIDal 240° giorno al 270° giorno
11°-12° MESEDal 300° giorno al 365° giorno
15-18 MESIDal compimento dei 15 al compimento dei 19 mesi
3-4 ANNIDal compimento dei 3 al compimento dei 5 anni
5-6 ANNIDal compimento dei 5 al compimento dei 7 anni
12-13 ANNIDal compimento dei 12 al compimento dei 14 anni

Il pediatra è tenuto all’esecuzione di tali visite e alla compilazione, per ogni visita effettuata, dell’apposita scheda regionale da redigere in duplice copia di cui una rimarrà nell’Agenda a disposizione del paziente e l’altra sarà consegnata all’Azienda Sanitaria di competenza, con mezzo cartaceo o informatizzato, in allegato al riepilogo mensile delle prestazioni rese, entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione.

Al Pediatra spetta per ciascuno di essi un compenso lordo di L. 25.000, già previsto dall’A.C.N., da corrispondere entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione dei Bilanci effettuati; tale compenso è da assoggettarsi agli obblighi previdenziali di cui all’art.42, comma 1, del D.P.R. 272/2000.

Le parti convengono di individuare nel Bilancio di Salute dell’8° mese di vita del bambino quello non retribuito poiché compreso nei compiti di cui all’art.29, lett.e) D.P.R. 272/2000.Il Bilancio previsto all’età 12-13 anni viene individuato quale momento di raccordo con l’attività assistenziale prestata dal medico di Medicina Generale onde garantire a quest’ultimo una corretta informazione sanitaria degli assistiti presi in carico. A tal fine, il medico pediatra è tenuto a consegnare una copia del Bilancio di Salute effettuato nel suddetto periodo (12-13 anni) ai genitori del bambino affinché questi possano debitamente fornirla al medico di Medicina Generale prescelto.

Ai fini di una copertura generalizzata dei Bilanci di Salute estesa a tutta la popolazione pediatrica, ogni Distretto Aziendale ha facoltà di valutare l’entità di bambini privi del Pediatra di libera scelta e potrà richiedere alle forze pediatriche in campo (Pediatri libera scelta, Pediatri di Comunità, laddove esistenti, e Pediatri Ospedalieri) di partecipare a tale copertura che dovrà essere assicurata mediante specifici Accordi Aziendali preventivando forme e modalità incentivanti a favore dei bambini non iscritti nei loro elenchi.

Art. 15 - Prestazioni aggiuntive (All. B del D.P.R. 272/2000)

E’ prevista, da parte del pediatra interessato o dell’associazione di pediatri, la possibilità di svolgere prestazioni aggiuntive retribuite sia singole per il chiarimento del quesito diagnostico sia per il monitoraggio delle patologie programmate nell’ambito di un progetto volto all’attivazione di linee guida o di processi assistenziali.

Particolare rilievo assumono le prestazioni eseguibili con autorizzazione sanitaria, quali il Boel Test e lo Screening per l’ambliopia che potranno essere eseguite soltanto se i singoli studi medici saranno dotati di attrezzature idonee.

Per quanto concerne il Test per ambliopia, si concorda di demandarne l’applicazione a livello aziendale mentre per il Test audiometrico ogni opportuna determinazione potrà essere adottata dalla singola ASL qualora la Regione intenda attivare uno screening sul territorio.

Per le attività di self-help diagnostico si concorda nel voler definire un quadro cornice entro il quale dettagliare singoli interventi attraverso Protocolli di Intesa con le OO.SS. di categoria nell’ambito di percorsi diagnostici predeterminati da perseguire a livello aziendale.

Si prevede l’attuazione di tali attività attraverso tre differenti moduli operativi:

a) livello base determinato da incentivi estendibili a tutti i pediatri di libera scelta;

b) livello intermedio determinato da prestazioni effettuabili attraverso la disponibilità e l’idoneità operativa da parte del pediatra di libera scelta;

c) livello superiore nel quale è richiesta una specifica competenza in determinate prestazioni soggette ad autorizzazione aziendale.

