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Bollettino Ufficiale n. 12 del 21 / 03 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2002, n. 53-5396

Medicina dello sport. Certificato di idoneita’ - Commissione medica regionale di II istanza

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio

Premesso che la Legge 23.12.1978 n.833, definisce tra gli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale la tutela sanitaria delle attività sportive e tra i compiti assegnati alle Aziende Sanitarie Locali individua la Medicina dello sport;

visto che il Decreto Ministeriale 13.2.1982, fissa le norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica, fissa i criteri tecnici per i controlli sanitari cui devono essere sottoposti coloro che intendono svolgere o svolgono attività sportiva agonistica, stabilendo altresì la tipologia degli accertamenti clinico-strumentali per ogni singolo sport;

viste le Linee guida per l’organizzazione della certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica emanate con circolare 18.3.1996 n.500.4/MSP/CP/643 del Ministero della sanità;

vista la deliberazione del Consiglio regionale del 17.1. 1995 n.956-933 con la quale la Regione Piemonte ha istituito il ricettario regionale per il rilascio delle certificazioni di idoneità (verde) e di non idoneità (rosso) alla pratica sportiva agonistica degli atleti dilettanti;

viste le circolari del 4.5.1995 n.2534/775/50 e del 17.12.1997 n.10645/48/50 e del 22.7.1998 n.9928/29/4 con le quali sono state impartite le indicazioni per l’applicazione delle norme sopraccitate;

ricordato che ai sensi dell’art.6 del D.M. 18.2.1982 i soggetti dichiarati non idonei possono presentare istanza di riesame presso la Commissione medica regionale di II istanza;

viste le disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati personali ed accertata la necessità di assicurare la piena tutela ai soggetti interessati;

constatato che per gli atleti dichiarati idonei dalla Commissione medica regionale di II istanza, non deve essere presentato al giudice di gara copia del verbale della Commissione in quanto evidenzia dati sensibili riservati quali la diagnosi della patologia, ed il verbale inoltre non può indicare i dati utili alla pratica sportiva, e che per poter partecipare alle gare bisogna esibire il certificato di idoneità;

visto che con legge regionale 12.12.1997 n. 61 la Regione Piemonte ha individuato l’Istituto Medicina dello Sport di Torino/CONI/FMSI, quale centro di riferimento regionale per la Medicina dello Sport (Allegato A, punto 18), e presso il quale ha sede la Commissione medica regionale di II istanza (determinazione del Dirigente n. 395 del 3.12.1998);

constatata la disponibilità dell’Istituto ad accollarsi tale compito senza oneri per la Regione Piemonte;

Tutto ciò premesso,

Vista la L. n. 833 del 23.12.1978;

visto il D.M. 13.2.1982;

viste la circolare n. 500.4/MSP/CP/643 del 18.3.1996 del Ministero della Sanità;

vista la D.C.R. n.956-933 del 17.1.1995;

viste le circolari n. 2534/775/50 del 4.5.1995, n. 10645/48/50 del 17.12.1997 e n. 9928/29/4 del 22.7.1998;

visto l’art.6 del D.M. 18.2.1982;

vista la L.r. n. 61 del 12.12.1997;

vista la determinazione del Dirigente n. 395 del 3.12.1998;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di incaricare la Commissione medica regionale di II istanza al rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica a favore degli atleti dichiarati idonei in sede di riesame.

- di dare atto che l’emissione dei certificati sarà effettuata a cura dell’Istituto Medicina dello Sport di Torino/C.O.N.I./F.M.S.I. individuato quale Centro di riferimento regionale per la Medicina dello Sport, senza oneri per la Regione Piemonte.

- di approvare l’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

- di incaricare la Direzione 29 di adottare tutti gli ulteriori adempimenti necessari e conseguenti.

(omissis)