Art. 16 - Formazione e aggiornamento

In attesa dell’emanazione delle linee guida sulla Formazione continua previste dal D. Lgs. 229/99, le parti convengono di rimandare a successiva contrattazione gli aspetti normativi ed economici inerenti le attività formative.

Nelle more della contrattazione sopra prevista, si conviene che vengano mantenute le disposizioni contenute nell’art.10 degli Accordi Regionali siglati ai sensi del D.P.R. 613/96 limitatamente ai requisiti per l’accesso agli elenchi degli animatori di formazione e nell’art.18 punto 4 lettere a) b) c) degli stessi Accordi.

Art. 17 - Interventi integrativi aziendali

Le Aziende Sanitarie Locali potranno, nell’ambito della loro autonomia e delle loro necessità organizzative, prevedere Accordi Integrativi inerenti le seguenti aree di intervento:

1. vaccinazioni

2. educazione sanitaria

3. corsi di preparazione alla nascita

4. dimissioni precoci del neonato sano

1. Vaccinazioni

La pratica delle vaccinazioni è attualmente affidata all’organizzazione sanitaria pubblica che la eroga attraverso i Dipartimenti dei Servizi di Igiene e Profilassi nonché ambulatori dislocati presso Istituti scolastici e Strutture pubbliche.

Si ritiene necessario pervenire ad una forma di collaborazione tra il sistema organizzativo sanitario pubblico e il medico pediatra di libera scelta anche al fine di monitorare il sistema vaccinale attualmente in uso e valutarne significativamente il grado di incisività sul territorio piemontese. In particolar modo, è stata evidenziata una disomogenea copertura vaccinale sul territorio piemontese inerente il morbillo nei confronti della popolazione pediatrica in età superiore ai 24 mesi per la quale si rende opportuna la definizione di un Progetto con cui valorizzare il pediatra di famiglia al fine di incrementare i tassi di copertura vaccinale.

Il coinvolgimento del pediatra potrà avvenire con le seguenti modalità:

1. promozione dei genitori di assistiti in età superiore ai 24 mesi;

2. esecuzione dell’atto vaccinale;

3. premio incentivante legato al raggiungimento di un determinato tasso di copertura vaccinale.

Le pratiche vaccinali disciplinate nel precedente Accordo Regionale all’art.15 rimangono attualmente in vigore secondo i compensi in esso previsti.

2. Educazione sanitaria

Le parti convengono che, qualora sulla base di iniziative regionali e aziendali venga richiesto un impegno diretto del Pediatra di libera scelta, verranno conseguentemente valutate le necessità formative e organizzative nonché le relative forme di incentivazione economica.

3. Corsi di preparazione alla nascita

Nell’ambito delle attività distrettuali, le Aziende Sanitarie nella programmazione dei corsi pre-parto devono valutare positivamente il coinvolgimento dei Pediatri di Famiglia, in quanto principali referenti dell’assistenza pediatrica.

4. Dimissioni precoci del neonato sano

Tale funzione si inserisce in un contesto operativo volto ad assicurare una continuità assistenziale nell’ambito delle attività pediatriche.

Sono demandate alle Aziende Sanitarie eventuali specifici percorsi assistenziali collegati alla dimissione precoce concordata e protetta del neonato sano.

NORMA FINALE N.1

Visto l’art.41 del D.P.R. n.272/2000 relativamente ai commi 3,4,6,7 e 8, così come modificato e integrato dall’Accordo Aggiuntivo di cui al D.P.R. n.382 del 20/8/2001, e considerata la possibilità di apportare variazioni in ordine agli importi economici e alle cifre percentuali di riferimento in relazione alle specifiche esigenze locali, fermo restando l’entità complessiva del finanziamento, così come previsto dal successivo comma 9 del medesimo articolo, si conviene tra le parti di effettuare un computo al fine di stabilire, in base al numero dei Pediatri di Libera Scelta convenzionati con la Regione Piemonte (al 31/12/2000) ed in base al numero degli assistiti in carico agli stessi, l’esatto ammontare del fondo da destinarsi agli istituti normativi di cui all’art. 41.

Qualora, al momento della pubblicazione del presente Accordo, il numero dei pediatri che usufruiscono delle indennità di cui all’art.41 del citato D.P.R. fosse inferiore alle percentuali previste e dovesse, pertanto, essere rilevato un fondo residuo, il Comitato Regionale per la Pediatria, con cadenza semestrale, valuterà eventuali nuove richieste o cessazioni ai fini del riconoscimento o meno del diritto provvedendo, nel contempo, ad apportare le dovute variazioni in ordine alle cifre percentuali e agli importi economici in relazione al fondo residuo finalizzato.

NORMA FINALE N.2

Gli istituti disciplinati nel presente Accordo non comporteranno aggravi aggiuntivi di spesa rispetto a quanto previsto per gli stessi dall’A.C.N. ex D.P.R. 272/2000.

Le voci economiche aggiuntive previste dal previgente Accordo Regionale, fatta eccezione per le prestazioni informatiche ex artt.13 e 18, punto 3, e per gli istituti relativi alla Formazione dei pediatri ex artt. 10 e segg. e 18, punto 4 lett.a) b) c), cesseranno la loro efficacia dalla data di pubblicazione del presente Accordo sul B.U.R.P.

Le parti si impegnano a definire con successive trattative le eventuali voci economiche aggiuntive di tali istituti nonché eventuali ulteriori istituti.

Norma Transitoria n.1

Gli effetti giuridici del presente Accordo Regionale conservano la loro validità fino alla data di pubblicazione del nuovo Accordo Regionale e decorreranno dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P.

Norma Transitoria n.2

Le parti concordano che, per quanto non espressamente previsto negli articoli del presente Accordo Regionale, valgono le disposizioni, gli indirizzi e le potenzialità indicate nell’Accordo Collettivo Nazionale ex D.P.R. 272/00.

Le parti concordano, inoltre, che nella definizione del nuovo modello di Budget di Distretto, così come previsto dall’art.86 della Legge Finanziaria 2001, nonché dalla D.G.R. n.27-1912 del 07/01/2001 e dalla D.G.R. n.16-3186 dell’11/6/2001, le Organizzazioni Sindacali mediche di categoria si impegnano ad aderire, valutati i contenuti dello stesso, alle finalità e agli obiettivi previsti da tale percorso.

Nuove e/o diverse iniziative o progetti specifici potranno essere concordati in futuro qualora le parti firmatarie del presente Accordo lo riterranno utile o necessario.

DICHIARAZIONE A VERBALE

CIPe
CONFEDERAZIONE ITALIANA PEDIATRI

Torino, 14 gennaio 2002

La CIPe aderisce con riserva agli AA.RR. della Regione Piemonte per la Pediatria per i seguenti motivi principali:

1) La ridefinizione dei massimali comporta le seguenti conseguenze negative:

- oberando il pediatra di un ulteriore carico di lavoro, può non tutelare la salute degli assistiti.

- Si potrebbe verificare uno shift di adolescenti al medico di medicina generale, senza tutelare i pazienti di questa età, prevista dal WHO come di pertinenza pediatrica.

- Non tutela la scelta del pediatra, che è un libero professionista, di definire autonomamente il proprio massimale

2) L’informatizzazione è un obiettivo inerente l’eccellenza dell’erogazione del servizio agli assistiti, e conseguentemente richiede un budget superiore a quello previsto in modo che sia effettivamente incentivante e concretamente operativo.

Letto, approvato e sottoscritto:

Assessore alla Sanita’
Antonio D’Ambrosio

FIMP
(Federazione Italiana Medici Pediatri)

CIPE
(Confederazione Italiana Pediatri)